Diritto amministrativo militare e Elisabeth Jordan: differenze tra le pagine

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#RINVIA [[Elisabeth Jordán]]
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Il '''diritto amministrativo militare''' è una branca del [[diritto amministrativo]] [[italia]]no che vanta una elaborazione dottrinale antica: nell'opera ''Primo trattato completo di Diritto amministrativo italiano'' di [[Vittorio Emanuele Orlando]]<ref>I ''Principi di diritto amministrativo'', pubblicato nel [[1890]]. L'opera conteneva infatti nel vol. X l'unica monografia specifica dell'epoca stilata da [[Camillo Corradini]] con il titolo " diritto amministrativo militare". Essa oggi viene considerata superata talchè singole questioni sono state affrontate, anche in anni recenti, in periodici non giuridici, spesso destinati ad un pubblico di lettori "militari", non facilmente accessibili ad una più vasta platea di operatori giuridici</ref>, edito a cavallo dei secoli [[XIX secolo|XIX]] e [[XX secolo|XX]], compare un ampio capitolo dedicato al "Diritto amministrativo militare".
 
Secondo [[Sabino Cassese]], il diritto amministrativo militare è il "complesso di norme e di istituti che disciplinano le funzioni, l'organizzazione e la finanza dell'ordinamento militare" con tutte le previsioni afferenti al personale militare ed ai procedimenti amministrativi militari <ref> cfr. Cassese, S., Trattato di diritto amministrativo(a cura di), Giuffrè, 2^ ed., Milano, 2003, pag. 324 </ref>. Per [[Schwarzenberg (famiglia)|Claudio Schwarzenberg]], il diritto amministrativo militare è "la branca del diritto amministrativo che regola gli organi, l'attività della [[pubblica amministrazione]], che hanno la specifica finalità di attendere alla funzione della difesa dello [[Stato]]" <ref> cfr. Schwarzenberg, C., Cenni di diritto amministrativo militare, in [[Rassegna dell'Arma dei Carabinieri]] , Roma, n. 2/1992, pag. 23 </ref> .
 
Visto che il fine peculiare del diritto amministrativo militare è quello di predisporre i mezzi per una situazione eccezionale, qual è la difesa esterna dello Stato, esso ha insito un qualche cosa di profondamente diverso da tutte le altre branche del diritto amministrativo e comprende alcune norme speciali che, come tali, prevalgono sulle norme generali, conferendo alla materia una sua inconfutabile autonomia.<ref> così Schwarzenberg, C., Cenni di diritto amministrativo militare, op. cit., pag. 23 </ref>
 
La dottrina del diritto amministrativo militare in Italia riguarda così principalmente le problematiche legate all'[[Ministero della Difesa|Amministrazione della Difesa]], all'organizzazione delle [[Forze armate]], ai loro compiti istituzionali, ai beni ed ai mezzi dell' [[Amministrazione militare]] ed alle problematiche relative a reclutamento, stato, avanzamento nonchè benessere e [[concertazione]] e [[trattamento previdenziale]] del personale [[militare]].<ref> cfr. pure Mastropierro, G., Tartaglia, A., Codice di diritto amministrativo militare, Halley ed., Matelica, 2007 e Poli, V., Tenore, V., Tucci, E., Codice di diritto amministrativo militare, Giuffrè, Milano, 2006 </ref><ref> interessante ricordare i contributi offerti alla dottrina del diritto amministrativo militare dal Prof. Avv. barone Claudio Schwarzenberg: La sospensiva dell'atto impugnato nella recente giurisprudenza amministrativa, in Rassegna Arma CC, n. 1/1992, pag. 66 ss.; Cenni di diritto amministrativo militare, in Rassegna Arma CC, n. 2/1992, pag. 22 ss.; Avvicinamento al coniuge militare trasferito all'estero: incertezze del TAR e chiarezza del Consiglio di Stato, in Rassegna Arma CC, n. 3/1992, pag. 36 ss.; Di alcune caratteristiche peculiari del pubblico impiego militare, in Rassegna Arma CC, n. 4/1992, pag. 44 ss. ; L'importanza in Italia e all'estero della documentazione caratteristica degli ufficiali, con particolare riguardo ai problemi dell'avanzamento, in Rassegna Arma CC, n. 1/1993, pag. 48 ss.</ref>
 
La materia ha per scopo la formazione e la guida degli operatori militari e degli appartenenti a carriere giudiziarie (della [[Ordine giudiziario|magistratura ordinaria]], [[giustizia amministrativa|amministrativa]] e [[ordinamento giudiziario militare|militare]]) e [[avvocato|forensi]], presentando in modo organico tutte le norme che regolano i procedimenti amministrativi tipici e negoziali delle Forze Armate, sia nei loro profili gestionali che in quelli giustiziali e di responsabilità e deve tenere conto anche di tutti gli interventi normativi quali le problematiche dell'ambiente, dell'amministrazione digitale, del nuovo codice della navigazione, del nuovo regolamento sugli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Difesa nonché del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della difesa.
 
In particolare modo si deve evidenziare come la giurisprudenza amministrativa, più delle altre, si colloca nel diritto amministrativo militare nel ruolo non secondario di gelosa custode della legalità dell'azione amministrativa dell'Amministrazione della Difesa, sempre attenta nel delineare i limiti del corretto uso del potere discrezionale riconosciuto ad ogni pubblica amministrazione, in un'ottica di garanzia ed efficienza istituzionale.<ref> così Zottin, U., nell'Editoriale della [[Rassegna dell'Arma dei Carabinieri]], Roma, n. 4/2008, pag. 2 </ref>
 
I principi di [[diritto pubblico]] e di [[diritto amministrativo]] elaborati dalla dottrina nazionale e recepiti dall'[[ordinamento giuridico|ordinamento giuridico italiano]] non sono estensibili automaticamente agli istituti giuridici analoghi dei altri paesi esteri. Infatti, oggi esistono trattati di [[diritto pubblico comparato]] e di [[diritto amministrativo comparato]] ma non risultano esistere trattati di diritto amministrativo militare comparato.
 
==Diritto militare e diritto amministrativo militare==
 
Il [[diritto militare]] è una branca del [[diritto pubblico]] che abbraccia tutte le previsioni normative ed i relativi aspetti costituzionale afferenti all'organizzazione delle [[Forze armate]], dei [[Corpo|Corpi militari]] dello [[Stato]] e dell'[[Ministero della Difesa|Amministrazione della Difesa]], all'[[Ordinamento giudiziario militare]] e disciplinare delle Forze armate ed alle implicazioni giuridiche insite nelle scienze militari in genere. In particolare modo esso attiene alla disciplina costituzionale della [[guerra]], alla difesa della [[Patria]], ai diritti costituzionali dei [[militare|militari]] e le loro limitazioni, al [[Diritto penale militare]], alla [[Giustizia militare]], all'organizzazione di vertice dell'ordinamento militare e alla funzione di indirizzo politico-militare <ref> ampl. cfr. AA.VV. , Elementi di diritto militare - aspetti costituzionali, Roma, 1999 e Bassetta, F., Lineamenti di diritto militare, Roma, 2002 </ref>.
 
In questa ottica, il diritto amministrativo militare è a sua volta una branca del diritto militare che analizza sotto un aspetto dottrinario gli aspetti più strettamente inerenti la vita dell'organizzazione militare. Così, per [[Cristina Poli]] l'Amministrazione della Difesa comprende quella branca del [[diritto pubblico]] che è destinata a predisporre tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati alla sicurezza della [[Nazione]]. La [[difesa nazionale]], ossia la difesa dalle aggressioni che possano mettere in pericolo la pace e la sicurezza di tutti, acquisendo valore e rango costituzionale per effetto del principio sancito dall'art. 52 della [[Costituzione]]: "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino''.
 
E poiché la difesa della Patria si realizza attraverso lo strumento militare <ref> comunque la difesa esterna dello Stato non comprende solo l'attività militare, ma anche l'azione diplomatica rappresentata dallo svolgimento delle relazioni internazionali, i trattati internazionali nonché le alleanze militari e politiche </ref> è la stessa Costituzione a porre limiti alla operatività del dovere di difendere la Patria laddove nella parte prima dell'art. 11 precisa che "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".
 
==L'Amministrazione della difesa in Italia==
[[Immagine:Presidential flag of Italy.svg|right|thumb|IV [[Stendardo presidenziale italiano|Stendardo presidenziale]] ]]
[[Immagine:Flag of the Italian Defence minister.svg|thumb|200px|Bandiera Distintiva del Ministro della Difesa]]
Oggetto primario dello studio del diritto amministrativo militare sono le [[Forze armate]] e cioè l'organizzazione di uomini e mezzi (lo "strumento militare") destinata, in via primaria, ad assicurare con le armi la [[difesa esterna]] dello [[Stato]] e, in via subordinata, a tutelare l'[[ordine pubblico]] interno. Tale organizzazione ha carattere permanente e quindi costituisce un'[[istituzione]] nel quadro dell'[[ordinamento]] dello Stato.
 
===L'organizzazione delle Forze armate===
 
Caratteristica precipua delle [[Forze armate]]<ref> vale in tutti gli ordinamenti statuali</ref> è la struttura rigidamente gerarchica. In Italia il loro organo supremo è il [[Presidente della Repubblica]] (Art. 87/9 Cost.), mentre le funzioni politico-amministrative sono affidate al [[Ministro della Difesa]].
 
 
Con Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio [[1947]] n. 17 fu disposta la riunione in un unico dicastero dei precedenti Ministeri della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica che, con propri ordinamenti ed in modo autonomo, avevano fino ad allora presieduto ai compiti organizzativi della difesa militare della [[Patria]].
 
I provvedimenti che hanno poi dato luogo all'effettiva unificazione del [[Ministero della Difesa]] sono stati la L. 12 dicembre 1962 n. 1862 "delega al [[Governo]] per il riordinamento del Ministero della Difesa e degli Stati Maggiori e per la revisione sulle leggi sul reclutamento e le circoscrizioni dei Tribunali Militari) e la L. 2 ottobre 1964 n. 1058 con cui tale delega fu rinnovata ed estesa al personale civile per adeguare i ruoli alle esigenze derivanti dall'organizzazione degli uffici dei servizi centrali e periferici, nonchè degli stabilimenti ed arsenali militari.
 
Al momento dell'unificazione del [[Ministero della Difesa]] le [[Forze armate]] si articolavano in tre differenti settori tradizionali, ciascuno dei quali costituiva una ''forza armata'' : l' [[Esercito]] <ref> il cui ordinamento è stato stabilito con la legge 9 maggio 1940 n. 368</ref> che annoverava prima fra i suoi corpi l' [[Arma dei Carabinieri]], la [[Marina militare]] <ref>la cui legge fondamentale sull'ordinamento è quella dell' 8 luglio 1826, n. 1178 </ref> e che annoverava nei suoi ranghi il Corpo delle [[Capitanerie di Porto]] e l' [[Aeronautica militare]] <ref>il cui ordinamento è regolato dal R.D.L. 22 febbraio 1937 n. 220</ref>. Dall'anno 2000, alle tre [[Forze armate]] è stata affiancata, con il ''rango'' di ''Forza armata autonoma'' , l' [[Arma dei Carabinieri]] che ha comunque mantenuta pressochè inalterata struttura, compiti e la tradizionale duplice dipendenza dal [[Ministero della Difesa]] e dal [[Ministero dell'Interno]] <ref> interessante ricordare che già la legge 121/1981 di riforma della [[Polizia di Stato]] ebbe a definire l'Arma dei Carabinieri " ''forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza'' " </ref> .
 
Le [[Forze armate]] hanno così due organi centrali tecnico-operativi comuni: il [[Capo di Stato Maggiore della Difesa]] che coordina l'organizzazione, la preparazione e l'impiego dello ''strumento militare'' e dal quale dipendono i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica ed il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.
 
Ogni ''Forza armata'' a sua volta si articola in ulteriori "elementi" diversamente denominati aventi ciscuno proprie finalità e struttura ordinativa, raggruppati talora in organizzazioni territoriali, con compiti tecnici, giuridici, amministrativi ed in organizzazioni operative, destinate all'impiego delle operazioni militari, a compiti di addestramento e di sperimentazione.
 
L'organizzazione delle [[Forze armate]] si designa in poche parole " '' [[organizzazione militare]] '' " : tra le persone fisiche ad esse appartenenti hanno preminenza coloro che sono incardinati nell' ''istituzione'' con un particolare ''rapporto di servizio'', ovvero il ''servizio militare'' e che genericamente si indicano con il nome di [[militari]].
 
I [[militari]] sono cittadini sottoposti all'[[Etica militare in Italia|ordinamento disciplinare]] delle [[Forze armate]] e, nelle materie che formano oggetto della legge penale militare, sono soggetti altresì alla [[Ordinamento giudiziario militare|giurisdizione penale militare]] oltre, ovviamente, alla giurisdizione ordinaria.
 
Elementi delle [[Forze armate]] possono, in determinate situazioni, trovarsi alle dipendenze di autorità diverse da quelle militari: così il personale dell'[[Arma dei Carabinieri]] talora è impiegato in attività proprie dell'[[Autorità di Pubblica Sicurezza]] ovvero, se facenti parte delle [[Sezioni di Polizia giudiziaria]] presso le [[Procure della Repubblica]], dall'[[Autorità giudiziaria]] ovvero dei titolari di [[Ambasciata]] italiana all'estero ; ovvero il personale del Corpo delle [[Capitanerie di Porto]] - Guardia Costiera che opera alle dipendenze del [[Ministero delle Infrastrutture]] nell'esercizio delle funzioni amministrative attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo.
 
===I compiti istituzionali===
{{...}}
===Reclutamento, stato ed avanzamento del personale militare===
 
===I beni e i mezzi dell'Amministrazione militare===
 
===Lavoro, assistenza, previdenza e benessere===
 
===Il contenzioso amministrativo-militare===
 
==Voci correlate==
*[[Diritto amministrativo]]
*[[Diritto pubblico]]
*[[Diritto costituzionale]]
*[[Tribunale amministrativo regionale]]
*[[Consiglio di Stato]]
*[[Etica militare in Italia]]
 
==Note==
<references/>
 
{{Portale|diritto|guerra}}
 
[[Categoria:Diritto amministrativo]]
[[Categoria:Diritto pubblico]]
[[Categoria:Diritto costituzionale]]