Wikipedia:Bar/Discussioni/(Ab)uso del template PD-Italia: differenze tra le versioni

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Salve, oggi pomeriggio stavo dando un'occhiata alla licenza di alcune foto e, pensandone a caso dalla [[:Categoria:PD_Italia]] ho trovato (tanti, '''troppi'''), utilizzi sbagliati della licenza PD-Italia.<br />Ricordo che il PD-Italia richiede espressamente che siano trascorsi 20 anni dalla '''prima pubblicazione''' dell'immagine (e non dalla ''realizzazione''). Cioe', se trovo in un cassetto una foto che ''mio cuggino'' fotografo fece a Mussolini nel 1935 non posso pubblicarla sotto PD-Italia.
Ricordo che il PD-Italia richiede espressamente che siano trascorsi 20 anni dalla '''prima pubblicazione''' dell'immagine (e non dalla ''realizzazione''). Cioe', se trovo in un cassetto una foto che ''mio cuggino'' fotografo fece a Mussolini nel 1935 non posso pubblicarla sotto PD-Italia.
Vi riporto di seguito alcuni casi, sono i primi che mi sono balzati all'occhio, a titolo di esempio:
* [[:File:1965 - Con la mamma.jpg]]: la foto non e'è mai stata pubblicata
* [[:File:Monsignor Pio FrezzaJPG.JPG]]: non si dice se e quando la foto e'è stata pubblicata. Probabilmente e'è stata presa da [http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.santiebeati.it/immagini/Thumbs/94466/94466.JPG&imgrefurl=http://www.santiebeati.it/dettaglio/94466&usg=__rDCC2sXMSxQ5tUt_UxIrcRjkVH8=&h=150&w=114&sz=26&hl=it&start=1&um=1&tbnid=8QbjfQFy6GD6aM:&tbnh=96&tbnw=73&prev=/images%3Fq%3DPio%2BFrezza%26hl%3Dit%26sa%3DN%26um%3D1 qua] <small>(peraltro in bassa risoluzione)</small>, ma non viene detto se e quando e'è stata pubblicata.
* [[:File:1882 3a liceo-1-.jpg]], dalla descrizione, non e'è mai stata pubblicata (se non in tempi recenti). E'È comunque utilizzabile, ma non a scopi commerciali. La licenza e'è dunque sbagliata.
**<small>spostata a PD old, la foto è del 1882. --[[Utente:ilPisano|ïɭ'''P'''<small>i</small>ʂḁɳʘ]] <small>aka Fungo</small> ([[Discussioni utente:ilPisano|D]]) 21:53, 4 mag 2009 (CEST)</small>
***<small>Sicuro sicuro sicuro che il fotografo e'è morto prima del 1939? --[[Discussioni_utente:Ggg|Gerardo]] 16:08, 5 mag 2009 (CEST)</small>
* [[:File:ANNA MARIA MOZZONI.jpg]] nessun dettaglio disponibile
* [[:File:Agnelli sindaco.jpg]] l'immagine e'è si' precedente. Ma quando e'è stata pubblicata?
* [[:File:Aldo Settimio Boni.jpg]] licenza completamente sbagliata, servirebbe addirittura un ticket ORTS.<br />e qua concludo, sono solo degli esempi fatti in 5 minuti di click a caso nella categoria.<br />Questo è invece un utilizzo corretto: [[:File:2000grotte-scala.jpg]], dove è riportata il titolo della pubblicazione e l'anno della stessa.<br />Invito tutti ad una maggiore attenzione all'utilizzo del template (vi sono errori anche da parte di utenti ''esperti'') ed in generale propongo di non esitare a cancellare immagini prive di riferimenti (per le foto vecchie la pubblicazione antecedente ai 20 anni <u>non</u> puo' essere ''presunta''). Cioe' la stessa durezza che gia' viene utilizzata per reprimere le violazione del copyright dei testi dato che entrambi gli illeciti mettono a rischio la sopravvivenza del progetto.--[[Utente:Hal8999|Hal8999]] ([[Discussioni utente:Hal8999|msg]]) 20:42, 4 mag 2009 (CEST)
* [[:File:Aldo Settimio Boni.jpg]] licenza completamente sbagliata, servirebbe addirittura un ticket ORTS.<br>
e qua concludo, sono solo degli esempi fatti in 5 minuti di click a caso nella categoria.<br>
 
Questo e' invece un utilizzo corretto: [[:File:2000grotte-scala.jpg]], dove e' riportata il titolo della pubblicazione e l'anno della stessa. <br>
Invito tutti ad una maggiore attenzione all'utilizzo del template (vi sono errori anche da parte di utenti ''esperti'') ed in generale propongo di non esitare a cancellare immagini prive di riferimenti (per le foto vecchie la pubblicazione antecedente ai 20 anni <u>non</u> puo' essere ''presunta''). Cioe' la stessa durezza che gia' viene utilizzata per reprimere le violazione del copyright dei testi dato che entrambi gli illeciti mettono a rischio la sopravvivenza del progetto.--[[Utente:Hal8999|Hal8999]] ([[Discussioni utente:Hal8999|msg]]) 20:42, 4 mag 2009 (CEST)
 
:Aggiungerei il problema delle distinzione fra fotografia "semplice" (e quindi [[Template:PD-Italia|PD-Italia]]) e fotografia artistica/opera fotografica (il cui copyright scade 70 anni dopo la morte del fotografo). [http://www.soniarosini.it/articolo_3.html Questo articolo] (che avevo già segnalato tempo fa in [[Discussioni_template:PD-Italia|discussione]]) chiarisce che la situazione... non è per niente chiara! --[[Utente:Jaqen|Jaqen]] [[Discussioni utente:Jaqen|[...]]] 20:56, 4 mag 2009 (CEST)
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''2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.''
Quindi, se una fotografia è stata prodotta nel 1957 ma pubblicata per la prima in libro/sito web nel 1992, è protetta per 25 anni e non ricade sotto il PD-Italia. Il "venti anni dalla data di pubblicazione" proteggeva ragionevolmente anche da questa norma. Quindi, in definitiva, dopo che un utente solleva una disastrosa situazione in fatto di abuso del template e quindi violazioni di copyright, al posto che fare qualcosa per impedire questi abusi (più controlli, più unverified per le immagini senza fonte ecc.), si cambia la norma. Mi ricorda qualcosa. Buon caricamento--[[Utente:Trixt|Trixt]] ([[Discussioni utente:Trixt|msg]]) 14:11, 5 mag 2009 (CEST)
:Il template cita due articoli, ed il verbo usato adesso (produrre) e'è quello usato nella legge.
:Proprio per il fatto che non dobbiamo inventarci niente, usare i termini della legge mi sembra la cosa piu' logica, senza cambiare "produrre" in "pubblicare" (poi il fatto che sia piu' facile dimostrarne la pubblicazione che la produzione non mi trova per nulla d'accordo, e la prima spiegazione di Hal lo dimostra) '''''<span style="font-size:medium;font-family:Comic Sans MS">[[Utente:Jalo|<span style="color:#BB0011">J</span>]][[Discussioni utente:Jalo|<span style="font-size:small;color:#DD2233">alo</span>]]</span>''''' 14:24, 5 mag 2009 (CEST)
::Per quel che riguarda le foto non artistiche, ''Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.''. Certo poi è da stabilire se sia o meno artistica, ma è un discorso diverso. La foto di un fatto (come la proclamazione di unacarica pubblica etc.) ci rientrano bene, mi pare. --<small>(</small>[[Utente:Yuma|<ttkbd>Y</ttkbd>]]<small>) ☼ [[Discussioni utente:Yuma|''parliamone'']]</small> 15:35, 5 mag 2009 (CEST)
 
:@Trixt: in effetti l'art. 85-ter mi era sfuggito, ed [[interpretazione giuridica|è chiaro]] che non si può prendere in considerazione solo l'art. 92 facendo finta che l'altro non esista. Però va preso in considerazione pure l'[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#90 art. 90]:
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#La direttiva europea non è stata recepita nell'ordinamento italiano per i punti di cui si dibatte, dal momento che una legge italiana posteriore, quella con cui si emenda la LDA, di fatto non la applica integralmente, ma solo parzialmente. I punti non emendati si intendono quindi confermati nella loro piena validità per l'ordinamento italiano. La UE potrà se crede porre in essere le azioni che eventualmente le spettino per questa inosservanza della direttiva, ma per gli italiani la legge sul diritto d'autore da osservare è quella che si trova come tale nella raccolta delle leggi italiane, ed è quella linkata.
#Il punto dell'indicazione dei dati richiesti ex art. 90 [http://norma.cirfid.unibo.it/norma/dir_info/cgi-bin/GetVersionBody.pl?mode=Version&view_mode=links&follow_mode=dynamic&vig_date=oggi&vig_date_op=on&doc_type_id=93&attach_type_id=0&doc_id=262&part_id=n_0_0_0_0_0_0_0_0_0 è soggetto a limiti], quindi la loro eventuale mera omissione non è in sé un valido e bastante presupposto per il "saccheggio" di foto non creditate. In ogni caso spetta al fotografo, solo a lui, non cioè all'eventuale attuale diverso possessore, provare ex art. 90 la malafede nell'omessa trasmissione dei dati che esenterebbe dall'equo compenso.
#La "lecita pubblicazione" ex 85-ter è il vero punto su cui il dubbio è ragionevole, sebbene la questione vada un attimo inquadrata. Intanto che valore ha questo diritto (che peraltro deve essere ricordato sempre insieme a quello delle [[Edizioni critiche oe scientifiche (diritto d'autore)|edizioni critiche]]). Non ha un grande rilievo ed è di improbabile applicabilità: l'unica prova efficace per l'eventuale protezione di questo diritto è in pratica solo il legittimo possesso degli originali (negativa, lastra, eccetera). Come si può provare, infatti, che non siano state effettuate altre copie lecite da cui provenga la copia eventualmente contestata, se non disponendo di una dimostrabile storia degli originali in possesso che possa escludere con ragionevole certezza questa possibilità? E, anche se l'originale lo si avesse, occorre peraltro provare - a cura e carico di chi lamenti lesione di diritti - che si tratti dell'unico "originale" disponibile e che, ad esempio, non vi sia stata (dal momento dello scatto a quello dell'impossessamento) duplicazione alcuna a partire dal vero supporto originario. Dimostrabile solo con un'attendibile ed efficace "storia del provato possesso materiale" del supporto originario: provare cioè che l'attuale possessore era presente quando il fotografo ha aperto la macchina fotografica e ne ha estratto il rullino, era presente in camera oscura (e qui chissà come si può provare credibilmente di aver visto o non visto qualcosa), e ne è uscito con in mano il tutto (insomma, qualcosa di molto simile a ciò che è in penale la ricostruzione della [[flagranza]]). Essendo peraltro proprio chi rivendica questo diritto - guarda caso - l'unica fonte possibile di prova della sussistenza del diritto stesso... E'È perciò probabile che nemmeno [[Alinari]] riuscirebbe a dimostrare senza inficianti approssimazioni che sia stata davvero la sua ''la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione'' (art.12) di ciò che possiede, stante l'ampiezza della gamma di azioni possibili dal momento che lo stesso art. 12 non le delimita e che solo parziali cenni caratteristici ma non esclusivi possono desumersene dalla lettura dell'intera legge. Non basta: il possesso degli originali configura l'avvenuta cessione dei diritti da parte del titolare, dunque si starebbe dicendo che il reale titolare dei diritti caduti nel pubblico dominio li starebbe pubblicando per la prima volta, cioè starebbe per la prima volta dando esercizio a diritti già suoi am che suoi non sono più, quindi la norma non riguarderebbe l'unico soggetto capace di provare efficacemente questo specialissimo diritto (se non fosse lui stesso la fonte della prova...). Questo per inquadrare il tema nelle sue proporzioni di fatto, perché non si dica che non è stato considerato.<br />Veniamo al dunque: l'85-ter si conclude non a caso con "in quanto applicabili". Valutatene dunque l'applicabilità, prima di dire che un sopravvenuto "primo impossessamento" possa inficiare la precedente caduta nel [[pubblico dominio]], dal quale, per definizione, non si torna indietro a meno di sopruso. A decidere è come sempre la definizione dell'oggetto nel pubblico dominio, alternativamente proposto come ''[[res nullius]]'' (cosa di nessuno) ovvero ''res communis omnium'' (cosa di comune proprietà di chiunque). Il principio di precauzione non è in discussione. E'È che questo articolo è poco noto perché di fatto potrebbe essere utile come vedete solo in rarissimi casi, ma sopra tutto contiene un principio che autorizza la ri-protezione del pubblico dominio ed è tutto da dimostrare che ciò sia lecito.
#Per quanto sopra, ''il template era comunque sbagliato'', perché se come dice Trixt si deve considerare la "prima pubblicazione", il termine è di 25 anni (e non di 20) dalla prima pubblicazione, altrimenti il termine è di 20 anni dalla produzione.
#La protezione del template, in mancanza di una storia di pregressi vandalismi, non è una buona idea; o almeno non è molto wiki. - [[Speciale:Contributi/207.97.213.169|207.97.213.169]] ([[User talk:207.97.213.169|msg]]) 21:30, 7 mag 2009 (CEST)