Procedimento d'ingiunzione e Donato Bergamini: differenze tra le pagine

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{{F|argomento=calcio|data=aprile 2009}}
{{S|diritto}}
{{Sportivo
| nome = Donato "Denis" Bergamini
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| data nascita = [[18 settembre]] [[1962]]
| luogo nascita = Boccaleone di [[Argenta]]
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{{Carriera sportivo
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}}
 
{{Bio
La disciplina del procedimento di ingiunzione (artt. 633 sgg.) apre il Libro IV del Codice di rito civile, dedicato ai [[procedimenti speciali]]; ciò in considerazione del suo grande rilievo storico e pratico.
|Nome = Donato "Denis"
<br>Storicamente, esso discende dal [[procedimento monitorio]] del [[diritto comune]], e infatti, talvolta, lo si trova indicato anche con tale nome (soprattutto nella letteratura giuridica degli anni Venti e Trenta). Tale discendenza, tuttavia, non è diretta, giacché il Codice di Procedura Civile del 1865 non lo contemplava affatto: esso fu introdoto dapprima nell'ordinamento delle colonie e poi, nel 1922, estesa a tutto il Regno con una legge la cui paternità va attribuita a [[Lodovico Mortara]], ma che fu salutata da [[Chiovenda]] e dalla sua scuola come un primo passo verso la recezione del "[[flusso giuridico]]" di importazione austriaca noto con il nome di "oralità". La legge speciale del 1922 fu poi recepita, senza modifiche di rilievo, all'interno del Codice del '40.
|Cognome = Bergamini
<br>La dottrina qualifica il procedimento di ingiunzione ''"accertamento con prevalente funzione esecutiva"'', giacché esso mira appunto ad assicurare la rapida formazione del [[titolo esecutivo]]; donde il suo grande rilievo pratico e la fortuna che da sempre conosce.
|Sesso = M
<br>Schematicamente, esso può descriversi in questi termini: un procedimento strutturato in due fasi, la prima delle quali si svolge inaudita altera parte e mette capo ad un [[Decreto del giudice|decreto]] motivato di condanna; la seconda, eventuale, di opposizione, in cui si instaura un contraddittorio pieno, ma si cerca comunque di assicurare il titolo esecutivo alla parte che lo ha richiesto.
|LuogoNascita = [[Argenta|Boccaleone di Argenta]]
|GiornoMeseNascita = 18 settembre
|AnnoNascita = 1962
|LuogoMorte = Roseto Capo Spulico
|GiornoMeseMorte = 18 novembre
|AnnoMorte = 1989
|Attività = calciatore
|Nazionalità = italiano
|PostNazionalità = , di ruolo [[centrocampista]]
}}
 
==Carriera==
== La fase ''inaudita altera parte'' ==
Ha iniziato la sua carriera calcistica nella stagione 1982-1983 indossando la maglia dell'Imola in [[Interregionale]]. L'anno successivo gioca nel [[Unione Sportiva Russi|Russi]] (sempre in Interregionale) dove vi resta per 2 stagioni.
 
Nel [[Serie C1 1985-1986|1985]] viene acquistato dal [[Cosenza Calcio 1914|Cosenza]] che milita in [[Serie C1]], club con il quale giocherà per 5 stagioni. Al primo campionato in maglia rossoblù disputa 24 presenze senza alcuna rete. L'anno successivo gioca 28 partite realizzando 2 gol (contro [[Associazione Sportiva Sorrento Calcio|Sorrento]] e [[Benevento Calcio|Benevento]]). Nel [[Serie C1 1987-1988|1987-1988]] il Cosenza vince il campionato di Serie C1 e torna in B dopo 24 anni di assenza. Bergamini è titolare nella formazione di [[Gianni Di Marzio]] giocando 32 partite su 34. L'[[11 settembre]] del [[1988]] arriva l'esordio in Serie B (Cosenza-Genoa 0-0). In quella [[Serie B 1988-1989|stagione]], forse la più bella nella storia del Cosenza, realizza anche il suo primo ed unico gol nella partita Cosenza-Licata (2-0).
La pronuncia del decreto non avviene in cotraddittorio (come invece avviene nel procedimento per [[convalida]] di sfratto dove c'è contraddittorio e si da la possibilità alla controparte di difendersi prima della pronuncia del provvedimento finale); la parte può opporsi solo dopo l'emissione (notificazione al convenuto) del [[decreto]] da parte del [[giudice]].
 
A causa di un infortunio riesce a giocare solo 16 partite. Malgrado ciò a fine stagione Bergamini ha diverse richieste sul mercato. Il [[Parma Football Club|Parma]] fa di tutto per ingaggiarlo, ma il Cosenza che vuole disputare un campionato di vertice, lo dichiara incedibile confermandolo per un'altra stagione, l'ultima della sua carriera.
Sostanzialmente il composto "''inaudita altera parte''" si concretizza nel fatto che viene emesso il decreto "senza sentire l'altra parte"; la presenza o meno in questa fase del procedimento della controparte non è condizione essenziale per la pronuncia del decreto.
 
Infatti, il 18 novembre 1989 viene trovato morto sulla statale 106 nei pressi di [[Roseto Capo Spulico]] in provincia di [[Cosenza]]. La sua morte rimane ancora oggi un mistero irrisolto, al punto tale che l'ex calciatore della [[Associazione Sportiva Roma|Roma]] e del [[Associazione Calcio Milan|Milan]] [[Carlo Petrini (calciatore)|Carlo Petrini]] prova a fare luce sulla sua storia scrivendo il libro ''Il calciatore suicidato'', in cui fornisce alcuni particolari dettagli sulla vicenda del calciatore (fatti che però non sono mai stati provati).
== Il decreto ==
All'epoca il decesso sembrava fosse avvenuto per suicidio, l'uomo infatti si sarebbe buttato tra le ruote di un camion. L'indagine quindi fu archiviata e a distanza di 20 anni la verità non è ancora venuta a galla.
 
La sua ultima partita la giocò il [[12 novembre]] 1989: Monza-Cosenza 1-1, con rete rossoblù di [[Michele Padovano]], suo grande amico che tra l'altro, dopo la sua scomparsa, ha indossato la maglia numero 8 di Bergamini nella partita Cosenza-Messina (2-0) del 19 novembre con la quale lo stesso Padovano ha realizzato il primo gol, dedicandolo al compagno di squadra scomparso il giorno prima.
 
Oggi la Curva Sud dello [[Stadio San Vito]] porta il suo nome, mentre all'interno degli spogliatoi è conservato un mezzo busto che lo raffigura. Ancora oggi a Cosenza, i ragazzi della curva gli dedicano spesso dei cori per mantenere vivo il suo ricordo.
== Il giudizio di opposizione ==
L'opposizione ad un decreto ingiuntivo si propone, davanti all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, mediante atto di citazione (art. 645 c.p.c.) entro i termini previsti nel decreto stesso (di solito 40 giorni). La citazione in opposizione va notificata al ricorrente nei luoghi di cui all'art 638 c.p.c..
 
{{Portale|biografie|calcio}}
Ci si oppone al decreto ingiuntivo, ad esempio, se il credito non è scaduto o se è addirittura inesistente perché mai sorto o perché già estinto a seguito di pagamento.
 
[[Categoria:Calciatori deceduti nel periodo di attività]]
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.
[[Categoria:Morti in incidente stradale]]
 
Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può sospendere con ordinanza non impugnabile l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art 642 (art. 649 c.p.c.).
 
=== In particolare: gli onorari degli avvocati ===
La L. 794/1942, di disciplina delle tariffe forensi, ha previsto che avvocati possano avvalersi, in alternativa al procedimento di ingiunzione, di un rito speciale da essa regolato, il quale deve essere seguito anche nel caso in cui il professionista abbia, invece, optato per il decreto ingiuntivo, ma l'ingiunto abbia proposto opposizione.
 
== Conseguente della mancata opposizione ==
Ex art 647 cpc, se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art 647, l'opposizione non può essere più proposta nè proseguita, salvo il disposto dell'art 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.
 
=== La preclusione ''pro iudicato'' ===
Parte della dottrina afferma che un decreto ingiuntivo o un'ordinanza di convalida di sfratto non opposti sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale tra le parti così come la sentenza passata in giudicato art.2909 c.c..
Tale tesi non è accettata dal Prof.Proto Pisani il quale invece ritiene che tali provvedimenti darebbero luogo ad un fenomeno analogo ma non identico al giudicato ovvero alla "''preclusione pro iudicato''".
La differenza è di natura quantitativa e non qualitativa.
Qualora infatti venga fatto valere un diritto in giudizio non attraverso la forma ordinaria ma attraverso un procedimento sommario non cautelare, il giudicato si forma soltanto in ordine al diritto fatto valere in giudizio non estendendosi al rapporto pregiudiziale.
 
Per capire meglio facciamo un esempio:
Tizio agisce in giudizio in via ordinaria per ottenere da Caio il pagamento a cui ha diritto sulla base di un contratto di compravendita precedentemente stipulato;in questo caso la sentenza andrà ad accertare non solo il diritto di Tizio al pagamento del prezzo, ma anche la questione relativa all'esistenza e alla validità del contratto di compravendita.
Se tizio avesse agito in via sommaria non cautelare proponendo decreto ingiuntivo nei confronti di Caio, l'accertamento contenuto nel decreto si sarebbe limitato al diritto al pagamento del prezzo , non estendendosi all'esistenza e alla validità del contratto.
 
=== I mezzi di impugnazione straordinari ===
 
Il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5, 6 dell'art 395 c.p.c. e con opposizione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 404 c.p.c.