Assistente sociale: differenze tra le versioni

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Con la proclamazione dell'Impero il regime fascista assunse un atteggiamento antagonista verso la Chiesa, e infatti la legge 03-06-1937 n. 847 cambiava la denominazione di congregazione di carità con quella di ''Ente Comunale di Assistenza''. Dopo l'8 settembre 1943 molte assistenti sociali continuarono a lavorare gratuitamente e con spirito di abnegazione<ref>Delmati V., Ciò che ricordo, Quaderni di informazione per assistenti sociali, 7-8, 1951, p. 36, pp. 31-36</ref>. Si legge nel verbale della Repubblica dell'Ossola il 07.10.44 della nomina di un commissariato all'assistenza presieduto da Amelia Valli con funzioni di cura e di relazioni pubbliche con le mutue, le assicurazioni e le organizzazioni assistenziali e culturali di lavoratori<ref>Giarda M., Maggia G., Il governo dell'Ossola, Novara, Grafica Novarese, 1989, p. 47</ref>.
 
Nel 1945 la Scuola Superiore di Assistenza Sociale Onarmo riceve in consegna l'eredità di quella di Gregorio al Celio.<ref>G.C. s.v. Assistenti sociali, “Enciclopedia italiana”, appendice II A-H, Roma, Treccani, 1948, p. 291, pp. 291-92</ref> Nel 1948 l'assistenza sociale fu riconosciuta come diritto dei cittadini e fu disciplinata dall'art. 38 della Costituzione. Leggendo gli atti dell'[[Assemblea Costituente (Italia)|Assemblea Costituente]] non si trovano quasi mai dei termini come ''assistenti sociali'' o di ''operatori sociali'' eccetto in riferimento agli enti privati: «tutti i professionisti sentono il bisogno di godere della fiducia dei propri assistiti, come del pari gli enti e gli assicurati sentono il bisogno di scegliere i professionisti in base al merito»<ref>Assemblea Costituente – Atti Parlamentari – Discussioni dal 16.04.47 al 29.05.47, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, vol. IV, intervento di Beniamino De Maria, DC, p. 3828</ref>, si intende invece la disciplina quasi sempre alla stregua di solidarietà sociale tra cittadini (art. 3), in tale cornice rimane ''imprigionata'' la figura dell'assistente sociale, non ancora inquadrato legalmente, perché considerato un [[soggetto di diritto]] privato.
 
I costituenti decisero di conseguenza di esprimere il medesimo concetto con «dizioni diverse» e più precisamente nell'art. 38 dove si legge “assistenza” e nell'art. 117 dove si legge “beneficenza”<ref>Terranova F., Il potere assistenziale, Roma, Ed. riuniti, 1975, p. 117</ref>. La differenza è che «mentre la beneficenza ha sempre scopo di riparazione, l'assistenza avrebbe scopo di prevenzione e si avvicinerebbe alle varie forme di previdenza»<ref>Zanobini G., Corso di diritto amministrativo, Vol. V, Milano, Giuffrè, 1954, p. 534</ref>. Precedentemente «il mantenimento degli inabili al lavoro ha sempre trovato la sua disciplina giuridica nella legge di pubblica sicurezza» e nel codice civile artt. 2114 e 2123<ref>Zanobini G., Corso di diritto amministrativo, Vol. V, Milano, Giuffrè, 1954, p. 563</ref>. Secondo Ferdinando Terranova «le leggi che il fascismo ha posto in essere sono conservate intatte nell'ordinamento giuridico post-fascista»<ref>Terranova F., Il potere assistenziale, Roma, Ed. riuniti, 1975, p. 100</ref>. Nel 1949 fu avanzata la proposta di istituire un Ministero di assicurazioni sociali “che mira all'unificazione di tutte le istituzioni di protezione sociale”<ref>Cabibbo, E., Sulla proposta di legge per l'istituzione del ministero di assicurazione sociale, in “Informazioni sociali”, Acli, 1949, 3, p. 39, pp.39-40</ref>.
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L'assistente sociale è un [[professione|professionista]] che opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative, per l'esercizio dell'attività è inoltre necessario iscriversi ad apposito [[albo professionale]], istituito nel 1993. Le prerogative, sono stabilite dalla legge 23 marzo 1993 n. 84 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. La suddivisione in due sezioni – A “Assistente sociale specialista” B “Assistente sociale” dell'Albo Professionale non ha, a oggi, trovato riscontri, se non in casi isolati, nello svolgimento dell'attività professionale.<ref>Samory E., Massaro A.S., Interviste, La professione sociale, 38, 2009, p. 21, pp. 10-28</ref>
 
{{CitazioneSenza necessariafonte|Non è raro l'impiego dell'A.S.S. a livello medio-alto (dirigenza nel settore amministrativo e contabile, settore socio-sanitario, incarichi di "alta" professionalità) presso gli Enti Locali e in genere nella Pubblica Amministrazione, oppure negli organismi di controllo (es. Uffici Controllo Interno di Gestione, Revisori del Conto, Commissioni mediche di verifica di cui alla legge 104/1992 riguardante gli invalidi civili ecc.
 
Ciò si desume non solo dai contratti collettivi nazionali di lavoro (Comparto della Sanità) ove è ormai acquisita la dirigenza per gli assistenti sociali laureati nell'area dei servizi sociali, ma anche da leggi di settore nonché dai pareri favorevoli espressi dal [[Consiglio Universitario Nazionale]] al [[MIUR]], quando in occasione della partecipazione a pubblici concorsi non ha negato l'equiparazione della laurea in Servizio Sociale (corso quadriennale) alle lauree in Scienza della Politica, Giurisprudenza, Sociologia e Scienza dell'Amministrazione conseguite ai sensi della legge n. 341/1990.}}