Decreto legislativo e Template:Calcio Nkana: differenze tra le pagine

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La locuzione '''decreto legislativo''' (spesso abbreviato in '''D.Lgs.''') o '''decreto delegato''' si intende, in particolare nel [[diritto costituzionale]], un [[atto normativo]] [[atto avente forza di legge|avente forza di legge]] adottato dal [[potere esecutivo]] ([[Governo]]) per delega espressa e formale del [[potere legislativo]] ([[Parlamento]]).
|nome1 = Rhokana United
 
|anno1 = 1935
Atti normativi similari esistono anche in vari ordinamenti, ma assumono una diversa denominazione.
|imm1 = 600px Rosso3.png
 
|nome2 = Nkana Red Devils
==Italia==
|anno2 = 1981
In [[Italia]] la decretazione legislativa è prevista dall'[[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 76|art. 76]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] ed è uno strumento con il quale le [[Parlamento della Repubblica Italiana|Camere]] decidono, per esempio per motivi di inadeguatezza tecnica o mancanza di tempo, di non disciplinare nel dettaglio una determinata materia non coperta da [[riserva di legge|riserva di legge formale]], riservandosi però di stabilire i principi e i criteri direttivi, cioè la "cornice" entro la quale il [[Governo della Repubblica Italiana|Governo]] dovrà legiferare. La delega al governo, infatti, non può mai essere in bianco, ma lo vincola a rispettare una serie prestabilita di limiti. In genere sono emanati nella forma di decreti legislativi quei testi normativi che per la loro mole sarebbero difficilmente gestibili in sede parlamentare, come nel caso di [[Testo unico|testi unici]] e [[Codice (diritto)|codici]].
|imm2 = 600px Rosso3.png
 
|nome3 = Nkana
La cosiddetta ''[[legge delega]]'' (approvata dalle Camere come una qualsiasi altra legge) disciplina appunto l'ambito, le direttive e i limiti a cui il governo dovrà attenersi nel predisporre i decreti legislativi. L'art. 76 della Costituzione prescrive inoltre che la delega legislativa sia limitata nel tempo: il governo, trascorso inutilmente il limite temporale fissato dal [[Parlamento]] per esercitare la delega, non può più legiferare.
|anno3 = 1992
 
|imm3 = 600px Rosso3.png
Nonostante la Costituzione non lo preveda espressamente, è invalsa la prassi secondo cui il governo, prima di approvare definitivamente un decreto delegato, ne sottopone lo schema alle Commissioni parlamentari competenti sulla materia, e ne accoglie eventualmente i pareri e le osservazioni.
|voce = Nkana Football Club
 
|pos = {{{1|}}}
===Legge delega e caratteri essenziali===
|anno = {{{2|}}}
La delega può essere conferita soltanto mediante [[legge ordinaria|legge]], mai tramite [[decreto legge]] che esproprierebbe il Parlamento della sua funzione principale di cui all'[[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 70|art. 70]] della Costituzione.
|sport = calcio
 
|cat =
Tale atto risponde a caratteri di imperatività e istantaneità, ossia il governo ha il dovere (anche se soltanto politico non essendo positivamente previsto) di dare concreta e piena attuazione alla delega ricevuta e ciò attraverso l'approvazione di un solo atto. Il secondo aspetto è smentito tuttavia dalla prassi e dalla [[legge 28 agosto 1988, n. 400]], che prevede la possibilità di più atti in caso di numero elevato di oggetti da disciplinare nella legge di delega (e infatti è invalso l'uso corrente di specificare nella legge delega che il Governo è autorizzato ad adottare ''uno o più'' decreti delegati).
}}<noinclude>
 
[[Categoria:Template stemmini squadre di calcio zambiane|Nkana]]</noinclude>
La legge delega può essere anche mista, ossia contenere disposizioni di immediata applicazione oltre che contenuti delegati. Ci sono, poi, materie in cui il governo non può legiferare, ossia: [[amnistia]] e [[indulto]], [[Bilancio dello Stato|bilancio]] e [[Sistema tributario|tributi]], [[trattati internazionali|ratifica dei trattati internazionali]], [[leggi costituzionali]], e leggi di conversione dei [[decreto-legge|decreti-legge]].
 
===Il procedimento di formazione===
Il procedimento di formazione del decreto legislativo (abbreviato con ''d. lgs.'') è disciplinato dall'art. 14 della legge n. 400/1988, secondo cui il decreto va deliberato dal governo entro il termine fissato dalla legge di delega, e va presentato almeno venti giorni prima della scadenza di detto termine al [[presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]], il quale provvederà poi all'emanazione.
 
Qualora il [[governo della Repubblica Italiana|governo italiano]] non rispetti la legge di delegazione, vale a dire i principi e i criteri direttivi in essa stabiliti, si ha il cosiddetto ''eccesso di delega'' che, se sottoposto al giudizio della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]], ne comporta la dichiarazione di illegittimità nella parte che ecceda la delega.
 
===Decreti attuativi degli statuti regionali===
Non c'entrano invece nulla con la decretazione legislativa propriamente detta i [[Decreto di attuazione degli statuti|decreti attuativi degli statuti]] delle [[regioni a statuto speciale]], emanati tramite un atto che viene anch'esso denominato "decreto legislativo", ma che ha caratteristiche assolutamente peculiari. A monte non c'è infatti una ''legge delega'' e manca qualsiasi intervento del [[Parlamento della Repubblica Italiana|parlamento nazionale]], avendo come base un accordo Stato-Regione.
 
== Nel mondo ==
===Francia===
In [[Francia]] l'omologo del decreto legislativo può essere considerata l<nowiki>'</nowiki>''ordonnance'' prevista dall'art. 38 della [[Costituzione francese del 1958|Costituzione del 1958]]. La norma costituzionale stabilisce che il [[Governo della Francia|Governo]] può chiedere al [[Parlamento francese|Parlamento]], per l'attuazione del suo programma, l'autorizzazione a porre tramite ordinanza delle norme in materie che sono normalmente riservate alla legge. Se lo ritiene, il Parlamento emana una ''loi d'habilitation'' che fissa i limiti di contenuto e di tempo per l'emanazione delle ordinanze governative. Una volta emesse, le ordinanze devono poi essere sottoposte al Parlamento per la ratifica entro il termine fissato dalla legge di autorizzazione, altrimenti decadono. Scaduto il termine fissato dalla legge di autorizzazione, inoltre, il Governo non può più modificare le ordinanze adottate.
 
===Spagna===
La [[Costituzione della Spagna|Costituzione spagnola]] all'art. 82 prevede un procedimento legislativo praticamente identico alla delega legislativa italiana.
In particolare, il ''decreto legislativo'', qualora debba consistere nella elaborazione di un articolato recante nuove norme giuridiche, può essere adottato solo in base a una ''ley de bases'' o ''ley delegatoria'' emanata dalle [[Cortes Generales]]. Qualora, invece, il decreto legislativo debba consistere in una raccolta organica di leggi preesistenti (''Texto Refundido'', equivalente al [[Testo unico]] italiano), può essere adottato dal Governo in base a una ''ley ordinaria''.
 
===Stati Uniti d'America===
Negli [[Stati Uniti d'America]] un caso di legislazione delegata dal potere legislativo a quello esecutivo è dato dagli ''executive orders'' del [[Presidente degli Stati Uniti d'America|Presidente]] laddove il [[Congresso degli Stati Uniti d'America|Congresso]], con una propria legge, gli affidi poteri discrezionali. Si tratta di casi eccezionali, che peraltro non trovano una espressa previsione nella [[Costituzione degli Stati Uniti|Costituzione]]. Normalmente, infatti, gli ''executive orders'' sono adottati dal Presidente al solo scopo di fornire direttive al Governo, nel caso interpretando anche leggi vigenti, ma senza assurgere a fonte normativa.
 
==Bibliografia==
* Angelo Criscuoli, ''La delegazione del potere legislativo nel moderno costituzionalismo'', Napoli, 1910.
* Giuseppe Maranini, ''La divisione dei poteri e la riforma costituzionale'', Venezia, 1928.
* Egidio Tosato, ''Le leggi di delegazione'', Padova, Cedam, 1931.
* Agostino Origone, ''L'estensione della competenza legislativa del governo nello Stato moderno'', I, Roma, 1935.
* Angel Antonio Cervati, ''La delega legislativa'', Milano, Giuffrè, 1972.
* Angel Antonio Cervati, ''Legge di delegazione e legge delegata'', in Enc.dir., XXIII, Giuffrè, Milano, 1973.
* Massimo Siclari, ''Il Parlamento nel procedimento legislativo delegato'', in Giur.Cost., 1985, I
* Franco Modugno, ''Fonti del diritto'', in Enc.giur.Treccani, XIV, Roma, 1990.
* Giovanni Bianco, ''Margini alla discrezionalità del legislatore delegato o discrezionalità senza margini del Giudice delle leggi?'', In Giur.It,, 1990, n.4.
* Giovanni Tarli Barbieri, ''La grande espansione della delega legislativa'', in Le deleghe legislative: riflessioni sulla recente esperienza normativa e giurisprudenziale, a cura di Paolo Caretti ed Antonio Ruggeri, Milano, 2003.
* Carlotta Latini, ''Il governo legislatore: delega legislativa e dottrina dei pieni poteri tra Otto e Novecento'', Giuffrè, Milano, 2004.
* Adele Anzon, ''I problemi attuali del sindacato della Corte Costituzionale sulla delega legislativa'', in La delega legislativa, con prefazione di Francesco Amirante, Giuffrè, Milano, 2009.
* Emanuele Rossi, ''Introduzione: il fenomeno della delegazione legislativa e la sua evoluzione'', in Le trasformazioni della delega legislativa; contributo all'analisi delle deleghe legislative nella XIV e XV legislatura, a cura E.Rossi, Padova, Cedam, 2009.
* Marco Ruotolo, ''Brevi riflessioni sulla legislazione delegata integrativa e correttiva'', in Quaderno/Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, 20, 2009.
* Paolo Carnevale, ''La strana permeabilità della legge di delega: qualche considerazione a margine della sentenza n. 230 del 2010'', in Giur.Cost., 2010, n.4.
* Angel Antonio Cervati, ''La delega legislativa e il potere regolamentare nel pensiero di Egidio Tosatto'', in Egidio Tosato costituente e costituzionalista, a cura di Mario Galizia, Giuffrè, Milano,2010.
* Nicola Lupo, ''Il ruolo normativo del Governo'', Il Filangieri. Quaderno/ Associazione per le ricerche e gli studi sulla rappresentanza politica nelle assemblee elettive, 2010
* Alessandro Pizzorusso, ''L'ampliamento dei poteri normativi dell'esecutivo nei principali ordinamenti occidentali a cinquant'anni dal saggio di Enzo Cheli'', in Lo Stato costituzionale la dimensione nazionale e la prospettiva internazionale: scritti in onore di Enzo Cheli, a cura di Paolo Caretti e Maria Cristina Grisolia, Il Mulino, Bologna, 2010.
* Massimo Rubechi, ''Gli "atti equiparati" alla legge ordinaria'', in "La costruzione giurisprudenziale delle fonti del diritto", a cura di Licia Califano, Fano, 2010.
* Roberto Zaccaria, ''L'uso delle fonti normative tra Governo e Parlamento: bilancio di metà legislatura'', Giur.Cost., 2010, n.5.
* Giovanni Guzzetta - Francesco Marini, ''Diritto pubblico italiano ed europeo'', Giappichelli, Torino, 2011.
* Elena Malfatti, ''Corte Costituzionale e delegazione legislativa, tra "nuovo volto" procedurale e sottoposizione al canone di interpretazione conforme'', in Studi in onore di Franco Modugno, ES, Napoli, 2011, III.
* Augusto Cerri, ''Istituzioni di diritto pubblico. Nel contesto europeo'', Giuffrè, Milano, 2015.
 
==Voci correlate==
* [[Decreto-legge (diritto italiano)|Decreto-legge]]
* [[Legge]]
 
==Altri progetti==
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== Collegamenti esterni ==
* {{Thesaurus BNCF}}
 
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{{Portale|diritto}}
 
[[Categoria:Diritto costituzionale]]
[[Categoria:Decreti legislativi| ]]