Procedimento: differenze tra le versioni
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{{L|diritto|agosto 2017|motivo=Perché vengono indicate solo norme della Repubblica italiana? (Nella definizione non è affatto limitato a tale stato)}}
Il '''procedimento''' può essere definito come una sequenza di [[atto giuridico|atti giuridici]], posti in essere da uno o più soggetti, necessaria per la [[validità (diritto)|validità]] e l'[[efficacia (diritto)|efficacia]] dell'atto terminale del procedimento stesso (il ''[[provvedimento]]''), attraverso il quale viene esercitata una pubblica [[potestà]]. Il procedimento è pertanto un esempio di ''[[fattispecie]] a formazione progressiva''.<ref>Si tratta di una particolare fattispecie a formazione
Il concetto si distingue da quello di ''procedura'' anche se nel [[linguaggio comune]] vengono non di rado confusi; essa è infatti il complesso delle [[norme giuridiche]] che disciplinano un procedimento.
==Caratteri generali==▼
Il procedimento è il modo attraverso il quale vengono normalmente esercitate le [[funzione pubblica|pubbliche funzioni]], che possono essere [[amministrazione pubblica|amministrative]], [[giurisdizione|giurisdizionali]] o [[legislazione|legislative]], sicché si hanno ''[[procedimento amministrativo|procedimenti amministrativi]]'', ''giurisdizionali'' (detti ''[[processo (diritto)|processi]]'') e ''[[procedimento legislativo|legislativi]]''. Peraltro, mentre una disciplina generale del processo è presente negli ordinamenti giuridici da lungo tempo e quella del procedimento legislativo risale alla formazione delle moderne assemblee legislative, è solo nel XX secolo che si sente la necessità di una disciplina generale del procedimento amministrativo, tanto che in Italia si arriverà ad essa solo con la [[legge 241/1990]]. Va aggiunto che, in Italia come nella maggior parte degli ordinamenti,<ref>Un'eccezione è rappresentata dall'ordinamento [[Austria|austriaco]], la cui disciplina generale del procedimento amministrativo è analitica, simile a quella del processo</ref> la disciplina del procedimento amministrativo, a differenza del processo e del procedimento legislativo, tende ad essere caratterizzata dalla preponderanza delle norme riguardanti singoli tipi di procedimento, rispetto a quelle applicabili a tutti i procedimenti o ad ampie categorie di essi.▼
▲==Caratteri generali==
▲Il procedimento è il modo attraverso il quale vengono normalmente esercitate le [[funzione pubblica|pubbliche funzioni]], che possono essere [[amministrazione pubblica|amministrative]], [[giurisdizione|giurisdizionali]] o [[legislazione|legislative]], sicché si hanno ''[[procedimento amministrativo|procedimenti amministrativi]]'', ''procedimenti giurisdizionali'' (detti ''[[processo (diritto)|processi]]'') e ''[[procedimento legislativo|procedimenti legislativi]]''. Peraltro, mentre una disciplina generale del processo è presente negli ordinamenti giuridici da lungo tempo e quella del procedimento legislativo risale alla formazione delle moderne assemblee legislative, è solo nel [[XX secolo,]] che si sente la necessità di una disciplina generale del procedimento amministrativo, tanto che in Italia si arriverà ad essa solo con la [[legge 241/1990
Va aggiunto che, in [[Italia]] come nella maggior parte degli ordinamenti,<ref>Un'eccezione è rappresentata dall'ordinamento [[austria]]co, la cui disciplina generale del procedimento amministrativo è analitica, similmente a quella del processo</ref> la disciplina del procedimento amministrativo, a differenza di quelle del processo e del procedimento legislativo, è caratterizzata da numerosi di tipi di procedimento, ciascuno con proprie norme specifiche, mentre sono poche le norme generali applicabili a tutti i procedimenti amministrativi o ad ampie categorie di essi. La necessità di seguire un procedimento per l'esercizio del pubblico potere è uno dei modi attraverso i quali l'ordinamento vincola lo stesso, per garantire che sia rivolto al perseguimento delle finalità in vista delle quali è stato attribuito.
Solo l'atto terminale del procedimento (che non è necessariamente l'ultimo in ordine cronologico) produce gli effetti propri dell'esercizio del potere; gli altri atti (detti ''endoprocedimentali'') sono tuttavia necessari per la sua validità o efficacia nel senso che la mancanza o invalidità di tali atti si riverbera sull'atto terminale, rendendolo invalido (cosiddetta ''invalidità derivata'') o impedendogli di produrre i suoi effetti. I singoli atti che costituiscono un procedimento possono essere, a loro volta, atti terminali di un altro procedimento, che prende il nome di ''subprocedimento''.
== Fasi del procedimento ==
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===Fase dell'iniziativa===
La fase dell'''iniziativa'' è quella in cui viene avviato il procedimento. L'avvio può essere deciso dallo stesso organo competente ad adottare l'atto terminale (avvio ''d'ufficio'') o essere conseguenza di un ''atto d'impulso'' (o ''propulsivo''), che può provenire da un privato (''istanza'') o da un altro organo pubblico (''richiesta'', detta ''[[proposta (diritto pubblico)|proposta]]'' quando, oltre a chiedere l'avvio del procedimento, indica anche il contenuto del suo atto terminale).
Secondo i casi, l'atto d'impulso può essere necessario per l'avvio del procedimento o può essere lasciata all'organo competente la facoltà di avviarlo anche d'ufficio. Inoltre, nel caso della proposta, l'organo competente può essere vincolato ad adottare un atto terminale conforme ad essa o avere la facoltà di discostarsene.
===Fase istruttoria===
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*''vincolante'', se l'organo attivo è tenuto a chiederlo e a decidere in conformità ad esso.
===Fase
Durante la fase
La fase costitutiva è ''pluristrutturata'' quando c'è un concorso di organi diversi con rilievo parimenti determinate per l'emanazione dell'atto terminale;
===Fase integrativa dell'efficacia===
La fase ''integrativa dell'efficacia'' comprende gli eventuali atti e operazioni, successivi all'adozione dell'atto terminale, necessari affinché questo divenga efficace. Rientrano in questa fase, tra gli altri:
* la comunicazione o pubblicazione, in varie forme, dell'atto, quando questo è ''recettizio'', ossia quando la sua efficacia è condizionata alla conoscenza da parte del destinatario;
* i ''[[Controllo preventivo|controlli preventivi susseguenti]]
Non costituiscono, invece, una fase del procedimento ma, semmai, un procedimento a sé i ''[[Controllo successivo|controlli successivi]]''. Anch'essi, come i controlli preventivi, possono essere di legittimità o di merito ma, in questo caso, l'esito positivo della verifica non condiziona l'efficacia dell'atto mentre, sulla base dell'esito negativo, può essere adottato un provvedimento di rimozione dell'atto stesso (''annullamento'') o dei suoi effetti (''revoca'').
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==Note==
<references/>
==Bibliografia==
*[[Sabino Cassese|Cassese S.]], ''Corso di diritto amministrativo'', Volume 1 (''Istituzioni di diritto amministrativo''), Cap. VII (''Il procedimento''), Giuffrè Editore, 2009. ISBN 9788814150326
==Voci correlate==
*[[Atto giuridico]]
*[[Provvedimento]]
*[[Proposta (diritto pubblico)]]
*[[Parere]]
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[[Categoria:Teoria del diritto]]
[[Categoria:Diritto costituzionale]]
[[Categoria:Diritto amministrativo]]
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