File sharing: differenze tra le versioni
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'''Art. 171-ter''': “ [...] è prevista la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 per chiunque: a-bis) in violazione dell’art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa [...] "
In Europa si tentò di regolare il file sharing tramite la [[direttiva 2004/48/CE]]<ref>[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN Direttiva 2004/48/CE]</ref> sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, volta ad omogeneizzare il quadro sanzionatorio, disciplinava l’adeguamento del diritto d’autore europeo al [[Accordo TRIPs|TRIPS Agreement.]] La direttiva prevedeva le misure che gli stati dovevano adottare per proteggere il diritto d’autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale. Durante il processo di elaborazione della direttiva furono previste sanzioni penali per chi faceva file sharing anche senza fine di lucro; tutto ciò portò una forte reazione da parte
Nell'estate del 2004 si è sviluppato in rete un movimento di pensiero col nome di ScambioEtico; nel suo proclama, si afferma che ScambioEtico è la condivisione senza scopo di lucro di opere protette da diritto d'autore, che si auto-limita evitando di condividere suddette opere a meno di 12 mesi di distanza dalla prima commercializzazione. Questo movimento nasce spontaneamente come mediazione del problema della criminalizzazione generalizzata del peer to peer, e si concretizza nel 2005 con la nascita del sito di [https://web.archive.org/web/20160202110229/http://www.tntvillage.scambioetico.org/index.php?rules=ita TNT Village]. Nello statuto del sito è riportato che lo scopo principale della comunità è di porre in evidenza l'arretratezza dell'attuale normativa sul diritto d'autore, la cui lunghezza risulta essere un freno alla cultura e alla diffusione della conoscenza.
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Per legittimare un’eccezione anche al diritto dell’autore di messa a disposizione sarebbe necessario modificare la direttiva 2001/29/CE e per questo fine si trovano alcuni argomenti validi nei vari trattati internazionali:
* L'accordo TRIPs<ref name=":1" /> all’art. 9 richiama la convenzione di Berna agli art. 11 e 11 bis, i quali prevedono la possibilità di legiferare in ambito nazionale per stabilire delle eccezioni alle varie manifestazioni del diritto d’autore Articolo 11: “1) Gli autori di opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1
* Il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore<ref>{{Cita web|url=https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/index.html|titolo=WIPO Copyright Treaty (WCT)|lingua=en|accesso=2021-04-04}}</ref>per adeguare il diritto d’autore alle nuove tecnologie: all’art. 8 richiama la Convenzione di Berna, mentre l’art. 10 prevede che gli Stati possano stabilire delle eccezioni appropriate al contesto delle reti digitali.
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* [[Seedbox]]
* [[Library Genesis]]
* [[Smash (sito web)]]
* [[WeTransfer]]
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