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{{nota disambigua2disambigua|Questa pagina riguarda esclusivamente il privilegio nell'ordinamento giuridico odierno. Se stai cercando una definizione del privilegio nel medioevo, vedi [[|Privilegio (diritto comune)]]}}
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IlUn '''privilegio''', in [[diritto]], è una tra le [[cause di [[prelazione]] che costituisce garanzia patrimoniale su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito.
su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito. I privilegi non sono pattuiti dalle parti come nel caso del pegno o dell’ipoteca, ma sono tipizzati dalla legge stessa la quale attribuisce tale prelazione a determinati tipi di crediti che appaiono degni di una maggiore tutela in via generale e astratta. Tra i crediti privilegiati l'ordine di preferenza è stato voluto dal legislatore (art. 2777 e seguenti)
 
su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito. I privilegi non sono pattuiti dalle parti come nel caso del pegno o dell’ipotecadell'ipoteca, ma sono tipizzati dalla legge stessa la quale attribuisce tale prelazione a determinati tipi di crediti che appaiono degni di una maggiore tutela in via generale e astratta. Tra i crediti privilegiati l'ordine di preferenza è stato voluto dal legislatore (art. 2777 e seguenti).
Esistono innanzitutto '''privilegi generali''' che ha riguardo ''tutti'' i beni mobili del debitore e non è opponibile ai terzi (se cioè il debitore aliena i beni mobili il creditore non potrà agire per riaverli)-art. 2747- e i '''privilegi speciali''', che si ha su ''determinati'' beni sia mobili, sia immobili e sono dovuti dal particolare legame esistente tra il credito e l’oggetto del contratto. Quando ad esempio viene venduta una macchina utensile il venditore ha un privilegio per il pagamento del prezzo sulla macchina utensile stessa. Così chi riceve in [[deposito]] ha il privilegio per il pagamento dell’attività di custodia sulla cosa stessa finché essa è presso di lui. Tale privilegio è un diritto reale di garanzia e non soltanto una qualità del credito essendo infatti, in linea di principio, opponibile ai terzi. Riguardo ai beni mobili, il [[pegno]] è preferito al privilegio speciale gravante su di essi, mentre circa gli immobili il privilegio viene preferito all’[[ipoteca]].
 
In [[sociologia]] il '''privilegio''' sottintende un accesso facilitato a risorse di valore per la semplice appartenenza ad un [[gruppo sociale]]. Secondo [[Chiara Volpato]] «La cultura del privilegio tende, per sua natura, a normalizzare la disuguaglianza, cancellandone l'origine storica e facendola percepire come naturale, scontata, ineliminabile.»<ref>[[Chiara Volpato]], ''Le radici psicologiche della disuguaglianza'', 2019, ed. Laterza, Bari, pag. 105, ISBN 978-88-581-3415-3</ref>
I crediti per i contributi che hanno gli enti previdenziali, i crediti dei lavoratori per le retribuzioni da parte dei loro datori di lavoro, i crediti dello Stato per le imposte sono tutti crediti privilegiati.
 
==La postergazioneGeneralità ==
Esistono innanzitutto '''"privilegi generali'''" che hariguardano riguardo ''tutti'' i beni mobili del debitore e non èsono opponibileopponibili ai terzi (se cioè il debitore aliena i beni mobili il creditore non potrà agire per riaverli, questo è dovuto al principio del [[diritto di sequela]]) - art. 2747 - e i '''"privilegi speciali'''", che si hahanno su ''determinati'' beni, sia mobili, sia immobili e sono dovuti dalal particolare legame esistente tra il credito e l’oggettol'oggetto del contratto. Quando ad esempio viene venduta una macchina utensile, il venditore ha un privilegio per il pagamento del prezzo sulla macchina utensile stessa. Così chi riceve in [[deposito]] ha il privilegio per il pagamento dell’attivitàdell'attività di custodia sulla cosa stessa finché essa è presso di lui. Tale privilegio è un [[diritto reale]] di garanzia e non soltanto una qualità del credito, essendo infatti, in linea di principio, opponibile ai terzi. Riguardo ai beni mobili, il [[pegno]] è preferito al privilegio speciale gravante su di essi, mentre circaper gli immobili il privilegio viene preferito all’all'[[ipoteca]].
Il fenomeno inverso al privilegio è la postergazione quando uno o più creditori , senza rinunciare al credito, permettono che il loro credito sarà soddisfatto solo dopo l'integrale soddisfazione degli altri creditori che assumono, per effetto di ciò, un carattere di privilegio indiretto. Uno dei casi più rilevanti di postergazione la si ebbe nel concordato preventivo [[Agrifactoring]] dove gli azionisti di tale società si postergarono per permettere di raggiungere l'approvazione del concordato. Sulla scia di una prassi ancaria diventata diffusa la riforma del diritto societario ha ''ufficializzato'' la postergazione. Il nuovo testo dell'art. 2346 c.c. recita ''Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito»''. <ref> Per una analisi aggiornata in dottrina vedi [http://www.ripdico.it/dottrina/articoli/marvasi%20postergazione%20crediti.htm]</ref>
 
I crediti per i contributi che hanno gli [[enti previdenziali]], i crediti dei lavoratori per le retribuzioni da parte dei loro datori di lavoro, i crediti dello Stato per le imposte sono tutti crediti privilegiati.
==Note==
<References/>
 
== La postergazione ==
==Altri progetti==
Il fenomeno inverso al privilegio è la postergazione, cioè quando uno o più creditori , senza rinunciare al credito, permettono che il loro credito saràsia soddisfatto solo dopo l'integrale soddisfazione degli altri creditori che assumono, per effetto di ciò, un carattere di privilegio indiretto. Uno dei casi più rilevanti di postergazione la si ebbe nel concordato preventivo ''[[Agrifactoring]]'', dove gli azionisti di tale società si postergarono per permettere di raggiungere l'approvazione del concordato. Sulla scia di una prassi ancariabancaria diventata diffusa la riforma del diritto societario ha ''ufficializzato'' la postergazione. Il nuovo testo dell'art. 23462467 c.c. recita: ''«Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’annonell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito»''. <ref> Per una un'analisi aggiornata in dottrina vedi [{{Cita web|url=http://www.ripdico.it/dottrina/articoli/marvasi%20postergazione%20crediti.htm]|titolo=Copia archiviata|accesso=12 dicembre 2009|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090924030357/http://www.ripdico.it/dottrina/articoli/marvasi%20postergazione%20crediti.htm|dataarchivio=24 settembre 2009}}</ref>
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== Note ==
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== Voci correlate ==
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== Altri progetti ==
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== Collegamenti esterni ==
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