Addizionale comunale all'Irpef: differenze tra le versioni
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L{{'}}'''addizionale comunale all'[[IRPEF]]''' è un'[[imposta]] che può essere applicata dai [[comuni italiani]] e si applica alla base imponibile complessiva dell'IRPEF
È facoltà di ogni singolo [[comune]] stabilirne l'[[aliquota]] nei limiti previsti dalla [[legge]] <ref>{{cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-09-28;360!vig=|titolo= Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360}}</ref>.
▲L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta applicata dai comuni italiani e si applica alla base imponibile complessiva dell'IRPEF. Ogni singolo comune può decidere se istituirla e come istituirla.
== Disciplina ==
I comuni possono istituire un'addizionale all'IRPEF fissando un'aliquota massima pari allo 0,8% ai sensi dell'art 1 del [[decreto legislativo]] 360 del 1998.<ref>{{cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-09-28;360!vig=|titolo=stato decreto legislativo}}</ref>
Deroghe sono espressamente previste dalla legge, come nel caso del comune di [[Roma capitale]] il quale, dal 2011, può fissare un'aliquota massima pari allo 0,9%.
A partire dall'anno 2007 <ref>ai sensi dell'art 1 comma 168 della {{cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig= |titolo=Legge 27 dicembre 2006, n. 296}}</ref> è stata introdotta la possibilità per i comuni, a determinate condizioni reddituali, di fissare una soglia di esenzione dal [[tributo]]. Ciò sta a significare che se il reddito complessivo è inferiore o pari alla soglia stabilita, il tributo non è dovuto.
È facoltà del comune stabilire un'aliquota unica oppure più aliquote. In tal caso vanno differenziate e devono essere in ordine crescente e seguire gli scaglioni di reddito previsti dall'IRPEF nazionale.
Il contribuente deve pagare l'addizionale al comune nel quale ha il [[domicilio fiscale]] al 1º gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale.
Il pagamento dell'imposta è dovuta solo e soltanto se è dovuta nello stesso anno l'imposta IRPEF, al netto di detrazioni riconosciute o [[credito d'imposta]] per i redditi prodotti all'estero ed è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
Il versamento dell’imposta si effettua con un acconto del 30% di essa ottenuta applicando l'aliquota stabilita dal comune per l'anno anteriore al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente e per la restante parte a saldo, unitamente al saldo dell’IRPEF.
Per l'anno 2016 e 2017 è stato stabilito, dalla legge di bilancio 2017<ref>ai sensi dell'art 1 comma 26 {{cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig= |titolo=Legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificata dalla legge 232 del 2016}}</ref>, che i comuni non possano aumentare le aliquote applicabili rispetto a quelle previste per l'anno 2015. Tale blocco non opera per i comuni che abbiano deliberato il predissesto o il dissesto
<ref>ai sensi degli art. 243 bis e 246 del {{cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig= |titolo=Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267}}</ref>.
I comuni che per l'anno 2021 hanno previsto aliquote per scaglioni le dovranno adeguare ai nuovi scaglioni IRPEF previsti dalla legge di Bilancio 2022 <ref>{{cita web|url=https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Comunicato-Adeguamento-delle-aliquote-delladdizionale-comunale-allIRPEF-ai-nuovi-scaglioni/ |titolo=addizionale IRPEF nuovi scaglioni}}</ref>.
== Adempimenti dei comuni ==
Come previsto per la generalità dei tributi locali, i comuni devono deliberare la determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale All'IRPEF entro il termine fissato dalle leggi statali per il [[Bilancio preventivo|bilancio]] di previsione <ref>ai sensi dell'art 1 comma 169 {{cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig= |titolo=Legge 27 dicembre 2006, n. 296}}</ref>
Le delibere, per essere efficaci, devono essere pubblicate sul sito del [[Ministero dell'Economia e delle Finanze]] entro il 20 dicembre affinché abbiano effetto a partire dal 1º gennaio dell'anno di pubblicazione. In mancanza di tale pubblicazione si applicheranno le aliquote dell'anno precedente <ref>ai sensi dell'art. 14 comma 8 del {{cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23!vig= |titolo=Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23}}</ref>
I comuni devono trasmettere, ai fini della pubblicazione, le delibere esclusivamente in via telematica <ref>ai sensi dell'art 8 comma 3 del {{cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175!vig= |titolo=Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175}}</ref> mediante l'inserimento del testo nell'apposita applicazione presente sul Portale del federalismo fiscale. Per fare ciò devono accedere all'area riservata del Portale, successivamente selezionare il servizio Normativa Tributi Locali e infine la sezione Addizionale IRPEF.
== Aliquote applicabili ==
Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze <ref>{{cita web|url=https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/addizionale-comunale-allirpef/aliquote-applicabili/|titolo=addizionale comunale|accesso=13 aprile 2022|dataarchivio=3 aprile 2022|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20220403115548/https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/addizionale-comunale-allirpef/aliquote-applicabili/|urlmorto=sì}}</ref> è possibile consultare un apposito motore di ricerca per conoscere le aliquote applicabili per ogni singolo comune o per area geografica.
Inoltre lo stesso sito permette di consultare,per ogni annualità e per ogni singolo comune,l'aliquota prevista e le eventuali esenzioni previste.
Infine, al termine di ogni anno viene redatto un apposito elenco che consente di conoscere, per ciascun comune,l'aliquota e l'eventuale esenzione da applicare per il saldo d'imposta dell'anno medesimo.
== Riferimenti normativi ==
*{{cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-09-28;360!vig=|titolo= Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360}}
*{{cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=|titolo= Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267}}
*{{cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=|titolo= Legge 27 dicembre 2006, n. 296}}
*{{cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23!vig=|titolo= Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23}}
*{{cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175!vig=|titolo= Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175}}
== Note ==
<references/>
== Bibliografia ==
*{{cita libro|autore=A. Contrino|autore2=G. Corasaniti|autore3=E. della Valle|autore4=A. Marcheselli|autore5=E. Marello|autore6=G. Marini|autore7=S.M. Messina|autore8=M.Trivellin|titolo=Fondamenti di Diritto tributario|edizione= 2|città= Milano|editore= CEDAM-Wolters Kluwer|anno= 2022}}
*{{cita libro|autore=A. Contrino|autore2=A. Marcheselli|autore3=E.Marello|titolo=Codice tributario|città= Torino|editore= Giappichelli Editore|anno= 2020}}
== Voci correlate ==
* [[Imposta]]
* [[Addizionale regionale all'Irpef]]
* [[IRPEF]]
* [[Aliquota]]
== Collegamenti esterni ==
*{{cita web|url=https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/addizionale-comunale-allirpef/|titolo=fiscalità regionale|sito=finanze.gov.it|accesso=13 aprile 2022|dataarchivio=3 aprile 2022|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20220403121044/https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/addizionale-comunale-allirpef/|urlmorto=sì}}
*{{cita web|url=https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Comunicato-Adeguamento-delle-aliquote-delladdizionale-comunale-allIRPEF-ai-nuovi-scaglioni/|titolo=Comunicato adeguamento addizionale IRPEF|sito=finanze.gov.it}}
{{Portale|diritto|economia}}
[[Categoria:Diritto tributario italiano]]
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