Interpello: differenze tra le versioni
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{{C|La voce tratta del solo interpello tributario ma essendo priva di qualsiasi fonte deve essere attentamente controllata. L'incipit stesso risulta difforme da una possibile definizione sintetica che può essere tratta dal sito dell'Agenzia delle Entrate riportato nella sezione Collegamenti Esterni. Dal titolo della voce si potrebbe desumere che esista solo l'interpello tributario dimenticando ad esempio l'interpello di argomento salute e sicurezza sul lavoro. Da riformulare interamente. Il presente template è stato riproposto nella stessa formulazione dopo la rimozione, a mio parere immotivata, da parte di un ip anonimo che ha effettuato modifiche ma non ha inserito neanche una fonte.|diritto|giugno 2025}}
L{{'}}'''interpello''', secondo il diritto italiano, è un'[[istanza (diritto)|istanza]] rivolta ad una [[Pubblica amministrazione|amministrazione pubblica]] affinché quest'ultima dia una valutazione circa un quesito per il quale siano chiesti chiarimenti e/o circa l'applicazione di una data normativa.
L'istanza di interpello può essere compilata su carta libera, e deve contenere i seguenti elementi, in assenza dei quali è dichiarata inammissibile:▼
*dati anagrafici del contribuente;
Il diritto di interpello cosiddetto ''ordinario'', previsto dall'art. 11 dello [[Statuto dei diritti del contribuente]] (legge 27 luglio 2000 n. 212), consiste nella facoltà, da parte di ciascun [[contribuente]], di porre quesiti alla Direzione regionale dell'[[Agenzia delle Entrate]], se vi sono ''obiettive condizioni di incertezza'' nella [[norma (diritto)|normativa]] fiscale relativamente a ''casi concreti e personali''.▼
*
== Tipologie ==
L'amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro 120 giorni. In caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta (in virtù del [[silenzio amministrativo|silenzio assenso]]), e a condizione che l'istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state esposte in modo chiaro e univoco.▼
=== Interpello ordinario ===
Il diritto di interpello cosiddetto ''ordinario'', previsto dall'art. 11 dello [[statuto dei diritti del contribuente]], trova il suo regolamento attuativo nel decreto del [[Ministero dell'Economia e delle Finanze]] 26 aprile [[2001]], n. 209.
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▲L'amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro
L'interpello cosiddetto ''speciale'' è stato istituito dall'art. 21, [[legge|L.]] 413/[[1991]]. È un interpello che può avere per oggetto soltanto determinate operazioni (trasformazioni, fusioni, ecc.), considerate potenzialmente [[evasione ed elusione fiscale|elusive]].▼
=== Interpello speciale ===
L'interpello cosiddetto ''disapplicativo'' è previsto dall'art. 37-bis, d.p.r. 600/1973. Mediante tale interpello, il contribuente può chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva speciale.▼
L'interpello cosiddetto ''speciale'' è stato istituito dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
▲
=== Interpello disapplicativo ===
▲L'interpello cosiddetto ''disapplicativo'' è previsto dall'art. 37-bis, d.p.r.
== Aspetti di dottrina giuridica ==
Dal punto di vista dottrinale, si distingue di regola tra interpelli obbligatori ed interpelli facoltativi. Nondimeno, recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la possibilità al contribuente di fornire la prova contraria anche in assenza di proposizione dell'interpello disapplicativo, che, secondo la tesi erariale, doveva ritenersi obbligatorio (sul punto: [http://www.studiotributariodlp.it/index.php/sentenze-giurisprudenza/item/333-interpello-disapplicativo-societa-comodo-non-necessario Corte di Cassazione, n. 7402 del 15 marzo 2019]: “in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) questa Corte, ha già avuto modo di affermare che la prova della sussistenza del diritto alla disapplicazione della normativa antielusiva può essere fornita anche al di fuori della procedura prevista dalla combinazione dell'art. 30 comma 4bis, I. 724/1994 e dell'art. 37 bis d.P.R. 600 del 1973 e dunque anche in sede processuale (cfr. Cass., n. 17010 del 12/05/2012; Cass., n. 18807 del 2017).
== Ambito di applicazione ==
=== Agenzia delle Entrate ===
Le istanze di interpello presentate da un contribuente possono essere relative ai seguenti tributi di competenza dell'[[Agenzia delle
▲Le istanze di interpello presentate da un contribuente possono essere relative ai seguenti tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate:
*[[Imposta sul valore aggiunto|IVA]]
*[[Imposta sul reddito delle società|IRES]]
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*Altri tributi minori
Devono essere presentate all'[[Agenzia delle dogane e dei monopoli|Agenzia delle Dogane]] anche le istanze di interpello riguardanti le [[Accisa|Accise]].
=== Altre amministrazioni ===
Devono essere presentate
==Voci correlate==
▲==Modalità di presentazione dell'interpello==
* [[Abuso del diritto in Italia]]
▲L'istanza di interpello può essere compilata su carta libera, e deve contenere i seguenti elementi, in assenza dei quali è dichiarata inammissibile:
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▲*Descrizione dettagliata del caso oggetto dell'interpello, e sul quale vi sono fondati motivi di incertezza.
▲*Data e sottoscrizione dell'istanza da parte del contribuente.
==Collegamenti esterni==
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{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|italia}}
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