Testo unico: differenze tra le versioni
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Un '''testo unico''' (abbreviato in '''T.U.'''), nel [[diritto]] [[Italia|italiano]], è una raccolta di [[
== Descrizione
Con tale atto viene raccolta tutta la normativa su un determinato argomento, si sostituisce e si coordinano i vari di provvedimenti legislativi che, accavallandosi in sequenza, potrebbero portare scarsa chiarezza nella ricerca e nell'applicazione; nella fattispecie ad esempio, leggi susseguitesi nel tempo che modificavano altre leggi, e/o introducevano nuove norme sulla materia; altre leggi che si affiancavano alle precedenti aggiungendovi norme.
I testi unici possono limitarsi a
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Fino al [[1988]] erano emanati con [[decreto del Presidente della Repubblica]] ma, dallo stesso anno e dopo la promulgazione della [[legge 23 agosto 1988, n. 400]], debbono essere emanati con [[decreto legislativo]].▼
▲Fino al [[1988]] erano emanati con [[decreto del Presidente della Repubblica]] ma, dallo stesso anno e dopo la promulgazione della [[legge 23 agosto 1988, n. 400]], debbono essere emanati con [[decreto legislativo]].
▲Al riguardo, la [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana]], con la sentenza 10 aprile 1957, n. 10 aveva affermato che il testo unico predisposto in base a delega legislativa è un vero e proprio [[decreto legislativo]], che ha quindi forza di [[legge]].<ref>{{cita web|url=http://www.giurcost.org/decisioni/1957/0010s-57.html|titolo=sentenza della Corte costituzionale della Repubblica Italiana 10 aprile 1957, n. 10}}</ref>
== Classificazione ==
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* [[Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali]], approvato con d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173.
* [[Testo unico in materia di versamenti e riscossione]], approvato con d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33.
* [[Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti]], approvato con d.lgs. 1 agosto 2025, n.
=== Testi unici misti ===
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