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{{F|diritto pubblico|arg2=diritto commerciale|maggio 2013}}
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L'appaltatore, che solitamente è un [[imprenditore]], è tenuto a organizzare i mezzi e a svolgere ogni attività necessaria alla realizzazione dell'opera dedotta in contratto, secondo le modalità pattuite e la [[regola dell'arte]]. Quella dell'appaltatore è quindi un'obbligazione di risultato, in quanto il pieno adempimento coincide solo con la completa realizzazione dell'opera.
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==Normativa italiana==
Nell'[[ordinamento giuridico]] [[italia]]no, il contratto d'appalto è regolato dagli
===Le obbligazioni dell'appaltatore===
====La garanzia per vizi e difformità====
Un aspetto peculiare dell'obbligazione dell'appaltatore è costituito dalla [[garanzia]] per i [[Vizio (diritto)|vizi]] e le [[difformità]] dell'opera (art. 1667 c.c.).
Qualora l'opera realizzata presenti vizi, ovvero difformità rispetto al progetto, il committente può richiedere, a sua scelta:
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La garanzia opera, infine, solo se il vizio o la difformità sono denunciati all'appaltatore entro il termine di 60 giorni dalla loro scoperta. Si prescinde da tale termine solo se i vizi sono stati occultati dall'appaltatore, ovvero se sono stati da lui riconosciuti.
L'[[azione (diritto)|azione]] contro l'appaltatore si [[
====Garanzia per vizi di cose immobili destinate a lunga durata====
Parzialmente diversa è la disciplina in caso di vizi che interessano un [[edificio]] o altro [[bene immobile|immobile]] destinato a lunga durata.
La rovina del bene o altri gravi difetti che ne compromettano il normale utilizzo, possono farsi valere entro dieci anni dall'esecuzione dell'opera, purché il vizio sia stato denunziato entro un anno dalla scoperta.
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L'obbligazione principale del committente è il pagamento del prezzo.
Il corrispettivo per l'opera può essere stabilito ''globalmente'' (''"a forfait"'' oppure detto "a corpo") o ''a misura'' (ad esempio per euro al metro).
Se è stabilito ''a forfait'', si ritiene comprensivo anche di eventuali variazioni (autorizzate) al progetto originario.
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Se le parti non lo hanno pattuito, si calcola riferendosi alle eventuali tariffe esistenti e agli usi. In mancanza di usi o tariffe, deve essere determinato dal [[giudice]].
In ogni caso, il prezzo si intende stabilito "''[[rebus sic stantibus]]''": è quindi permesso a entrambe le parti di richiedere la revisione del prezzo qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, dopo la conclusione del contratto si siano verificate variazioni sensibili (superiori a {{Frazione|1|10}}) nel prezzo di materiali o mano d'opera (art. 1664 c.c.).
Clausole di revisione del prezzo sono spesso previste anche contrattualmente.
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==== I) Variazioni concordate tra le parti ====
Se c'è accordo tra le parti, il progetto si può modificare liberamente.
Se il prezzo è determinato a forfait, il committente non è tenuto a pagare le variazioni e le aggiunte, salvo diverso accordo.
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==== III) Variazioni richieste dal committente ====
Il committente può apportare unilateralmente variazioni al progetto, purché il costo complessivo delle aggiunte non superi di un quinto
Le opere in aggiunta devono comunque essere pagate anche se il prezzo era determinato a forfait.
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===Collaudo e verifiche===
Il committente ha diritto, prima di ricevere l'opera in consegna, di sottoporre la stessa a opportune verifiche per constatare se è stata bene eseguita (articoli 1665 e 1666 c.c.).
Se la verifica ha esito positivo, l'opera si considera accettata e l'appaltatore ha diritto a ricevere il corrispettivo.
Il committente può inoltre verificare lo stato dei lavori anche in corso d'opera. Se dalla verifica emergono inadempienze, il committente può fissare un congruo termine entro cui l'appaltatore deve conformarsi alle indicazioni del progetto, trascorso inutilmente il quale il contratto si considera [[risoluzione del contratto|risolto]].
===Recesso dal contratto===
Il committente può sempre recedere dal contratto, anche se l'esecuzione abbia avuto inizio, con il solo obbligo di tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Non è necessario motivare la decisione per il mero recesso, e fra i motivi rientra la lesione del rapporto fiduciario per inadempimenti dell'appaltatore. La motivazione diviene condizione necessaria, e valutabile da un giudice se una delle parti chiede il risarcimento del danno: diversamente da altre norme che regolano i contratti fra persone fisiche (come il licenziamento nel rapporto di lavoro), non è obbligatoria la forma scritta della motivazione.
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===Subappalto===
{{Vedi anche|Codice dei contratti pubblici#Subappalto}}
Quando il vincitore dell'appalto a sua volta appalta il lavoro a un altro soggetto si parla di subappalto. Il subappalto non è consentito, salvo autorizzazione, per iscritto, del committente (art.1656 c.c.).
L'appalto è infatti un contratto fondato sull
L'appaltatore è responsabile verso il committente del lavoro effettuato dai subappaltatori. A norma dell'art. 1670 c.c., all'appaltatore è riconosciuto il diritto di agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, salvo che comunichi la denunzia per vizi e difformità dell'opera da parte del committente entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine è di decadenza.
===Differenze rispetto ad altri istituti===
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* [[Appalto dei servizi pubblici]]
* [[Appalti telematici]]
* [[E-procurement]]▼
* [[Stazione appaltante]]▼
* [[Capitolato d'appalto]]
* [[Codice dei contratti pubblici]]
▲* [[E-procurement]]
* [[Procedimento amministrativo]]
* [[Quinto d'obbligo]]
▲* [[Stazione appaltante]]
== Altri progetti ==
{{interprogetto|wikt|v=Appalto|preposizione=sull'}}
{{Contratto (ordinamento italiano)}}
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|economia}}
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[[Categoria:Diritto commerciale]]
[[Categoria:Acquisto]]
[[Categoria:Appalti pubblici in Italia]]
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