Guardia particolare giurata: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Stato giuridico: superfluo e ridondante
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
in guardia di sicurezza privata per pertinenza
Etichetta: Ripristino manuale
 
(10 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate)
Riga 11:
La normativa generale in materia è costituita da:
 
# [[Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773]] (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS));
# Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito in legge 19 marzo 1936, n. 508 (Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate);
# Regio Decreto 6 maggio [[1940]], n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
Riga 21:
Le GPG sono generalmente assunte e prestano servizio per conto di un [[istituto di vigilanza privata|istituto di vigilanza]], in tal caso il [[rapporto di lavoro]] è regolamentato dallo specifico [[contratto collettivo nazionale di lavoro|CCNL]] che prevede diverse qualifiche per il personale con funzioni amministrative e per quello con funzioni tecnico-operative. Possono tuttavia svolgere la loro attività in forma di [[lavoro autonomo]],<ref>{{cita web|url=https://www.stopsecret.it/vigilanza-sicurezza/guardie-giurate-il-consiglio-di-stato-apre-al-lavoro-autonomo|titolo=Guardie giurate, il Consiglio di Stato apre al lavoro autonomo|data=27 novembre 2019}}</ref> ma in ambo i casi è comunque necessario che siano in possesso di licenza prefettizia<ref>{{cita web|url=http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/46/zn81_01_002.html#_ART134_|titolo=Art. 134 comma 1 R.D. 18 giugno 1931, n. 773}}</ref> e il loro operato è sottoposto alla vigilanza della [[questura]] competente,<ref>{{cita web|url=http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/20/zn42_04_001.html#_ART0001|titolo=Art. 1 R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, convertito in legge 19 marzo 1936, n. 508.}}</ref> che con eventuali regolamenti provinciali può stabilire disposizioni sulle modalità del servizio e sulle dotazioni.
 
Nel caso in cui le guardie debbano utilizzare armi è necessario altresì rispettare le previsioni ed i requisiti per la [[licenza di porto d'armi in Italia]]; nel caso prestino servizio armato presso enti pubblici o privati, vengono obbligatoriamente iscritti ad una delle sezioni dell'[[Unione Italiana Tiro a Segno]] e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di addestramento di tiro;<ref>{{cita web|url=https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/14/zn34_01_020.html#_ART0251|titolo=Art 251 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.}}</ref> in ogni caso di utilizzo di armi, è necessario altresì rispettare le previsioni ed i requisiti per la [[licenza di porto d'armi in Italia]].
 
La legislazione delle [[regioni d'Italia]] può dettare disposizioni particolari per il loro utilizzo: ad esempio, la [[Regione Lombardia|Lombardia]], con [[legge regionale]] 9 dicembre 2013 n. 18, ha disposto che i gestori dei servizi di trasporto pubblico, nonché gli enti locali competenti territorialmente, possano affidare alle guardie le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento, riguardo all'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa (ad esempio la sanzione relativa alla mancanza del titolo di viaggio dell'utente).<ref>Legge Regionale 9 dicembre 2013 n. 18-Modifiche alla [http://consiglionline.lombardia.it/NormeLombardia/accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6 legge regionale 4 aprile 2012, n. 6] (Disciplina del settore dei trasporti).</ref>
Riga 36:
* essere munito della [[carta d'identità]];
* essere iscritto alla [[Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro|cassa nazionale delle assicurazioni sociali e degli infortuni sul lavoro]];
* essere in possesso di un certificato medico di idoneità fisica all'utilizzo delle armi;
* abilitazione al maneggio delle armi rilasciata dall'[[Unione Italiana Tiro a Segno]]
 
Costituisce requisito preferenzialeminimo l'avere prestato servizio per almeno un anno, ed essere stati congedati senza demerito, quale volontario di truppa nelle [[forze armate italiane]].<ref>{{cita web|url=https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/202/zn46_08_617.html#_ART0011|titolo=Introdotto dall'art. 11 comma 3 d.lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.}}</ref> Inoltre il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentite le Regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.<ref>{{cita web|url=https://www.edizionieuropee.it/law/html/6/zn23_06_010.html#_ART0004|titolo=Art. 4 comma 1 lett. d) decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 (convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101}}</ref>
 
=== Stato giuridico ===
{{Vedi anche|Incaricato di pubblico servizio|Licenza di porto di armi in Italia}}
In quanto soggetti privati dotati di autorizzazioneapposita licenza, secondo la legge, nonché una consolidata [[giurisprudenza]] della [[Corte suprema di cassazione]], non possono essere considerate [[ipso iure]] [[pubblico ufficiale (ordinamento italiano)|pubblici ufficiali]],.<ref>[http://www.securindex.com/news/leggi/353/cassazione-riconfermati-i-limiti-delle-gpg ''Cassazione, riconfermati i limiti delle GPG'' da securindex.com, 16 settembre 2013]</ref> tuttaviaTuttavia alle GPG che svolgano attività di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili è riconosciuta la qualifica di [[incaricato di pubblico servizio]].<ref>{{cita web|url=https://www.edizionieuropee.it/law/html/6/zn23_06_010.html#_ART0004|titolo=Art. 4 decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 - convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101.}}</ref>
 
La [[Licenza di porto di armi in Italia#Licenza di porto d'armi per difesa personale|licenza di porto d'armi per difesa personale]] è la medesima di quella rilasciata ai privati cittadini, tranne per alcune differenze: la sua durata è biennale ed è previsto il beneficio della riduzione dell'ammontare della prevista tassa di concessione governativa.<ref>{{cita web|url=http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/46/zn81_01_002.html#_ART138_|titolo=Art. 138 comma 3 R.D. 18 giugno 1931, n. 773.}}</ref><ref>{{cita web|url=http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/46/zn81_01_004.html#_ART0256|titolo=Art. 256 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635}}</ref> Le GPG possono inoltre ottenere la [[Licenza di porto di armi in Italia#Licenza di porto di fucile per difesa personale|licenza di porto di fucile per difesa personale]] che consente il porto di armi lunghe esclusivamente durante il turno di servizio e solo nel caso in cui si debbano espletare determinati compiti e [[mansioni]]; in ogni caso è vietato l'utilizzo di [[munizioni spezzate]] e sono unicamente consentite quelle a palla unica.<ref>{{cita web|url=http://www.ratiolegisweb.it/2018/03/17/le-armi-e-le-g-p-g/#_ednref37|titolo=Le Armi e le G.P.G.|data=17 marzo 2018}}</ref>