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'''''Privacy''''' ([[Alfabeto fonetico internazionale|AFI]]: {{IPA|/
Il diritto a non essere soggetto a violazioni non autorizzate della parte più privata della propria esistenza da parte del governo, delle società o degli individui fa parte delle leggi sulla privacy di molti [[Stati del mondo]] e, in alcuni casi, delle [[Costituzione|costituzioni]].
== Evoluzione storica del concetto ==
Il [[concetto]] si sviluppa fin dell’[[Antica Grecia]], quando, in una serie di trattati filosofici si inizia a far riferimento ad un “senso di riservatezza”. [[Aristotele]], nella sua Politica, distingue tra [[Polis]], sfera pubblica dell'individuo, correlata alle attività cittadine, ed [[Oikos]], sfera privata, associata alla vita domestica. Viene così stabilito l’ambito personale, distinto da pubblico e politico. Per gli antichi greci il coinvolgimento da parte degli uomini nella vita pubblica era di fondamentale importanza; parallelamente, però, riconoscevano al singolo la necessità di una sfera propria e riservata, da intendersi come luogo in cui occuparsi dei propri bisogni. L’affermarsi di [[Città-Stato|città-stato]] significa per l’uomo ricevere una personale ''vita activa'', marcando il discrimine tra ciò che è proprio contro ciò che è comune. La vita privata è rispettata in quanto considerata elemento necessario a far scaturire uno stimolo d’interesse cittadino. Ogni uomo che ha proprietà nella città sarà interessato al suo corretto funzionamento.
Durante l’[[Feudalesimo|età feudale]] si espande l’ideale di libertà personale e, successivamente, grazie allo [[Stato assoluto]], ciò che separa privato e pubblico viene delineato al punto da originare la sfera del privato. Riforme religiose e diffusione dell’[[alfabetizzazione]] sono tra gli elementi che condizionano fortemente la società occidentale del [[XVI secolo|XVI]] e [[XVII secolo|XVII]] secolo. Tali elementi portano proprio ad un mutamento radicale della mentalità sociale, diffondendo un nuovo costume d’appartenenza.
La connotazione odierna di privacy, però, si afferma proprio a seguito della caduta del [[feudalesimo]]. [[XVIII secolo|XVIII]] e [[XIX secolo|XIX]] rappresenterebbero un'era prolifica per il diritto. Nel [[1890]], due giuristi statunitensi, [[Louis Brandeis]] e [[Samuel Warren (giurista)|Samuel Warren]], pubblicarono “The Right of Privacy”<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis|data=15 dicembre 1890|titolo=The Right to Privacy|editore=Harvard Law Review|lingua=
Ciononostante, le prime accezioni del termine si riferiscono ad una casistica tendente al negativo, la libertà ottenuta con il concetto di privacy non è associata ad una possibilità “di”, quanto ad una liberazione “da” un qualcosa/qualcuno. Il periodo storico è quello della [[rivoluzione industriale]], ciò è quindi da intendere non in ottica universale, quanto riferito al ceto [[Borghesia|borghese]]. È già qui evincibile quanto il concetto di privacy si riscopra in ogni contesto storico, dovendosi interfacciare con una serie di nuove necessità personali che in esso si affermano. Il sancire un’impossibilità di ingresso in uno spazio altrui, come sottolineato da [[Stefano Rodotà|Rodotà]], funge da ''snodo culturale'' fondamentale nell'affermazione della privacy odierna.
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# [[dati sensibili]]: quelli idonei a rivelare "l'origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
# dati semisensibili: sono informazioni i cui trattamenti possono causare danni all'interessato, sono dati di sospettati di frode o dati relativi a situazioni finanziarie
# dati comuni: sono tutte quelle informazioni, come nome, cognome, partita I.V.A., codice fiscale, indirizzo, numeri di telefono, numero patente, targa auto, carta di
# [[dati giudiziari]]: sono quelle informazioni idonee a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati o carichi pendenti.
Nel caso dei ''dati sensibili'', si prescinde dal consenso dell'interessato, tuttavia il giornalista deve rispettare il già citato limite dell'essenzialità dell'informazione, oltre a quello della rilevanza del dato per il caso trattato nell'articolo.<br />
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=== Il documento di riconoscimento ===
La regola generale è che è vietato il trattamento della carta d'identità (o mezzo equivalente) di una persona a meno che una legge lo consenta esplicitamente.
Vi sono situazioni, previste dalle leggi italiane, per le quali un soggetto è tenuto a fornire un documento di riconoscimento. La norma principale è il [[Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza|TULPS]] che prevede 5 casi. Secondariamente, altri casi sono: acquisto di una carta SIM, acquisto di biglietti aerei, check in di biglietti di pubblico trasporto o operazioni simili, contratti di pubblici servizi o procedure di servizi regolamentati (anche quelli gestiti da aziende private), operazioni e attività svolte da enti o imprese e intermediari che devono applicare la norma antiriciclaggio cioè il DL n. 231/2007, delega al ritiro di corrispondenza presso le Poste o referti medici, accettazione in hotel o simili, sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio fornita nei casi regolamentati da legge, adempimenti verso la pubblica amministrazioni, richieste da parte delle forze di polizia (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), imbarco su aeromobile o accesso ad aree ristrette delle stazioni ferroviarie o similari, registrazione presso il seggio elettorale, altre responsabilità, in capo a determinati soggetti, esplicitamente previste da Legge e/o dai Regolamenti)<ref>{{Cita web|url=https://www.laleggepertutti.it/303759_chi-puo-trattenere-la-carta-didentita|titolo=Chi può trattenere la carta d’identità|accesso=28 giugno 2022}}</ref>.▼
▲Vi sono situazioni, previste dalle leggi italiane, per le quali un soggetto è tenuto a fornire un documento di riconoscimento. La norma principale è il [[Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza|TULPS]] che prevede 5 casi. Secondariamente, altri casi sono: acquisto di una carta SIM
D'altra parte le specifiche operazioni successive, a capo del soggetto che ha richiesto il documento ad una persona, sono diverse a seconda che:
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* sono registrati gli estremi del documento.
A parte il rispetto delle norme privacy è importante sottolineare che il trattamento del documento d'identità è estremamente critico in relazione al '''furto di dati (personali)''' e ai relativi potenziali effetti devastanti per l'interessato (ad esempio frodi) nonché l'eventuale carico penale per il titolare del trattamento.
Il garante della privacy italiano ha emanato, nel 2005, un provvedimento
Per il garante italiano sono solo due i trattamenti della carta d'identità legittimi<ref>{{Cita web|url=https://www.altalex.com/documents/news/2019/03/29/gdpr-fotocopia-carta-di-identita|titolo=GDPR, quando è obbligatorio chiedere e conservare la fotocopia della carta di identità?ccesso=22 agosto 2024}}</ref>:
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# procedure della PA (art. 45 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445).
In nessun altro caso vi è un obbligo di esibizione, consegna (e tanto meno dell'immagine) di un documento di identità. Anche perché, a parte l'uso come mezzo di identificazione, in molte procedure burocratiche (ad esempio il pagamento di prestazioni rese alla PA o a privati che erogano servizi pubblici) sono sufficienti numero, data emissione e data scadenza, non serve avere l'intero documento né tantomeno
Ne consegue che, all'infuori dei casi previsti per legge, e pure con il consenso dell'interessato, per il principio di pertinenza e non eccedenza, non è legittimo né trattenere il documento (carta d'identità, passaporto, ecc.) né, tanto meno, farne una copia e conservarla. La mera esibizione della carta d'identità ai fini dell'identificazione di un soggetto (si pensi al caso della portineria di un'azienda per il controllo degli accessi), finalizzata a scopi pre contrattuali, contrattuali o di sicurezza ambientale (procedure di evacuazione per emergenza) potrebbe essere legittima<ref>{{Cita web|url=https://anorc.eu/attivita/e-lecito-per-le-societa-trattenere-la-copia-del-documento-di-identita-del-visitatore|titolo=E’ lecito, per le società, trattenere la copia del documento di identità del visitatore|accesso=31 luglio 2022}}</ref> ma non lo sarebbe la tracciatura sul registro visitatori, specie se è richiesta la firma autografa che è un elemento personale critico (uso eccessivo e non pertinente)
Questo non significa che il Garante vieti tout court il trattamento della carta d'identità: esso però deve essere o legittimato da una legge (vedi sopra) o accuratamente proceduralizzato da parte dell'organizzazione (valutazione del rischio, registro trattamenti, informativa interessato, istruzioni operative per gli incaricati, audit).
La stragrande maggioranza degli abusi (effettuati (sia da privati che dalla pubblica amministrazione), nel conservare illecitamente (e inutilmente) la copia di una carta d'identità di una persona, è immotivata per il semplice motivo che il GDPR impone il principio della minimizzazione dei dati, secondo cui si possono raccogliere solo le informazioni strettamente necessarie allo scopo dichiarato. Conservare copie dei documenti "per comodità" non è consentito. È sufficiente ricavare i soli dati neccessati (leggendoli e restituendo immediatamente la carta) o, meglio, acquisirli direttamente dall'interessato.
E comunque, all'interessato va fornita l'informativa che espliciti le specifiche finalità e le operazioni del trattamento dei dati personali contenuti nel documento di riconoscimento. Già solo non citare l'uso della carta d'identità è sanzionabile. Inoltre, questa misura va inserita nel registro dei trattamenti dell'organizzazione.
▲Ne consegue che, all'infuori dei casi previsti per legge, e pure con il consenso dell'interessato, per il principio di pertinenza e non eccedenza, non è legittimo né trattenere il documento (carta d'identità, passaporto, ecc.) né, tanto meno, farne una copia e conservarla. La mera esibizione della carta d'identità ai fini dell'identificazione di un soggetto (si pensi al caso della portineria di un'azienda per il controllo degli accessi), finalizzata a scopi pre contrattuali, contrattuali o di sicurezza ambientale (procedure di evacuazione per emergenza) potrebbe essere legittima<ref>{{Cita web|url=https://anorc.eu/attivita/e-lecito-per-le-societa-trattenere-la-copia-del-documento-di-identita-del-visitatore|titolo=E’ lecito, per le società, trattenere la copia del documento di identità del visitatore|accesso=31 luglio 2022}}</ref> ma non lo sarebbe la tracciatura sul registro visitatori, specie se è richiesta la firma autografa che è un elemento personale critico (uso eccessivo e non pertinente). E comunque, all'interessato va fornita l'informativa che espliciti le finalità e le operazioni del trattamento dei dati personali contenuti nel documento di riconoscimento.
=== Dopo la morte ===
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* Comma 5: ''in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.''
Una situazione particolare è la gestione dei dati di terzi collegati al profilo di un social network. In questi casi, qualora venga fatta richiesta da parte degli eredi di visionare il materiale presente sul profilo, contestualmente si avrebbe l’accesso anche a dati di terzi. Tale evento, sempre più diffuso ha indotto alcuni social network a bloccare queste richieste, mentre altri hanno provveduto, offrendo l’opportunità all’utente in vita di scegliere impostazioni ad ''hoc'' del profilo (per esempio indicare un utente-erede o cancellare l’account).<ref>{{Cita web|url=https://www.avvocatirandogurrieri.it/leggi-e-diritto/dati-personali-e-profili-social-come-viene-tutelata-la-privacy-dopo-la-morte-1|titolo=Dati personali e profili social: come viene tutelata la privacy dopo la morte?|sito=Avvocatirandogurrieri|data=1º gennaio 1970|lingua=
== Legislazioni nazionali in materia ==
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