Colpa (diritto): differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
→Nel diritto civile: Aggiunto approfondimento diritto civile: concorso di colpa Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (6 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
La '''colpa''' è il titolo di imputazione in base al quale un fatto è ascritto alla responsabilità di un [[soggetto giuridico]] in ragione della negligenza, dell'imprudenza o dell'imperizia del soggetto stesso, o a causa dell'inosservanza di specifiche regole cautelari espressamente codificate.
== Nel diritto
{{l|diritto|luglio 2023}}
===Definizione===▼
=== Diritto penale ===
▲==== Definizione ====
Il [[Codice penale italiano|Codice Rocco]] all'articolo 42 comma secondo recita: ''"Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge"''. Successivamente, il secondo capoverso dell'articolo 43 definisce che il reato ''"è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."''
Taluni sostengono che la definizione indicata adesso non coglie totalmente l'essenza della colpa, avendo essa un significato oggettivo (violazione di regole di condotta), ma anche un significato soggettivo (esigibile evitabilità dell'inosservanza delle regole di condotta).
Riga 15 ⟶ 19:
analoghe connotazioni si hanno nel diritto olandese: Il principio cardine che ha ispirato il legislatore olandese "nell'elaborazione del Codice penale nel 1886 è punire in quanto autore di un'infrazione grave colui che coscientemente ha commesso un fatto punibile. Eccezione a tale regola è la punibilità prevista per chi per sua negligenza, imprudenza, per omissione o mancanza di precauzioni attenti ad uno degli interessi protetti dalla legge penale. Serve, allora, che ci sia un'«imprudenza considerevole imputabile», «colpa grave» (culpa lata), e non «colpa lieve» (culpa levis). «Sono considerati come elementi essenziali della colpa la mancanza di ponderazione, di conoscenza o della circospezione necessarie». L'allora Ministro della Giustizia ha, in tal senso, operato una distinzione tra la colpa cosciente e la colpa incosciente. Nell'ipotesi cosciente, i rischi sono noti, ma la persona pensa che non si realizzeranno. Nell'ipotesi incosciente, per converso, la persona non riflette. Per la colpa lieve, la riflessione, la conoscenza e la circospezione dell'individuo il più prudente pos- sibile rappresentano il criterio base".<ref name="google.it">{{Cita libro|nome=Jean|cognome=Pradel|nome2=Alberto|cognome2=Cadoppi|titolo=Casi di diritto penale comparato|url=https://www.google.it/books/edition/Casi_di_diritto_penale_comparato/hIjpAQAACAAJ?hl=it|accesso=2 dicembre 2024|data=2005|editore=Giuffrè|lingua=it|ISBN=978-88-14-11794-7}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://shop.wki.it/libri/il-codice-penale-olandese-s8000/|titolo=Il codice penale olandese|sito=shop.wki.it|accesso=2 dicembre 2024}}</ref> Infine, la figura della colpa giunge debitamente tratteggiata anche dal diritto elvetico: La colpa non è punita se non nei casi in cui sia previsto dalla legge: salvo disposizione espressamente contraria della legge. Pertanto, non tutti i beni giuridici sono protetti dalle aggressioni commesse con colpa. L'art. 18 CP prevede e descrive, in termini di «imprudenza colpevole», due forme di colpa: «senza rendersi conto o senza tener conto delle conseguenze della propria azione». Su questa base, la dottrina svizzera opera una distinzione fra, rispettivamente, la colpa incosciente e quella cosciente (si parla anche di colpa senza o con rappresentazione). La colpa senza rappresentazione esiste quando l'autore, al momento di realizzare la condotta pericolosa vietata, non si rende conto che è sul punto di commettere quanto previsto dalla norma. In caso di colpa con rappresentazione, l'agente si rende conto della possibilità di provocare un risultato pregiudizievole attraverso la propria condotta pericolosa ma la sottovaluta e crede di poterne evitare il verificarsi. Immagina, dunque, il realizzarsi effettivo del risultato che può prodursi, ma senza per ciò adottare le misure necessarie a evitarne la realizzazione. Il limite generale della responsabilità penale è, dunque, la prevedibilità del risultato, perché nessuno può essere punito per gli effetti pregiudizievoli dovuti al solo caso."<ref name="google.it"/><ref>{{Cita libro|cognome=Svizzera|titolo=Codice penale svizzero - CP|url=https://books.google.it/books?id=lfYECwAAQBAJ&pg=PA6&dq=il+codice+penale+svizzero&hl=it&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjuiZPI7IiKAxXc7rsIHXcyCVsQuwV6BAgHEAc#v=onepage&q=il%20codice%20penale%20svizzero&f=false|accesso=2 dicembre 2024|data=25 novembre 2015|editore="Издательство ""Проспект"""|lingua=it|ISBN=978-5-392-06660-5}}</ref>
==== Cause ====
Le cause possono essere di varia natura:
Riga 29 ⟶ 33:
*** discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose).
==== Struttura ====
La colpa è una tecnica di imputazione soggettiva del reato: si può considerare quindi, un elemento della [[colpevolezza]]. La sua struttura è anzitutto definita in maniera "negativa": l'evento criminoso non deve essere voluto dall'agente, altrimenti si cade nell'ipotesi del [[dolo]]. È comunque possibile che l'evento sia preveduto dall'agente, purché alla sua prospettazione non segua la volizione.
Riga 56 ⟶ 60:
# Evento evitabile dall'agente tramite una condotta differente.
==== Tipologia ====
===== Colpa propria ed impropria =====
La colpa si dice ''propria'' nella maggior parte dei casi, nei quali è riscontrabile la maggiore caratteristica della colpa in sé, la non volontà dell'evento. Viceversa si dice ''impropria'', quando non è caratterizzata dal predetto elemento, e quindi l'evento appariva voluto dall'agente ma, ciò nonostante, è trattato a titolo di colpa perché non voluto il fatto materiale tipico.<ref>{{cita|Mantovani, 2007|pp. 159-160}}.</ref>
Riga 66 ⟶ 71:
* Errore di fatto determinato da colpa (ipotesi discussa in dottrina).
===== Colpa specifica =====
La colpa specifica è quella forma di volontà colpevole che viene posta in essere, quando l'agente pone in essere un reato a causa dell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.<ref name="m162">{{cita|Mantovani, 2007|p. 162}}.</ref>
===== Colpa cosciente e incosciente =====
La distinzione più rilevante che s'è andata affermando nell'ambito del genus della colpa è fra ''cosciente'' ed ''incosciente'': la prima ricorre quando l'agente ha previsto l'evento senza però averlo voluto, la seconda senza previsione alcuna. Mentre l'ultima rappresenta il caso più diffuso, la prima è molto più rara ed è stata esaminata dalla dottrina solo in tempi recenti. È molto simile al [[dolo (diritto)|dolo]] eventuale, ma si differenzia da quest'ultimo perché manca l'accettazione da parte dell'agente dell'evento possibile, e c'è anzi la convinzione che con la condotta antigiuridica o pericolosa posta in essere non accada nulla. La colpa cosciente costituisce un'aggravante della pena.<ref>{{cita|Mantovani, 2007|pp. 160-161}}.</ref>
===== Colpa "eventuale" =====
In un recente studio sulla colpa penale (Gabriele Civello, "La «colpa eventuale» nella società del rischio. Epistemologia dell'incertezza e «verità soggettiva» della colpa", Torino, 2013) è stata individuata per la prima volta dall'Autore - in chiave critica - una nuova emergente forma di colpa, per l'appunto la "colpa eventuale", in cui l'oggetto del giudizio di prevedibilità ed evitabilità non è più l'evento concreto, bensì il rischio di un evento, che al contempo non può né prevedersi né escludersi da parte del soggetto agente. Un emblematico caso giudiziario, nel quale è emersa la nuova categoria della "colpa eventuale", è costituito dalla sentenza di primo grado sul terremoto dell'Aquila, emessa il 22 ottobre 2012 (recentemente, peraltro, con sentenza depositata il 6 febbraio 2015, la Corte d'Appello dell'Aquila ha ampiamente riformato la sentenza di prime cure, adottando alcune tesi giuridiche prefigurate nella predetta monografia). Come ampiamente dimostrato da Gabriele Civello nel citato studio monografico, la figura concettuale della "colpa eventuale" risulta contraria allo stesso dettato normativo, oltre che ai principi tradizionali in tema di colpa penale, facendo erroneamente slittare il nucleo di tipicità del reato dall'evento (cfr. art. 43 c.p.) al "rischio di evento", nozione estranea al ''Tatbestand'' colposo.
===== Colpa generica e colpa specifica =====
In virtù della fonte vantata dalla regola di condotta, distinguiamo: colpa generica la quale si verifica quando l'inosservanza abbia avuto ad oggetto regole di condotta sociali, che cioè trovano la propria fonte nell'esperienza sociale. Negligenza, imprudenza e imperizia danno luogo a tale forma di colpa.<ref name="m162"/>
Riga 84 ⟶ 89:
Il reato commesso in situazione di eccesso è punito come colposo se lo stesso fatto sia previsto dalla legge come imputabile a titolo di colpa. Va precisato che l'eccesso può essere determinato sia da un errore sulla rappresentazione della realtà (tizio viene aggredito con un frustino, lo scambia pur un fucile e reagisce con un'arma); che da un errore esecutivo (Tizio non dosando la propria forza uccide pur volendo semplicemente percuotere). L'importante è che la volontà del soggetto sia diretta alla realizzazione del fine ritenuto giustificato. Quando invece i limiti della scriminante sono volontariamente travalicati, si ricadrà nell'ipotesi differente di "eccesso doloso".
=== Nel diritto civile ===
Nel diritto privato "la colpa che qualifica il fatto illecito è l'inosservanza della diligenza dovuta nella vita di relazione. La colpa indica l'inosservanza della diligenza dovuta secondo adeguati parametri sociali o professionali di condotta. Sebbene la colpa sia indicata tradizionalmente come elemento psicologico dell'illecito, occorre tener presente che essa ha ormai assunto un significato obiettivo, quale obiettiva non conformità al modello di condotta diligente. Si tratta quindi di una nozione obiettiva che prescinde dalla cattiva volontà del soggetto e dalla sua attitudine ad emettere lo sforzo diligente dovuto. (Es. Il soggetto che tiene un comportamento non conforme ai canoni obiettivi della diligenza è in colpa anche se abbia fatto del suo meglio per evitare il danno, senza riuscirci a causa della sua inettitudine personale (imperizia, mancanza del normale grado di diligenza, ecc.) od economica). Intesa nel suo significato obiettivo la colpa conserva un ruolo centrale nella teoria dell'illecito. La figura generale dell'illecito è infatti pur sempre identificata nel fatto «colposo», cioè in un fatto valutato negativamente alla stregua dei parametri obiettivi della diligenza. Le ipotesi di responsabilita senza colpa – cioè di responsabilità oggettiva – sono invece circoscritte nell'ambito di specifiche previsioni normative. La rilevanza della colpa ha ragione nell'esigenza di delimitare il dovere di rispetto altrui entro i limiti di normalità e ragionevolezza, e nella idoneità della diligenza ad offrire modelli di condotta improntati a tali limiti. Analogamente alla colpa contrattuale, anche la colpa extracontrattuale si specifica negli aspetti della incuria, imprudenza, imperizia e illegalità. L'incuria, o negligenza in senso stretto, consiste nel difetto dell'attenzione volta alla salvaguardia altrui. L'incuria si manifesta nella carenza di quell'attenzione che occorre normalmente nella vita di relazione o che è specificamente richiesta dall'ufficio del soggetto o dal tipo della sua attività. (Es. L'autista si fa sorprendere da un colpo di sonno e la vettura va fuori strada; la madre disattenta lascia cadere il neonato dalla culla, ecc). L'imprudenza consiste nel difetto delle misure di cautela idonee a prevenire il danno. Anche con riguardo all'imprudenza si distingue tra l'inosservanza delle comuni norme di cautela;
(Es: Accendere un fiammifero in prossimità di materie infiammabili); e l'inosservanza di cautele specifiche, adeguate ad una particolare situazione o attività (Es. Non adottare le misure di sicurezza atte a scongiurare che lo sbandamento di una vettura in gara ferisca gli spettatori). L'imperizia è l'inosservanza delle regole tecniche proprie di una determi nata attività. L'inosservanza delle regole tecniche può dipendere dalla carenza della preparazione del soggetto o dalla carenza dei mezzi tecnici impiegati. La illegalità quale momento della colpa consiste nella inosservanza delle norme giuridiche che prevedono specifiche misure idonee ad evitare o diminuire il pericolo di danni ingiusti.
Riga 91 ⟶ 96:
La colpa ha una valenza nella responsabilità aquiliana, dunque, ma pure in quella negoziale: "In ordine al concetto di colpa, si rinviene nelle fonti romane una triplice distinzione: culpa lata, culpa levis, culpa levissima, quest'ultima operativa in materia extracontrattuale e non in materia contrattuale...Qui sorge l'antitesi che tutt'ora agita la materia, se il concetto di colpa non debba essere inteso in senso unitario, ossia in base alla definizione evincibile dall'art. 1176 c.c., l'unica codificata nel diritto civile. Si è replicato che, se nei rapporti contrattuali la colpa deve valutarsi alla stregua della diligenza del buon padre di famiglia, ed in alcuni casi, alla stregua della diligenza che il contraente abbia voluto delle sue cose, ove non sussista una relazione contrattuale, per cui il danneggiato non possa neppure rimproverarsi di aver scelto come obbligato una persona non diligentissima, principi di ragione impongono una più severa valutazione. In virtú di quest'opinione la responsabilità extracontrattuale può configurarsi solo che un minimo di colpa ricorra, qualora cioè un fatto causativo di danno ingiusto sia stato generato da una condotta non attribuibile a caso fortuito o a forza maggiore. Anzi il caso fortuito e la forza maggiore, per considerarsi tali e discriminanti della colpa, devono essere estranei all'attività del soggetto colpevole, e non dipendere da lui. A conforto di tale esegesi si è osservato che l'art. 2043 c.c., diversamente dall'art. 1176 c.c., non contiene alcuna specificazione sul grado della colpa, e l'ordinamento conosce molti casi di colpa presunta, affievolita, o addirittura di responsabilità oggettiva. Inoltre, non vi è alcuna disposizione normativa che legittimi un richiamo al parametro della diligenza previsto in materia contrattuale. Tra il modello penalistico e quello della colpa contrattuale la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento intermedio. Da un lato, vi è infatti una maggiore propensione all'oggettivizzazione della colpa, dall'altro un accertamento più rigoroso, che talvolta porta a riconoscere la responsabilità civile per fatti in relazione ai quali vi è assoluzione in sede penale. Quest'ultimo fenomeno risente di quella che è stata definita come una contaminazione tra i concetti di culpa e iniuria, sulla scorta dello stretto legame che intercorre tra ingiustizia del danno ed elemento soggettivo, figlio di una eterogenesi dei fini nell'interpretazione dell'art. 2043 c.c., in virtù della quale da un lato si è conservata la centralità che l'elemento soggettivo aveva nella concezione maturata sotto il vigore del codice abrogato, dall'altro si è valorizzato l'elemento dell'ingiustizia, introdotto dal nuovo codice. Si è osservato che il danno non può non essere considerato ingiusto laddove esso sia causato da una condotta dolosa o fraudolenta, anche laddove formalmente autorizzata dall'ordinamento, ma sostanzialmente lesiva della sfera giuridica altrui, poiché l'emersione del proposito di nuocere o ledere finisce con il rendere il comportamento in sé antigiuridico, prescindendosi dalla natura giuridica e dalla rilevanza dell'interesse leso. Viceversa, nell'ipotesi di condotta incolpevole o meramente colposa, la minor intensità dell'elemento soggettivo rende meno palese l'antigiuridicità, che dovrà essere vagliata attentamente attraverso tenendo conto delle istanze sia del danneggiato che del danneggiante. In epoca più recente la giurisprudenza si è assestata su una posizione più vicina al modello penalistico, in ragione dell'evoluzione che quest'ultimo ha avuto, aderendo alla concezione normativa della colpa, che ben si adatta alle funzioni della responsabilità civile ed alle fattispecie di colpa presunta."<ref>{{Cita libro|titolo=Nuovo sistema del diritto civile vol.1 a €230.00. Spese di Spedizione Gratis {{!}} Libreria Universitaria|url=https://www.libreriauniversitaria.it/nuovo-sistema-diritto-civile-bellomo/libro/9788896916124|accesso=2 dicembre 2024|lingua=it}}</ref>
==== Concorso di colpa ====
Il '''concorso di colpa''' è una fattispecie disciplinata dall'articolo 1227 del [[Codice civile italiano]], secondo cui, se il [[creditore]] danneggiato ha concorso a causare il [[danno]], il [[risarcimento del danno|risarcimento]] è diminuito in proporzione alla gravità della sua colpa<ref>{{Cita web |url=https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=042U0262 |titolo=Codice Civile, Art. 1227 |sito=Gazzetta Ufficiale |accesso=23 ottobre 2025}}</ref>.▼
▲Il '''concorso di colpa''' è una fattispecie disciplinata dall'articolo 1227 del [[Codice civile italiano]], secondo cui, se il creditore danneggiato ha concorso a causare il danno, il risarcimento è diminuito in proporzione alla gravità della sua colpa<ref>{{Cita web |url=https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=042U0262 |titolo=Codice Civile, Art. 1227 |sito=Gazzetta Ufficiale |accesso=23 ottobre 2025}}</ref>.
La dottrina interpreta il concorso di colpa come un principio di equità che consente di distribuire la responsabilità in modo proporzionato tra le parti coinvolte, evitando che il danneggiante sia considerato totalmente responsabile in presenza di una cooperazione causale del danneggiato<ref>{{Cita web |url=https://www.treccani.it/enciclopedia/concorso-di-colpa_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ |titolo=Treccani – Concorso di colpa (Dizionario di Economia e Finanza) |accesso=23 ottobre 2025}}</ref><ref>{{Cita web |url=https://www.treccani.it/enciclopedia/responsabilita-civile-le-responsabilita-presunte_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Diritto%29/ |titolo=Treccani – Responsabilità civile |accesso=23 ottobre 2025}}</ref>.
▲Tale istituto si applica quando la condotta del danneggiato ha contribuito al verificarsi dell'evento dannoso, ad esempio per negligenza, imprudenza o imperizia<ref>{{Cita web |url=https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-iii/art1227.html |titolo=Brocardi.it – Art. 1227 |accesso=23 ottobre 2025}}</ref>.
Il concorso di colpa è strettamente
▲Il concorso di colpa è strettamente collegato alla [[responsabilità civile]] e alla [[responsabilità extracontrattuale]], costituendo uno strumento fondamentale per valutare in modo proporzionato la responsabilità dei soggetti coinvolti nel danno.
== Note ==
Riga 112 ⟶ 116:
* Marinucci, Giorgio, ''La colpa per inosservanza di leggi,'' Milano, Giuffre, 1965.
* {{cita libro|autore=Francesco Antolisei|wkautore=Francesco Antolisei|titolo=Manuale di Diritto Penale - Parte Generale|editore=Giuffrè Editore|edizione=sedicesima edizione|isbn=9788814007262|anno=2003}}
* Castronuovo, Donato, ''La colpa penale,'' Milano, Giuffrè, 2009.
* {{cita libro|autore=Giorgio Marinucci|autore2=Emilio Dolcini|titolo=Manuale di Diritto Penale - Parte Generale|editore=Giuffrè Editore|anno=2004|isbn=88-14-10668-1|cid=Marinucci & Dolcini, 2004}}
* Mario Barcellona, Tomo I. La responsabilità civile. (2021). Italia: Giappichelli.
* Castronuovo, D. (2009). La colpa penale. Italia: Giuffrè.
* {{Cita libro|autore=Gabriele Civello
== Voci correlate ==
Riga 125 ⟶ 130:
*[[s:Codice penale|Codice penale]]
*[[s:Codice civile|Codice civile]]
▲* Gabriele Civello, ''La «colpa eventuale» nella società del risch''io. Epistemologia dell'incertezza e «verità soggettiva» della colpa''''<nowiki/><nowiki>'</nowiki>''', Torino, 2013 (https://web.archive.org/web/20140302063015/http://www.giappichelli.it/la-colpa-eventuale-nella-societ-del-rischio,3487808)
{{Reato (ordinamento italiano)}}
| |||