Colpa (diritto): differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Monografie attuali su colpa penale e civile: Etichette: Modifica visuale Modifica da mobile Modifica da web per mobile |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (10 versioni intermedie di 7 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
La '''colpa''' è il titolo di imputazione in base al quale un fatto è ascritto alla responsabilità di un [[soggetto giuridico]] in ragione della negligenza, dell'imprudenza o dell'imperizia del soggetto stesso, o a causa dell'inosservanza di specifiche regole cautelari espressamente codificate.
== Nel diritto
{{l|diritto|luglio 2023}}
===Definizione===▼
=== Diritto penale ===
▲==== Definizione ====
Il [[Codice penale italiano|Codice Rocco]] all'articolo 42 comma secondo recita: ''"Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge"''. Successivamente, il secondo capoverso dell'articolo 43 definisce che il reato ''"è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."''
Taluni sostengono che la definizione indicata adesso non coglie totalmente l'essenza della colpa, avendo essa un significato oggettivo (violazione di regole di condotta), ma anche un significato soggettivo (esigibile evitabilità dell'inosservanza delle regole di condotta).
Riga 9 ⟶ 13:
# la mancanza della volontà del fatto materiale tipico;
# la violazione della regola di condotta;
# l'esigibilità della condotta alla stregua dei parametri dell{{'}}''agente modello''.
Il secondo dei requisiti individuati viene di volta in volta sussunto nell'ambito della cosiddetta ''colpevolezza colposa'' ovvero del ''fatto tipico colposo'', da taluni ritenuto strutturalmente diverso rispetto a quello doloso.
In tal senso è quindi opportuno distinguere fra attività il cui pericolo è giuridicamente autorizzato (es. attività medico chirurgica) e attività il cui pericolo non è autorizzato.
In relazione alle prime può parlarsi di una [[Sussunzione (diritto)|sussunzione]] dell'elemento della colpa sotto il fatto oggettivo tipico (ove si ritrovano le regole di condotta), mentre in relazione alle seconde non può che parlarsi di volontà colpevole.<ref name="m159-163"/> Il criterio della colpa trova corrispondenza nel diritto francese: L'articolo 221-6 c.p. francese prevede che "cagionare, alle condizioni e secondo le distinzioni previste dall'articolo L. 121-3, per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o violazione di un obbligo di sicurezza o prudenza imposto dalla legge o da un regolamento, la morte di un altro costituisce omicidio involontario". Quando il nesso causale tra condotta ed evento è diretto, "la colpa richiesta è semplice. In questa ipotesi la colpa riguarda il comportamento imprudente da parte dell'agente. La goffaggine designa quindi la mancanza di abilità mentre l'imprudenza riflette una mancanza di cautela che porta a correre rischi pericolosi per gli altri. Negligenza e disattenzione si manifestano in particolare con un'omissione come la mancata adozione delle misure necessarie per prevenire il verificarsi di un rischio. La seconda ipotesi di colpa comporta l'inosservanza di un obbligo di prudenza o di sicurezza imposto da una legge o da un regolamento. La fonte contenente l'obbligo deve necessariamente essere legale o regolamentare e contenere un obbligo di sicurezza o prudenza (Codice del lavoro o Codice della strada). Quando il nesso causale è indiretto, la colpa deve essere qualificata: l'articolo 121-3 cpv. 4 del Codice Penale contempla due ipotesi: colpa dolosa e colpa grave. La prima presuppone la violazione manifestamente deliberata di un particolare obbligo di prudenza o di sicurezza previsto da una legge o da un regolamento, mentre la seconda implica che l'agente abbia commesso una colpa grave, che si realizza con grave imprudenza esponendo altri ad un rischio particolarmente grave che non poteva ignorarlo. Va infine aggiunto che la colpa di imprudenza viene valutata in abstracto, vale a dire in relazione ad un individuo normalmente prudente posto in circostanze analoghe."<ref>{{Cita libro|nome=Hilger|cognome=Geoffroy|titolo=Droit pénal général - 26 Exercices d'application|url=https://books.google.it/books?id=GB5EEAAAQBAJ&pg=PA105&dq=faute+droit+p%C3%A9nal&hl=it&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiUgNTp3IiKAxWBhP0HHYozO64QuwV6BAgLEAc#v=onepage&q=faute%20droit%20p%C3%A9nal&f=false|accesso=2 dicembre 2024
analoghe connotazioni si hanno nel diritto olandese: Il principio cardine che ha ispirato il legislatore olandese "nell'elaborazione del Codice penale nel 1886 è punire in quanto autore di un'infrazione grave colui che coscientemente ha commesso un fatto punibile. Eccezione a tale regola è la punibilità prevista per chi per sua negligenza, imprudenza, per omissione o mancanza di precauzioni attenti ad uno degli interessi protetti dalla legge penale. Serve, allora, che ci sia
==== Cause ====
Le cause possono essere di varia natura:
Riga 29 ⟶ 33:
*** discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose).
==== Struttura ====
La colpa è una tecnica di imputazione soggettiva del reato: si può considerare quindi, un elemento della [[colpevolezza]]. La sua struttura è anzitutto definita in maniera "negativa": l'evento criminoso non deve essere voluto dall'agente, altrimenti si cade nell'ipotesi del [[dolo]]. È comunque possibile che l'evento sia preveduto dall'agente, purché alla sua prospettazione non segua la volizione.
Riga 56 ⟶ 60:
# Evento evitabile dall'agente tramite una condotta differente.
==== Tipologia ====
===== Colpa propria ed impropria =====
La colpa si dice ''propria'' nella maggior parte dei casi, nei quali è riscontrabile la maggiore caratteristica della colpa in sé, la non volontà dell'evento. Viceversa si dice ''impropria'', quando non è caratterizzata dal predetto elemento, e quindi l'evento appariva voluto dall'agente ma, ciò nonostante, è trattato a titolo di colpa perché non voluto il fatto materiale tipico.<ref>{{cita|Mantovani, 2007|pp. 159-160}}.</ref>
Riga 66 ⟶ 71:
* Errore di fatto determinato da colpa (ipotesi discussa in dottrina).
===== Colpa specifica =====
La colpa specifica è quella forma di volontà colpevole che viene posta in essere, quando l'agente pone in essere un reato a causa dell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.<ref name="m162">{{cita|Mantovani, 2007|p. 162}}.</ref>
===== Colpa cosciente e incosciente =====
La distinzione più rilevante che s'è andata affermando nell'ambito del genus della colpa è fra ''cosciente'' ed ''incosciente'': la prima ricorre quando l'agente ha previsto l'evento senza però averlo voluto, la seconda senza previsione alcuna. Mentre l'ultima rappresenta il caso più diffuso, la prima è molto più rara ed è stata esaminata dalla dottrina solo in tempi recenti. È molto simile al [[dolo (diritto)|dolo]] eventuale, ma si differenzia da quest'ultimo perché manca l'accettazione da parte dell'agente dell'evento possibile, e c'è anzi la convinzione che con la condotta antigiuridica o pericolosa posta in essere non accada nulla. La colpa cosciente costituisce un'aggravante della pena.<ref>{{cita|Mantovani, 2007|pp. 160-161}}.</ref>
===== Colpa "eventuale" =====
In un recente studio sulla colpa penale (Gabriele Civello, "La «colpa eventuale» nella società del rischio. Epistemologia dell'incertezza e «verità soggettiva» della colpa", Torino, 2013) è stata individuata per la prima volta dall'Autore - in chiave critica - una nuova emergente forma di colpa, per l'appunto la "colpa eventuale", in cui l'oggetto del giudizio di prevedibilità ed evitabilità non è più l'evento concreto, bensì il rischio di un evento, che al contempo non può né prevedersi né escludersi da parte del soggetto agente. Un emblematico caso giudiziario, nel quale è emersa la nuova categoria della "colpa eventuale", è costituito dalla sentenza di primo grado sul terremoto dell'Aquila, emessa il 22 ottobre 2012 (recentemente, peraltro, con sentenza depositata il 6 febbraio 2015, la Corte d'Appello dell'Aquila ha ampiamente riformato la sentenza di prime cure, adottando alcune tesi giuridiche prefigurate nella predetta monografia). Come ampiamente dimostrato da Gabriele Civello nel citato studio monografico, la figura concettuale della "colpa eventuale" risulta contraria allo stesso dettato normativo, oltre che ai principi tradizionali in tema di colpa penale, facendo erroneamente slittare il nucleo di tipicità del reato dall'evento (cfr. art. 43 c.p.) al "rischio di evento", nozione estranea al ''Tatbestand'' colposo.
===== Colpa generica e colpa specifica =====
In virtù della fonte vantata dalla regola di condotta, distinguiamo: colpa generica la quale si verifica quando l'inosservanza abbia avuto ad oggetto regole di condotta sociali, che cioè trovano la propria fonte nell'esperienza sociale. Negligenza, imprudenza e imperizia danno luogo a tale forma di colpa.<ref name="m162"/>
La colpa specifica si ha quando la regola di condotta inosservata sia scritta ovvero presenti una fonte giuridica o d'altra natura. In tale quadro si inserisce la c.d. colpa medica che, recentissimamente, ha visto più volte modificata la disciplina normativa sino ad arrivare alla c.d. Legge Gelli-Bianco; legge, a sua volta, oggetto di interpretazione da parte delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, in data 21 dicembre 2017, che ne hanno definito e circoscritto i confini in maniera quasi "chirurgica".<ref>{{Cita web|url=http://www.studiolegaledesia.com/la-colpa-medica-secondo-le-sezioni-unite-interpretano-gelli-bianco/|titolo=La colpa medica secondo le Sezioni Unite che interpretano Gelli-Bianco {{!}}|sito=www.studiolegaledesia.com|lingua=it
L'eccesso colposo si verifica quando pur esistendo i requisiti minimi di una causa di giustificazione, l'agente per colpa (ovvero involontariamente) ne travalica i limiti. Ad es: chi aggredito uccide pur essendo sufficiente percuotere per difendersi.
Riga 84 ⟶ 89:
Il reato commesso in situazione di eccesso è punito come colposo se lo stesso fatto sia previsto dalla legge come imputabile a titolo di colpa. Va precisato che l'eccesso può essere determinato sia da un errore sulla rappresentazione della realtà (tizio viene aggredito con un frustino, lo scambia pur un fucile e reagisce con un'arma); che da un errore esecutivo (Tizio non dosando la propria forza uccide pur volendo semplicemente percuotere). L'importante è che la volontà del soggetto sia diretta alla realizzazione del fine ritenuto giustificato. Quando invece i limiti della scriminante sono volontariamente travalicati, si ricadrà nell'ipotesi differente di "eccesso doloso".
=== Nel diritto civile ===
Nel diritto privato "la colpa che qualifica il fatto illecito è l'inosservanza della diligenza dovuta nella vita di relazione. La colpa indica l'inosservanza della diligenza dovuta secondo adeguati parametri sociali o professionali di condotta. Sebbene la colpa sia indicata tradizionalmente come elemento psicologico dell'illecito, occorre tener presente che essa ha ormai assunto un significato obiettivo, quale obiettiva non conformità al modello di condotta diligente. Si tratta quindi di una nozione obiettiva che prescinde dalla cattiva volontà del soggetto e dalla sua attitudine ad emettere lo sforzo diligente dovuto. (Es. Il soggetto che tiene un comportamento non conforme ai canoni obiettivi della diligenza è in colpa anche se abbia fatto del suo meglio per evitare il danno, senza riuscirci a causa della sua inettitudine personale (imperizia, mancanza del normale grado di diligenza, ecc.) od economica). Intesa nel suo significato obiettivo la colpa conserva un ruolo centrale nella teoria dell'illecito. La figura generale dell'illecito è infatti pur sempre identificata nel fatto «colposo», cioè in un fatto valutato negativamente alla stregua dei parametri obiettivi della diligenza. Le ipotesi di responsabilita senza colpa – cioè di responsabilità oggettiva – sono invece circoscritte nell'ambito di specifiche previsioni normative. La rilevanza della colpa ha ragione nell'esigenza di delimitare il dovere di rispetto altrui entro i limiti di normalità e ragionevolezza, e nella idoneità della diligenza ad offrire modelli di condotta improntati a tali limiti. Analogamente alla colpa contrattuale, anche la colpa extracontrattuale si specifica negli aspetti della incuria, imprudenza, imperizia e illegalità. L'incuria, o negligenza in senso stretto, consiste nel difetto dell'attenzione volta alla salvaguardia altrui. L'incuria si manifesta nella carenza di quell'attenzione che occorre normalmente nella vita di relazione o che è specificamente richiesta dall'ufficio del soggetto o dal tipo della sua attività. (Es. L'autista si fa sorprendere da un colpo di sonno e la vettura va fuori strada; la madre disattenta lascia cadere il neonato dalla culla, ecc). L'imprudenza consiste nel difetto delle misure di cautela idonee a prevenire il danno. Anche con riguardo all'imprudenza si distingue tra l'inosservanza delle comuni norme di cautela;
(Es: Accendere un fiammifero in prossimità di materie infiammabili); e l'inosservanza di cautele specifiche, adeguate ad una particolare situazione o attività (Es. Non adottare le misure di sicurezza atte a scongiurare che lo sbandamento di una vettura in gara ferisca gli spettatori). L'imperizia è l'inosservanza delle regole tecniche proprie di una determi nata attività. L'inosservanza delle regole tecniche può dipendere dalla carenza della preparazione del soggetto o dalla carenza dei mezzi tecnici impiegati. La illegalità quale momento della colpa consiste nella inosservanza delle norme giuridiche che prevedono specifiche misure idonee ad evitare o diminuire il pericolo di danni ingiusti.
(Es. I limite legale di velocità è una misura di salvaguardia della incolumità degli utenti della strada. Pertanto, la circostanza che l'autore di un investimento stradale andasse a velocità superiore al limite legale è rilevante per la qualificazione del fatto come colposo)".<ref>{{Cita web|url=https://shop.giuffre.it/024215857-istituzioni-di-diritto-privato?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIpLTsm_GIigMV9quDBx3ZLyIlEAQYASABEgKIl_D_BwE|titolo=Istituzioni di diritto privato|sito=shop.giuffre.it|accesso=2 dicembre 2024
La colpa ha una valenza nella responsabilità aquiliana, dunque, ma pure in quella negoziale: "In ordine al concetto di colpa, si rinviene nelle fonti romane una triplice distinzione: culpa lata, culpa levis, culpa levissima, quest'ultima operativa in materia extracontrattuale e non in materia contrattuale...Qui sorge l'antitesi che tutt'ora agita la materia, se il concetto di colpa non debba essere inteso in senso unitario, ossia in base alla definizione evincibile dall'art. 1176 c.c., l'unica codificata nel diritto civile. Si è replicato che, se nei rapporti contrattuali la colpa deve valutarsi alla stregua della diligenza del buon padre di famiglia, ed in alcuni casi, alla stregua della diligenza che il contraente abbia voluto delle sue cose, ove non sussista una relazione contrattuale, per cui il danneggiato non possa neppure rimproverarsi di aver scelto come obbligato una persona non diligentissima, principi di ragione impongono una più severa valutazione. In virtú di quest'opinione la responsabilità extracontrattuale può configurarsi solo che un minimo di colpa ricorra, qualora cioè un fatto causativo di danno ingiusto sia stato generato da una condotta non attribuibile a caso fortuito o a forza maggiore. Anzi il caso fortuito e la forza maggiore, per considerarsi tali e discriminanti della colpa, devono essere estranei all'attività del soggetto colpevole, e non dipendere da lui. A conforto di tale esegesi si è osservato che l'art. 2043 c.c., diversamente dall'art. 1176 c.c., non contiene alcuna specificazione sul grado della colpa, e l'ordinamento conosce molti casi di colpa presunta, affievolita, o addirittura di responsabilità oggettiva. Inoltre, non vi è alcuna disposizione normativa che legittimi un richiamo al parametro della diligenza previsto in materia contrattuale. Tra il modello penalistico e quello della colpa contrattuale la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento intermedio. Da un lato, vi è infatti una maggiore propensione all'oggettivizzazione della colpa, dall'altro un accertamento più rigoroso, che talvolta porta a riconoscere la responsabilità civile per fatti in relazione ai quali vi è assoluzione in sede penale. Quest'ultimo fenomeno risente di quella che è stata definita come una contaminazione tra i concetti di culpa e iniuria, sulla scorta dello stretto legame che intercorre tra ingiustizia del danno ed elemento soggettivo, figlio di una eterogenesi dei fini nell'interpretazione dell'art. 2043 c.c., in virtù della quale da un lato si è conservata la centralità che l'elemento soggettivo aveva nella concezione maturata sotto il vigore del codice abrogato, dall'altro si è valorizzato l'elemento dell'ingiustizia, introdotto dal nuovo codice. Si è osservato che il danno non può non essere considerato ingiusto laddove esso sia causato da una condotta dolosa o fraudolenta, anche laddove formalmente autorizzata dall'ordinamento, ma sostanzialmente lesiva della sfera giuridica altrui, poiché l'emersione del proposito di nuocere o ledere finisce con il rendere il comportamento in sé antigiuridico, prescindendosi dalla natura giuridica e dalla rilevanza dell'interesse leso. Viceversa, nell'ipotesi di condotta incolpevole o meramente colposa, la minor intensità dell'elemento soggettivo rende meno palese l'antigiuridicità, che dovrà essere vagliata attentamente attraverso tenendo conto delle istanze sia del danneggiato che del danneggiante. In epoca più recente la giurisprudenza si è assestata su una posizione più vicina al modello penalistico, in ragione dell'evoluzione che quest'ultimo ha avuto, aderendo alla concezione normativa della colpa, che ben si adatta alle funzioni della responsabilità civile ed alle fattispecie di colpa presunta."<ref>{{Cita libro|titolo=Nuovo sistema del diritto civile vol.1 a €230.00. Spese di Spedizione Gratis {{!}} Libreria Universitaria|url=https://www.libreriauniversitaria.it/nuovo-sistema-diritto-civile-bellomo/libro/9788896916124|accesso=2 dicembre 2024|lingua=it}}</ref>
==== Concorso di colpa ====
Il '''concorso di colpa''' è una fattispecie disciplinata dall'articolo 1227 del [[Codice civile italiano]], secondo cui, se il [[creditore]] danneggiato ha concorso a causare il [[danno]], il [[risarcimento del danno|risarcimento]] è diminuito in proporzione alla gravità della sua colpa<ref>{{Cita web |url=https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=042U0262 |titolo=Codice Civile, Art. 1227 |sito=Gazzetta Ufficiale |accesso=23 ottobre 2025}}</ref>.
L'istituto trova applicazione quando la condotta del danneggiato ha contribuito al verificarsi dell’evento dannoso, ad esempio per negligenza, imprudenza o imperizia<ref>{{Cita web |url=https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-iii/art1227.html |titolo=Brocardi.it – Art. 1227 |accesso=23 ottobre 2025}}</ref>. In tali casi, il giudice può ridurre il risarcimento in misura proporzionale alla gravità della colpa del danneggiato e all'incidenza causale del suo comportamento rispetto all’evento.
La dottrina interpreta il concorso di colpa come un principio di equità che consente di distribuire la responsabilità in modo proporzionato tra le parti coinvolte, evitando che il danneggiante sia considerato totalmente responsabile in presenza di una cooperazione causale del danneggiato<ref>{{Cita web |url=https://www.treccani.it/enciclopedia/concorso-di-colpa_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ |titolo=Treccani – Concorso di colpa (Dizionario di Economia e Finanza) |accesso=23 ottobre 2025}}</ref><ref>{{Cita web |url=https://www.treccani.it/enciclopedia/responsabilita-civile-le-responsabilita-presunte_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Diritto%29/ |titolo=Treccani – Responsabilità civile |accesso=23 ottobre 2025}}</ref>.
La [[giurisprudenza]] italiana ha inoltre riconosciuto che il concorso di colpa può essere applicato anche nei confronti di vittime incapaci, qualora la loro condotta presenti elementi di antigiuridicità valutabili secondo i criteri della colpa civile<ref>{{Cita web |url=https://avvocato360.it/news/concorso-di-colpa-cose-e-come-funziona |titolo=Avvocato360 – Concorso di colpa |accesso=23 ottobre 2025}}</ref>.
Il concorso di colpa è strettamente connesso alla [[responsabilità civile]] e alla [[responsabilità extracontrattuale]], costituendo uno strumento essenziale per determinare in modo proporzionato la responsabilità dei soggetti coinvolti nel danno.
== Note ==
Riga 98 ⟶ 116:
* Marinucci, Giorgio, ''La colpa per inosservanza di leggi,'' Milano, Giuffre, 1965.
* {{cita libro|autore=Francesco Antolisei|wkautore=Francesco Antolisei|titolo=Manuale di Diritto Penale - Parte Generale|editore=Giuffrè Editore|edizione=sedicesima edizione|isbn=9788814007262|anno=2003}}
* Castronuovo, Donato, ''La colpa penale,'' Milano, Giuffrè, 2009.
* {{cita libro|autore=Giorgio Marinucci|autore2=Emilio Dolcini|titolo=Manuale di Diritto Penale - Parte Generale|editore=Giuffrè Editore|anno=2004|isbn=88-14-10668-1|cid=Marinucci & Dolcini, 2004}}
* Mario Barcellona, Tomo I. La responsabilità civile. (2021). Italia: Giappichelli.
* Castronuovo, D. (2009). La colpa penale. Italia: Giuffrè.
* {{Cita libro|autore=Gabriele Civello
== Voci correlate ==
Riga 111 ⟶ 130:
*[[s:Codice penale|Codice penale]]
*[[s:Codice civile|Codice civile]]
▲* Gabriele Civello, ''La «colpa eventuale» nella società del risch''io. Epistemologia dell'incertezza e «verità soggettiva» della colpa''''<nowiki/><nowiki>'</nowiki>''', Torino, 2013 (https://web.archive.org/web/20140302063015/http://www.giappichelli.it/la-colpa-eventuale-nella-societ-del-rischio,3487808)
{{Reato (ordinamento italiano)}}
| |||