Revoca (processo penale): differenze tra le versioni
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La '''revoca''', nel [[processo penale]], è disposta nei confronti di provvedimenti di varia natura, alla disciplina dei quali si rinvia.
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*Revoca della [[sentenza di non luogo a procedere]] (art. 434 c.p.p.).
*Revoca dell'ordinanza di [[sospensione del procedimento]] per incapacità dell'imputato (art. 72 c.p.p.).
*Revoca delle [[misure cautelari (
*Revoca dell'ordinanza con cui era stato disposto il [[giudizio abbreviato]] (art. 441-bis c.p.p).
*Revoca del [[decreto penale di condanna]] (art. 464 c.p.p.; per il procedimento speciale che si apre all'interno di procedimenti differenziati, vedi singole disposizioni).
*Revoca dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione delle condanne civili (art. 600 c.p.p.).
*Revoca della sentenza per [[revisione (ordinamento penale italiano)|revisione]] (art. 637 c.p.p.) o per [[abolizione del reato]] (art. 673 c.p.p.)
*Revoca della [[sospensione condizionale della pena]], della [[grazia (diritto)|grazia]] o dell'[[amnistia]] o dell'[[indulto]] condizionati e della [[non menzione della condanna nel casellario giudiziale]] (art. 674 c.p.p.)
*Revoca della condanna percuniaria (art.47 disp. att. c.p.p.).
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[[Categoria:Diritto processuale penale]]
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