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=== L'Equity ===
Nel XV secolo, in epoca Tudor, molti litiganti, insoddisfatti dalle decisioni dei giudici di Common Law, si rivolgevano al [[Cancelliere]] del Re.
Il Cancelliere, di regola un ecclesiastico, amministrava la giustizia del caso concreto, applicando i principi canonistici e sovvertendo le decisioni di Commnon Law. Il diritto così prodotto fu chiamato [[equity]], dall'''aequitas'' richiamata dal Cancelliere.
La Cancelleria divenne presto una Corte monocratica, con avvocatura e personale propri. La procedura della Corte era detta [[bill procedure]] o procedura romano - canonistica, simile al modello inquisitorio continentale, scritta, rapida e informale.
La giustizia del Cancelliere, pur frequente, manteneva carattere eccezionale ed egli agiva in personam, secondo le circostanze del caso concreto. In gran parte, la giurisdizione del Cancelliere era richiesta in materia proprietaria.
I rimedi specifici della giurisdizione d'equity erano e sono l'esecuzione in forma specifica e la tutela inibitoria. I rimedi erano concessi tramite [[:en:injunction|injunction]] alla parte soccombente.
Intorno ai rimedi d'equity sono sorti, tramite generalizzazioni dottrinali, i diritti d'equity, detti anche [[:en:equitable interest|equitable interests]]. Frutto dell'''equity'' è anche l'istituto del [[Trust]].
Nel frattempo, la Cancelleria si separò dal [[King's Council]] riguardo alle competenze giudiziare (la maggior parte nel diritto privato). La separazione salvò l'equity dalle lotte del XVII secolo.
La giurisdizione d'equity fu a lungo vista come una minaccia dai giudici di Common Law per diverse ragioni:
# la lotta per la giurisdizione (dovuta al fatto che giudici e avvocati guadagnavano in base alle cause giudicate, che diminuivano quando le decisioni di una Corte fossero sovvertite da quelle di un'altra);
# i pericoli di politicizzazione della giustizia (dovuta al fatto che il cancelliere era un funzionario del re ed a lui responsabile)
# il pericolo dell'arbitrarietà delle decisioni del Cancelliere.
Il contrasto tra Common Law ed Equity era la conseguenza della lotta in corso fra la Corona (Tudor e Stuart) e le [[prerogative courts]] contro le Corti di Common Law ed il Parlamento.
I sovrani Tudor cercarono di migliorare il diritto penale tramite un sistema di nuove ed efficienti Corti, che derivavano l'autorità dalla Corona.
Parlamento e Corti di Common Law cercavano invece di mantenere lo status quo.
==== Sir Edward Coke e Lord Ellesmere ====
Con gli Stuarts il conflitto si aggravò a causa dell'uso politico di una delle Prerogative courts, la [[Star Chamber]].
Protagonisti di questa lotta, sotto [[Giacomo I]] Stuart, furono [[Sir Edward Coke]] ([[1 Febbraio 1552]]–[[3 Settembre 1634]]), [[Chief Justice]] del [[King's Bench]] dal [[1613]] al [[1616]], e [[Lord Ellesmere]], Cancelliere di Giacomo I.
Coke sosteneva la sovranità delle Corti di Common Law, depositarie dell'antica consuetudine del Regno (vedi ''[[Dr. Bonham's Case]]'') e garanti delle libertà dei cittadini.
Lord Ellesmere abitualmente interferiva con le Corti di Common Law tramite Injunction e riapriva casi già giudicati.
Sir Coke considerava illecite queste interferenze. Come reazione, isitgò i litiganti a resistere alle decisioni di Lord Ellesmere, che li incarcereva per oltraggio alla Corte. Coke provvedeva quindi a liberarli con il Writ of Habeas Corpus.
Lord Ellesmere e Frances Bacon (futuro Cancelliere) ottennero nel 1616 dal Re Giacomo I un provvedimento di legittimazione della prevalenza della decisione d'''Equity'' su quella ''at law''.
Il provvedimento fu presto ritenuto illegittimo, ma non ripreso più le interferenze dell'''equity''. I successori di Lord Ellesmere, in primis Francis bacon, esercitarono con moderazione le loro prerogative.
Il rapporto fra Equity e Common Law da competitivo si avviava a divenire di convivenza relativamente pacifica.
Già pochi anni dopo (1645) Carlo I rifiutò esplicitamente il potere di revoca dei giudici di cancelleria lasciando loro una maggiore autonomia, non solo: estese anche il loro incarico a vita evitando così che il successivo regnante potesse licenziarli.
Gli stessi giudici ormai avevano già attuato una loro responsabilizzazione: essi si sentivano vincolati dal precedente (come accadeva già per il common law) e si astenevano dal giudicare materie già oggetto di idonea disciplina nelle corti regolari.
In tal modo le differenze tra i due processi erano solo formali: i giudici di cancelleria potevano applicare solo gli istituti creati dall'Equity e non quelli di Common Law e vicerversa.
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