Procedimento: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
 
Riga 1:
{{L|diritto|agosto 2017|motivo=Perché vengono indicate solo norme della Repubblica italiana? (Nella definizione non è affatto limitato a tale stato)}}
Il '''procedimento''' può essere definito come una sequenza di [[atto giuridico|atti giuridici]], posti in essere da uno o più soggetti, necessaria per la [[validità (diritto)|validità]] e l'[[efficacia (diritto)|efficacia]] dell'atto terminale del procedimento stesso (il ''[[provvedimento]]''), attraverso il quale viene esercitata una pubblica [[potestà]]. Il procedimento è pertanto un esempio di ''[[fattispecie]] a formazione progressiva''.<ref>Si tratta di una particolare fattispecie a formazione progressiva nella quale "la combinazione successiva degli atti, anziché essere giuridicamente eventuale, ossia meramente lecita, si presenta, pur con varia intensità, ''giuridicamente necessitata''" (S. Galeotti, ''Contributo alla teoria del procedimento legislativo'', Giuffrè, 1985)</ref>

Il concetto di procedimento si distingue da quello di [[Procedura (diritto)|''procedura]],'' anche se nel [[linguaggio correntecomune]] vengono non di rado confusi; la ''procedura''essa è, infatti, il complesso didelle [[Normanorme giuridica|normegiuridiche]] che disciplinano un procedimento.
 
==Caratteri generali==