Competenza (diritto): differenze tra le versioni

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La '''competenza''', in [[diritto]], indica la sfera di [[potere (diritto)|poteri]] e [[facoltà (diritto)|facoltà]] attribuita ad un determinato soggetto, sia esso un [[organo (diritto)|organo]] o una [[persona fisica]].
 
La competenza ha una funzione di limite, in quanto definendo facoltà e poteri pone dei limiti all'agire degli organi: gli atti compiuti dall'organo al di fuori della sua competenza sono [[validità (diritto)|invalidi]] e precisamente affetti dal vizio di ''incompetenza''.
 
==Distinzioni==
Se la [[persona giuridica]] ha un solo organo, questo esercita tutti i poteri e le facoltà spettanti alla persona giuridica. Se, invece, come normalmente accade, gli organi sono più di uno, i poteri e facoltà sono ripartiti tra gli stessi, in relazione alla [[divisione del lavoro]] operata nella [[Organizzazione aziendale#Struttura organizzativa|struttura organizzativa]], sicché ad ogni organo è attribuita una competenza.<ref>Ad uno degli organi la competenza può essere attribuita in modo indiretto, delimitando le competenze degli altri e stabilendo che tutto ciò che non rientra in queste è di sua competenza (''competenza residuale'')</ref> Si suole pertanto distinguere l<nowiki>{{'</nowiki>}}''attribuzione'' di poteri e facoltà all'[[ente (diritto)|ente]] dalla competenza del suo organo, che è la frazione di tali poteri e facoltà spettante al medesimo.
 
Alla ''competenza esterna'', come sopra definita, si suole impropriamente contrapporre la ''competenza interna'', intesa quale insieme di compiti, privi di rilevanza giuridica esterna, attribuiti ad un [[ufficio (diritto)|ufficio]] in relazione alla divisione del lavoro operata nella struttura organizzativa dell'ente.
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*''competenza per materia'', quando è delimitata con riferimento ad un insieme di [[fattispecie]] (ossia una ''materia'');
*''competenza per valore'', quando è delimitata con riferimento al valore economico attribuito alla fattispecie (può essere considerata un caso particolare di competenza per materia);
*''competenza per territorio'' (o ''territoriale''), quando è delimitata con riferimento ad una parte del [[territorio]] (detta ''[[circoscrizione]]'');
*''competenza per grado'', quando è delimitata con riferimento al livello gerarchico che l'organo occupa all'interno della struttura organizzativa.
 
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L'ordine delle competenze può essere derogato con la ''delega'', l'[[atto giuridico|atto]] attraverso il quale un organo (''delegante'') trasferisce ad un altro organo (''delegato'') l'esercizio di poteri e facoltà rientranti nella sua sfera di competenza. Poiché deroga l'ordine delle competenze, il potere di delega deve essere conferito da una [[norma (diritto)|norma]] avente forza non inferiore a quella che ha attribuito le competenze derogate. Così, nell'ordinamento amministrativo italiano, dove l'attribuzione delle competenze è materia soggetta a [[riserva di legge]] relativa, ai sensi dell'art. 97 della [[Costituzione]], il potere di delega deve parimenti essere previsto da una [[legge]] o altra [[fonte del diritto]] avente forza di legge.
 
La delega si distingue dalla [[rappresentanza]] perché quest'ultima dà luogo ad un [[rapporto giuridico]] intercorrente tra distinti soggetti giuridici (il rappresentante e il rappresentato), laddove la delega intercorre tra due organi (il delegante e il delegato) dello stesso soggetto.
 
La delega si distingue inoltre dalla ''supplenza'', che si ha quando un organo (''supplente'') esercita le competenze spettanti ad altro organo, a seguito dell'impossibilità di quest'ultimo di funzionare, per assenza o impedimento del suo titolare.<ref>Si suol distinguere la ''supplenza'' in senso stretto, che opera nel caso l'assenza o l'impedimento siano temporanei, dalla ''reggenza'', che opera, invece, in caso di mancanza del titolare</ref> Anche la supplenza deve essere prevista da una norma avente forza non inferiore a quella che ha conferito la competenza. Di solito le norme che prevedono la supplenza prestabiliscono in via generale l'organo (detto ''[[vicario]]'') destinato a funzionare quale supplente di un altro
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Si parla di ''[[conflitto di attribuzione]]'' quando il contrasto sorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del [[separazione dei poteri|potere dello stato]] cui appartengono, sicché non può essere risolto all'interno di un potere: è il caso dei conflitti tra organi appartenenti a diversi poteri dello stato nonché, negli stati federali o regionali, dei conflitti fra organi dello stato centrale e di uno o più stati federati o regioni oppure fra organi di due o più stati federati o regioni. Si parla, invece, di ''[[conflitto di giurisdizione]]'' quando gli organi tra i quali sorge il contrasto, pur facendo tutti parte del [[potere giudiziario]], appartengono a diverse giurisdizioni nelle quali tale potere si articola (negli ordinamenti che, come quello italiano, non seguono il principio di unicità della giurisdizione).
 
Ogni ordinamento stabilisce gli organi competenti e le procedure per la risoluzione dei predetti conflitti. In particolare, la risoluzione dei conflitti di attribuzione è solitamente demandata all'organo cui spetta il [[controllo di legittimità costituzionale]] delle leggi, sia esso la [[corte costituzionale]] o la [[corte suprema]]. Quanto alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione, in alcuni ordinamenti spetta alla corte suprema posta al vertice della giurisdizione ordinaria (in Italia, ad esempio, alla [[Corte suprema di cassazione|Corte di cassazione]]), in altri ad un organo apposito (come il ''Tribunal des conflits'' [[Francia|francese]], costituito da un ugual numero di membri del [[Consiglio di Stato (diritto franceseFrancia)|Consiglio di Stato]] e della [[Corte di cassazione]], presieduti dal Ministro della giustizia), ma vi sono anche ordinamenti, come quello [[Germania|tedesco]], che non hanno organi deputati a risolvere i conflitti di giurisdizione, per cui è il primo giudice adito a decidere se ha la giurisdizione o meno e, qualora dichiari la giurisdizione di altro giudice, vincola quest'ultimo.
 
==Note==
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* [[Avocazione]]
* [[Conflitto di competenza]]
* [[Competenza territoriale]]
* [[Regolamento di competenza (ordinamento amministrativo italiano)]]
* [[Nullità (diritto)]]
* [[Organo (diritto)]]
* [[Provvedimento amministrativo]]
* [[Principio di Peter]]
 
{{Controllo di autorità}}
== Collegamenti esterni ==
* {{Thesaurus BNCF}}
 
{{Portale|diritto}}