Fideiussione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Filbot (discussione | contributi)
m Robot: Automated text replacement (-E'([^'-'s]) +È\1)
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: Aggiungo template {{interprogetto}} (FAQ)
 
(164 versioni intermedie di oltre 100 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{F|diritto commerciale|arg2=diritto civile|ottobre 2012}}
La '''Fideiussione''' è il [[negozio giuridico]] tramite il quale un soggetto, chiamato ''fideiussore'', garantisce un'[[obbligazione]] altrui obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal [[codice civile]] all'art. 1936 ai sensi del quale ''È fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza''.
La '''fideiussione''' (o fidejussione), in [[diritto]], è un [[negozio giuridico unilaterale|negozio giuridico]] con il quale un soggetto, chiamato ''fideiussore'', garantisce un'[[Obbligazione (diritto)|obbligazione]] altrui (es. in luogo del [[debitore]]), obbligandosi personalmente nei confronti del [[creditore]] del rapporto obbligatorio.
 
==Storia ==
== Natura accessoria dell'obbligazione di garanzia==
La fideiussione era un istituto giuridico tipico del [[diritto romano]] ed era conosciuta come ''fideiussio''. Era un modello di garanzia personale sintetizzabile in una promessa assunta col modello della ''verborum obligatio'' ([[stipulatio]]) che rendeva l'obbligazione solidale a prescindere tra il debitore e il garante.
L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita: gli art. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio. Secondo il primo articolo citato la fideiussione è valida solo è valida l'obbligazione principale; coerentemente l'art. 1945 c.c. dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa sola l'eccezione d'incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico).
 
Sostituirà col tempo la ''fidepromissio'' e la ''sponsio'', che a loro volta avevano preso il posto dei ''vades'' e ''praedes''.
== Sottotipi fideiussiori ==
La fideiussione può essere distinta in solidale o con beneficio d'escussione.
Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del debito principale (l'''eadem res debita'' è il carattere saliente delle obbligazioni solidali), nel secondo caso egli è tenuto all'dempimento solo di ciò che residua dopo l'escussione del debitore garantito (cd. ''beneficium excussionis''): cfr art. 1944 c.c.
Se, dunque, non v'è dubbio che nella fideiussione con beneficio d'escussione il creditore possa agire verso il garante solo dopo aver escusso il debitore principale, si discute in dottrina se nell'altra forma di fiudeiussione il creditore debba rispettare un qualche tipo d'onere nella fase della pretesa.
Secondo un'opinione molto diffusa, il creditore ha l'onere di chiedere l'adempimento prima al debitore garantito e solo dopo il rifiuto di questo può rivolgersi verso il fideiussore (onere di preventiva richiesta). Altri autori (e la giurisprudenza) ritengono, invece, che alla scadenza il creditore goda di una ''libera electio'' onde decidere verso quale obbligato agire.
 
== Descrizione ==
== La fideiussione per una obbligazione futura ==
Ad esempio, lo [[Stato]] può diventare fideiussore quando garantisce un [[Prestito (finanza)|prestito]] bancario fatto a un'azienda che è il debitore verso la banca. In questo caso, lo scopo della garanzia da parte dello Stato è di far ottenere il prestito bancario a tassi inferiori a quelli altrimenti concessi al debitore. Si osservi che, da parte dello Stato, non avviene alcun pagamento, finché e se il debitore paga regolarmente le [[Rata|rate]] del debito a completa restituzione. L'erogazione effettiva di denaro è invece fatta dalla banca, secondo le ordinarie regole di mercato. Le parti quindi sanno che lo Stato, come fideiussore, è il garante del rapporto tra l'azienda, che è il debitore, e la banca, che è il creditore.
La fideiussione è stata, dalla pratica bancaria, notevolmente modificata, tanto da non essere più del tutto riconducibile al tipo legale. La cd. fideiussione ''omnibus'' è, infatti, una garanzia personale atipica, disciplinata dagli artt. 1936 e ss. c.c. solo in quanto compatibili con la causa di tale atipico negozio.
La f.o. si caratterizza per la presenza di due clausole: una, detta a prima richiesta e senza eccezioni (responsabile dell'alterazione dell'originario tipo legale), ed un'altra denominata "clausola estensiva". La prima stabilisce che il garante è tenuto a pagare a semplice richiesta scritta della banca, senza poter sollevare nessuna delle eccezioni pertineti al debito garantito; la seconda estende la copertura fiudeiussoria a tutti i debiti che un determinato soggetto si troverà ad avere nei confronti dell'istituto bancario.
La clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" crea, secondo una parte minoritaria della dottrina, gravi problemi in ordine all'individuazione della funzione giuridica del negozio, sino al punto che, a rigore, questo dovrebbe giudicarsi nullo per mancanza di causa. L'opinione maggioritaria è però schierata a favore della validità del negozio all'esame.
La clausola cd. estensiva è oggi sicuramente compatibile col nostro ordinamento, ma ciò solo grazie all'intervento del legislatore il quale, nel 1992, dispose che in caso di estensione della garanzia ad obbligazioni future è necessario indicare l'importo massimo della garanzia.
Prima di quell'anno le banche (sostenute da un'incredibile giurisprudenza della Cassazione) difendevano la validità anche delle f.o. ''senza limite d'importo''. Si trattava di un vero e proprio "mostro" giuridico che poteva condurre il garante a gravissime esposizioni debitorie senza ch'egli potesse fare alcunchè per evitarle o prevederle. Dopo un confronto aspro (ed ai limiti dell'insubordinazione) tra la giurisprudenza di merito - che negava validità a questi contratti - e la Cassazione (che pervicacemente li difendeva con argomenti davvero discutibili), intervenne il legislatore escludendo d'imperio la validità delle fideiussioni senza indicazione dell'importo massimo garantito.
 
== Ordinamento giuridico ==
La fideiussione è, ai sensi del [[codice civile italiano]] all'art. 1936:
{{Citazione|È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce ([[promessa unilaterale]]) l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.}}
 
L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio.; Ciòciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita:. gliGli artartt. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio. Secondo: il primo articolosancisce citatoche la fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale; coerentementeil l'art.secondo, 1945 c.c.invece, dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa solasolo l'eccezione d'incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico).<br />
Un altro indicatore dell'accessorietà si evince dal fatto che l'entità della fideiussione non può superare il valore del [[debito]] garantito e che la fideiussione non può essere prestata a condizioni più onerose. La fideiussione che eccede i limiti dell'obbligazione principale o che è prestata a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
 
Il fideiussore risulta obbligato in solido con il [[debitore]] principale, così il [[creditore]] potrà chiedere indifferentemente l'[[adempimento]] al fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il [[beneficio di escussione]]. In base a questa particolare [[Clausola (diritto)|clausola]], il fideiussore convenuto in giudizio per l'adempimento dal creditore, senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato indicando i beni del debitore principale che il creditore può sottoporre a esecuzione.
{{Diritto}}
 
Qualora il debito fosse garantito da più fideiussioni, i fideiussori sono obbligati in solido e il fideiussore che adempie ha diritto all'[[azione di regresso]] nei confronti degli altri. Il fideiussore che ha adempiuto all'obbligazione del debitore può agire o in via [[surroga]]toria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l'azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa.
[[categoria:diritto civile]]
 
Nel caso in cui venisse surrogato, il fideiussore può pretendere gli [[Interesse finanziario (diritto)|interessi]] dal momento in cui è scaduto il [[Termine (diritto)|termine]] di [[adempimento]], ma il debitore può opporre al fideiussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario. Se il fideiussore agisce con l'azione di regresso può solo pretendere gli interessi dal giorno in cui il fideiussore ha pagato al creditore, il debitore non può opporre le eccezioni opponibili al creditore originario.
Se la fideiussione è prestata a tempo indeterminato, il fideiussore può in ogni momento recedere.
 
Particolare tipo di fideiussione è la [[fideiussione omnibus]] per indicare l'impegno assunto da un soggetto (privato, società o banca) verso una banca con cui garantisce l'adempimento di tutti i debiti, compresi quelli che potranno sorgere successivamente al rilascio della fideiussione, che un terzo risulterà avere verso la banca nel momento della scadenza pattuita ovvero nel momento in cui la banca deciderà di recedere dal rapporto e di domandare il saldo dei propri crediti.<ref>{{Cita libro|autore = Andrea Torrente, Piero Schlesinger|titolo = Manuale di diritto privato|anno = |editore = |città = }}</ref>
 
La fideiussione può essere distinta in ''solidale'' o con ''beneficio d'escussione''. Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del [[debito]] principale (l{{'}}''eadem res debita'' - ossia la medesima prestazione - è il carattere saliente delle [[Obbligazione solidale|obbligazioni solidali]]). Nel secondo caso egli è tenuto all'adempimento solo di ciò che residua dopo l'[[escussione]] del debitore garantito (cd. ''beneficium excussionis''): cfr. art. 1944 codice civile. Se, dunque, nella fideiussione con beneficio d'escussione il creditore può agire verso il fideiussore solo dopo aver escusso il debitore principale, si discute in [[dottrina (diritto)|dottrina]] se nell'altra forma di fideiussione il creditore debba rispettare un qualche tipo d'[[onere]] nella fase della pretesa.
 
Secondo un'opinione molto diffusa, ilIl creditore ha l'onere di chiedere l'[[adempimento]] prima al debitore garantito e solo dopo il [[rifiuto]] di questo può rivolgersi verso il fideiussore ([[onere di preventiva richiesta]]). Altri autori (e la giurisprudenza) ritengono, invece, che alla scadenza il creditore goda di una ''libera electio'' onde decidere verso quale obbligato agire.
 
==Note==
<references/>
 
== Bibliografia ==
* Ravazzoni, Alberto, ''La fideiussione,'' Milano, Giuffrè, 1981.
* Briganti, Ernesto, ''Fideiussione e promessa del fatto altrui,'' Jovene, 1976.
* Salvestroni, Umberto, ''La solidarietà fideiussoria,'' Padova, CEDAM, 1977.
* Vizzoni, Lavinia. ''Fideiussione e rapporti economici complessi'' Torino Giappichelli, 2020.
 
== Voci correlate ==
* [[Avallo]]
* [[Garanzia]]
* [[Obbligazione (diritto)]]
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto}}
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
 
{{Contratto (ordinamento italiano)}}
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|economia}}
 
[[categoriaCategoria:dirittoDiritto civile]]
[[Categoria:Diritto commerciale]]