Carrello appendice: differenze tra le versioni

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[[ImageImmagine:Aanhanger simpel.jpg|thumb|right|250px|Un carrello appendice]]
Il '''carrello appendice''' appartiene ad una delle sub-categorie dei [[rimorchio|rimorchi]] leggeri O1. Questi si dividono infatti in due categorie: i rimorchi di categoria O1, con [[massa (fisica)|massa]] complessiva a pieno carico fino a 750 [[chilogrammo|kg]] ed i rimorchi di categoria O2, con massa complessiva a pieno carico oltre i 750 kg e fino a 3500 kg. Quelli con massa complessiva a pieno carico oltre i 3500 kg sono definiti rimorchi pesanti.
Il '''carrello appendice''' è un [[veicolo]] trainato. Si distingue dal [[rimorchio]] perché le sue dimensioni rientrano nei [[limite di sagoma|limiti di sagoma]] del veicolo semovente che lo traina. È anch'esso soggetto alle normative che prevedono una regolare [[immatricolazione]], con la relativa emissione di [[targa automobilistica|targa]] apposta sul veicolo stesso, oltre all'obbligo di avere una regolare targa ripetitrice di quella del veicolo trainante.
 
I rimorchi leggeri O1 e O2 hanno a loro volta delle sub-categorie. Esse sono:
* carrelli appendice;
* rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (rimorchi T.A.T.S.);
* rimorchi per trasporto cose in genere;
* rimorchi per usi speciali e per impieghi specifici (esclusi rimorchi T.A.T.S.);
* telai montati per rimorchi da carrozzare.
 
L'art. 205 del Regolamento del [[Codice della Strada]] fissa le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo [[trattore stradale|trattore]]:<ref>http://www.trasporti.provincia.arezzo.it/upload/files/Art.%2056_rimorchi.pdf {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210421212107/http://www.trasporti.provincia.arezzo.it/upload/files/Art.%2056_rimorchi.pdf |date=21 aprile 2021 }} Art.205 Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli appendice (pagina 3).</ref>
 
* per [[autoveicolo]] (carrello leggero categoria O1):
* per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000&nbsp;kg: 2&nbsp;m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20&nbsp;m di larghezza; 300&nbsp;kg di massa complessiva a pieno carico;
* per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000&nbsp;kg: 2,50&nbsp;m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50&nbsp;m di larghezza; 600&nbsp;kg di massa complessiva a pieno carico;
* per [[autobus]] (carrello leggero categoria O2):
* per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500&nbsp;kg: 4,10&nbsp;m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80&nbsp;m di larghezza; 2000&nbsp;kg di massa complessiva a pieno carico.
I carrelli appendice per autoveicoli, pur appartenendo ai carrelli leggeri di categoria O1, non possono raggiungere la massa complessiva a pieno carico ammessa per tale categoria O1 (750&nbsp;kg), ma si fermano a 600&nbsp;kg e solo se l'autoveicolo trattore ha una massa a vuoto superiore a 1000&nbsp;kg. Anche nel caso dei carrelli appendice per autobus, essi non possono raggiungere la massa complessiva a pieno carico ammessa per la categoria O2 (3500&nbsp;kg) ma si fermano a 2000&nbsp;kg. Un'altra limitazione è data dalla larghezza del carrello appendice che non deve superare quella dell'autoveicolo trattore, e dall'altezza massima che non deve essere superiore a 2,50&nbsp;m. Anche se dal 20/02/2013 la targa del carrello appendice non è più abbinata al veicolo trainante, i suoi dati devono essere comunque riportati sulla [[carta di circolazione]] del veicolo trainante stesso a seguito di un collaudo presso la [[Motorizzazione Civile]], quindi può essere trainato solo da quel veicolo. Nulla vieta invece che ad un veicolo trainante possa avere agganciato in alternativa più di un carrello appendice. In sede di revisione periodica il veicolo trainante dovrà presentarsi con il carrello (se il veicolo trainante avesse abbinati più carrelli, questi devono essere tutti revisionati)<ref>{{cita web |url=http://www.rimorchileggeri.it/MANUALE.htm |titolo=Copia archiviata |accesso=29 settembre 2011 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20111029231815/http://www.rimorchileggeri.it/MANUALE.htm |dataarchivio=29 ottobre 2011 }} Normativa sui carrelli appendice e sui rimorchi leggeri (Associazione Italiana Costruttori Rimorchi Leggeri).</ref>.
 
==Limiti di velocità==
Mentre il traino di un rimorchio classifica il [[complesso di veicoli]] come [[autotreno]] - sia nel caso in cui il rimorchio sia trainato da un'[[autovettura]] ([[Patentepatente di guida|Patentepatente]] richiesta: di [[Patente_di_guida#Patente_B|categoria B]] se il rimorchio non supera i 750 Kgkg di [[massa a pieno carico]] o li supera ma la massa a pieno carico del complesso di veicoli non supera le 3,5 [[tonnellata|tonnellate]], di [[Patente_di_guidaPatente di guida italiana#Patente_B.2BECategorie|categoria B+E]] se la massa a pieno carico del rimorchio supera i 750 Kg e la massasommata a pienoquella caricodell'autoveicolo del complesso di veicolitrainante supera le 3,5 tonnellatet), sia nel caso in cui il rimorchio sia trainato da un [[autocarro]] (Patentepatente richiesta: di [[Patente_di_guidaPatente_di_guida_italiana#Patente_C.2BECategorie|categoria C+E]]) - e di conseguenza implica al complesso di veicoli, ovvero all'autotreno suindicato, i limiti di 70 [[chilometro orario|km/h]] sulle [[strada extraurbana principale|strade extraurbane principali]] e secondarie e di 80 km/h sulle [[autostrada|autostrade]], il carrello appendice non implicacomporta un abbassamento dei limiti di velocità in quanto è parte integrante del veicolo che lo traina, poiché ne rientra nei limiti di sagoma. Con l'introduzione della B96 è possibile guidare complessi di veicoli ([[trattore stradale|motrice]] + rimorchio) che, pur superando le 3,5 t, rientrano nelle 4,25 t (senza necessariamente far ricorso alla B+E).
 
==Note==
<references/>
 
==Voci correlate==
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* [[Complesso di veicoli]]
* [[Semirimorchio]]
* [[Mezzi di trasporto]]
 
{{Portale|trasporti}}
 
[[Categoria:MezziVeicoli di trasportotrainati]]