Fideiussione: differenze tra le versioni
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{{F|diritto commerciale|arg2=diritto civile|ottobre 2012}}
La '''fideiussione''' (o fidejussione), in [[diritto]], è un [[negozio giuridico unilaterale|negozio giuridico]] con il quale un soggetto, chiamato ''fideiussore'', garantisce un'[[Obbligazione (diritto)|obbligazione]] altrui (es. in luogo del [[debitore]]), obbligandosi personalmente nei confronti del [[creditore]] del rapporto obbligatorio.
==Storia ==
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Ad esempio, lo [[Stato]] può diventare fideiussore quando garantisce un [[Prestito (finanza)|prestito]] bancario fatto a un'azienda che è il debitore verso la banca. In questo caso, lo scopo della garanzia da parte dello Stato è di far ottenere il prestito bancario a tassi inferiori a quelli altrimenti concessi al debitore. Si osservi che, da parte dello Stato, non avviene alcun pagamento, finché e se il debitore paga regolarmente le [[Rata|rate]] del debito a completa restituzione. L'erogazione effettiva di denaro è invece fatta dalla banca, secondo le ordinarie regole di mercato. Le parti quindi sanno che lo Stato, come fideiussore, è il garante del rapporto tra l'azienda, che è il debitore, e la banca, che è il creditore.
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La fideiussione è, ai sensi del [[codice civile italiano]] all'art. 1936:
{{Citazione|È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce ([[promessa unilaterale]]) l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.}}
L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio
Un altro indicatore dell'accessorietà si evince dal fatto che l'entità della fideiussione non può superare il valore del [[debito]] garantito e che la fideiussione non può essere prestata a condizioni più onerose. La fideiussione che eccede i limiti dell'obbligazione principale o che è prestata a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
Il fideiussore risulta obbligato in solido con il [[debitore]] principale, così il [[creditore]] potrà chiedere indifferentemente l'[[adempimento]] al fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il [[beneficio di escussione]]. In base a questa particolare [[Clausola (diritto)|clausola]], il fideiussore convenuto in giudizio per l'adempimento dal creditore, senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato indicando i beni del debitore principale che il creditore può sottoporre a esecuzione.
Qualora il debito fosse garantito da più fideiussioni, i fideiussori sono obbligati in solido e il fideiussore che adempie ha diritto all'[[azione di regresso]] nei confronti degli altri. Il fideiussore che ha adempiuto all'obbligazione del debitore può agire o in via [[surroga]]toria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l'azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa.
Nel caso in cui venisse surrogato, il fideiussore può pretendere gli [[Interesse finanziario (diritto)|interessi]] dal momento in cui è scaduto il [[
Se la fideiussione è prestata a tempo indeterminato, il fideiussore può in ogni momento recedere.
Particolare tipo di fideiussione è la [[fideiussione omnibus]] per indicare l'impegno assunto da un soggetto (privato, società o banca) verso una banca con cui garantisce l'adempimento di tutti i debiti, compresi quelli che potranno sorgere successivamente al rilascio della fideiussione, che un terzo risulterà avere verso la banca nel momento della scadenza pattuita ovvero nel momento in cui la banca deciderà di recedere dal rapporto e di domandare il saldo dei propri crediti.<ref>{{Cita libro|autore = Andrea Torrente, Piero Schlesinger|titolo = Manuale di diritto privato|anno = |editore = |città = }}</ref>
La fideiussione può essere distinta in ''solidale'' o con ''beneficio d'escussione''. Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del [[debito]] principale (l{{'}}''eadem res debita'' - ossia la medesima prestazione - è il carattere saliente delle [[Obbligazione solidale|obbligazioni solidali]]). Nel secondo caso egli è tenuto all'adempimento solo di ciò che residua dopo l'[[escussione]] del debitore garantito (cd. ''beneficium excussionis''): cfr. art. 1944 codice civile. Se, dunque, nella fideiussione con beneficio d'escussione il creditore può agire verso il fideiussore solo dopo aver escusso il debitore principale, si discute in [[dottrina (diritto)|dottrina]] se nell'altra forma di fideiussione il creditore debba rispettare un qualche tipo d'[[onere]] nella fase della pretesa.
Il creditore ha l'onere di chiedere l'[[adempimento]] prima al debitore garantito e solo dopo il [[rifiuto]] di questo può rivolgersi verso il fideiussore ([[onere di preventiva richiesta]]).
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== Bibliografia ==
* Ravazzoni, Alberto, ''La fideiussione,'' Milano, Giuffrè, 1981.
* Briganti, Ernesto, ''Fideiussione e promessa del fatto altrui,'' Jovene, 1976.
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* [[Garanzia]]
* [[Obbligazione (diritto)]]
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