File sharing: differenze tra le versioni

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Se un navigatore di Internet crede di avere un guadagno grazie all'accumulo di file, cercherà di collegarsi con altri per condividere sempre più file. Questo può causare dei problemi quando il nodo collettore non è in grado di sostenere il traffico di dati. La decentralizzazione è un sistema per mitigare questo problema, specialmente nel caso in cui sia possibile assicurare che copie multiple di una canzone o di un programma popolare siano disponibili da risorse multiple (persino simultaneamente, mediante downloads [[multi sorgente|multi source]]). Concetti come [[accaparramento]] (in inglese ''hoarding'') sono emersi quando ci si è resi conto che non si riusciva a distribuire in rete ciò che si aveva caricato sul proprio computer. I sistemi Barter e [[ratio]] ridussero l'impatto dell'accaparramento. Grazie a questi sistemi le persone avrebbero condiviso solo ciò che loro si aspettavano di ottenere.
 
Nel sistema operativo [[Windows]] è possibile la creazione di [[directory]] personali, invisibili ai computer collegati in rete, semplicemente dandogli un nome che termina col simbolo ''$''. Software di scansione di rete o sistemi operativi differenti come [[Linux]] sono in grado di reperire queste risorse collegandosi a nodi remoti. Windows, con il tasto destro del mouse, dal menu ''Proprietà/Condivisione'', permette di rendere disponibile una cartella in lettura (o anche in modifica) ad un network di contatti, oppure a qualunque utente in rete.
 
Le reti decentralizzate, come Emule ed Edonkey, avevano due aspetti che hanno favorito la loro diffusione:
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Ad esempio, la seconda generazione di protocolli P2P, come [[Freenet]], non è dipendente da un server centrale, come nel caso di Napster. Inoltre, sono stati usati altri espedienti, come quello utilizzato dai gestori di KaZaA, consistente nel modificare la ragione sociale dell'azienda allo scopo di rendere impossibile o inutile qualsiasi attacco legale. Questa evoluzione ha prodotto una serie di [[client]] aventi una funzionalità ben definita che rendono la condivisione un fatto effettivo e definito in tutti i sensi consentendo l'[[upload]] e il [[download]] libero e immune da qualsiasi attacco legale, soprattutto grazie all'[[anonimato]] e alla decentralizzazione. Da un altro lato invece, una più diplomatica analisi della questione, ha visto nascere movimenti di protesta e di tutela degli utenti ben organizzato: strenuo baluardo nella battaglia ai brevetti musicali, il [[Partito Pirata]] Svedese.
 
In Italia il 28 maggio 2009 si è insediata presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione Generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore, Servizio IV, la Commissione speciale, costituita dal Prof. [[Alberto Maria Gambino]] presidente del [[Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore]], che dovrà rideterminare i compensi spettanti ai titolari dei diritti, in vista dell'elaborazione del decreto relativo alla quota spettante ai titolari di diritti d'autore sugli apparecchi di registrazione, analogici e digitali. La Commissione ha il delicato compito di rivedere la norma transitoria costituita dall'art. 39 del [[decreto legislativo]] 9 aprile 2003, n. 68 che aveva stabilito fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del nuovo decreto, il compenso per la riproduzione per uso privato, individuando le tipologie di supporti per i quali il compenso è dovuto.<ref>Questa la notizia data dall'Agenzia AGI: Si è insediata il 28 maggio 2009, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Commissione speciale che dovrà rideterminare il [[contributo per la copia privata]].
 
La Commissione, istituita dal presidente del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, prof. Alberto Maria Gambino, avrà il compito di rivedere la norma transitoria costituita dall'art. 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 che aveva stabilito fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del nuovo decreto, tali compenso, individuando inoltre le tipologie di supporti per i quali il compenso è dovuto. Tra i componenti designati in seno alla Commissione dal presidente Gambino - che ha stabilito nella data del 30 settembre il termine dei lavori - figurano giuristi come Vittorio Ragonesi, magistrato di Cassazione, Paolo Agoglia, capo dell'ufficio legislativo della [[SIAE]], Mario Fabiani, direttore della rivista ''Il diritto d'autore'', e Valeria Falce, dell'Università Europea di Roma; rappresentanti dell'industria tecnologica e dei contenuti artistico-culturali come Antonello Busetto di Confindustria Servizi Innovativi, Enzo Mazza, Presidente della Federazione dell'Industria musicale e Ivan Cecchini, già direttore dell'Associazione italiana editori; soggetti istituzionali come Loredana Gulino, direttore generale per la Lotta alla contraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico, Luigi Filippi del Dipartimento delle Politiche comunitarie e Marina Giannetto della Direzione dei Beni librari del Ministero della cultura.
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'''Art. 171-ter''': “ [...] è prevista la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 per chiunque: a-bis) in violazione dell’art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa [...] "
 
In Europa si tentò di regolare il file sharing tramite la [[direttiva 2004/48/CE]]<ref>[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN Direttiva 2004/48/CE]</ref> sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, volta ad omogeneizzare il quadro sanzionatorio, disciplinava l’adeguamento del diritto d’autore europeo al [[Accordo TRIPs|TRIPS Agreement.]] La direttiva prevedeva le misure che gli stati dovevano adottare per proteggere il diritto d’autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale. Durante il processo di elaborazione della direttiva furono previste sanzioni penali per chi faceva file sharing anche senza fine di lucro; tutto ciò portò una forte reazione da parte dell’opinionedell’[[opinione pubblica]] e per questo motivo la direttiva non entrò in vigore. Si riprovò con la proposta di Direttiva Europea sulle misure penali in merito all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale ([[COM/2006/0168 final]])[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52006PC0168], che prevedeva sanzioni penali per la violazione intenzionale su scala commerciale (si intende ogni violazione di un diritto di proprietà intellettuale effettuata per ottenere vantaggi commerciali, con esclusione degli atti effettuati dagli utenti privati per finalità personali e non lucrative [https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0073+0+DOC+XML+V0//IT]), applicabile quindi anche alle attività di file sharing di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Ma anche questa proposta venne ritirata; il tema delle sanzioni penali in Europa è stato quindi superato.
 
In Europa si tentò di regolare il file sharing tramite la [[direttiva 2004/48/CE]]<ref>[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN Direttiva 2004/48/CE]</ref> sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, volta ad omogeneizzare il quadro sanzionatorio, disciplinava l’adeguamento del diritto d’autore europeo al [[Accordo TRIPs|TRIPS Agreement.]] La direttiva prevedeva le misure che gli stati dovevano adottare per proteggere il diritto d’autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale. Durante il processo di elaborazione della direttiva furono previste sanzioni penali per chi faceva file sharing anche senza fine di lucro; tutto ciò portò una forte reazione da parte dell’opinione pubblica e per questo motivo la direttiva non entrò in vigore. Si riprovò con la proposta di Direttiva Europea sulle misure penali in merito all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale ([[COM/2006/0168 final]])[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52006PC0168], che prevedeva sanzioni penali per la violazione intenzionale su scala commerciale (si intende ogni violazione di un diritto di proprietà intellettuale effettuata per ottenere vantaggi commerciali, con esclusione degli atti effettuati dagli utenti privati per finalità personali e non lucrative [https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0073+0+DOC+XML+V0//IT]), applicabile quindi anche alle attività di file sharing di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Ma anche questa proposta venne ritirata; il tema delle sanzioni penali in Europa è stato quindi superato.
 
Nell'estate del 2004 si è sviluppato in rete un movimento di pensiero col nome di ScambioEtico; nel suo proclama, si afferma che ScambioEtico è la condivisione senza scopo di lucro di opere protette da diritto d'autore, che si auto-limita evitando di condividere suddette opere a meno di 12 mesi di distanza dalla prima commercializzazione. Questo movimento nasce spontaneamente come mediazione del problema della criminalizzazione generalizzata del peer to peer, e si concretizza nel 2005 con la nascita del sito di [https://web.archive.org/web/20160202110229/http://www.tntvillage.scambioetico.org/index.php?rules=ita TNT Village]. Nello statuto del sito è riportato che lo scopo principale della comunità è di porre in evidenza l'arretratezza dell'attuale normativa sul diritto d'autore, la cui lunghezza risulta essere un freno alla cultura e alla diffusione della conoscenza.
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# non ci deve essere irragionevole pregiudizio del legittimo interesse dell’autore
 
Nel 2019 l’Unionel’[[Unione europea|Unione Europea]] ha adottato la Direttiva sul diritto d'autore nel [[mercato unico digitale]], o [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=RO Direttiva 2019/790], con l'obiettivo di armonizzare il [[Legge sul diritto d'autore dell'Unione europea|quadro normativo comunitario]] del [[diritto d'autore]] nell'ambito delle tecnologie [[Digitale (informatica)|digitali]] e in particolare di [[Internet]]. All'art.17 prevede che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ottengano licenze per divulgare materiali tutelati dal copyright. Rimane fuori dalla previsione normativa la condivisione di file attraverso reti peer to peer.
 
Nel 2020 un’Iniziativa dei Cittadini Europei dal titolo "Libertà di condividere"<ref name=":2">{{Cita web|url=https://europa.eu/citizens-initiative/node/317_it|titolo=New initiative registered: Libertà di condividere (Freedom to share) {{!}} Iniziativa dei cittadini europei|sito=europa.eu|accesso=2021-04-04}}</ref><ref name=":0">{{Cita web|url=https://citizens-initiative-forum.europa.eu/blog/free-sharing-protected-works-while-compensating-creators_en|titolo=Free sharing of protected works while compensating creators|sito=citizens-initiative-forum.europa.eu|lingua=en|accesso=2024-06-03}}</ref> è stata portata avanti dall’associazione GOIPE, costituita da cittadini europei residenti in 8 paesi dell’Unione. L’obiettivo dell’iniziativa è la richiesta di legalizzare il file sharing. L’ "iniziativa dei cittadini europei", ai sensi del Regolamento (EU) 211/2011 e del Regolamento (EU) 2019/788, permette di promuovere un’azione presso la Commissione europea, per l’adozione di nuovi atti normativi in specifiche materie.
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* [[Seedbox]]
* [[Library Genesis]]
* [[Smash (sito web)]]
* [[WeTransfer]]
 
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