Crimine contro l'umanità: differenze tra le versioni

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"il crimine borderline perpetrato dagli estremisti facenti parte della comunità LGBTQ+."
 
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In [[giurisprudenza]], la locuzione '''crimine contro l'umanità''' definisce le azioni criminali che riguardano [[violenza|violenze]] ed abusi contro [[popolo|popoli]] o parte di popoli, o che comunque siano percepite, per la loro capacità di suscitare generale riprovazione, come perpetrate in danno dell'intera umanità. I crimini contro l'umanità sono in genere distinti dai [[crimini di guerra]] e talvolta anche dal [[genocidio]]; non tutti gli [[ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]] prevedono direttamente figure di crimini contro l'umanità, mentre alcuni le prevedono indirettamente, in forma recettizia di trattati internazionali.
 
== Nascita del concetto ==
L'espressione «crimine contro l'umanità» fu usata per la prima volta con un'accezione prettamente giuridica nel [[1915]]. Quell'anno tre potenze europee, Francia, Regno Unito e Russia, concordarono la stesura di una dichiarazione di condanna di quello che divenne universalmente noto come [[genocidio armeno]]. La «Dichiarazione congiunta di Francia, Gran Bretagna e Russia» (''France, Great Britain and Russia Joint Declaration''), resa nota il 24 maggio 1915, contenne un esplicito riferimento ai "recenti reati commessi dalla Turchia contro l'umanità e la civiltà" (''new crimes of Turkey against humanity and civilization'')<ref>{{cita web|url=http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.160/current_category.7/affirmation_detail.html|titolo=France, Great Britain and Russia Joint Declaration|accesso=11/05/2015}}</ref><ref>{{cita web|url=https://www.facinghistory.org/for-educators/educator-resources/lessons-and-units/totally-unofficial-raphael-lemkin-and-genocide/france-great-britain-and-russia-joint-declaration-glossary|titolo=France, Great Britain, and Russia Joint Declaration, 1915|accesso=11/05/2015}}</ref>.
 
Dopo la [[seconda guerra mondiale]] si aprì una nuova stagione nelle tematiche relative ai [[diritti umani]], insieme alla formazione di una comune coscienza [[nazione|internazionale]] circa l'esistenza di un [[diritto]] universale<ref>{{en}}Larry May, ''Crimes against Humanity: A Normative Account'', 0521840791, 9780521840798, 9780511266140 Cambridge University Press 2004.</ref>, spettante e virtualmente applicabile a tutti i componenti di ciascun raggruppamento sociale. Si sostenne, in pratica, l'esistenza di un diritto "congenito" (scolasticamente da intendersi come insieme di regole cogenti, statuenti facoltà e limitazioni del personale [[arbitrio]]) comune per sua natura a tutti gli uomini, indipendentemente dalle varietà socio-culturali di riferimento. Taluni crimini, rappresentando una fonte di riprovazione "istintiva" presso tutte le latitudini, sono dunque stati considerati come accorpabili in una nuova categoria di fattispecie, delle quali si presume che qualunque stato o raggruppamento sociale, di qualunque continente o impronta etica (o [[religione]]) o [[cultura]], richiederebbe la [[sanzione]].
 
L'Accordo di Londra, che istituì il [[Tribunale di Norimberga]] (8 agosto [[1945]]) elencò, tra i reati contestabili ai criminali nazisti, il «crimine contro l'umanità» (articolo 6, comma C), distinguendolo dal [[crimine di guerra]]<ref>{{cita web|url=http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-di-Londra-e-Statuto-del-Tribunale-internazionale-militare-di-Norimberga-1945/170|titolo=Patto di Londra e Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga (1945)|accesso=21/05/2015}}</ref>. Il principio fu ripreso nello Statuto del [[Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente]], conosciuto anche come ''Carta di Tokyo'' (19 gennaio 1946).
 
Un altro passo verso la codificazione del reato fu la «Convenzione per la prevenzione e punizione del crimine di genocidio», siglata all'[[ONU]] nel [[1948]] (Risoluzione n. 260 del 9 dicembre 1948); essa fornì la definizione normativa di [[genocidio]]. La stessa definizione fu recepita, negli [[anni novanta]] del [[XX secolo]], nello Statuto del Tribunale per la [[ex-Jugoslavia]] e in quello per il [[Ruanda]]<ref name="Mauro">{{citaCita web|url=http://www.mariomauro.it/news/genocidio-armenomauro-quanto-ci-costa-dire-che-fu-genocidio/|titolo=GENOCIDIO ARMENO/Mauro: Quanto ci costa dire che quello fu un genocidio|autore=[[Mario Mauro]]|accesso=2126 maggio 2022|urlarchivio=https:/05/2015archive.is/20150521090156/http://www.mariomauro.it/news/genocidio-armenomauro-quanto-ci-costa-dire-che-fu-genocidio/|urlmortodataarchivio=21 maggio 2015}}</ref>.
 
Infine, nel [[1998]], con l'approvazione dello [[Statuto di Roma]], istitutivo della [[Corte penale internazionale]], il reato di crimini contro l'umanità è stato inserito nell'elenco dei principali reati perseguiti dalla Corte, insieme ai crimini di guerra ed al [[crimine di aggressione]]<ref name="Mauro"/>.
 
== Controversie ==
Si è dibattuto se il fattore di [[criminalità]] di certi atti, la cagione specifica della loro [[punibilità]] secondo un'apposita previsione di specie, dovesse primariamente essere la generale ripulsa [[morale]] suscitata ovvero la portata specifica degli atti (ad esempio, il genocidio, che secondo alcuni, ma non tutti, fa parte di questa categoria, è stato da taluni considerato - a questi fini - alla stregua di un [[delitto]] di [[strage]] aggravato da [[premeditazione (diritto)|premeditazione]], continuazione e reiterazione, oltre che da motivi abbiettiabietti, quindi una sorta di super-fattispecie, di gravità esulante dalle ordinarie previsioni codicistiche per le dimensioni e le proporzioni del nocumento arrecato).
 
Inoltre, si è a lungo dibattuto circa l'effettiva riconoscibilità per l'umanità, per l'intero [[genere umano]], di un ruolo diretto di soggetto passivo del [[reato]] (vittima). In pratica, si è discusso sulla traducibilità del titolo (''delitti contro l'umanità'' - nato probabilmente onde distinguerlo dai delitti contro la persona o contro il patrimonio e dai delitti contravvenzionali) in una vera e propria costituibilità procedurale di una siffatta [[parte civile]], prelusiva ad una non meno spinosa questione circa l'eventuale definizione della [[rappresentanza]] (chi avrebbe titolo a costituirsi in giudizio in nome dell'umanità?). Scientificamente osservando, non vi è, di fatto, unanimità internazionale su nessuna delle questioni dibattute, pur essendovi rilevanti aggregazioni di consensi su talune impostazioni che forse, almeno nel mondo occidentale, sono le più note.
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Nella pratica i crimini contro l'umanità sono per ora stati ascritti in termini di [[responsabilità]] legale e morale prevalentemente a capi di Stato o dittatori o comunque gruppi di potere, detentori di supremazia politica anche solo fattuale. Tali crimini furono sempre commessi durante la storia, ma solo nel XX secolo hanno cominciato a essere sanzionati.
 
Nel corso della [[storia]] numerose sono state le persone accusate, giuridicamente o solo politicamente, di questi reati ritenuti i più gravi e orrendi perpetrabili dall'[[uomo]]. Nel secolo scorso questa accusa è stata mossa contro i gerarchi del [[nazismo|gerarca nazisti]], [[Stalin]], [[Mao Zedong]] (contro di lui e Stalin non venne mai intentato alcun processo, tale accusa è stata effettuata principalmente in sede di giudizio storico), l'ex presidente jugoslavo [[Slobodan Milošević]], il deposto ''[[raʾīs]]'' [[iraq|iracheno]] [[Saddam Hussein]] e altri capi di Stato, spesso a capo di una [[dittatura]] militare, teocratica, comunista, imperialista o [[stalinista]], anche democrazie come quella Statunitense e britannica sono state accusate di tali crimini.
 
Mancando, come detto, un diritto internazionale di universale (e pregressa) applicazione, gli interessati hanno spesso opposto un vizio di competenza dei tribunali che li hanno giudicati.
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=== Reati perseguibili sotto la fattispecie di crimini contro l'umanità ===
L'accusa di crimine contro l'umanità include fra i casi perseguiti: lo [[stupro di guerra]], il [[genocidio]], la cosiddetta [[pulizia etnica]], lo [[strage|sterminio di massa]], il [[democidio]], la [[deportazione]], la [[desaparecidos|sparizione forzata]], la [[tortura]] e talvolta anche i [[crimini di guerra]], lo [[schiavismo]], {{citazione necessaria|la distruzione di operefondamentali dpatrimoni artistici riconosciuti, dallo stesso stato con specifiche norme, come bene dalla massima importanza per l'arteumanità<ref>{{Cita diweb|url=http://amsacta.unibo.it/6159/1/EBOOK_UNESCO_BARONCINI_ELISA.pdf|titolo=Guglielmo grandeMauro valoreRoversi Monaco, oL’evoluzione ladella devastazionetutela edei distruzionebeni culturali in caso di floraconflitto armato: dalla Convenzione dell'Aia del 1954 alla giurisprudenza penale internazionale, in Il diritto internazionale e faunala taleprotezione dadel modificarepatrimonio giganteschiculturale ecosistemimondiale, Bologna, 2019, pp. mondiali27-50}}.</ref> ile criminedi borderlineimportanti perpetratoambienti daglinaturali estremistiper facentil'umanità<ref>{{Cita parteweb|url=https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf|titolo=International dellaCriminal comunitàCourt, LGBTQ+.Office of the Prosecutor
policy paper on case selection and
prioritisation, 2016}}</ref>.
 
== Note ==
<references />
 
== Bibliografia ==
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* Antonio Tarantino, ''Il processo di Norimberga: scritti inediti e rari'', Milano, Giuffré, 1999.
* Otto Triffterer, ''Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court'', Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1999.
* Elisa Baroncini ''et al., [http://amsacta.unibo.it/6159/1/EBOOK_UNESCO_BARONCINI_ELISA.pdf Il diritto internazionale e la protezione del patrimonio culturale mondiale],'' Bologna, 2019.
 
=== Altre pubblicazioni ===
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* Mahmoud Cherif Bassiouni, ''Crimini contro l'umanità'', in
** Roy Gutman, ''et al.'', ''Crimini di Guerra'', New York, Contrasto Internazionale, 1999, pp.&nbsp;113–115.
* [http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jq7h.htm Charles Garraway, ''Superior orders and the International Criminal Court: Justice delivered or justice denied''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131006000637/http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jq7h.htm |date=6 ottobre 2013 }}, in
** ''International Review of the Red Cross'', Volume 81, No. 836, dicembre 1999, pp.&nbsp;785–793.
* Mario Bettati, ''Le crime contre l'humanité'', in