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{{L|diritto|agosto 2017|motivo=Perché vengono indicate solo norme della Repubblica italiana? (Nella definizione non è affatto limitato a tale stato)}}
Il '''procedimento''' può essere definito come una sequenza di [[atto giuridico|atti giuridici]], posti in essere da uno o più soggetti, necessaria per la [[validità (diritto)|validità]] e l'[[efficacia (diritto)|efficacia]] dell'atto terminale del procedimento stesso (il ''[[provvedimento]]''), attraverso il quale viene esercitata una pubblica [[potestà]]. Il procedimento è pertanto un esempio di ''[[fattispecie]] a formazione progressiva''.<ref>Si tratta, in particolare, di una particolare fattispecie a formazione progessivaprogressiva caratterizzatanella dal fatto chequale "la combinazione successiva degli atti, anzichèanziché essere giuridicamente eventuale, ossia meramente lecita, si presentepresenta, pur con varia intensità, ''giuridicamente necessitata''" (S. Galeotti, ''Contributo alla teoria del procedimento legislativo'', Giuffrè, 1985)</ref> Il concetto di procedimento si distingue da quello di [[procedura]], anche se nel linguaggio corrente vengono non di rado confusi; la ''procedura'' è, infatti, il complesso di norme che disciplinano un procedimento.
 
Il concetto si distingue da quello di ''procedura'' anche se nel [[linguaggio comune]] vengono non di rado confusi; essa è infatti il complesso delle [[norme giuridiche]] che disciplinano un procedimento.
==Caratteri generali==
Il procedimento è il modo attraverso il quale vengono normalmente esercitate le [[funzione pubblica|pubbliche funzioni]], che possono essere [[amministrazione pubblica|amministrative]], [[giurisdizione|giurisdizionali]] o [[legislazione|legislative]], sicché si hanno ''[[procedimento amministrativo|procedimenti amministrativi]]'', ''giurisdizionali'' (detti ''[[processo (diritto)|processi]]'') e ''[[procedimento legislativo|legislativi]]''. Peraltro, mentre una disciplina generale del processo è presente negli ordinamenti giuridici da lungo tempo e quella del procedimento legislativo risale alla formazione delle moderne assemblee legislative, è solo nel XX secolo che si sente la necessità di una disciplina generale del procedimento amministrativo, tanto che in Italia si arriverà ad essa solo con la [[legge 241/1990]].
 
==Caratteri generali==
La necessità di seguire un procedimento per l'esercizio del pubblico potere è uno dei modi attraverso i quali l'ordinamento vincola lo stesso, per garantire che sia rivolto al perseguimento delle finalità in vista delle quali è stato attribuito.
Il procedimento è il modo attraverso il quale vengono normalmente esercitate le [[funzione pubblica|pubbliche funzioni]], che possono essere [[amministrazione pubblica|amministrative]], [[giurisdizione|giurisdizionali]] o [[legislazione|legislative]], sicché si hanno ''[[procedimento amministrativo|procedimenti amministrativi]]'', ''procedimenti giurisdizionali'' (detti ''[[processo (diritto)|processi]]'') e ''[[procedimento legislativo|procedimenti legislativi]]''. Peraltro, mentre una disciplina generale del processo è presente negli ordinamenti giuridici da lungo tempo e quella del procedimento legislativo risale alla formazione delle moderne assemblee legislative, è solo nel [[XX secolo,]] che si sente la necessità di una disciplina generale del procedimento amministrativo, tanto che in Italia si arriverà ad essa solo con la [[legge 241/1990|legge 241 del 7 agosto 1990]].
 
Va aggiunto che, in [[Italia]] come nella maggior parte degli ordinamenti,<ref>Un'eccezione è rappresentata dall'ordinamento [[austria]]co, la cui disciplina generale del procedimento amministrativo è analitica, similmente a quella del processo</ref> la disciplina del procedimento amministrativo, a differenza di quelle del processo e del procedimento legislativo, è caratterizzata da numerosi di tipi di procedimento, ciascuno con proprie norme specifiche, mentre sono poche le norme generali applicabili a tutti i procedimenti amministrativi o ad ampie categorie di essi. La necessità di seguire un procedimento per l'esercizio del pubblico potere è uno dei modi attraverso i quali l'ordinamento vincola lo stesso, per garantire che sia rivolto al perseguimento delle finalità in vista delle quali è stato attribuito.
Solo l'atto terminale del procedimento (che non è necessariamente l'ultimo in ordine cronologico) produce gli effetti propri dell'esercizio del potere; gli altri atti (detti ''endoprocedimentali'') sono tuttavia necessari per la sua validità o efficacia nel senso che la mancanza o invalidità di tali atti si riverbera sull'atto terminale, rendendolo invalido (cosiddetta ''invalidità derivata'') o impedendogli di produrre i suoi effetti.
 
Solo l'atto terminale del procedimento (che non è necessariamente l'ultimo in ordine cronologico) produce gli effetti propri dell'esercizio del potere; gli altri atti (detti ''endoprocedimentali'') sono tuttavia necessari per la sua validità o efficacia nel senso che la mancanza o invalidità di tali atti si riverbera sull'atto terminale, rendendolo invalido (cosiddetta ''invalidità derivata'') o impedendogli di produrre i suoi effetti. I singoli atti che costituiscono un procedimento possono essere, a loro volta, atti terminali di un altro procedimento, che prende il nome di ''subprocedimento''.
 
== Fasi del procedimento ==
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===Fase dell'iniziativa===
La fase dell'''iniziativa'' è quella in cui viene avviato il procedimento. L'avvio può essere deciso dallo stesso organo competente ad adottare l'atto terminale (avvio ''d'ufficio'') o essere conseguenza di un ''atto d'impulso'' (o ''propulsivo''), che può provenire da un privato (''istanza'') o da un altro organo pubblico (''richiesta'', detta ''[[proposta (diritto pubblico)|proposta]]'' quando, oltre a chiedere l'avvio del procedimento, indica anche il contenuto del suo atto terminale).
 
Secondo i casi, l'atto d'impulso può essere necessario per l'avvio del procedimento o può essere lasciata all'organo competente la facoltà di avviarlo anche d'ufficio. Inoltre, nel caso della proposta, l'organo competente può essere vincolato ad adottare un atto terminale conforme ad essa o avere la facoltà di discostarsene.
 
===Fase istruttoria===
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*''vincolante'', se l'organo attivo è tenuto a chiederlo e a decidere in conformità ad esso.
 
===Fase costitutivadecisoria===
Durante la fase ''costitutiva'' (o ''decisoria'') l'organo competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, assume la sua decisione e adotta l'atto terminale. Quest'ultimo, al termine della fase costitutiva, è ''perfetto'' ma non necessariamente ''[[efficacia (diritto)|efficace]]'', ossia in grado di produrre i suoi effetti.
 
La fase costitutiva è ''pluristrutturata'' quando c'è un concorso di organi diversi con rilievo parimenti determinate per l'emanazione dell'atto terminale; ciòquest'ultimo aspetto distingue questitali interventi da quelli in fase istruttoria che possono influenzare, ma non condizionare, la decisione. Le determinazioni dei vari organi possono fondersi in un unico ''atto complesso'' oppure rimererimanere atti distinti, come nel caso in cui l'emanazione dell'atto terminale è subordinata all'''autorizzazione'' di un organo che esercita in tal modo un ''[[controllo preventivo|controllo preventivo antecedente]]antecedente'' sullo stesso.
 
===Fase integrativa dell'efficacia===
La fase ''integrativa dell'efficacia'' comprende gli eventuali atti e operazioni, successivi all'adozione dell'atto terminale, necessari affinché questo divenga efficace. Rientrano in questa fase, tra gli altri:
* la comunicazione o pubblicazione, in varie forme, dell'atto, quando questo è ''recettizio'', ossia quando la sua efficacia è condizionata alla conoscenza da parte del destinatario;
* i ''[[Controllo preventivo|controlli preventivi susseguenti]]susseguenti'' nel corso dei quali un organo diverso da quello attivo (detto ''organo di controllo'') verifica la conformità dell'atto all'ordinamento (''controllo di legittimità'') o la sua [[Discrezionalità#Legittimità e merito|opportunità]] (''controllo di merito''); l'esito positivo di tale verifica è condizione necessaria affinché l'atto possa divenire efficace.
 
Non costituiscono, invece, una fase del procedimento ma, semmai, un procedimento a sé i ''[[Controllo successivo|controlli successivi]]''. Anch'essi, come i controlli preventivi, possono essere di legittimità o di merito ma, in questo caso, l'esito positivo della verifica non condiziona l'efficacia dell'atto mentre, sulla base dell'esito negativo, può essere adottato un provvedimento di rimozione dell'atto stesso (''annullamento'') o dei suoi effetti (''revoca'').
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==Note==
<references/>
 
==Bibliografia==
*[[Sabino Cassese|Cassese S.]], ''Corso di diritto amministrativo'', Volume 1 (''Istituzioni di diritto amministrativo''), Cap. VII (''Il procedimento''), Giuffrè Editore, 2009. ISBN 9788814150326
 
==Voci correlate==
*[[Atto giuridico]]
*[[Provvedimento]]
*[[Proposta (diritto pubblico)]]
*[[Parere]]
 
{{Portale|diritto}}
 
[[Categoria:Concetti giuridici generali]]
[[Categoria:Teoria del diritto]]
[[Categoria:Diritto costituzionale]]
[[Categoria:Diritto amministrativo]]