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In conseguenza della delibera CIP6, chi produce energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate ha diritto a rivenderla al [[Gestore dei Servizi Energetici|Gestore dei servizi energetici]] (GSE) a un prezzo superiore a quello di mercato. La dizione "assimilate" fu aggiunta alla previsione originaria in sede di approvazione del provvedimento per includere fonti di vario tipo, non previste espressamente dalla normativa europea in materia.
I costi di tale incentivo vengono finanziati mediante un sovrapprezzo del 6-7% del costo dell'energia elettrica, che viene addebitato direttamente ai consumatori finali nel conteggio di tutte le bollette (componente A3 degli [[Produzione di energia elettrica in Italia#Oneri generali del sistema elettrico|oneri di sistema]]). Il valore dell'incentivo CIP6 viene aggiornato trimestralmente e i valori (in euro/MWh) sono pubblicati sul sito del GSE. Per il quarto trimestre 2010 l'importo è pari a 69,96 euro/MWh.
La [[Commissione Europea]], in data 20 novembre 2003, in merito alla distorsione della normativa comunitaria in Italia in riferimento all'inclusione della parte non [[biodegradabile]] dei rifiuti quale fonte di energia rinnovabile, si è così espressa:<br/>▼
«La Commissione conferma che, ai sensi della definizione dell'articolo 2, lettera b) della direttiva 2001/77/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (1), la frazione non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata fonte di energia rinnovabile.<br/>▼
Il GSE nel 2006 ha erogato 1136 milioni di euro per gli inceneritori, 224 per il geotermico, 203 per l'idroelettrico, 196 per l'eolico e 0,04 per il solare.<ref>{{cita web|url=http://www.educambiente.tv/Cip6.html|titolo=CIP6: un po' di storia|accesso=11 marzo 2013}}</ref>
La direttiva intende principalmente promuovere un maggiore uso di fonti energetiche rinnovabili nella produzione di elettricità ma non istituisce un regime di sostegno finanziario al riguardo. Entro il mese di ottobre 2005 la Commissione presenterà una relazione sui vari regimi di sostegno vigenti negli Stati membri e, se del caso, correderà tale relazione di una proposta di quadro comunitario per l'elaborazione di regimi di incentivazione per l'energia prodotta da fonti rinnovabili, come ad esempio i «certificati verdi».▼
== Controversie ==
In Italia, le aziende esercenti gli [[inceneritore|inceneritori]] di [[rifiuti]] rivendono l'energia elettrica prodotta a prezzo maggiorato in base alla applicazione del CIP6, considerando il processo di produzione come derivato da fonti rinnovabili. Questo perché in Italia per legge si è deciso di considerare l'incenerimento dei rifiuti come una fonte rinnovabile, al pari dell'energia eolica, geotermica, solare, ecc.
Risulta chiaro che le disposizioni specifiche della disciplina comunitaria relative agli aiuti destinati alle fonti energetiche rinnovabili (punti E.1.3 e E.3.3) sono applicabili soltanto alle fonti rinnovabili che rispondono alla definizione dell'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE (cfr. punto 6 e nota a piè di pagina 7 della disciplina comunitaria). Le suddette disposizioni non si applicano pertanto agli aiuti per la produzione di energia da rifiuti non biodegradabili. Tali aiuti possono tuttavia essere conformi alle disposizioni relative agli aiuti al funzionamento concessi per la gestione dei rifiuti (punto E.3.1 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente).<br/>▼
{{Senza fonte|È da notare che l'Italia è l'unico Paese nel quale viene concesso l'incentivo anche alla produzione di energia elettrica tramite procedimenti quale ad esempio il [[carbone]] o la combustione dei rifiuti urbani negli inceneritori (cosiddetta [[termovalorizzazione]])}}.
Ciò costituirebbe una violazione delle [[Direttiva dell'Unione europea|direttive europee]] in materia che, si ritiene, consentirebbe di ritenere assimilata a quella prodotta da fonti rinnovabili esclusivamente l'energia ricavata dalla parte organica dei rifiuti (ovvero gli scarti vegetali).
Va detto, tuttavia, che il testo della normativa CIP6 inserisce "la trasformazione dei rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali" tra le "fonti rinnovabili" di energia e non tra le "fonti assimilate", come si legge chiaramente nel primo comma dell'articolo unico del provvedimento.
▲La [[Commissione
▲
▲La direttiva intende principalmente promuovere un maggiore uso di fonti energetiche rinnovabili nella produzione di elettricità ma non istituisce un regime di sostegno finanziario al riguardo. Entro il mese di ottobre 2005 la Commissione presenterà una relazione sui vari regimi di sostegno vigenti negli Stati membri e, se del caso, correderà tale relazione di una proposta di quadro comunitario per l'elaborazione di regimi di incentivazione per l'energia prodotta da fonti rinnovabili, come ad esempio i «certificati verdi». Per quanto riguarda l'ammissibilità agli incentivi previsti per le fonti di energia rinnovabili, le disposizioni della direttiva 2001/77/CE si limitano a stabilire che il regime di sostegno deve esplicarsi «nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato». La normativa nazionale che annovera i rifiuti non biodegradabili tra le fonti di energia rinnovabili deve pertanto essere conforme alle norme della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.
▲Risulta chiaro che le disposizioni specifiche della disciplina comunitaria relative agli aiuti destinati alle fonti energetiche rinnovabili (punti E.1.3 e E.3.3) sono applicabili soltanto alle fonti rinnovabili che rispondono alla definizione dell'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE (cfr. punto 6 e nota a piè di pagina 7 della disciplina comunitaria). Le suddette disposizioni non si applicano pertanto agli aiuti per la produzione di energia da rifiuti non biodegradabili. Tali aiuti possono tuttavia essere conformi alle disposizioni relative agli aiuti al funzionamento concessi per la gestione dei rifiuti (punto E.3.1 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente).
Gli obiettivi della direttiva 2001/77/CE vanno considerati congiuntamente ai principi stabiliti dalla strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti. Le disposizioni nazionali che prevedono aiuti non differenziati (riguardanti quindi anche la frazione non biodegradabile) per l'incenerimento dei rifiuti devono dimostrare che sono compatibili con il principio della prevenzione della produzione di rifiuti e che non costituiscono un ostacolo al reimpiego e al riciclaggio dei rifiuti stessi.
La Commissione esaminerà attentamente le disposizioni legislative, regolamentari
Allo stato, tuttavia, la controversia non pare essersi conclusa. Nuovi inceneritori sono in progettazione in varie località d'Italia.
==Note==
<references />
==Voci correlate==
*[[Comitato interministeriale dei prezzi]]
*[[Fonti alternative di energia]]
*[[Inceneritore]]
*[[Biomassa]]
*[[Gestore dei servizi elettrici]]
== Collegamenti esterni ==
*{{cita web|http://www.autorita.energia.it/it/docs/riferimenti/CIP_6.htm|Testo della delibera 6/1992 del Comitato Interministeriale Prezzi}}
*{{cita web|http://www.dirittoalfuturo.it/vertenza.html|Vertenza legale per la richiesta di restituzione dei contributi trattenuti in bolletta in violazione della direttiva europea}}
* {{cita web
|titolo = Quota delle prime 10 società di produzione nella generazione CIP6
|url = http://www.autorita.energia.it/allegati/dati/ele/eem18.xls
|formato = XLS
|editore = [[Autorità per l'energia elettrica e il gas]]
|data = 11 agosto 2011
|accesso = 10 aprile 2012
|urlmorto = sì
|urlarchivio = https://web.archive.org/web/20120920172936/http://www.autorita.energia.it/allegati/dati/ele/eem18.xls
|dataarchivio = 20 settembre 2012
}} – Produzione tra il 2003 e il 2010, suddivisa per: anno, primi 10 produttori + altri, fonti assimilate o rinnovabili.
{{Portale|ecologia e ambiente|Energia}}
[[Categoria:Fonti energetiche rinnovabili]]
[[Categoria:Sostenibilità]]
[[Categoria:Politiche dell'energia]]
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