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=== Il documento di riconoscimento ===
Vi sono situazioni, previste dalle leggi italiane, per le quali un soggetto è tenuto a fornire un documento di riconoscimento. La norma principale è il [[Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza|TULPS]] che prevede 5 casi. Secondariamente, altri casi sono: acquisto di una carta SIM,; acquisto di biglietti aerei,; check in di biglietti di pubblico trasporto o operazioni simili,; esecuzione contratti di pubblici servizi o procedure di servizi regolamentati (anche quelli gestiti da aziende private),; operazioni e attività svolte da enti o imprese e intermediari che devono applicare la norma antiriciclaggio cioè il DL n. 231/2007,; delega al ritiro di corrispondenza presso le Poste o di referti medici,; eseguire l’incasso di un assegno da parte di un soggetto non conosciuto dalla banca; accettazione in hotel o simili,; sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio fornita nei casi regolamentati da legge,; adempimenti verso la pubblica amministrazioni,; richieste da parte delle forze di polizia (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza); necessità di identificare, da parte del notaio, i presenti quando devono sottoscrivere un atto; imbarco su aeromobile o accesso ad aree ristrette delle stazioni ferroviarie o similari,; verificare l'età minima richuesta per la somministrazione di bevande alcoliche o la partecipazione a spettacoli per adulti; registrazione presso il seggio elettorale,; altre responsabilità, in capo a determinati soggetti, esplicitamente previste da Legge e/o dai Regolamenti)<ref>{{Cita web|url=https://www.laleggepertutti.it/303759_chi-puo-trattenere-la-carta-didentita|titolo=Chi può trattenere la carta d’identità|accesso=28 giugno 2022}}</ref>.
 
D'altra parte le specifiche operazioni successive, a capo del soggetto che ha richiesto il documento ad una persona, sono diverse a seconda che:
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A parte il rispetto delle norme privacy è importante sottolineare che il trattamento del documento d'identità è estremamente critico in relazione al '''furto di dati (personali)''' e ai relativi potenziali effetti devastanti per l'interessato nonché l'eventuale carico penale per il titolare del trattamento.
 
Il garante della privacy italiano ha emanato, nel 2005, un provvedimento aal riguardo<ref>{{Cita web|url=https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1189435|titolo=Quando identificare e fotocopiare i documenti di riconoscimento dei clienti - 27 ottobre 2005 [1189435]|accesso=28 giugno 2022}}</ref>. C'è da notare che, in generale, trattenere e/o conservare un documento d'identità (anche la copia) ma pure l'apparente innocua registrazione del numero, sono tutte operazioni a rischio da parte di chi le esegue (smarrimento, sottrazione, uso criminale o illecito) e, pertanto, da eseguire solamente quando lecito e solo se strettamente necessario. In quella prescrizione il Garante ricorda altre opzioni per identificare una persona.
 
Per il garante italiano sono solo due i trattamenti della carta d'identità legittimi<ref>{{Cita web|url=https://www.altalex.com/documents/news/2019/03/29/gdpr-fotocopia-carta-di-identita|titolo=GDPR, quando è obbligatorio chiedere e conservare la fotocopia della carta di identità?ccesso=22 agosto 2024}}</ref>:
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# procedure della PA (art. 45 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445).
 
In nessun altro caso vi è un obbligo di esibizione, consegna (e tanto meno dell'immagine) di un documento di identità. Anche perché, a parte l'uso come mezzo di identificazione, in molte procedure burocratiche (ad esempio il pagamento di prestazioni rese alla PA o a privati che erogano servizi pubblici) sono sufficienti numero, data emissione e data scadenza, non serve avere l'intero documento né tantomeno conservarloarchviarne una copia o custodirlo temporaneamente.
 
Ne consegue che, all'infuori dei casi previsti per legge, e pure con il consenso dell'interessato, per il principio di pertinenza e non eccedenza, non è legittimo né trattenere il documento (carta d'identità, passaporto, ecc.) né, tanto meno, farne una copia e conservarla. La mera esibizione della carta d'identità ai fini dell'identificazione di un soggetto (si pensi al caso della portineria di un'azienda per il controllo degli accessi), finalizzata a scopi pre contrattuali, contrattuali o di sicurezza ambientale (procedure di evacuazione per emergenza) potrebbe essere legittima<ref>{{Cita web|url=https://anorc.eu/attivita/e-lecito-per-le-societa-trattenere-la-copia-del-documento-di-identita-del-visitatore|titolo=E’ lecito, per le società, trattenere la copia del documento di identità del visitatore|accesso=31 luglio 2022}}</ref> ma non lo sarebbe la tracciatura sul registro visitatori, specie se è richiesta la firma autografa che è un elemento personale critico (uso eccessivo e non pertinente). E comunque, all'interessato va fornita l'informativa che espliciti le specifiche finalità e le operazioni del trattamento dei dati personali contenuti nel documento di riconoscimento.
 
=== Dopo la morte ===