Competenza (diritto): differenze tra le versioni
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La '''competenza''', in [[diritto]], indica la sfera di [[potere (diritto)|poteri]] e [[facoltà (diritto)|facoltà]] attribuita ad un determinato soggetto, sia esso un [[organo (diritto)|organo]] o una [[persona fisica]].
La competenza ha una funzione di limite, in quanto definendo facoltà e poteri pone dei limiti all'agire degli organi: gli atti compiuti dall'organo al di fuori della sua competenza sono [[validità (diritto)|invalidi]] e precisamente affetti dal vizio di ''incompetenza''.
==Distinzioni==
Se la [[persona giuridica]] ha un solo organo, questo esercita tutti i poteri e le facoltà spettanti alla persona giuridica. Se, invece, come normalmente accade, gli organi sono più di uno, i poteri e facoltà sono ripartiti tra gli stessi, in relazione alla [[divisione del lavoro]] operata nella [[Organizzazione aziendale#Struttura organizzativa|struttura organizzativa]], sicché ad ogni organo è attribuita una competenza.<ref>Ad uno degli organi la competenza può essere attribuita in modo indiretto, delimitando le competenze degli altri e stabilendo che tutto ciò che non rientra in queste è di sua competenza (''competenza residuale'')</ref> Si suole pertanto distinguere l{{'}}''attribuzione'' di poteri e facoltà all'[[ente (diritto)|ente]] dalla competenza del suo organo, che è la frazione di tali poteri e facoltà spettante al medesimo.
Alla ''competenza esterna'', come sopra definita, si suole impropriamente contrapporre la ''competenza interna'', intesa quale insieme di compiti, privi di rilevanza giuridica esterna, attribuiti ad un [[ufficio (diritto)|ufficio]] in relazione alla divisione del lavoro operata nella struttura organizzativa dell'ente.
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L'ordine delle competenze può essere derogato con la ''delega'', l'[[atto giuridico|atto]] attraverso il quale un organo (''delegante'') trasferisce ad un altro organo (''delegato'') l'esercizio di poteri e facoltà rientranti nella sua sfera di competenza. Poiché deroga l'ordine delle competenze, il potere di delega deve essere conferito da una [[norma (diritto)|norma]] avente forza non inferiore a quella che ha attribuito le competenze derogate. Così, nell'ordinamento amministrativo italiano, dove l'attribuzione delle competenze è materia soggetta a [[riserva di legge]] relativa, ai sensi dell'art. 97 della [[Costituzione]], il potere di delega deve parimenti essere previsto da una [[legge]] o altra [[fonte del diritto]] avente forza di legge.
La delega si distingue dalla [[rappresentanza]] perché quest'ultima dà luogo ad un [[rapporto giuridico]] intercorrente tra distinti soggetti giuridici (il rappresentante e il rappresentato), laddove la delega intercorre tra due organi (il delegante e il delegato) dello stesso soggetto.
La delega si distingue inoltre dalla ''supplenza'', che si ha quando un organo (''supplente'') esercita le competenze spettanti ad altro organo, a seguito dell'impossibilità di quest'ultimo di funzionare, per assenza o impedimento del suo titolare.<ref>Si suol distinguere la ''supplenza'' in senso stretto, che opera nel caso l'assenza o l'impedimento siano temporanei, dalla ''reggenza'', che opera, invece, in caso di mancanza del titolare</ref> Anche la supplenza deve essere prevista da una norma avente forza non inferiore a quella che ha conferito la competenza. Di solito le norme che prevedono la supplenza prestabiliscono in via generale l'organo (detto ''[[vicario]]'') destinato a funzionare quale supplente di un altro
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* [[Organo (diritto)]]
* [[Provvedimento amministrativo]]
* [[Principio di Peter]]
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