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Un '''testo unico''' (abbreviato in '''T.U.'''), nel [[diritto]] [[Italia|italiano]], è una raccolta di [[Norma giuridica|norme giuridiche]] che disciplinano una determinatao più materie o regolamentano varie materiaattività.
 
== Descrizione e tipologie ==
Con tale atto viene raccolta tutta la normativa su un determinato argomento, si sostituisce e si coordinano i vari di provvedimenti legislativi che, accavallandosi in sequenza, potrebbero portare scarsa chiarezza nella ricerca e nell'applicazione; nella fattispecie ad esempio, leggi susseguitesi nel tempo che modificavano altre leggi, e/o introducevano nuove norme sulla materia; altre leggi che si affiancavano alle precedenti aggiungendovi norme.
 
I testi unici possono limitarsi a ricomprendereriesporre le norme esistenti oppure possono sostituirsi alle norme che recanoessi contengono. Nel primo caso è detto di tipo "''compilativo''", ha perciò la caratteristica di accomunare in un solo corpo testuale tutta la disciplina su una materia, nel secondo caso è detto "''normativo''" in quanto il testo unico stesso si sostituisce alla norma da applicare; tale tipo è stato introdotto dalla la legge 8 marzo 1999, n. 50 che consente inoltre al [[governo italiano]] di trasformare le leggi in norme regolamentari emendabili senza il passaggio parlamentare per l'approvazione di una [[legge delega]] (in questo caso è detto anche di ''[[delegificazione]]''). Infine vi può essere un tipo di testo detto ''misto'' poiché oltre a contenere leggi, presenta anche norme secondarie di tipo regolamentare circa l'applicazione delle prime.
 
== ModalitàNatura die emanazioneforma giuridica ==
AlSulla riguardoloro natura, la [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana]], con la sentenza 10 aprile 1957, n. 10 aveva affermato che il testo unico predisposto in base a delega legislativa è un vero e proprio [[decreto legislativo]], che ha quindi forza di [[legge]].<ref>{{cita web|url=http://www.giurcost.org/decisioni/1957/0010s-57.html|titolo=sentenza della Corte costituzionale della Repubblica Italiana 10 aprile 1957, n. 10}}</ref>
Fino al [[1988]] erano emanati con [[decreto del Presidente della Repubblica]] ma, dallo stesso anno e dopo la promulgazione della [[legge 23 agosto 1988, n. 400]], debbono essere emanati con [[decreto legislativo]].
 
Fino al [[1988]] erano emanati con [[decreto del Presidente della Repubblica]] ma, dallo stesso anno e dopo la promulgazione della [[legge 23 agosto 1988, n. 400]], debbono essere emanati con [[decreto legislativo]].
Al riguardo, la [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana]], con la sentenza 10 aprile 1957, n. 10 aveva affermato che il testo unico predisposto in base a delega legislativa è un vero e proprio [[decreto legislativo]], che ha quindi forza di [[legge]].<ref>{{cita web|url=http://www.giurcost.org/decisioni/1957/0010s-57.html|titolo=sentenza della Corte costituzionale della Repubblica Italiana 10 aprile 1957, n. 10}}</ref>
 
== Classificazione ==
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* [[Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali]], approvato con d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173.
* [[Testo unico in materia di versamenti e riscossione]], approvato con d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33.
* [[Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti]], approvato con d.lgs. 1 agosto 2025, n.° 123.
 
=== Testi unici misti ===