Fideiussione: differenze tra le versioni

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{{F|diritto commerciale|arg2=diritto civile|ottobre 2012}}
Quale garanzia personale, convenzionale o legale, il nostro ordinamento prevede la figura della '''Fideiussione'''.
La '''Fideiussionefideiussione''' (o fidejussione), in [[diritto]], è ilun [[negozio giuridico unilaterale|negozio giuridico]] tramitecon il quale un soggetto, chiamato ''fideiussore'', garantisce un'[[Obbligazione (diritto)|obbligazione]] altrui obbligandosi(es. personalmentein nei confrontiluogo del creditore del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal [[codice civiledebitore]] all'art. 1936 ai sensi del quale ''È fideiussiore colui che), obbligandosi personalmente versonei ilconfronti del [[creditore,]] garantiscedel l'adempimentorapporto di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza''obbligatorio.
 
==Storia ==
== Natura accessoria dell'obbligazione di garanzia==
La fideiussione era un istituto giuridico tipico del [[diritto romano]] ed era conosciuta come ''fideiussio''. Era un modello di garanzia personale sintetizzabile in una promessa assunta col modello della ''verborum obligatio'' ([[stipulatio]]) che rendeva l'obbligazione solidale a prescindere tra il debitore e il garante.
L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita: gli art. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio. Secondo il primo articolo citato la fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale; coerentemente l'art. 1945 c.c. dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa sola l'eccezione d'incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico).
 
Sostituirà col tempo la ''fidepromissio'' e la ''sponsio'', che a loro volta avevano preso il posto dei ''vades'' e ''praedes''.
== Sottotipi fideiussiori ==
La fideiussione può essere distinta in solidale o con beneficio d'escussione.
Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del debito principale (l'''eadem res debita'' è il carattere saliente delle obbligazioni solidali), nel secondo caso egli è tenuto all'dempimento solo di ciò che residua dopo l'escussione del debitore garantito (cd. ''beneficium excussionis''): cfr art. 1944 c.c.
Se, dunque, non v'è dubbio che nella fideiussione con beneficio d'escussione il creditore possa agire verso il garante solo dopo aver escusso il debitore principale, si discute in dottrina se nell'altra forma di fiudeiussione il creditore debba rispettare un qualche tipo d'onere nella fase della pretesa.
Secondo un'opinione molto diffusa, il creditore ha l'onere di chiedere l'adempimento prima al debitore garantito e solo dopo il rifiuto di questo può rivolgersi verso il fideiussore (onere di preventiva richiesta). Altri autori (e la giurisprudenza) ritengono, invece, che alla scadenza il creditore goda di una ''libera electio'' onde decidere verso quale obbligato agire.
 
== La fideiussione omnibusDescrizione ==
Ad esempio, lo [[Stato]] può diventare fideiussore quando garantisce un [[Prestito (finanza)|prestito]] bancario fatto a un'azienda che è il debitore verso la banca. In questo caso, lo scopo della garanzia da parte dello Stato è di far ottenere il prestito bancario a tassi inferiori a quelli altrimenti concessi al debitore. Si osservi che, da parte dello Stato, non avviene alcun pagamento, finché e se il debitore paga regolarmente le [[Rata|rate]] del debito a completa restituzione. L'erogazione effettiva di denaro è invece fatta dalla banca, secondo le ordinarie regole di mercato. Le parti quindi sanno che lo Stato, come fideiussore, è il garante del rapporto tra l'azienda, che è il debitore, e la banca, che è il creditore.
Derivante dalla pratica bancaria è invece la [[fideiussione omnibus]], caratterizzata dalla presenza di due particolari clausole, poste a vantaggio del [[creditore]].
 
== Ordinamento giuridico ==
La fideiussione è, ai sensi del [[codice civile italiano]] all'art. 1936:
{{Citazione|È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce ([[promessa unilaterale]]) l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.}}
 
L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio.; Ciòciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita:. gliGli artartt. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio. Secondo: il primo articolosancisce citatoche la fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale; coerentementeil l'art.secondo, 1945 c.c.invece, dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa solasolo l'eccezione d'incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico).<br />
{{Diritto}}
Un altro indicatore dell'accessorietà si evince dal fatto che l'entità della fideiussione non può superare il valore del [[debito]] garantito e che la fideiussione non può essere prestata a condizioni più onerose. La fideiussione che eccede i limiti dell'obbligazione principale o che è prestata a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
 
Il fideiussore risulta obbligato in solido con il [[debitore]] principale, così il [[creditore]] potrà chiedere indifferentemente l'[[adempimento]] al fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il [[beneficio di escussione]]. In base a questa particolare [[Clausola (diritto)|clausola]], il fideiussore convenuto in giudizio per l'adempimento dal creditore, senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato indicando i beni del debitore principale che il creditore può sottoporre a esecuzione.
[[categoria:diritto civile]]
 
Qualora il debito fosse garantito da più fideiussioni, i fideiussori sono obbligati in solido e il fideiussore che adempie ha diritto all'[[azione di regresso]] nei confronti degli altri. Il fideiussore che ha adempiuto all'obbligazione del debitore può agire o in via [[surroga]]toria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l'azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa.
 
Nel caso in cui venisse surrogato, il fideiussore può pretendere gli [[Interesse finanziario (diritto)|interessi]] dal momento in cui è scaduto il [[Termine (diritto)|termine]] di [[adempimento]], ma il debitore può opporre al fideiussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario. Se il fideiussore agisce con l'azione di regresso può solo pretendere gli interessi dal giorno in cui il fideiussore ha pagato al creditore, il debitore non può opporre le eccezioni opponibili al creditore originario.
Se la fideiussione è prestata a tempo indeterminato, il fideiussore può in ogni momento recedere.
 
Particolare tipo di fideiussione è la [[fideiussione omnibus]] per indicare l'impegno assunto da un soggetto (privato, società o banca) verso una banca con cui garantisce l'adempimento di tutti i debiti, compresi quelli che potranno sorgere successivamente al rilascio della fideiussione, che un terzo risulterà avere verso la banca nel momento della scadenza pattuita ovvero nel momento in cui la banca deciderà di recedere dal rapporto e di domandare il saldo dei propri crediti.<ref>{{Cita libro|autore = Andrea Torrente, Piero Schlesinger|titolo = Manuale di diritto privato|anno = |editore = |città = }}</ref>
 
La fideiussione può essere distinta in ''solidale'' o con ''beneficio d'escussione''. Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del [[debito]] principale (l{{'}}''eadem res debita'' - ossia la medesima prestazione - è il carattere saliente delle [[Obbligazione solidale|obbligazioni solidali]]). Nel secondo caso egli è tenuto all'adempimento solo di ciò che residua dopo l'[[escussione]] del debitore garantito (cd. ''beneficium excussionis''): cfr. art. 1944 codice civile. Se, dunque, nella fideiussione con beneficio d'escussione il creditore può agire verso il fideiussore solo dopo aver escusso il debitore principale, si discute in [[dottrina (diritto)|dottrina]] se nell'altra forma di fideiussione il creditore debba rispettare un qualche tipo d'[[onere]] nella fase della pretesa.
 
Secondo un'opinione molto diffusa, ilIl creditore ha l'onere di chiedere l'[[adempimento]] prima al debitore garantito e solo dopo il [[rifiuto]] di questo può rivolgersi verso il fideiussore ([[onere di preventiva richiesta]]). Altri autori (e la giurisprudenza) ritengono, invece, che alla scadenza il creditore goda di una ''libera electio'' onde decidere verso quale obbligato agire.
 
==Note==
<references/>
 
== Bibliografia ==
* Ravazzoni, Alberto, ''La fideiussione,'' Milano, Giuffrè, 1981.
* Briganti, Ernesto, ''Fideiussione e promessa del fatto altrui,'' Jovene, 1976.
* Salvestroni, Umberto, ''La solidarietà fideiussoria,'' Padova, CEDAM, 1977.
* Vizzoni, Lavinia. ''Fideiussione e rapporti economici complessi'' Torino Giappichelli, 2020.
 
== Voci correlate ==
* [[Avallo]]
* [[Garanzia]]
* [[Obbligazione (diritto)]]
 
== Altri progetti ==
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== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
 
{{Contratto (ordinamento italiano)}}
{{Controllo di autorità}}
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