Fideiussione: differenze tra le versioni
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La '''fideiussione''' (o fidejussione), in [[diritto]], è un [[negozio giuridico unilaterale|negozio giuridico]] con il quale un soggetto, chiamato ''fideiussore'', garantisce un'[[Obbligazione (diritto)|obbligazione]] altrui (es. in luogo del [[debitore]]), obbligandosi personalmente nei confronti del [[creditore]] del rapporto obbligatorio.
==Storia ==
La fideiussione era un istituto giuridico tipico del [[diritto romano]] ed era conosciuta come ''fideiussio''. Era un modello di garanzia personale sintetizzabile in una promessa assunta col modello della ''verborum obligatio'' ([[stipulatio]]) che rendeva l'obbligazione solidale a prescindere tra il debitore
Sostituirà col tempo la
▲Era un modello di garanzia personale sintetizzabile in una promessa assunta col modello della ''verborum obligatio'' ([[stipulatio]]) che rendeva l'obbligazione solidale a prescindere tra il debitore ed il garante.
== Descrizione ==
▲Sostituirà col tempo la [[fidepromissio]] e la [[sponsio]], che a loro volta avevano preso il posto dei [[vades]] e [[praedes]].
Ad esempio, lo [[Stato]] può diventare fideiussore quando garantisce un [[Prestito (finanza)|prestito]] bancario fatto a un'azienda che è il debitore verso la banca. In questo caso, lo scopo della garanzia da parte dello Stato è di far ottenere il prestito bancario a tassi inferiori a quelli altrimenti concessi al debitore. Si osservi che, da parte dello Stato, non avviene alcun pagamento, finché e se il debitore paga regolarmente le [[Rata|rate]] del debito a completa restituzione. L'erogazione effettiva di denaro è invece fatta dalla banca, secondo le ordinarie regole di mercato. Le parti quindi sanno che lo Stato, come fideiussore, è il garante del rapporto tra l'azienda, che è il debitore, e la banca, che è il creditore.
== Ordinamento giuridico ==
La fideiussione è, ai sensi del [[codice civile italiano]] all'art. 1936:
{{Citazione|È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce ([[promessa unilaterale]]) l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.}}
L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio; ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita. Gli artt. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio: il primo sancisce che la fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale; il secondo, invece, dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa solo l'eccezione d'incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico).<br />
Il fideiussore risulta obbligato in solido con il [[debitore]] principale, così il [[creditore]] potrà chiedere indifferentemente l'[[adempimento]] al fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il [[beneficio di escussione]]. In base a questa particolare [[Clausola (diritto)|clausola]], il fideiussore convenuto in giudizio per l'adempimento dal creditore, senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato indicando i beni del debitore principale che il creditore può sottoporre
▲Secondo il primo articolo citato la fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale; coerentemente l'art. 1945 c.c. dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa sola l'eccezione d'incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico). Un altro indicatore della accessorietà si evince dal fatto che l'entità della fideiussione non può superare il valore del debito garantito e che la fideiussione non può essere prestata a condizioni più onerose. La fideiussione che eccede i limiti dell'obbligazione principale o che è prestata a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
Qualora il debito fosse garantito da più fideiussioni, i fideiussori sono obbligati in solido e il fideiussore che adempie ha diritto all'[[azione di regresso]] nei confronti degli altri. Il fideiussore che ha adempiuto all'obbligazione del debitore può agire o in via [[surroga]]toria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l'azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa.▼
▲Il fideiussore risulta obbligato in solido con il debitore principale, così il creditore potrà chiedere indifferentemente l'[[adempimento]] al fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il [[beneficio di escussione]]. In base a questa particolare clausola, il fideiussore convenuto in giudizio per l'adempimento dal creditore senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato indicando i beni del debitore principale che il creditore può sottoporre ad esecuzione.
Nel caso in cui venisse surrogato, il fideiussore può pretendere gli [[Interesse finanziario (diritto)|interessi]] dal momento in cui è scaduto il [[Termine (diritto)|termine]] di [[
▲Il fideiussore che ha adempiuto all'obbligazione del debitore può agire o in via [[surroga]]toria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l'azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa.
▲Nel caso in cui venisse surrogato, il fideiussore può pretendere gli [[interessi]] dal momento in cui è scaduto il termine di [[pagamento]], ma il debitore può opporre al fideiussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario. Se il fideiussore agisce con l'azione di regresso può solo pretendere gli interessi dal giorno in cui il fideiussore ha pagato al creditore, il debitore non può opporre le eccezioni opponibili al creditore originario.
Se la fideiussione è prestata a tempo indeterminato, il fideiussore può in ogni momento recedere.
Particolare tipo di fideiussione è la [[fideiussione omnibus]] per indicare l'impegno assunto da un soggetto (privato, società o banca) verso una banca con cui garantisce l'adempimento di tutti i debiti, compresi quelli che potranno sorgere successivamente al rilascio della fideiussione, che un terzo risulterà avere verso la banca nel momento della scadenza pattuita ovvero nel momento in cui la banca deciderà di recedere dal rapporto e di domandare il saldo dei propri crediti.<ref>{{Cita libro|autore = Andrea Torrente, Piero Schlesinger|titolo = Manuale di diritto privato|anno = |editore = |città = }}</ref>
La fideiussione può essere distinta in ''solidale'' o con ''beneficio d'escussione''. Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del [[debito]] principale (l{{'}}''eadem res debita'' - ossia la medesima prestazione - è il carattere saliente delle [[Obbligazione solidale|obbligazioni solidali]])
==Note==
▲Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del debito principale (l'''eadem res debita'' è il carattere saliente delle obbligazioni solidali), nel secondo caso egli è tenuto all'adempimento solo di ciò che residua dopo l'escussione del debitore garantito (cd. ''beneficium excussionis''): cfr art. 1944 c.c.
<references/>
== Bibliografia ==
▲Secondo un'opinione molto diffusa, il creditore ha l'onere di chiedere l'adempimento prima al debitore garantito e solo dopo il rifiuto di questo può rivolgersi verso il fideiussore (onere di preventiva richiesta). Altri autori (e la [[giurisprudenza]]) ritengono, invece, che alla scadenza il creditore goda di una ''libera electio'' onde decidere verso quale obbligato agire.
* Ravazzoni, Alberto, ''La fideiussione,'' Milano, Giuffrè, 1981.
* Briganti, Ernesto, ''Fideiussione e promessa del fatto altrui,'' Jovene, 1976.
* Salvestroni, Umberto, ''La solidarietà fideiussoria,'' Padova, CEDAM, 1977.
* Vizzoni, Lavinia. ''Fideiussione e rapporti economici complessi'' Torino Giappichelli, 2020.
==
* [[Avallo]]
* [[Garanzia]]
* [[Obbligazione (diritto)]]
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