Revoca (processo penale): differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
| m →Casi:  portale | |||
| (8 versioni intermedie di 5 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: {{S|diritto processuale}} La '''revoca''', nel [[processo penale]], è disposta nei confronti di provvedimenti di varia natura, alla disciplina dei quali si rinvia. Riga 4 ⟶ 5: *Revoca della [[sentenza di non luogo a procedere]] (art. 434 c.p.p.). *Revoca dell'ordinanza di [[sospensione del procedimento]] per incapacità dell'imputato (art. 72 c.p.p.). *Revoca delle [[misure cautelari ( *Revoca dell'ordinanza con cui era stato disposto il [[giudizio abbreviato]] (art. 441-bis c.p.p). *Revoca del [[decreto penale di condanna]] (art. 464 c.p.p.; per il procedimento speciale che si apre all'interno di procedimenti differenziati, vedi singole disposizioni). *Revoca dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione delle condanne civili (art. 600 c.p.p.). *Revoca della sentenza per [[ *Revoca della [[sospensione condizionale della pena]], della [[grazia (diritto)|grazia]] o dell'[[amnistia]] o dell'[[indulto]] condizionati e della [[non menzione della condanna nel *Revoca della condanna percuniaria (art.47 disp. att. c.p.p.). {{portale|diritto}} [[Categoria:Diritto processuale penale]] | |||