Fideiussione: differenze tra le versioni

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Ad esempio, lo [[Stato]] può diventare fideiussore quando garantisce un [[Prestito (finanza)|prestito]] bancario fatto a un'azienda che è il debitore verso la banca. In questo caso, lo scopo della garanzia da parte dello Stato è di far ottenere il prestito bancario a tassi inferiori a quelli altrimenti concessi al debitore. Si osservi che, da parte dello Stato, non avviene alcun pagamento, finché e se il debitore paga regolarmente le [[Rata|rate]] del debito a completa restituzione. L'erogazione effettiva di denaro è invece fatta dalla banca, secondo le ordinarie regole di mercato. Le parti quindi sanno che lo Stato, come fideiussore, è il garante del rapporto tra l'azienda, che è il debitore, e la banca, che è il creditore.
 
== NelOrdinamento mondogiuridico ==
=== Italia ===
La fideiussione è, ai sensi del [[codice civile italiano]] all'art. 1936:
{{Citazione|È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce ([[promessa unilaterale]]) l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.}}
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== Bibliografia ==
 
* Ravazzoni, Alberto, ''La fideiussione,'' Milano, Giuffrè, 1981.
* Briganti, Ernesto, ''Fideiussione e promessa del fatto altrui,'' Jovene, 1976.
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* [[Garanzia]]
* [[Obbligazione (diritto)]]
 
== Altri progetti ==
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== Collegamenti esterni ==