Caso degli emoderivati infetti in Italia: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Annullate le modifiche di 79.54.31.41 (discussione), riportata alla versione precedente di Skymen
Etichette: Rollback Annullato
m clean up, replaced: Isole Vergini britanniche → Isole Vergini Britanniche
 
(8 versioni intermedie di 7 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{Torna a|Caso degli emoderivati infetti}}Il '''caso degli emoderivati infetti''' in Italia è un caso giudiziario causato dalla messa in commercio, a partire dagli [[Anni 1970|anni settanta]], di [[Plasma (biologia)|plasma]] ed [[Emocomponente|emoderivati]] infetti prodotti da [[aziende farmaceutiche]] tra le quali la [[Bayer]] e la [[Baxter International|Baxter]].<ref>{{Cita news|lingua=en-US|autore=Walt Bogdanich e Eric Koli|url=https://www.nytimes.com/2003/05/22/business/2-paths-of-bayer-drug-in-80-s-riskier-one-steered-overseas.html|titolo=2 Paths of Bayer Drug in 80's: Riskier One Steered Overseas|pubblicazione=The New York Times|data=22 maggio 2003|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190220225401/https://www.nytimes.com/2003/05/22/business/2-paths-of-bayer-drug-in-80-s-riskier-one-steered-overseas.html}}</ref> I dirigenti delle imprese italiane del gruppo Marcucci, che detenevano all’epocaall'epoca dei contagi appena il 7% del mercato, sono stati assolti dopo una lunga vicenda giudiziaria.<ref name=":14" />
 
I principali contagiati dai virus delle [[Epatite virale|epatiti virali]] ([[Hepatitis B virus|HBV]] e [[Virus dell'epatite C|HCV]]) e dell'[[HIV]] sono i soggetti [[emofilia|emofiliaci]]ci che necessitano di infusioni di [[Coagulazione del sangue|fattori della coagulazione]] ([[fattore VIII]] e [[fattore IX]]) ottenuti dal plasma umano. Secondo alcune stime, in [[Italia]] i decessi per infezione da emoderivati sono, al 2009, circa 2.600{{formatnum:2600}}.
 
== Evoluzione della normativa ==
Riga 18:
Nell'aprile 1986 la direzione generale del servizio farmaceutico, attraverso una circolare indirizzata alle imprese produttrici, dispone che gli emoderivati devono essere preparati a partire da plasma negativo alla ricerca degli anticorpi anti-[[HTLV|HTLV-III]] e che il numero massimo di unità di plasma che vanno a costituire i lotti di lavorazione deve essere rispettato. Ancora una volta, non viene disposto il ritiro dal commercio dei prodotti ma viene solamente richiesto il numero di lotti di ciascun emoderivato e la sua data di presumibile esaurimento nel ciclo commerciale.<ref name=":02" />
 
Nel dicembre 1987, in una relazione aal Ministro della Sanità, la direzione generale del servizio farmaceutico afferma che l'[[Istituto superiore di sanità|Istituto Superiore di Sanità]] ha ritenuto accettabili i metodi di inattivazione virale al calore secco e al calore umido proposti dalle imprese produttrici di emoderivati, facendo notare che il trattamento al calore umido è più efficace nella prevenzione dell'epatite non-A non-B (NANB, come inizialmente denominata l'[[epatite C]] causata dal virus [[Virus dell'epatite C|HCV]], non ancora scoperto).
 
Nel maggio 1988 il Ministero della Sanità emana un decreto che rende obbligatorio il trattamento dei prodotti emoderivati con vapore umido sotto pressione.
Riga 28:
Attraverso un telegramma del novembre 1992, la direzione generale del servizio farmaceutico dispone che a partire dal 1993 siano messi in commercio solamente emoderivati preparati da plasma controllato per la presenza di anticorpi anti-HCV e dispone il ritiro dal ciclo distributivo entro il 31 dicembre di tutti gli emoderivati preparati da plasma non testato, autorizzando l'utilizzo fino al 31 marzo 1993 di quelli già distribuiti.
 
Nel settembre 1994, una lettera circolare dell'[[Istituto superiore di sanità|Istituto Superiore di Sanità]] indirizzata alle imprese farmaceutiche porta a conoscenza delle stesse la [[Raccomandazione dell'Unione europea|raccomandazione]] III/5193/94 del [[Consiglio dell'Unione europea|Consiglio delle Comunità Europeeeuropee]] ("Plasma pool testing") che richiede la ricerca dell'antigene Australia e degli anticorpi anti-HIV1/2 e anti-HCV anche sui lotti di plasma destinati alla produzione di emoderivati e non solo sulle singole donazioni.
 
Con [[decreto ministeriale]] del 29 marzo 1999 (pubblicato in [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]] il successivo 15 aprile),<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|linkautore=|data=15 aprile 1999|titolo=Introduzione della ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C mediante la tecnica di amplificazione genica nei pool di plasma umano utilizzati per la produzione di emoderivati.|rivista=Gazzetta Ufficiale|volume=|numero=87|url=http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/04/15/099A2841/sg}}</ref> viene disposta la ricerca del virus HCV mediante la tecnica di [[biologia molecolare]] [[Nucleic Acid Test|NAT]] sui lotti di plasma utilizzati per produrre emoderivati.
Riga 45:
Una volta identificati i magazzini generali di Padova come il luogo in cui si trova la cella frigorifera, il 30 maggio 1995 la Guardia di Finanza (coordinata dai [[Procuratore della Repubblica|procuratori]] Granero e Giardina) sequestra 35 tonnellate di plasma umano congelato<ref name=":10" /><ref name=":0" /><ref name=":1">{{Cita web|url=http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/12/26/news/quella-vergogna-del-sangue-infetto-1.292176|titolo=Quella vergogna del sangue infetto|autore=Sara Lucaroni|sito=L'Espresso|data=28 dicembre 2016|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20180411114836/http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/12/26/news/quella-vergogna-del-sangue-infetto-1.292176}}</ref> di provenienza italiana in attesa di essere lavorato per conto delle Regioni mentre il 6 giugno viene sequestrata una seconda cella contenente plasma proveniente dall'estero.<ref name=":2">{{Cita pubblicazione|autore=Beppe Castellano|coautori=Michela Rossato|anno=2009|titolo='Omicidio colposo plurimo'|rivista=Dono & vita|volume=|numero=|pp=8-9|url=https://avisveneto.it/documenti/4784/08_09_ProcessoPlasma.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190220202146/https://avisveneto.it/documenti/4784/08_09_ProcessoPlasma.pdf}}</ref> Il materiale, per complessive 60 tonnellate, è stato conferito ai magazzini da parte della Sclavo di Siena (gruppo Marcucci), è stipato tra i generi alimentari e in alcuni casi i contenitori sono danneggiati.<ref name=":10" /><ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" />
 
Il plasma congelato appartiene per una minima parte alla Co.Pla, la gran parte è di proprietà della Sclavo mentre circa 5 tonnellate di materiale appartengono alla Padmore, una società con sede alle [[Isole Vergini britanniche|Isole Vergini Britanniche]],<ref name=":10" /><ref name=":1" /> e sono privi dei certificati di analisi virologica.<ref name=":8" /> Gli esami effettuati sul materiale della Padmore fanno emergere che si tratta di emoderivati scaduti da anni e contaminati dai virus dell'[[epatite C]] ([[Virus dell'epatite C|HCV]]) e da [[HIV]]. Il materiale di proprietà della Co.Pla e della Sclavo, di provenienza italiana, risulta essere in regola e non contaminato.<ref name=":0" />
 
Nel corso delle perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza presso la Sclavo alla ricerca di documentazione relativa al plasma della Padmore, emerge non solo l'assenza della documentazione della Padmore ma anche importanti carenze documentali relative al plasma importato e lavorato dalla Sclavo (mancanza di certificati di analisi e assenza di verbali di distruzione di sacche di plasma risultato contaminato). A questo punto l'indagine viene estesa alle diverse società del gruppo Marcucci, al [[Ministero della salute|Ministero della Salute]] e a diversi centri trasfusionali italiani.<ref name=":0" />
Riga 55:
A questo punto, i pubblici ministeri Giardina e Granero ritengono che la falsa [[compravendita]] Padmore-Sclavo sia prova della volontà di sottrarre alla distruzione come disposto dal ministro della Salute Garavaglia nel novembre 1993 i prodotti non testati, commercializzandoli in altri Stati con normative meno stringenti, e quindi chiedono il rinvio a giudizio per 25 indagati tra cui Guelfo e Paolo Marcucci per il reato di [[epidemia]] dolosa.<ref name=":10" /><ref name=":0" /><ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 12227/00 R.G.N.R. del Tribunale di Trento; n. 3602/01 e n. 5050/02 R.G. del GIP di Trento|rivista=|volume=|numero=}}</ref>
 
Nel 1999 viene presentata da parte dei pubblici ministeri una prima richiesta di [[rinvio a giudizio]] ma, essendo viziata da [[Nullità (diritto)|nullità]] come eccepito dalle difese degli imputati, non viene accolta dal [[giudice dell'udienza preliminare]].<ref>{{Cita web|url=http://www.politrasfusi.it/pagine/area-giuridica/processo-trento.htm|titolo=Trento. Sangue, processo in autunno|sito=Associazione Politrasfusi Italiani|urlarchivio=https://archive.todayis/20190225012823/http://www.politrasfusi.it/pagine/area-giuridica/processo-trento.htm|accesso=7 marzo 2019|dataarchivio=25 febbraio 2019|urlmorto=sì}}</ref> Dopo la presentazione della seconda richiesta di rinvio a giudizio, l'udienza preliminare si svolge il 26 luglio 2001.
 
Il giudice dell'udienza preliminare Flaim, mancando prove del comportamento [[dolo]]so, il 12 luglio 2002 dispone 12 rinvii a giudizio per il reato di epidemia [[Colpa (diritto)|colposa]] (per assenza di controlli) a carico di:<ref name=":3">{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Fu "solo" epidemia colposa|rivista=Dono & Vita|volume=|numero=|url=http://www.anadma.it/doc/ProcessoDiTrentoENapoli.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181221203305/http://anadma.it/doc/ProcessoDiTrentoENapoli.pdf}}</ref><ref name=":13" />
Riga 77:
Il filone giudiziario riguarda la lavorazione e commercializzazione di prodotti emoderivati da parte della Farmabiagini, dell'Aima Plasmaderivati e dell'Istituto Sierovaccinogeno Italiano (ISI) facenti parte del gruppo Marcucci.<ref name=":1" />
 
Secondo la richiesta di rinvio a giudizio, le parti offese sono 318<ref name=":13">{{Cita web|url=http://www.tribunaleditrento.it/ddg/indice1.htm|titolo=Decreto che dispone il giudizio|sito=Tribunale di Trento|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20050213143920/http://tribunaleditrento.it/ddg/indice1.htm|accesso=7 marzo 2019|dataarchivio=13 febbraio 2005|urlmorto=sì}}</ref> mentre secondo il capo d'imputazione dei [[Pubblico ministero|pubblici ministeri]], l'epidemia avrebbe causato 409 morti per [[AIDS]], 924 infettati da [[HIV]], {{formatnum:2142}} infettati dal virus dell'[[epatite C]] e 443 infettati dal virus dell'[[epatite B]].<ref>{{Cita news|autore=Salvo Palazzolo|url=https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/12/13/poggiolini-devi-pagare.html?ref=search|titolo='Poggiolini devi pagare'|pubblicazione=La Repubblica|data=13 dicembre 2000|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190221163733/https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/12/13/poggiolini-devi-pagare.html}}</ref>
 
Dopo sei anni di indagini, il dibattimento ha inizio nel novembre 2002<ref name=":9">{{Cita libro|autore=Pino Pignatta|autore2=Stefano Bertone|titolo=Sangue e affari|anno=2004|editore=Fratelli Frilli Editori|p=194|ISBN=978-88-7563-034-8}}</ref> ma già l'8 aprile 2003 il tribunale dichiara la propria incompetenza territoriale per gran parte del processo, pronunciandosi a favore della richiesta di trasferimento del processo avanzata dalla difesa del gruppo Marcucci.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Sentenza n. 344/03 del Tribunale di Trento, emessa il 08/04/2003 e depositata il 23/04/2003|rivista=|volume=|numero=}}</ref> Alla base della decisione vi è il fatto che la procura di Napoli era stata la prima a indagare sulle infezioni dovute alla somministrazione di sangue infetto,<ref name=":5">{{Cita web|url=http://www.lagev.org/parlano-di-noi/53-processo-di-trento|titolo=PROCESSO DI TRENTO|autore=Luca Petermaier|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151009070106/http://www.lagev.org/parlano-di-noi/53-processo-di-trento}}</ref> avendo il pubblico ministero di Napoli iscritto la notizia di reato nel luglio 1994 mentre quello di Trento solamente nel marzo 1995.<ref name=":9" />
Riga 95:
 
==== Stralcio "imprese farmaceutiche estere" ====
In seguito alla dichiarazione di incompetenza territoriale del tribunale di Trento nello stralcio "gruppo Marcucci", con trasferimento a Napoli del procedimento, la procura di Trento rimette alla procura di Napoli anche il procedimento relativo alle imprese farmaceutiche estere (importazione di emoderivati infetti) che si trova ancorannellaancora nella fase di conclusione delle indagini preliminari. Il ritardo nell'avvio del procedimento a Trento è dovuto a difficoltà nelle rogatorie internazionali necessarie all'identificazione dei legali rappresentanti delle imprese farmaceutiche straniere.
 
=== Indagini e processi di Napoli ===
Riga 107:
Nel mese di luglio 2007 si tengono alcune udienze davanti al giudice per le indagini preliminari di Napoli De Simone nel corso delle quali le parti civili espongono le motivazioni della loro netta opposizione alla richiesta di archiviazione.
 
Il 27 dicembre 2007 il giudice De Simone, in accoglimento dell'opposizione, archivia il procedimento relativamente al reato di epidemia colposa e contemporaneamente ordina alla procura di Napoli di formulare l'imputazione coatta di [[omicidio colposo]] plurimo aggravato dalla previsione dell'evento e dall'abuso di pubblici poteri<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 33870/03 R.G.N.R. del Tribunale di Napoli|rivista=|volume=|numero=}}</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.lagev.org/component/content/article/65-primo-piano/9-processo-lplasma-infettor|titolo=Processo «Plasma infetto»|sito=LAGEV|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100612182049/http://www.lagev.org/component/content/article/65-primo-piano/9-processo-lplasma-infettor}}</ref> a carico di Duilio Poggiolini e degli altri 10dieci indagati (Edo Rinaldi è nel frattempo deceduto),<ref name=":4" /> richiesta di rinvio a giudizio per 55 casi di omicidio colposo che viene effettuata da parte della procura il 31 luglio 2008.<ref name=":6" />
 
Essendo variato il reato da epidemia colposa a omicidio colposo plurimo, il procedimento ritorna brevemente nella fase delle indagini preliminari e nel dicembre 2013 il pubblico ministero Ucci richiede il rinvio a giudizio degli imputati per dieci casi di omicidio colposo plurimo aggravato (i restanti sono prescritti), richiesta accolta dal GUP il 9 maggio 2014 per nove casi (uno è ulteriormente prescritto).<ref name=":7">{{Cita web|url=https://www.ambrosioecommodo.it/professionisti/stefano-bertone/|titolo=Avv. Stefano Bertone|sito=Ambrosio&Commodo|data=30 novembre 2017|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190220223404/https://www.ambrosioecommodo.it/professionisti/stefano-bertone/}}</ref>
Riga 113:
Dopo uno stralcio per difetto di [[notifica]] nei confronti di [[Duilio Poggiolini]], i procedimenti<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 10144/2014 e n. 19514/2014 del Tribunale di Napoli|rivista=|volume=|numero=}}</ref> vengono riuniti e il dibattimento si apre nel dicembre 2015 (giudice Palumbo e pubblico ministero Giugliano).<ref name=":7" /> Nel corso del processo decedono gli imputati Guelfo Marcucci<ref>{{Cita news|autore=Simone Dinelli|url=https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/15_dicembre_12/addio-guelfo-marcucci-capostipite-ciocco-1197f35a-a0c2-11e5-8a76-1cecaeeed35f.shtml|titolo=Addio a Guelfo Marcucci, capostipite del Ciocco|pubblicazione=Corriere Fiorentino|data=12 dicembre 2015|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190225232950/https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/15_dicembre_12/addio-guelfo-marcucci-capostipite-ciocco-1197f35a-a0c2-11e5-8a76-1cecaeeed35f.shtml}}</ref> (la cui posizione è stata stralciata prima dell'inizio del dibattimento per le condizioni di salute in cui versava) e Anna Maria Tonsa.
 
Si sono costituite [[Parte civile|parti civili]] non solo i familiari dei deceduti ma anche alcune associazioni di emofilici, così come il Ministero della Salute che ha richiesto un risarcimento nei confronti degli imputati di cinquantacinque milioni di euro.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|data=11 luglio 2014|titolo=Dichiarazione di costituzione di parte civile del Ministero della Salute|rivista=|volume=|numero=|url=http://www.politrasfusi.it/allegati/2/1083_l_A.P.I.chiede_costituzione_Ministero_Salute_risposta.pdf|urlarchivio=https://archive.todayis/20190224220344/http://www.politrasfusi.it/allegati/2/1083_l_A.P.I.chiede_costituzione_Ministero_Salute_risposta.pdf|accesso=7 marzo 2019|dataarchivio=24 febbraio 2019|urlmorto=sì}}</ref>
 
L'istruttoria dibattimentale del processo si è conclusa il 10 dicembre 2018.<ref>{{Cita news|autore=Andrea Cinquegrani|url=http://www.lavocedellevoci.it/2019/02/19/sangue-infetto-chiesto-il-sequestro-dei-beni-per-duilio-poggiolini/|titolo=SANGUE INFETTO / CHIESTO IL SEQUESTRO DEI BENI PER DUILIO POGGIOLINI|pubblicazione=La Voce delle Voci|data=9 febbraio 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190222221310/http://www.lavocedellevoci.it/2019/02/19/sangue-infetto-chiesto-il-sequestro-dei-beni-per-duilio-poggiolini/}}</ref> Il pubblico ministero e i difensori degli imputati hanno richiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, non essendo possibile provare il nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e il decesso<ref>{{Cita news|autore=Andrea Cinquegrani|url=http://www.lavocedellevoci.it/2019/01/22/processo-sangue-infetto-per-il-pm-il-fatto-non-sussiste-tutti-assolti-e-santi-subito/|titolo=PROCESSO SANGUE INFETTO / PER IL PM ''IL FATTO NON SUSSISTE''. TUTTI ASSOLTI E SANTI SUBITO|pubblicazione=La Voce delle Voci|data=22 gennaio 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190122213541/http://www.lavocedellevoci.it/2019/01/22/processo-sangue-infetto-per-il-pm-il-fatto-non-sussiste-tutti-assolti-e-santi-subito/}}</ref><ref>{{Cita news|autore=Andrea Cinquegrani|url=http://www.lavocedellevoci.it/2019/03/21/sangue-infetto-il-25-marzo-a-napoli-la-storica-sentenza/|titolo=SANGUE INFETTO / IL 25 MARZO A NAPOLI LA "STORICA" SENTENZA|pubblicazione=La Voce delle Voci|data=21 marzo 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190321220023/http://www.lavocedellevoci.it/2019/03/21/sangue-infetto-il-25-marzo-a-napoli-la-storica-sentenza/}}</ref> mentre alcune parti civili hanno richiesto la dichiarazione di intervenuta prescrizione.<ref>{{Cita news|autore=Mario Avena|url=http://www.lavocedellevoci.it/2019/02/12/processo-per-il-sangue-infetto-tragica-sceneggiata-a-napoli/|titolo=PROCESSO PER IL SANGUE INFETTO / TRAGICA SCENEGGIATA A NAPOLI|pubblicazione=La Voce delle Voci|data=12 febbraio 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190222221753/http://www.lavocedellevoci.it/2019/02/12/processo-per-il-sangue-infetto-tragica-sceneggiata-a-napoli/}}</ref> La costituzione di [[parte civile]] da parte del Ministero della Salute è stata revocata in quanto non ha presentato conclusioni.
Riga 127:
Sul piano civilistico, sono migliaia le cause intraprese contro il Ministero della Salute da parte di soggetti danneggiati da emoderivati al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 e il risarcimento dei danni subiti. Il ministero è responsabile per omessa attività normativa e carenza di pratica vigilanza circa la produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e suoi derivati.
 
Al novembre 2014, risultano pendenti circa {{formatnum:7500}} procedimenti civili contro il Ministero da parte di persone infette in vita e dei familiari delle persone decedute, con un risarcimento medio richiesto di circa centomila euro.<ref>{{Cita web|url=https://www.radioradicale.it/scheda/427546/scandalo-sangue-infetto-intervista-ad-andrea-spinetti-e-ad-ermanno-zancla|titolo=Scandalo sangue infetto: intervista ad Andrea Spinetti e ad Ermanno Zancla|sito=Radio Radicale|data=28 novembre 2014|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190225155829/https://www.radioradicale.it/scheda/427546/scandalo-sangue-infetto-intervista-ad-andrea-spinetti-e-ad-ermanno-zancla}}</ref>
 
La prima sentenza in Italia venne emessa il 17 novembre 1998 dal Tribunale Civile di Roma a cui seguirono altre numerose sentenze di altri uffici giudiziari. Dopo circa dieci anni di orientamenti contrastanti della giurisprudenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione emisero dieci sentenze gemelle (dalla n. 576 alla n. 585 del 2008) che hanno riordinato la responsabilità da trasfusioni di sangue infetto e somministrazione di emoderivati incidendo, indirettamente, sull'intera materia della responsabilità civile.
Riga 149:
* [[Duilio Poggiolini]]
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web|url=http://www.hemophilia-litigation.com/|titolo=Hemophilia Litigation - A newsletter from the national lawfirm of Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP|sito=Hemophilia Litigation|lingua=en-US|accesso=22 luglio 2009 |urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090329225700/http://www.hemophilia-litigation.com/|dataarchivio=29 marzo 2009}}
* {{cita web|url=http://www.causaemofilici.com/|titolo=Causa emofilici - Una newsletter dello studio legale a livello nazionale Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP|sito=Causa Emofilici|accesso=22 luglio 2009 |urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090611080555/http://www.causaemofilici.com/|dataarchivio=11 giugno 2009}}
* {{cita web|url=http://www.sangueinfetto.it/|titolo=Sangue infetto e danni da emotrasfusioni|sito=Sangue Infetto|accesso=22 luglio 2009}}
Riga 155:
{{Portale|diritto|medicina|politica}}
 
[[Categoria:Caso degli emoderivati infetti|Italia]]
[[Categoria:Sanità in Italia]]
[[Categoria:Storia della Repubblica Italiana (1981-1994)]]