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'''''Privacy''''' ([[Alfabeto fonetico internazionale|AFI]]: {{IPA|/'praivasiˈpraivasi/|it}})<ref>{{Dipi|privacy}}</ref><ref>L'usuale pronuncia italiana riprende quella dell'[[inglese americano]] {{IPA|/ˈpɹaɪvəsi/|en}}, un tempo unica pronuncia possibile in inglese, ma ora sostituita da {{IPA|/ˈpɹɪvəsi/|en}} in altre varietà di inglese tra cui quello [[inglese britannico|britannico]].</ref>, termine dell'inglese, traducibile in [[Lingua italiana|italiano]] con '''riservatezza'''<ref>{{Cita web|url=http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=privacy|titolo=privacy|editore=Dizionario Garzanti|accesso=19 maggio 2022}}</ref> o '''privatezza''',<ref>{{Cita web|url=http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=privatezza|titolo=privatezza|editore=Dizionario Garzanti|accesso=19 maggio 2022}}</ref> indica, nel lessico giuridico-legale, il diritto alla riservatezza della vita privata di una persona.<ref>{{Cita web|url=https://www.treccani.it/vocabolario/privacy|titolo=privacy in Vocabolario - Treccani|lingua=it|accesso=21 luglio 2022}}</ref>
 
Il diritto a non essere soggetto a violazioni non autorizzate della parte più privata della propria esistenza da parte del governo, delle società o degli individui fa parte delle leggi sulla privacy di molti [[Stati del mondo]] e, in alcuni casi, delle [[Costituzione|costituzioni]]. jdkjfkdjjkfjkfdjkfdkj
 
== Evoluzione storica del concetto ==
Il [[concetto]] si sviluppa fin dell’[[Antica Grecia]], quando, in una serie di trattati filosofici si inizia a far riferimento ad un “senso di riservatezza”. [[Aristotele]], nella sua Politica, distingue tra [[Polis]], sfera pubblica dell'individuo, correlata alle attività cittadine, ed [[Oikos]], sfera privata, associata alla vita domestica. Viene così stabilito l’ambito personale, distinto da pubblico e politico. Per gli antichi greci il coinvolgimento da parte degli uomini nella vita pubblica era di fondamentale importanza; parallelamente, però, riconoscevano al singolo la necessità di una sfera propria e riservata, da intendersi come luogo in cui occuparsi dei propri bisogni. L’affermarsi di [[Città-Stato|città-stato]] significa per l’uomo ricevere una personale ''vita activa'', marcando il discrimine tra ciò che è proprio contro ciò che è comune. La vita privata è rispettata in quanto considerata elemento necessario a far scaturire uno stimolo d’interesse cittadino. Ogni uomo che ha proprietà nella città sarà interessato al suo corretto funzionamento.
 
Durante l’[[Feudalesimo|età feudale]] si espande l’ideale di libertà personale e, successivamente, grazie allo [[Stato assoluto]], ciò che separa privato e pubblico viene delineato al punto da originare la sfera del privato. Riforme religiose e diffusione dell’[[alfabetizzazione]] sono tra gli elementi che condizionano fortemente la società occidentale del [[XVI secolo|XVI]] e [[XVII secolo|XVII]] secolo. Tali elementi portano proprio ad un mutamento radicale della mentalità sociale, diffondendo un nuovo costume d’appartenenza.
 
La connotazione odierna di privacy, però, si afferma proprio a seguito della caduta del [[feudalesimo]]. [[XVIII secolo|XVIII]] e [[XIX secolo|XIX]] rappresenterebbero un'era prolifica per il diritto. Nel [[1890]], due giuristi statunitensi, [[Louis Brandeis]] e [[Samuel Warren (giurista)|Samuel Warren]], pubblicarono “The Right of Privacy”<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis|data=15 dicembre 1890|titolo=The Right to Privacy|editore=Harvard Law Review|lingua=Ingleseen|accesso=11 febbraio 2015|url=https://www.jstor.org/stable/1321160?seq=1#page_scan_tab_contents}}</ref> sulla Harward Law Review, prima monografia giuridica a riconoscere “the right to be let alone”, “diritto ad essere lasciato da solo”. Esprimendo in queste parole il desiderio di una propria ed inviolabile intimità<ref>{{Cita web|url=http://www.diritto.it/docs/27344-il-concetto-di-privacy|titolo=Il concetto di privacy|autore=Antonio Guzzo|data=19 febbraio 2009|accesso=}}</ref><ref>[[Umberto Ambrosoli]], [[Massimo Sideri]], ''Diritto all'oblio, dovere della memoria'', Giunti/Bompiani, Milano 2017, pagg. 68-69.</ref>.
 
Ciononostante, le prime accezioni del termine si riferiscono ad una casistica tendente al negativo, la libertà ottenuta con il concetto di privacy non è associata ad una possibilità “di”, quanto ad una liberazione “da” un qualcosa/qualcuno. Il periodo storico è quello della [[rivoluzione industriale]], ciò è quindi da intendere non in ottica universale, quanto riferito al ceto [[Borghesia|borghese]]. È già qui evincibile quanto il concetto di privacy si riscopra in ogni contesto storico, dovendosi interfacciare con una serie di nuove necessità personali che in esso si affermano. Il sancire un’impossibilità di ingresso in uno spazio altrui, come sottolineato da [[Stefano Rodotà|Rodotà]], funge da ''snodo culturale'' fondamentale nell'affermazione della privacy odierna.
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In pratica, ad esempio:
* il codice fiscale, i gusti di una persona, la fotografia del volto, il casellario giudiziario => privacy;
* i processi aziendali, l'organico e la struttura gerarchica, la rete di clienti/fornitori, le specifiche tecniche di prodotto o di produzione, le strategie e i dati di controllo di gestione => segretezza.
 
Nel caso di imprese registrate alla camera di commercio, per non parlare di quelle quotate in borsa, i dati di bilancio sono pubblici, quindi qui la segretezza non è applicabile.
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Il diritto alla privacy non è nemmeno interamente sovrapponibile al diritto alla protezione dei dati personali (cioè alla protezione da monitoraggio continuo, previsione dei comportamenti, profilazione degli individui) che nasce come corollario del diritto alla riservatezza.<ref>{{Cita news|lingua=it|url=http://www.dataprotectionlaw.it/diritto-alla-protezione-dei-dati-personali/|titolo=Diritto alla protezione dei dati personali - Data Protection Law {{!}} Privacy e protezione dati personali|pubblicazione=Data Protection Law {{!}} Privacy e protezione dati personali|accesso=19 marzo 2018}}</ref>
 
La diffusione delle nuove tecnologie a partire dal [[XXI secolo]] ha contribuito ad un assottigliamento della barriera della ''privacy'', ad esempio la tracciabilità dei cellulari o la relativa facilità a reperire gli indirizzi di posta elettronica delle persone, che può dar luogo, ad esempio, al fenomeno dello ''[[spam]]ming, ''pubblicità indesiderata. Anche la [[geolocalizzazione]] degli [[smartwatch]], combinata con funzioni in questi contenute, come il [[cardiofrequenzimetro]], può impattare in modo significativo sulla ''privacy'', permettendo ad aziende di marketing di monitorare l'utente nelle sue abitudini di consumo e gusti personali attraverso tecniche di [[pubblicità comportamentale]], cioè una raccolta delle informazioni personali degli utenti come mezzo di marketing per proporre pubblicità targetizzate, come evidenziato da Federprivacy nel 2015, e confermato da uno studio condotto dall'[[Università di Pisa]] in collaborazione con l'[[Università dell'Essex]], e l'[[Harvard Medical School]].<ref>{{Cita web |url=http://www.lastampa.it/2015/03/17/tecnologia/federprivacy-lancia-lallarme-sugli-smartwatch-che-leggono-le-emozioni-ABIhBoye3KnRPBNiOsRh1I/pagina.html |titolo=La Stampa, 17 marzo 2015 "Federprivacy lancia l'allarme sugli smartwatch che leggono le emozioni" |accesso=19 marzo 2015 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150320021849/http://www.lastampa.it/2015/03/17/tecnologia/federprivacy-lancia-lallarme-sugli-smartwatch-che-leggono-le-emozioni-ABIhBoye3KnRPBNiOsRh1I/pagina.html |urlmorto=sì }}</ref><ref>{{Cita web |url=http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2015/03/17/ARoWlUqD-federprivacy_smartwatch_emozioni.shtml |titolo=Il Secolo XIX, 17 marzo 2015 "Federprivacy lancia l'allarme sugli smartwatch che leggono le emozioni" |accesso=19 marzo 2015 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150402124817/http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2015/03/17/ARoWlUqD-federprivacy_smartwatch_emozioni.shtml |urlmorto=sì }}</ref><ref>[{{Cita web |url=http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=286818&ctg=13 |titolo=Agenzia di Stampa Nazionale Prima Pagina News, 17 marzo 2015 "Allarme privacy con gli smartwatch che leggono le emozioni"] |accesso=19 marzo 2015 |dataarchivio=2 aprile 2015 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150402124838/http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=286818&ctg=13 |urlmorto=sì }}</ref>
 
La [[digitalizzazione]] delle immagini contribuisce ad una continua e progressiva riduzione della riservatezza e dà difficoltà nella sua tutela: condividere un'immagine o un video [[on-line]] su [[internet]] comporta la perdita di controllo sul materiale inserito. Ad esempio il ''[[sexting]] ''- condivisione di fotografie a carattere erotico prevalentemente sui ''[[social network]]'' - comporta la totale impossibilità di nasconderla potendo essere scaricata da altri utenti e reimmessa in Rete in qualunque altro momento. Analoghi problemi sorgono allorché vi siano video che in qualche modo siano lesivi della ''privacy '' o in qualche modo lesivi di altre persone, soprattutto se di [[minore età]].
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# [[dati sensibili]]: quelli idonei a rivelare "l'origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
# dati semisensibili: sono informazioni i cui trattamenti possono causare danni all'interessato, sono dati di sospettati di frode o dati relativi a situazioni finanziarie
# dati comuni: sono tutte quelle informazioni, come nome, cognome, partita I.V.A., codice fiscale, indirizzo, numeri di telefono, numero patente, targa auto, carta di credito…credito..., che consentono di individuare una persona fisica o giuridica, sia essa anche un ente o associazione.
# [[dati giudiziari]]: sono quelle informazioni idonee a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati o carichi pendenti.
Nel caso dei ''dati sensibili'', si prescinde dal consenso dell'interessato, tuttavia il giornalista deve rispettare il già citato limite dell'essenzialità dell'informazione, oltre a quello della rilevanza del dato per il caso trattato nell'articolo.<br />
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=== Nel diritto del lavoro ===
La Cassazione, con sentenza n.18980 del 01.08.2013, ha stabilito che non è consentito al datore di lavoro diffondere a terzi la notizia che il lavoratore è assente per malattia, anche se omette di specificare di quale malattia è affetto perché costituisce diffusione di dati sensibili, in quanto attinente alla salute del soggetto. Tale comportamento viola le regole espressamente stabilite dall’art. 22 del D.lgs. n. 196 del 20032002<ref>{{Cita web|url=https://avvocatomaniglia.it/tutela-della-privacy-il-datore-di-lavoro-non-puo-diffondere-la-notizia-che-il-lavoratore-e-assente-per-malattia-anche-se-omette-di-specificare-di-quale-malattia-si-tratta/|titolo=TUTELA DELLA PRIVACY: IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ DIFFONDERE LA NOTIZIA CHE IL LAVORATORE È ASSENTE PER MALATTIA.}}</ref>.
 
=== Nell'informatica ===
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=== Il documento di riconoscimento ===
Vi sono situazioni, previste dalle leggi italiane, per le quali un soggetto è tenuto a fornire un documento di riconoscimento. La norma principale è il [[Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza|TULPS]] che prevede 5 casi. Secondariamente, altri casi sono: acquisto di una carta SIM,; acquisto di biglietti aerei,; check in di biglietti di pubblico trasporto o operazioni simili,; esecuzione contratti di pubblici servizi o procedure di servizi regolamentati (anche quelli gestiti da aziende private),; operazioni e attività svolte da enti o imprese e intermediari che devono applicare la norma antiriciclaggio cioè il DL n. 231/2007,; delega al ritiro di corrispondenza presso le Poste o di referti medici,; eseguire l’incasso di un assegno da parte di un soggetto non conosciuto dalla banca; accettazione in hotel o simili,; sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio fornita nei casi regolamentati da legge,; adempimenti verso la pubblica amministrazioni,; richieste da parte delle forze di polizia (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza); necessità di identificare, da parte del notaio, i presenti quando devono sottoscrivere un atto; imbarco su aeromobile o accesso ad aree ristrette delle stazioni ferroviarie o similari,; verificare l'età minima richuesta per la somministrazione di bevande alcoliche o la partecipazione a spettacoli per adulti; registrazione presso il seggio elettorale,; altre responsabilità, in capo a determinati soggetti, esplicitamente previste da Legge e/o dai Regolamenti)<ref>{{Cita web|url=https://www.laleggepertutti.it/303759_chi-puo-trattenere-la-carta-didentita|titolo=Chi può trattenere la carta d’identità|accesso=28 giugno 2022}}</ref>.
 
D'altra parte le specifiche operazioni successive, a capo del soggetto che ha richiesto il documento ad una persona, sono diverse a seconda che:
* il documento è solamente consultato "a vista" e restituito immediatamente;
* in realtà non serve visionare il documento intero ma unicamente acquisire gli estremi (numero, data di rilascio, data di scadenza), ivi compreso quello del delegato in situazioni di delega a eseguire operazioni o ritirare atti scritti (raccomandate, referti, documenti di identificazione, etc.);
* il documento è consegnato e trattenuto dal richiedente;
* il documento è fotocopiato (o scansionato/fotografato) e il risultato è archiviato;
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A parte il rispetto delle norme privacy è importante sottolineare che il trattamento del documento d'identità è estremamente critico in relazione al '''furto di dati (personali)''' e ai relativi potenziali effetti devastanti per l'interessato nonché l'eventuale carico penale per il titolare del trattamento.
 
Il garante della privacy italiano ha emanato, nel 2005, un provvedimento aal riguardo<ref>{{Cita web|url=https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1189435|titolo=Quando identificare e fotocopiare i documenti di riconoscimento dei clienti - 27 ottobre 2005 [1189435]|accesso=28 giugno 2022}}</ref>. C'è da notare che, in generale, trattenere e/o conservare un documento d'identità (anche la copia) ma pure l'apparente innocua registrazione del numero, sono tutte operazioni a rischio da parte di chi le esegue (smarrimento, sottrazione, uso criminale o illecito) e, pertanto, da eseguire solamente quando lecito e solo se strettamente necessario. In quella prescrizione il Garante ricorda altre opzioni per identificare una persona.
 
Per il garante italiano sono solo due i trattamenti della carta d'identità legittimi<ref>{{Cita web|url=https://www.altalex.com/documents/news/2019/03/29/gdpr-fotocopia-carta-di-identita|titolo=GDPR, quando è obbligatorio chiedere e conservare la fotocopia della carta di identità?ccesso=22 agosto 2024}}</ref>:
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# procedure della PA (art. 45 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445).
 
In nessun altro caso vi è un obbligo di esibizione, consegna (e tanto meno dell'immagine) di un documento di identità. Anche perché, a parte l'uso come mezzo di identificazione, in molte procedure burocratiche (ad esempio il pagamento di prestazioni rese alla PA o a privati che erogano servizi pubblici) sono sufficienti numero, data emissione e data scadenza, non serve avere l'intero documento né tantomeno conservarloarchviarne una copia o custodirlo temporaneamente.
 
Ne consegue che, all'infuori dei casi previsti per legge, e pure con il consenso dell'interessato, per il principio di pertinenza e non eccedenza, non è legittimo né trattenere il documento (carta d'identità, passaporto, ecc.) né, tanto meno, farne una copia e conservarla. La mera esibizione della carta d'identità ai fini dell'identificazione di un soggetto (si pensi al caso della portineria di un'azienda per il controllo degli accessi), finalizzata a scopi pre contrattuali, contrattuali o di sicurezza ambientale (procedure di evacuazione per emergenza) potrebbe essere legittima<ref>{{Cita web|url=https://anorc.eu/attivita/e-lecito-per-le-societa-trattenere-la-copia-del-documento-di-identita-del-visitatore|titolo=E’ lecito, per le società, trattenere la copia del documento di identità del visitatore|accesso=31 luglio 2022}}</ref> ma non lo sarebbe la tracciatura sul registro visitatori, specie se è richiesta la firma autografa che è un elemento personale critico (uso eccessivo e non pertinente). E comunque, all'interessato va fornita l'informativa che espliciti le specifiche finalità e le operazioni del trattamento dei dati personali contenuti nel documento di riconoscimento.
 
=== Dopo la morte ===
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* Comma 5: ''in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.''
 
Una situazione particolare è la gestione dei dati di terzi collegati al profilo di un social network. In questi casi, qualora venga fatta richiesta da parte degli eredi di visionare il materiale presente sul profilo, contestualmente si avrebbe l’accesso anche a dati di terzi. Tale evento, sempre più diffuso ha indotto alcuni social network a bloccare queste richieste, mentre altri hanno provveduto, offrendo l’opportunità all’utente in vita di scegliere impostazioni ad ''hoc'' del profilo (per esempio indicare un utente-erede o cancellare l’account).<ref>{{Cita web|url=https://www.avvocatirandogurrieri.it/leggi-e-diritto/dati-personali-e-profili-social-come-viene-tutelata-la-privacy-dopo-la-morte-1|titolo=Dati personali e profili social: come viene tutelata la privacy dopo la morte?|sito=Avvocatirandogurrieri|data=1º gennaio 1970|lingua=it-it|accesso=30 giugno 2020|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20200629154452/https://www.avvocatirandogurrieri.it/leggi-e-diritto/dati-personali-e-profili-social-come-viene-tutelata-la-privacy-dopo-la-morte-1|urlmorto=sì}}</ref>
 
== Legislazioni nazionali in materia ==
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Un ulteriore passo avanti nella formazione di una normativa adeguata, anche se notevolmente in ritardo, viene fatto per rispetto di obblighi internazionali: con la legge n. 98 del 21 febbraio 1989<ref>{{Cita web |url=http://www.meltingpot.org/articolo1455.html |titolo=MP - Legge 21 febbraio 1989, n. 98 - Convenzione di Strasburgo n. 108/1981<!-- Titolo generato automaticamente --> |accesso=15 gennaio 2006 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20051106083041/http://www.meltingpot.org/articolo1455.html |urlmorto=sì }}</ref>, è infatti ratificata la [[Convenzione di Strasburgo]] (adottata nel [[1981]]), ''sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale''.
 
Una norma vera e propria venne emanatoemanata soltanto con la [[legge 31 dicembre 1996, n. 675]]<ref>{{Cita web|url=https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/28335|titolo=Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 - Tutela delle persone e di altri... - Garante Privacy|lingua=it|accesso=19 giugno 2018}}</ref>, poi abrogata e superata dal nuovo codice normativo, ossia il [[D.lgs 30 giugno 2003, n. 196]]<ref>{{Cita web|url=http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm|titolo=Decreto Legislativo 30 giugno 2003|accesso=19 giugno 2018|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181129012355/http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm|urlmorto=sì}}</ref> che è il codice della privacy, le cui norme sono applicate tutt' oggi insieme al [https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6264597 Regolamento 2016/679/UE], avente un'applicazione diretta nei confronti dei cittadini.
 
In questo senso si parla di ''privacy'' come "autodeterminazione e sovranità su di sé" ([[Stefano Rodotà]]) e "diritto a essere io" (avvocato Giuseppe Fortunato), riconoscersi parte attiva e non passiva di un sistema in evoluzione, che deve portare necessariamente ad un diverso rapporto con le istituzioni, declinato attraverso una presenza reale, un bisogno dell'esserci, l'imperativo del dover contare, nel rispetto reciproco delle proprie libertà. La normativa italiana assume tuttavia il [[principio del pari rango]], per il quale qualora il trattamento di alcuni dati sensibili di un soggetto sia necessario al fine di tutelare diritti "di pari rango" in capo ad altro soggetto.