Privacy: differenze tra le versioni
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=== Il documento di riconoscimento ===
Vi sono situazioni, previste dalle leggi italiane, per le quali un soggetto è tenuto a fornire un documento di riconoscimento. La norma principale è il [[Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza|TULPS]] che prevede 5 casi. Secondariamente, altri casi sono: acquisto di una carta SIM
D'altra parte le specifiche operazioni successive, a capo del soggetto che ha richiesto il documento ad una persona, sono diverse a seconda che:
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A parte il rispetto delle norme privacy è importante sottolineare che il trattamento del documento d'identità è estremamente critico in relazione al '''furto di dati (personali)''' e ai relativi potenziali effetti devastanti per l'interessato nonché l'eventuale carico penale per il titolare del trattamento.
Il garante della privacy italiano ha emanato, nel 2005, un provvedimento
Per il garante italiano sono solo due i trattamenti della carta d'identità legittimi<ref>{{Cita web|url=https://www.altalex.com/documents/news/2019/03/29/gdpr-fotocopia-carta-di-identita|titolo=GDPR, quando è obbligatorio chiedere e conservare la fotocopia della carta di identità?ccesso=22 agosto 2024}}</ref>:
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# procedure della PA (art. 45 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445).
In nessun altro caso vi è un obbligo di esibizione, consegna (e tanto meno dell'immagine) di un documento di identità. Anche perché, a parte l'uso come mezzo di identificazione, in molte procedure burocratiche (ad esempio il pagamento di prestazioni rese alla PA o a privati che erogano servizi pubblici) sono sufficienti numero, data emissione e data scadenza, non serve avere l'intero documento né tantomeno
Ne consegue che, all'infuori dei casi previsti per legge, e pure con il consenso dell'interessato, per il principio di pertinenza e non eccedenza, non è legittimo né trattenere il documento (carta d'identità, passaporto, ecc.) né, tanto meno, farne una copia e conservarla. La mera esibizione della carta d'identità ai fini dell'identificazione di un soggetto (si pensi al caso della portineria di un'azienda per il controllo degli accessi), finalizzata a scopi pre contrattuali, contrattuali o di sicurezza ambientale (procedure di evacuazione per emergenza) potrebbe essere legittima<ref>{{Cita web|url=https://anorc.eu/attivita/e-lecito-per-le-societa-trattenere-la-copia-del-documento-di-identita-del-visitatore|titolo=E’ lecito, per le società, trattenere la copia del documento di identità del visitatore|accesso=31 luglio 2022}}</ref> ma non lo sarebbe la tracciatura sul registro visitatori, specie se è richiesta la firma autografa che è un elemento personale critico (uso eccessivo e non pertinente). E comunque, all'interessato va fornita l'informativa che espliciti le specifiche finalità e le operazioni del trattamento dei dati personali contenuti nel documento di riconoscimento.
=== Dopo la morte ===
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