File sharing: differenze tra le versioni

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== Storia ==
[[File:Pro piracy demonstration.jpg|thumb|Dimostrazione a [[Stoccolma]] ([[2006]]) a favore del file sharing e della [[pirateria informatica]]]]
{{L|informatica|maggio 2023|commento=USA-centrica}}
I primi file furono scambiati su supporti rimovibili. I computer erano in grado di accedere a file remoti usando il sistema di montaggio del file system, i sistemi di bacheca elettronica (1978), [[Usenet]] (1979) e i server [[File Transfer Protocol|FTP]] (1985). Internet Relay Chat (1988) e Hotline (1997) hanno permesso agli utenti di comunicare da remoto tramite chat e di scambiare file. La codifica [[mp3]], che è stata standardizzata nel 1991 e che ha sostanzialmente ridotto le dimensioni dei file audio, è cresciuta fino a diffondersi alla fine degli anni novanta. Nel 1998 sono stati creati [[MP3.com]] e [[Audiogalaxy]]. Il [[Digital Millennium Copyright Act]] è stato approvato all'unanimità e sono stati lanciati i primi dispositivi per lettori mp3.
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Se un navigatore di Internet crede di avere un guadagno grazie all'accumulo di file, cercherà di collegarsi con altri per condividere sempre più file. Questo può causare dei problemi quando il nodo collettore non è in grado di sostenere il traffico di dati. La decentralizzazione è un sistema per mitigare questo problema, specialmente nel caso in cui sia possibile assicurare che copie multiple di una canzone o di un programma popolare siano disponibili da risorse multiple (persino simultaneamente, mediante downloads [[multi sorgente|multi source]]). Concetti come [[accaparramento]] (in inglese ''hoarding'') sono emersi quando ci si è resi conto che non si riusciva a distribuire in rete ciò che si aveva caricato sul proprio computer. I sistemi Barter e [[ratio]] ridussero l'impatto dell'accaparramento. Grazie a questi sistemi le persone avrebbero condiviso solo ciò che loro si aspettavano di ottenere.
 
Nel sistema operativo [[Windows]] è possibile la creazione di [[directory]] personali, invisibili ai computer collegati in rete, semplicemente dandogli un nome che termina col simbolo ''$''. Software di scansione di rete o sistemi operativi differenti come [[Linux]] sono in grado di reperire queste risorse collegandosi a nodi remoti. Windows, con il tasto destro del mouse, dal menu ''Proprietà/Condivisione'', permette di rendere disponibile una cartella in lettura (o anche in modifica) ad un network di contatti, oppure a qualunque utente in rete.
 
Le reti decentralizzate, come Emule ed Edonkey, avevano due aspetti che hanno favorito la loro diffusione:
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=== Modelli più recenti ===
[[Napster]] è un servizio centralizzato, ed è stato uno dei primi e più popolari programmi di file sharing di massa. Napster consentiva la condivisione, gratuita, unicamente di file [[MP3]]. Tale condivisione fu successivamente abolita a causa degli attacchi legali condotti dalla [[RIAA]] e dalle ''major'' discografiche. Negli [[Stati Uniti d'America|USA]] fu apertamente attaccato da alcuni artisti (particolarmente dal [[rapper]] [[Dr. Dre]] e dai membri della rock band Metallica) {{Senza fonte|ma appoggiato da altri (Limp Bizkit, Courtney Love, Dave Matthews)}}. Napster consentiva la ricerca di file MP3 condivisi da altri utenti collegati al sistema. Comprendeva un sistema tipo chat [[Internet Relay Chat|IRC]] e un sistema di [[messaggistica istantanea]]. I programmi successivi hanno seguito il suo esempio.
 
Successivamente apparve [[Gnutella]], una rete decentralizzata. Questo servizio era completamente [[Open source|open-source]] e permetteva agli utenti ricerche verso qualsiasi tipo di file, non solo MP3. Questo servizio fu creato per evitare gli stessi rischi legali corsi da [[Napster]]. L'aspetto fondamentale che ha decretato il successo di questi programmi di condivisione, e che sta dietro la decentralizzazione, è dovuto al fatto che se anche una persona interrompe il collegamento non causa l'interruzione di tutti gli altri. Gnutella ha fatto tesoro delle difficoltà iniziali e grazie a questo il suo uso si è incrementato in modo esponenziale.
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=== Stand by del monitor ===
I produttori di PC, ''[[notebook]]'' e molti dispositivi elettronici sono tenuti a rispettare normative internazionali per il [[risparmio energetico]]. Il monitor dopo alcuni minuti di attività si oscura e il computer entra in stand-by; i ''notebook'' entrano in stand-by anche quando lo schermo è inclinato rispetto alla tastiera di un'angolatura di poco inferiore ai 90°.
 
Entrando in stand-by, normalmente vengono interrotte tutte le connessioni attive. Se persistono, sono comunque limitate le funzionalità dei programmi aperti. Nei sistemi Windows, è possibile disabilitare lo stand-by e le opzioni di risparmio energetico, dal menu ''Pannello di controllo/Schermo''.
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# La non percezione di illiceità: Lo scambio di file è oggi molto semplice da effettuare e molto vantaggioso economicamente. Insieme alle moderne tecnologie informatiche, che hanno portato gli individui a non potersi più privare di oggetti e servizi fino a poco tempo fa sconosciuti, ha rivoluzionato le consuete abitudini di vita e risulta essere in costante ampliamento, nonostante sia una pratica riconosciuta come illecita e quindi sanzionabile. Ciò succede perché, a causa della sua capillare diffusione, si registra nel tessuto sociale una mancata percezione dell'illiceità di questo comportamento.
# L'inesistenza di sistemi centralizzati da colpire: Il modello peer-to-peer rende difficile sanzionare la violazione del diritto poiché la rete è composta da un'infinità di soggetti, difficilmente individuabili e con diverse gradazioni di responsabilità: la posizione dell'utente che si connette saltuariamente e scambia qualche file è diversa da quella di chi viola il diritto di autore condividendo e scambiando migliaia di file, criptando dati e rendendosi non immediatamente identificabile. Il fenomeno ebbe inizio con Napster, uno dei primi software di file-sharing presto bloccato dalla giustizia americana a causa della sua natura: non si trattava ancora di un vero e proprio peer to peer, in quanto gli utenti caricavano i file su una piattaforma comune alla quale si appoggiava il software. Per questo motivo le autorità giudiziarie non ebbero alcuna difficoltà nel trovare un capro espiatorio, ingiungendo ai responsabili del server di cessare la loro attività.
# Difficoltà organizzative: I titolari dei diritti infatti trovano difficile organizzarsi spontaneamente per creare agli utenti che usufruiscono del file-sharing una licenza globale. Si trovano in una condizione definita come "[[dilemma del prigioniero]]": non riescono ad accordarsi per inventare una licenza globale e quindi rinunciano ai ricavi del mercato file sharing, oltre a porre gli utenti in una condizione subottimale<ref>{{Cita web|nome = 30 Oct 2008 at|cognome = 18:21|url = https://www.theregister.co.uk/2008/10/30/shadow_pricing_p2p/|titolo = A new economics of P2P file sharing|accesso=30 dicembre 2015}}</ref>.
 
La decentralizzazione è stata una risposta rapida agli attacchi delle ''major'' verso le reti centralizzate, al fine di evitare dispute legali ma anche utenti ostili. Questo implica che le reti decentralizzate non possono essere attaccate legalmente, in quanto non fanno riferimento ad un singolo individuo. Anche se il protocollo fondamentale di Internet [[TCP/IP]] era stato progettato per essere resistente ad attacchi concertati, i sistemi di file-sharing e di peer-to-peer hanno dimostrato una maggiore resistenza. Per tutto il [[2001]] e il [[2002]] tutta la comunità di file-sharing fu in agitazione a causa dell'azione di contrasto delle ''major'' discografiche e della [[RIAA]]. Il server di Napster fu chiuso con l'accusa di violazione del copyright, ma la comunità reagì unita e compatta, producendo nuovi e differenti client. Da quel momento in poi si sono diffusi programmi di file-sharing grazie ai quali gli utenti possono condividere file senza necessariamente interfacciarsi con una piattaforma centrale, il che ha reso difficile agli ordinamenti giuridici risalire ad un unico responsabile per regolamentare il fenomeno; di conseguenza anche le azioni legali delle ''major'' discografiche sono state inefficaci.
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Ad esempio, la seconda generazione di protocolli P2P, come [[Freenet]], non è dipendente da un server centrale, come nel caso di Napster. Inoltre, sono stati usati altri espedienti, come quello utilizzato dai gestori di KaZaA, consistente nel modificare la ragione sociale dell'azienda allo scopo di rendere impossibile o inutile qualsiasi attacco legale. Questa evoluzione ha prodotto una serie di [[client]] aventi una funzionalità ben definita che rendono la condivisione un fatto effettivo e definito in tutti i sensi consentendo l'[[upload]] e il [[download]] libero e immune da qualsiasi attacco legale, soprattutto grazie all'[[anonimato]] e alla decentralizzazione. Da un altro lato invece, una più diplomatica analisi della questione, ha visto nascere movimenti di protesta e di tutela degli utenti ben organizzato: strenuo baluardo nella battaglia ai brevetti musicali, il [[Partito Pirata]] Svedese.
 
In Italia il 28 maggio 2009 si è insediata presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione Generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore, Servizio IV, la Commissione speciale, costituita dal Prof. [[Alberto Maria Gambino]] presidente del [[Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore]], che dovrà rideterminare i compensi spettanti ai titolari dei diritti, in vista dell'elaborazione del decreto relativo alla quota spettante ai titolari di diritti d'autore sugli apparecchi di registrazione, analogici e digitali. La Commissione ha il delicato compito di rivedere la norma transitoria costituita dall'art. 39 del [[decreto legislativo]] 9 aprile 2003, n. 68 che aveva stabilito fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del nuovo decreto, il compenso per la riproduzione per uso privato, individuando le tipologie di supporti per i quali il compenso è dovuto.<ref>Questa la notizia data dall'Agenzia AGI: Si è insediata il 28 maggio 2009, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Commissione speciale che dovrà rideterminare il [[contributo per la copia privata]].
 
La Commissione, istituita dal presidente del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, prof. Alberto Maria Gambino, avrà il compito di rivedere la norma transitoria costituita dall'art. 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 che aveva stabilito fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del nuovo decreto, tali compenso, individuando inoltre le tipologie di supporti per i quali il compenso è dovuto. Tra i componenti designati in seno alla Commissione dal presidente Gambino - che ha stabilito nella data del 30 settembre il termine dei lavori - figurano giuristi come Vittorio Ragonesi, magistrato di Cassazione, Paolo Agoglia, capo dell'ufficio legislativo della [[SIAE]], Mario Fabiani, direttore della rivista ''Il diritto d'autore'', e Valeria Falce, dell'Università Europea di Roma; rappresentanti dell'industria tecnologica e dei contenuti artistico-culturali come Antonello Busetto di Confindustria Servizi Innovativi, Enzo Mazza, Presidente della Federazione dell'Industria musicale e Ivan Cecchini, già direttore dell'Associazione italiana editori; soggetti istituzionali come Loredana Gulino, direttore generale per la Lotta alla contraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico, Luigi Filippi del Dipartimento delle Politiche comunitarie e Marina Giannetto della Direzione dei Beni librari del Ministero della cultura.
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'''Art. 171-ter''': “ [...] è prevista la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 per chiunque: a-bis) in violazione dell’art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa [...] "
 
In Europa si tentò di regolare il file sharing tramite la [[direttiva 2004/48/CE]]<ref>[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN Direttiva 2004/48/CE]</ref> sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, volta ad omogeneizzare il quadro sanzionatorio, disciplinava l’adeguamento del diritto d’autore europeo al [[Accordo TRIPs|TRIPS Agreement.]] La direttiva prevedeva le misure che gli stati dovevano adottare per proteggere il diritto d’autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale. Durante il processo di elaborazione della direttiva furono previste sanzioni penali per chi faceva file sharing anche senza fine di lucro; tutto ciò portò una forte reazione da parte dell’opinionedell’[[opinione pubblica]] e per questo motivo la direttiva non entrò in vigore. Si riprovò con la proposta di Direttiva Europea sulle misure penali in merito all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale ([[COM/2006/0168 final]])[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52006PC0168], che prevedeva sanzioni penali per la violazione intenzionale su scala commerciale (si intende ogni violazione di un diritto di proprietà intellettuale effettuata per ottenere vantaggi commerciali, con esclusione degli atti effettuati dagli utenti privati per finalità personali e non lucrative [https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0073+0+DOC+XML+V0//IT]), applicabile quindi anche alle attività di file sharing di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Ma anche questa proposta venne ritirata; il tema delle sanzioni penali in Europa è stato quindi superato.
 
In Europa si tentò di regolare il file sharing tramite la [[direttiva 2004/48/CE]]<ref>[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN Direttiva 2004/48/CE]</ref> sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, volta ad omogeneizzare il quadro sanzionatorio, disciplinava l’adeguamento del diritto d’autore europeo al [[Accordo TRIPs|TRIPS Agreement.]] La direttiva prevedeva le misure che gli stati dovevano adottare per proteggere il diritto d’autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale. Durante il processo di elaborazione della direttiva furono previste sanzioni penali per chi faceva file sharing anche senza fine di lucro; tutto ciò portò una forte reazione da parte dell’opinione pubblica e per questo motivo la direttiva non entrò in vigore. Si riprovò con la proposta di Direttiva Europea sulle misure penali in merito all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale ([[COM/2006/0168 final]])[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52006PC0168], che prevedeva sanzioni penali per la violazione intenzionale su scala commerciale (si intende ogni violazione di un diritto di proprietà intellettuale effettuata per ottenere vantaggi commerciali, con esclusione degli atti effettuati dagli utenti privati per finalità personali e non lucrative [https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0073+0+DOC+XML+V0//IT]), applicabile quindi anche alle attività di file sharing di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Ma anche questa proposta venne ritirata; il tema delle sanzioni penali in Europa è stato quindi superato.
 
Nell'estate del 2004 si è sviluppato in rete un movimento di pensiero col nome di ScambioEtico; nel suo proclama, si afferma che ScambioEtico è la condivisione senza scopo di lucro di opere protette da diritto d'autore, che si auto-limita evitando di condividere suddette opere a meno di 12 mesi di distanza dalla prima commercializzazione. Questo movimento nasce spontaneamente come mediazione del problema della criminalizzazione generalizzata del peer to peer, e si concretizza nel 2005 con la nascita del sito di [https://web.archive.org/web/20160202110229/http://www.tntvillage.scambioetico.org/index.php?rules=ita TNT Village]. Nello statuto del sito è riportato che lo scopo principale della comunità è di porre in evidenza l'arretratezza dell'attuale normativa sul diritto d'autore, la cui lunghezza risulta essere un freno alla cultura e alla diffusione della conoscenza.
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Per legittimare un’eccezione anche al diritto dell’autore di messa a disposizione sarebbe necessario modificare la direttiva 2001/29/CE e per questo fine si trovano alcuni argomenti validi nei vari trattati internazionali:
 
* L'accordo TRIPs<ref name=":1" /> all’art. 9 richiama la convenzione di Berna agli art. 11 e 11 bis, i quali prevedono la possibilità di legiferare in ambito nazionale per stabilire delle eccezioni alle varie manifestazioni del diritto d’autore Articolo 11: “1) Gli autori di opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento; 2° la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell'esecuzione delle loro opere. 2) Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere drammatiche o drammatico-musicali per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.” Articolo 11-bis: “1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini; 2° ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell'opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario; 3° la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell'opera radiodiffusa. 2) Spetta alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare le condizioni per l'esercizio dei diritti previsti nel precedente alinea 1), ma tali condizioni avranno effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell'autore, né il diritto spettante all'autore stesso di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall'autorità competente. 3) Salvo patto contrario, l'autorizzazione rilasciata in conformità dell'alinea 1) del presente articolo non implica quella di registrare, mediante strumenti riproduttori di suoni od immagini, l'opera radiodiffusa. È tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la disciplina delle registrazioni effimere effettuate da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi e per le sue emissioni. Dette legislazioni possono autorizzare la conservazione di siffatte registrazioni in archivi ufficiali, in considerazione del loro eccezionale carattere documentario.”[http://www.interlex.it/testi/convberna.htm#:~:text=1)%20Gli%20autori%20di%20opere,trasmissione%20pubblica%2C%20con%20qualsiasi%20mezzo%2C]
* Il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore<ref>{{Cita web|url=https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/index.html|titolo=WIPO Copyright Treaty (WCT)|lingua=en|accesso=2021-04-04}}</ref>per adeguare il diritto d’autore alle nuove tecnologie: all’art. 8 richiama la Convenzione di Berna, mentre l’art. 10 prevede che gli Stati possano stabilire delle eccezioni appropriate al contesto delle reti digitali.
 
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# non ci deve essere irragionevole pregiudizio del legittimo interesse dell’autore
 
Nel 2019 l’Unionel’[[Unione europea|Unione Europea]] ha adottato la Direttiva sul diritto d'autore nel [[mercato unico digitale]], o [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=RO Direttiva 2019/790], con l'obiettivo di armonizzare il [[Legge sul diritto d'autore dell'Unione europea|quadro normativo comunitario]] del [[diritto d'autore]] nell'ambito delle tecnologie [[Digitale (informatica)|digitali]] e in particolare di [[Internet]]. All'art.17 prevede che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ottengano licenze per divulgare materiali tutelati dal copyright. Rimane fuori dalla previsione normativa la condivisione di file attraverso reti peer to peer.
 
Nel 2020 un’Iniziativa dei Cittadini Europei dal titolo "Libertà di condividere"<ref name=":2">{{Cita web|url=https://europa.eu/citizens-initiative/node/317_it|titolo=New initiative registered: Libertà di condividere (Freedom to share) {{!}} Iniziativa dei cittadini europei|sito=europa.eu|accesso=2021-04-04}}</ref><ref name=":0">{{Cita web|url=https://europa.eu/citizens-initiative-forum.europa.eu/blog/free-sharing-protected-works-while-compensating-creators_en|titolo=Free sharing of protected works while compensating creators|sito=citizens-initiative-forum.europa.eu|lingua=en|accesso=2024-06-03}}</ref> è stata portata avanti dall’associazione GOIPE, costituita da cittadini europei residenti in 8 paesi dell’Unione. L’obiettivo dell’iniziativa è la richiesta di legalizzare il file sharing. L’ "iniziativa dei cittadini europei", ai sensi del Regolamento (EU) 211/2011 e del Regolamento (EU) 2019/788, permette di promuovere un’azione presso la Commissione europea, per l’adozione di nuovi atti normativi in specifiche materie.
 
Il 15 maggio 2020 la Commissione UE ha approvato la registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei ECI "Libertà di condividere"<ref name=":2" /><ref name=":0" />. I promotori, che hanno il sostegno di Wikimedia Italia e di Partiti pirata in differenti Stati, devono raccogliere un milione di firme tra i Paesi europei coinvolti nell’iniziativa. Nel caso in cui l’obiettivo venga realizzato nei {{chiarire|tempi previsti}}, la Commissione l’UE deve organizzare un’audizione pubblica per prendere in considerazione la proposta e la richiesta di modifica della normativa attuale.
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* [[Seedbox]]
* [[Library Genesis]]
* [[Smash (sito web)]]
* [[WeTransfer]]
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto}}
 
== Collegamenti esterni ==
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* {{cita web|http://www.emule-project.net/|eMule}}
* {{cita web|http://www.peerblock.com/|PeerBlock}}
* [https://broadband.mpi-sws.org/transparency/bttest.php Glasnost] test per il [[traffic shaping]] su reti P2P ([[Società Max Planck Institute]])
 
{{Controllo di autorità}}