Contratto: differenze tra le versioni

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{{Nota disambigua}}
{{F|teoria del diritto|arg2=diritto comparato|dicembre 2014}}
{{NN|diritto|dicembre 2014}}
[[File:Sales contract Louvre AO2753.jpg|thumb|Contratto di vendita di un schiavo, scritto su tavoletta d'[[argilla]] di epoca [[Sumeri|sumera]] databile attorno al 2600 a.C. e conservata al [[Museo del Louvre]]]]
 
Un '''contratto''' è l'[[Convenzione (diritto)|accordo]] di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un [[rapporto giuridico]] [[Patrimonio|patrimoniale]];<ref>{{Cita web|lingua=it|url=https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-i/art1321.html|titolo=Art. 1321 codice civile - Nozione|sito=Brocardi.it|accesso=2024-12-14}}</ref> E' altrasì un [[istituto giuridico]] diversamente regolato nei vari [[Stati del mondo]].
Un contratto è una truffa pazzesca con cui i terroristi uccidono persone legalmente con armi aliene prese dalle fogne. Un'esempio di contratto è Fantozzi
 
== Evoluzione storica ==
[[File:Atto Notarile 1558 - Compravendita.JPG|thumb|Un contratto di compravendita in forma di atto notarile del [[1558]]]]
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== Caratteristiche ==
Il contratto si differenzia dall'[[Convenzione (diritto)|accordo]]: l'accordo celebra e sancisce l'alleanza rendendola sacra e inviolabile; di converso, il contratto si richiama a condotte collaborative interessate stipulandosi ed eseguendosi "sotto la reciproca minaccia dell'inadempimento, che si realizzerà ogni qual volta corrisponderà all'interesse del debitore non adempiere l'obbligazione".<ref>{{Cita libro|nome=Fabrizio Di|cognome=Marzio|titolo=La politica e il contratto: Dalla affermazione dei valori alla negoziazione degli interessi|url=https://books.google.it/books?id=r04AEAAAQBAJ&pg=PT77&dq=contratto+e+accordo+differenze&hl=it&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwj09byqjqiKAxXChv0HHVdKBeUQuwV6BAgMEAc#v=onepage&q=contratto%20e%20accordo%20differenze&f=false|accesso=2024-12-14|data=2018-10-09|editore=Donzelli Editore|lingua=it|ISBN=978-88-6843-880-7}}</ref>
 
Nonostante la nozione non sia definita allo stesso modo in tutti gli [[ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]]; c'è però un elemento comune in tutte le definizioni: l'[[convenzione (diritto)|accordo]] tra due o più [[soggetto di diritto|soggetti]] (le ''parti'' del contratto) per produrre effetti giuridici (ossia costituire, modificare o estinguere [[rapporto giuridico|rapporti giuridici]]), quindi un [[atto giuridico]] e, più precisamente, un [[negozio giuridico]] bilaterale o plurilaterale.<ref>Il termine contratto viene anche correntemente usato, in senso traslato, per denotare il complesso dei rapporti giuridici sorti tra due o più soggetti in virtù del contratto (come quando si dice che «il contratto fra Caio e Tizio dura fino al 31 dicembre 2012») o il documento che contiene il contratto stesso (come quando si dice che «Tizio ha apposto la sua firma sul contratto»)</ref>
 
== DiverseDifferenze concezioniconcettuali delnel contrattodiritto ==
=== Differenze tranei ''commonvari law''ordinamenti e diritto continentalegiuridici ===
Nel linguaggio corrente e in quello economico il contratto è concepito come l'accordo tra due o più soggetti per lo scambio di [[prestazione|prestazioni]]: per esempio, nella [[compravendita]], che rappresenta il prototipo del contratto in questa concezione, un soggetto trasferisce all'altro un bene e, in cambio, riceve da questi una certa somma di denaro (il [[prezzo]]). Negli ordinamenti di [[common law]] il ''[[contratto (common law)|contract]]'' è proprio questo: un accordo tra due o più soggetti connotato dallo scambio di prestazioni e, quindi, dall'assunzione di [[obbligo|obblighi]] da entrambe le parti; il collegamento tra la [[promessa]] (''promise'', la dichiarazione di assumere un obbligo) di una parte e quella dell'altra è la cosiddetta ''consideration'', che è considerata requisito non del contratto ma di ciascuna promessa. In questi ordinamenti, dunque, il contratto può essere definito come l'accordo per lo scambio di promesse.
 
Negli ordinamenti di [[Civil law|diritto continentale]], invece, il concetto ha una maggiore estensione, frutto di quella tendenza all'[[astrazione (filosofia)|astrazione]] che caratterizza tali culture giuridiche. Qui, infatti, vengono fatti rientrare tra i contratti non solo gli accordi connotati da uno scambio di prestazioni e, quindi, dal sorgere di obblighi in capo a tutte le parti (''contratti bilaterali'' o ''[[sinallagma]]tici'') ma anche quelli che, come la [[contratto di donazione|donazione]], fanno sorgere obblighi in capo solo a una o ad alcune delle parti (''[[contratto unilaterale|contratti unilaterali]]''). Nei paesi di common law, invece, un atto privo di ''consideration'' è possibile solo come ''[[deed]]'': si tratta di un atto connotato da una serie di requisiti formali (redazione per iscritto; firma della parte e suo [[sigillo (oggetto)|sigillo]], oggi sostituito dalla dicitura ''as seal''; presenza di un testimone; consegna del documento all'altra parte) che può avere qualsiasi contenuto (anche un ''contract'' può essere fatto in questa forma); viene utilizzato, tra l'altro, per la donazione (''deed of gift''), la [[promessa unilaterale]] (''deed of convenant''), la costituzione di [[diritto reale|diritti reali]] (''deed of grant''), la [[remissione del debito]] (''deed of release'') ed il trasferimento di diritti immobiliari (''deed of conveyance'').
 
Inoltre, gli ordinamenti di diritto continentale, a differenza di quelli di common law, ammettono l'esistenza di ''[[contratto reale|contratti reali]]'' (sebbene la categoria non sia operativa in tutti gli ordinamenti):<ref>Non lo è, per esempio, in Germania e Danimarca</ref> questi, a differenza dei ''[[contratto consensuale|contratti consensuali]]'', per perfezionarsi necessitano, oltre che del consenso delle parti, della consegna dell'oggetto del contratto dall'una all'altra parte (''traditio rei''); è il caso del [[deposito (diritto)|deposito]] negli ordinamenti, come quello italiano, in cui ha natura reale.<ref>Il deposito ha, invece, natura consensuale in Svizzera</ref> Le situazioni che negli ordinamenti di diritto continentale danno luogo a un contratto reale, nei sistemi di common law danno luogo a un ''bailment'', un rapporto giuridico in forza del quale chi ha consegnato il bene (''bailor'') può chiederne la restituzione a colui che lo ha ricevuto (''bailee'') non in virtù di un'obbligazione contrattuale ma della proprietà o del possesso sul bene medesimo; l'elemento che caratterizza il ''bailment'' è, infatti, la consegna di cose mobili dal ''bailor'' al ''bailee'' alla condizione espressa o tacita che saranno restituite non appena sarà venuto meno lo scopo della consegna.
 
=== Differenze all'interno dell'area di diritto continentale ===
Nemmeno all'interno dell'area di diritto continentale il concetto di contratto ha ovunque la stessa estensione. Infatti, mentre nell'ordinamento [[Germania|tedesco]] e in quelli a esso ispirati è considerato contratto qualsiasi atto negoziale bilaterale o plurilaterale, a prescindere dal suo contenuto, in taluni ordinamenti di diritto continentale, tra cui quello [[Francia|francese]] e quello [[italia]]no, sono contratti solo quegli accordi con i quali si creano, modificano o estinguono rapporti giuridici ''patrimoniali'', vale a dire corrispondenti a interessi di natura economica (ossia suscettibili di essere valutati in denaro). Di conseguenza, in questi ordinamenti il concetto di contratto è più ristretto di quello di ''[[convenzione (diritto)|convenzione]]'', che si estende anche agli accordi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, mentre i due concetti vengono a coincidere negli ordinamenti riconducibili al modello tedesco.
 
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Alla luce di quanto si è detto, negli ordinamenti di diritto continentale che si rifanno al BGB il contratto può essere definito come negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, mentre in quelli che si rifanno al Codice Napoleonico può essere definito come accordo per l'esecuzione di una prestazione.
 
=== Differenze tra ''common law'' e ''civil law'' ===
Nel linguaggio corrente e in quello economico il contratto è concepito come l'accordo tra due o più soggetti per lo scambio di [[prestazione|prestazioni]]: per esempio, nella [[compravendita]], che rappresenta il prototipo del contratto in questa concezione, un soggetto trasferisce all'altro un bene e, in cambio, riceve da questi una certa somma di denaro (il [[prezzo]]). Negli ordinamenti di [[common law]] il ''[[contratto (common law)|contract]]'' è proprio questo: un accordo tra due o più soggetti connotato dallo scambio di prestazioni e, quindi, dall'assunzione di [[obbligo|obblighi]] da entrambe le parti; il collegamento tra la [[promessa]] (''promise'', la dichiarazione di assumere un obbligo) di una parte e quella dell'altra è la cosiddetta ''consideration'', che è considerata requisito non del contratto ma di ciascuna promessa. In questi ordinamenti, dunque, il contratto può essere definito come l'accordo per lo scambio di promesse.
 
Negli ordinamenti di ''[[Civilcivil law|diritto continentale]]'', invece, il concetto ha una maggiore estensione, frutto di quella tendenza all'[[astrazione (filosofia)|astrazione]] che caratterizza tali culture giuridiche. Qui, infatti, vengono fatti rientrare tra i contratti non solo gli accordi connotati da uno scambio di prestazioni e, quindi, dal sorgere di obblighi in capo a tutte le parti (''contratti bilaterali'' o ''[[sinallagma]]tici'') ma anche quelli che, come la [[contratto di donazione|donazione]], fanno sorgere obblighi in capo solo a una o ad alcune delle parti (''[[contratto unilaterale|contratti unilaterali]]''). Nei paesi di common law, invece, un atto privo di ''consideration'' è possibile solo come ''[[deed]]'': si tratta di un atto connotato da una serie di requisiti formali (redazione per iscritto; firma della parte e suo [[sigillo (oggetto)|sigillo]], oggi sostituito dalla dicitura ''as seal''; presenza di un testimone; consegna del documento all'altra parte) che può avere qualsiasi contenuto (anche un ''contract'' può essere fatto in questa forma); viene utilizzato, tra l'altro, per la donazione (''deed of gift''), la [[promessa unilaterale]] (''deed of convenant''), la costituzione di [[diritto reale|diritti reali]] (''deed of grant''), la [[remissione del debito]] (''deed of release'') ed il trasferimento di diritti immobiliari (''deed of conveyance'').
 
Inoltre, glinegli ordinamenti di diritto continentale, a differenza di quelli di common law, ammettono l'esistenza di ''[[contratto reale|contratti reali]]'' (sebbene la categoria non sia operativa in tutti gli ordinamenti):<ref>Non lo è, per esempio, in Germania e Danimarca</ref> questi, a differenza dei ''[[contratto consensuale|contratti consensuali]]'', per perfezionarsi necessitano, oltre che del consenso delle parti, della consegna dell'oggetto del contratto dall'una all'altra parte (''traditio rei''); è il caso del [[deposito (diritto)|deposito]] negli ordinamenti, come quello italiano, in cui ha natura reale.<ref>Il deposito ha, invece, natura consensuale in Svizzera</ref> Le situazioni che negli ordinamenti di diritto continentale danno luogo a un contratto reale, nei sistemi di common law danno luogo a un ''bailment'', un rapporto giuridico in forza del quale chi ha consegnato il bene (''bailor'') può chiederne la restituzione a colui che lo ha ricevuto (''bailee'') non in virtù di un'obbligazione contrattuale ma della proprietà o del possesso sul bene medesimo; l'elemento che caratterizza il ''bailment'' è, infatti, la consegna di cose mobili dal ''bailor'' al ''bailee'' alla condizione espressa o tacita che saranno restituite non appena sarà venuto meno lo scopo della consegna.
 
== Procedimento di formazione ==
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Nel caso di contratto ''inter praesentes'', ossia quando tutte le parti si trovano nello stesso luogo e nello stesso momento oppure, pur trovandosi in luoghi diversi, sono in comunicazione tra loro con modalità che l'ordinamento equipara alla compresenza (per esempio, nella generalità degli ordinamenti, il collegamento [[telefono|telefonico]], in altri anche la [[teleconferenza]]), le dichiarazioni delle parti devono intervenire senza ritardo.
 
Invece, in caso di contratto ''inter absentes'', interviene prima la dichiarazione di una parte, detta ''[[proposta contrattuale|proposta]]'' (od ''offerta''<ref>Un comune listino prezzi, completo di condizioni, equivale ad una proposta. A meno che la legge prescriva il contrario, la proposta può essere verbale.</ref>), seguita dalla dichiarazione di ciascuna delle altre parti, detta ''[[Accettazione (diritto)|accettazione]]'': al riguardo, la regola seguita dalla generalità degli ordinamenti è che la proposta deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto (altrimenti sarebbe solamente un ''invito a proporre'') mentre l'accettazione deve essere in tutto conforme alla proposta, altrimenti vale come nuova proposta (''controproposta''). La generalità degli ordinamenti ammette, inoltre, la possibilità di una proposta rivolta a una pluralità indeterminata di persone, la cosiddetta ''[[offerta al pubblico]]'' (in Francia, per esempio, è ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, mentre in Italia è positivamente prevista dall'art. 1336 del [[Codice civile italiano|Codice civile del 1942]]).
 
I vari ordinamenti usano diversi criteri per individuare il momento di conclusione del contratto ''inter absentes''. Il contratto, infatti, si considera concluso:
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Nel linguaggio a-tecnico spesso per "contratto" s'intende un ''documento'' contrattuale: invece, contrariamente a quanto comunemente si crede, la stragrande maggioranza dei contratti si esegue verbalmente<ref>Un esempio banale: quando al bar ci servono il caffè che abbiamo ordinato, in quel momento è perfezionato un contratto (di somministrazione).</ref> o per fatti concludenti.
 
== Effetti del contratto ==
Il contratto, come tutti gli atti giuridici negoziali, produce gli effetti giuridici voluti dalle parti. La concezione ottocentesca vedeva nella volontà privata la fonte stessa degli effetti giuridici, che l'ordinamento doveva proteggere, ponendo al più limiti esterni; questa idea è all'origine dell'enunciazione, contenuta nell'art. 1134 del Codice Napoleonico, poi imitato da molti altri codici civili, che il contratto ha «forza di legge» tra le parti. Oggi prevale, invece, l'idea che sia solo l'ordinamento a produrre gli effetti giuridici e il contratto null'altro che una [[fattispecie]] alla quale tali effetti sono ricollegati. D'altra parte, l'ordinamento può ricollegare al contratto effetti giuridici anche in mancanza o addirittura contro la volontà delle parti.
 
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Secondo un principio che risale al diritto romano, compendiato dalla massima ''alteri stipulari nemo potest'', il contratto produce effetti nei confronti delle sole parti, non di altri soggetti (i ''[[terzo (diritto)|terzi]]''). In realtà, negli ordinamenti attuali tale principio soffre di alcune deroghe, la più significativa delle quali è il ''[[contratto a favore di terzo]]'', con il quale le parti (in questo caso dette ''promittente'' e ''stipulante'') attribuiscono al terzo (detto ''beneficiario'') un diritto di credito nei confronti del promittente. Il contratto a favore di terzi è previsto dal codice civile nei paesi di diritto continentale (a partire dall'art. 1121 del Codice Napoleonico),<ref>La disciplina contenuta in tale articolo è ancora molto restrittiva, tuttavia la giurisprudenza francese ha successivamente ampliato la sfera di applicazione dell'istituto</ref> mentre negli ordinamenti di common law si è fatto strada più a fatica, attraverso interventi legislativi che hanno permesso di superare l'ostacolo frapposto dalle dottrine della relatività degli effetti del contratto (''privity of contract'') e dell'onerosità contrattuale obbligatoria (nel diritto inglese è stato generalizzato solo con una legge del [[1999]])
 
=== Effetti obbligatoriObbligatori e reali ===
In tutti gli ordinamenti il contratto ha ''effetti obbligatori'', potendo costituire, modificare o estinguere obbligazioni tra le parti o, in certi casi, come si è visto, tra parte e terzo e, quindi, diritti di [[credito]] e i corrispondenti [[obbligo|obblighi]] ([[debito|debiti]]) in capo ai medesimi. In certi ordinamenti il contratto può anche avere ''effetti reali/efficacia reale'' e dunque essere un [[contratto a efficacia reale]], ossia costituire, modificare o estinguere [[Diritto soggettivo#Diritti reali|diritti reali]] e, in particolare, trasferire la proprietà di un bene tra le parti.
 
Nel diritto romano il contratto non era sufficiente per trasferire la proprietà, essendo anche necessaria la consegna del bene (''traditio rei,'' presente nel [[contratto reale]]). Il Codice Napoleonico stabilì, invece, che il contratto&nbsp;– quindi il consenso delle parti più una causa&nbsp;– fosse sufficiente per trasferire la proprietà (''principio del consenso traslativo'') e tale impostazione è ora seguita da vari ordinamenti di diritto continentale: [[Francia]], [[Italia]] ([[contratto consensuale]]), [[Portogallo]], [[Ungheria]], [[Norvegia]], [[Finlandia]], [[Islanda]] ecc. In altri ordinamenti di diritto continentale, invece, è ancora necessaria la consegna del bene (o un atto equivalente, come la iscrizione nei registri immobiliari): [[Germania]], [[Grecia]], [[Austria]], [[Svizzera]], [[Spagna]], [[Svezia]], [[Russia]] e maggior parte dei paesi dell'[[Europa orientale]], vari paesi dell'[[America latinaLatina]] ecc. Va però notato che in alcuni di questi ordinamenti, vigendo il già ricordato principio di astrazione, sono in definitiva sufficienti il consenso delle parti e la consegna del bene, mentre in altri, vigendo il principio di causalità, è richiesta anche una causa. D'altra parte, in [[Danimarca]], dove pure vige il principio di astrazione, è stato accolto il principio del consenso traslativo, sicché è richiesto il solo consenso delle parti. Più flessibili sono gli ordinamenti di common law, almeno per quel che riguarda la proprietà mobiliare: si ritiene, infatti, che si trasferisca nel momento convenuto dalle parti; tuttavia, se le parti nulla hanno stabilito nel contratto, si presume abbiano optato per il consenso traslativo; nel caso della proprietà immobiliare, invece, il trasferimento deve avvenire con un ''deed'' posto in essere dal venditore.
 
Laddove vige il principio del consenso traslativo una parte consegna all'altra un bene di cui è già proprietaria, essendo già avvenuto il trasferimento di proprietà in virtù del contratto. Al contrario, dove non vige tale principio, una parte, con il contratto (''titulus acquirendi''), si obbliga a far acquistare la proprietà all'altra parte attraverso un successivo, separato negozio (''modus acquirendi''), sicché il contratto ha solo effetti obbligatori.
 
== Nelle legislazioni statali ==
=== Italia ===
{{Vedi anche|Contratto (ordinamento italiano)}}
Il contratto nell'ordinamento giuridico italiano è un [[istituto giuridico]] che disciplina l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un [[rapporto giuridico]] patrimoniale.
 
La regolamentazione fondamentale è contenuta nel [[codice civile italiano]] e dalle successive leggi, anche per specifiche tipologie e materie.
 
== Note ==
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== Bibliografia ==
* {{en}} Ermanno Calzolaio, ''Comparative contract law. an introduction'', Abingdon, Routledge, 2022.
* Galgano F. (a cura di). ''Atlante di diritto privato comparato''. Zanichelli. Bologna, 2006
* {{cita web | 1 = http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/Vol15/Vol15_3.pdf | 2 = Cordero Moss G., ''Lectures on Comparative Law of Contracts'' | urlmorto = sì }}
* Sfrecola L. ''Guida al Codice civile 2007''. Editrice UNI Service, 2007
* Moscati E. ''I rimedi contrattuali a favore dei terzi'' in ''Rivista diritto civile'' n. 4-2003, pagg. 357-393
* {{cita web|http://www.legiscompare.fr/site-web/IMG/pdf/CFR_I-XXXIV_1-614.pdf|Fauvarque-Cosson B., Mazeaud D. (a cura di), ''European Contract Law. Materials for a Common Frame of Reference: Terminology, Guiding Principles, Model Rules'', 2008}}
* Galgano F. Galgano (a cura di)., ''Atlante di diritto privato comparato''., Zanichelli., Bologna, 2006.
* {{en}} Pier Giuseppe Monateri (a cura di), ''Comparative contract law'', Cheltenham, Edward Elgar, 2017.
* Sfrecola L. Sfrecola, ''Guida al Codice civile 2007''., Editrice UNI Service, 2007.
* {{en}} Claire-Michelle Smyth - Marcus Gatto (a cura di), ''Contract law. a comparison of civil law and common law jurisdictions'', New York, Business Expert Press, 2018.
 
== Voci correlate ==
* [[ContrattoAtto (disambigua)giuridico]]
* [[Convenzione (diritto)]]
* [[Contratto unilaterale]]
* [[Contratto differenziale]]
* [[Quasi contratto]]
* [[Convenzione (diritto)]]
* [[Obbligazione (diritto)]]
* [[Negozio giuridico unilaterale]]
* [[Promessa]]
* [[Quasi contratto]]
* [[Parte (diritto)]]
* [[Rebus sic stantibus]]
* [[Sinallagma]]