Procedimento: differenze tra le versioni
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{{L|diritto|agosto 2017|motivo=Perché vengono indicate solo norme della Repubblica italiana? (Nella definizione non è affatto limitato a tale stato)}}
Il '''procedimento''' può essere definito come una sequenza di [[atto giuridico|atti giuridici]], posti in essere da uno o più soggetti, necessaria per la [[validità (diritto)|validità]] e l'[[efficacia (diritto)|efficacia]] dell'atto terminale del procedimento stesso (il ''[[provvedimento]]''), attraverso il quale viene esercitata una pubblica [[potestà]]. Il procedimento è pertanto un esempio di ''[[fattispecie]] a formazione progressiva''.<ref>Si tratta di una particolare fattispecie a formazione progressiva nella quale "la combinazione successiva degli atti, anziché essere giuridicamente eventuale, ossia meramente lecita, si presenta, pur con varia intensità, ''giuridicamente necessitata''" (S. Galeotti, ''Contributo alla teoria del procedimento legislativo'', Giuffrè, 1985)</ref>
Il concetto si distingue da quello di ''procedura'' anche se nel [[linguaggio comune]] vengono non di rado confusi; essa è infatti il complesso delle [[norme giuridiche]] che disciplinano un procedimento.
==Caratteri generali==▼
Il procedimento è il modo attraverso il quale vengono normalmente esercitate le [[funzione pubblica|pubbliche funzioni]], che possono essere [[amministrazione pubblica|amministrative]], [[giurisdizione|giurisdizionali]] o [[legislazione|legislative]], sicché si hanno ''[[procedimento amministrativo|procedimenti amministrativi]]'', ''procedimenti giurisdizionali'' (detti ''[[processo (diritto)|processi]]'') e ''[[procedimento legislativo|procedimenti legislativi]]''. Peraltro, mentre una disciplina generale del processo è presente negli ordinamenti giuridici da lungo tempo e quella del procedimento legislativo risale alla formazione delle moderne assemblee legislative, è solo nel XX secolo che si sente la necessità di una disciplina generale del procedimento amministrativo, tanto che in Italia si arriverà ad essa solo con la [[legge 241/1990|legge 241 del 7 agosto 1990]]. Va aggiunto che, in Italia come nella maggior parte degli ordinamenti,<ref>Un'eccezione è rappresentata dall'ordinamento [[austria]]co, la cui disciplina generale del procedimento amministrativo è analitica, similmente a quella del processo</ref> la disciplina del procedimento amministrativo, a differenza di quelle del processo e del procedimento legislativo, è caratterizzata da numerosi di tipi di procedimento, ciascuno con proprie norme specifiche, mentre sono poche le norme generali applicabili a tutti i procedimenti amministrativi o ad ampie categorie di essi.▼
▲==Caratteri generali==
▲Il procedimento è il modo attraverso il quale vengono normalmente esercitate le [[funzione pubblica|pubbliche funzioni]], che possono essere [[amministrazione pubblica|amministrative]], [[giurisdizione|giurisdizionali]] o [[legislazione|legislative]], sicché si hanno ''[[procedimento amministrativo|procedimenti amministrativi]]'', ''procedimenti giurisdizionali'' (detti ''[[processo (diritto)|processi]]'') e ''[[procedimento legislativo|procedimenti legislativi]]''. Peraltro, mentre una disciplina generale del processo è presente negli ordinamenti giuridici da lungo tempo e quella del procedimento legislativo risale alla formazione delle moderne assemblee legislative, è solo nel [[XX secolo,]] che si sente la necessità di una disciplina generale del procedimento amministrativo, tanto che in Italia si arriverà ad essa solo con la [[legge 241/1990|legge 241 del 7 agosto 1990]].
Va aggiunto che, in [[Italia]] come nella maggior parte degli ordinamenti,<ref>Un'eccezione è rappresentata dall'ordinamento [[austria]]co, la cui disciplina generale del procedimento amministrativo è analitica, similmente a quella del processo</ref> la disciplina del procedimento amministrativo, a differenza di quelle del processo e del procedimento legislativo, è caratterizzata da numerosi di tipi di procedimento, ciascuno con proprie norme specifiche, mentre sono poche le norme generali applicabili a tutti i procedimenti amministrativi o ad ampie categorie di essi. La necessità di seguire un procedimento per l'esercizio del pubblico potere è uno dei modi attraverso i quali l'ordinamento vincola lo stesso, per garantire che sia rivolto al perseguimento delle finalità in vista delle quali è stato attribuito.
Solo l'atto terminale del procedimento (che non è necessariamente l'ultimo in ordine cronologico) produce gli effetti propri dell'esercizio del potere; gli altri atti (detti ''endoprocedimentali'') sono tuttavia necessari per la sua validità o efficacia nel senso che la mancanza o invalidità di tali atti si riverbera sull'atto terminale, rendendolo invalido (cosiddetta ''invalidità derivata'') o impedendogli di produrre i suoi effetti. I singoli atti che costituiscono un procedimento possono essere, a loro volta, atti terminali di un altro procedimento, che prende il nome di ''subprocedimento''.
== Fasi del procedimento ==
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Durante la fase ''decisoria'' l'organo competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, assume la sua decisione e adotta l'atto terminale. Quest'ultimo, al termine della fase costitutiva, è ''perfetto'' ma non necessariamente ''[[efficacia (diritto)|efficace]]'', ossia in grado di produrre i suoi effetti.
La fase costitutiva è ''pluristrutturata'' quando c'è un concorso di organi diversi con rilievo parimenti determinate per l'emanazione dell'atto terminale; quest'ultimo aspetto distingue tali interventi da quelli in fase istruttoria che possono influenzare, ma non condizionare, la decisione. Le determinazioni dei vari organi possono fondersi in un unico ''atto complesso'' oppure
===Fase integrativa dell'efficacia===
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