File sharing: differenze tra le versioni

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'''Art. 171-ter''': “ [...] è prevista la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 per chiunque: a-bis) in violazione dell’art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa [...] "
 
In Europa si tentò di regolare il file sharing tramite la [[direttiva 2004/48/CE]]<ref>[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN Direttiva 2004/48/CE]</ref> sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, volta ad omogeneizzare il quadro sanzionatorio, disciplinava l’adeguamento del diritto d’autore europeo al [[Accordo TRIPs|TRIPS Agreement.]] La direttiva prevedeva le misure che gli stati dovevano adottare per proteggere il diritto d’autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale. Durante il processo di elaborazione della direttiva furono previste sanzioni penali per chi faceva file sharing anche senza fine di lucro; tutto ciò portò una forte reazione da parte dell’opinionedell’[[opinione pubblica]] e per questo motivo la direttiva non entrò in vigore. Si riprovò con la proposta di Direttiva Europea sulle misure penali in merito all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale ([[COM/2006/0168 final]])[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52006PC0168], che prevedeva sanzioni penali per la violazione intenzionale su scala commerciale (si intende ogni violazione di un diritto di proprietà intellettuale effettuata per ottenere vantaggi commerciali, con esclusione degli atti effettuati dagli utenti privati per finalità personali e non lucrative [https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0073+0+DOC+XML+V0//IT]), applicabile quindi anche alle attività di file sharing di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Ma anche questa proposta venne ritirata; il tema delle sanzioni penali in Europa è stato quindi superato.
 
Nell'estate del 2004 si è sviluppato in rete un movimento di pensiero col nome di ScambioEtico; nel suo proclama, si afferma che ScambioEtico è la condivisione senza scopo di lucro di opere protette da diritto d'autore, che si auto-limita evitando di condividere suddette opere a meno di 12 mesi di distanza dalla prima commercializzazione. Questo movimento nasce spontaneamente come mediazione del problema della criminalizzazione generalizzata del peer to peer, e si concretizza nel 2005 con la nascita del sito di [https://web.archive.org/web/20160202110229/http://www.tntvillage.scambioetico.org/index.php?rules=ita TNT Village]. Nello statuto del sito è riportato che lo scopo principale della comunità è di porre in evidenza l'arretratezza dell'attuale normativa sul diritto d'autore, la cui lunghezza risulta essere un freno alla cultura e alla diffusione della conoscenza.
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Per legittimare un’eccezione anche al diritto dell’autore di messa a disposizione sarebbe necessario modificare la direttiva 2001/29/CE e per questo fine si trovano alcuni argomenti validi nei vari trattati internazionali:
 
* L'accordo TRIPs<ref name=":1" /> all’art. 9 richiama la convenzione di Berna agli art. 11 e 11 bis, i quali prevedono la possibilità di legiferare in ambito nazionale per stabilire delle eccezioni alle varie manifestazioni del diritto d’autore Articolo 11: “1) Gli autori di opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1ª° la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento; 2ª° la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell'esecuzione delle loro opere. 2) Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere drammatiche o drammatico-musicali per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.” Articolo 11-bis: “1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1ª° la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini; 2ª° ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell'opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario; 3ª° la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell'opera radiodiffusa. 2) Spetta alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare le condizioni per l'esercizio dei diritti previsti nel precedente alinea 1), ma tali condizioni avranno effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell'autore, né il diritto spettante all'autore stesso di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall'autorità competente. 3) Salvo patto contrario, l'autorizzazione rilasciata in conformità dell'alinea 1) del presente articolo non implica quella di registrare, mediante strumenti riproduttori di suoni od immagini, l'opera radiodiffusa. È tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la disciplina delle registrazioni effimere effettuate da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi e per le sue emissioni. Dette legislazioni possono autorizzare la conservazione di siffatte registrazioni in archivi ufficiali, in considerazione del loro eccezionale carattere documentario.”[http://www.interlex.it/testi/convberna.htm#:~:text=1)%20Gli%20autori%20di%20opere,trasmissione%20pubblica%2C%20con%20qualsiasi%20mezzo%2C]
* Il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore<ref>{{Cita web|url=https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/index.html|titolo=WIPO Copyright Treaty (WCT)|lingua=en|accesso=2021-04-04}}</ref>per adeguare il diritto d’autore alle nuove tecnologie: all’art. 8 richiama la Convenzione di Berna, mentre l’art. 10 prevede che gli Stati possano stabilire delle eccezioni appropriate al contesto delle reti digitali.
 
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* [[Seedbox]]
* [[Library Genesis]]
* [[Smash (sito web)]]
* [[WeTransfer]]
 
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