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{{Nota disambigua2|L'acronimo '''SPA''' punta qui. Per altri significati vedi: [[Spa (disambigua)]]}}
La '''Società per azioni''' ('''S.p.A.''') è una [[Società di capitali|società di capitali]], in cui le partecipazioni dei soci sono espresse in [[Azione (finanza)|azioni]]. Questo significa che il [[capitale sociale]] è frazionato in un determinato numero di titoli, ciascuno dei quali incorpora una certa quota di partecipazione ed i diritti sociali inerenti alla quota stessa.
In quanto società di capitali, le S.p.A. sono caratterizzate anche dall'''autonomia patrimoniale perfetta'', ossia dal massimo grado di autonomia patrimoniale. Il [[patrimonio]] della [[Società (diritto)|società]], in altre parole, risulta essere completamente distinto da quello dei soci che, quindi, non sono chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali. La responsabilità dei soci è limitata, in via di principio, alla sola quota di partecipazione.
All'interno del [[Codice civile]] gli articoli che trattano della S.p.A. sono 2325 e ss.
== Origine storica ==
La nascita del modello societario "S.p.A." si fa risalire alle [[Compagnie coloniali]] dei secoli [[XVII secolo|XVII]] e [[XVIII secolo|XVIII]]. Le esplorazioni e gli insediamenti coloniali necessitavano di ingenti finanziamenti e comportavano altresì alti rischi per l'investimento effettuato. Per attrarre i finanziatori, i sovrani presero a concedere la [[separazione patrimoniale]] tra la società ed i soci, cosicché questi ultimi non esponevano il loro intero patrimonio al rischio, ma solo il denaro investito nella Compagnia. Da notare come sia essenziale sin dall'origine il momento del '''finanziamento''' dell'attività.
Le Compagnie coloniali non costituivano, quindi, un modello societario tipizzato, a cui i privati potevano ricorrere liberamente. La separazione patrimoniale e la conseguente possibilità di limitare il rischio al capitale investito erano, infatti, consentite solo in forza di un [[privilegio]], assegnato dal potere sovrano alla compagnia e solo ad essa.
Con le codificazioni napoleoniche, all'inizio del [[XIX secolo]], la prospettiva cambiò. Venne introdotto un tipo generalizzato di [[società anonima]], a cui i privati potevano ricorrere per ottenere, mediante il rispetto di determinate procedure, il beneficio dell'autonomia patrimoniale perfetta.
== Tipi reali ==
A seguito della puttana madosca [[riforma del diritto societario]] del [[2003]] si possono individuare tre livelli di disciplina della S.p.A. a seconda del cosiddetto "modello socio-economico" sottostante. Il principio che anima questa tripartizione della regolamentazione (prima curata solo dall'[[interpretazione|interprete]]) è la considerazione delle profonde differenze che intercorrono tra una piccola impresa con pochi soci che decidono di utilizzare il modello organizzativo Spa e invece una Spa di grandi dimensioni con azionariato diffuso e frammentato e che faccia anche ricorso al [[mercato dei capitali di rischio]]. Si tratta proprio di una presa di coscienza di differenze '''reali'''. Si delineano quindi tre tipi:
*Spa modello chiuso: la disciplina è quella codicistica, salvo qualora il legislatore detti norme specifiche per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio o alle quotate che non valgono per questo primo tipo.
*Spa modello aperto (ricorso al mercato dei capitali di rischio) non quotata: si applicano anche le regole dettate per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.
*Spa modello aperto (ricorso al mercato dei capitali di rischio) quotata: vi sono quattro piani successivi in cui cercare la soluzione ai quesiti normativi.
#Leggi speciali (es. T.U. Finanza D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
#Norme speciali per le quotate contenute nel Codice civile (es. 2441, 4° comma)
#Norme che si riferiscono alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (cfr. sopra)
#Diritto societario comune
Per determinare quando una società faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio occorre fare riferimento alla norma risultante dall'art. 2325 ''bis'' c.c., al 1° comma: "''..sono società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati'' [e qui si fa riferimento alle quotate] ''o diffuse fra il pubblico in misura rilevante".
La "''misura rilevante''" viene individuata dalla lettura dell'art. 116 del [[Testo unico della Finanza|T.U. della Finanza]] del '98, che rimanda la definizione ad un regolamento della [[CONSOB]]. Però il legislatore del 2003, per evitare di concedere troppa arbitrarietà alla CONSOB nella definizione di questo modello socio-economico, ha voluto fissare questa misura a quanto indicato nel regolamento CONSOB del 1° Gennaio 2004 (art. 111 ''bis'' disp. att. D.lgs 6/03).
== Caratteristiche fondamentali ==
Gli elementi che caratterizzano questo tipo societario e la cui sussistenza è essenziale per poter applicare la normativa relativa a questo istituto sono:
*L'intento di '''limitare il rischio'''.
*La presenza di '''[[azioni]]''' che rappresentano la partecipazione dei soci alla società.
*La '''corporazione normativa''': il legislatore impone che i poteri siano rigidamente distribuiti tra diversi organi.
Se viene meno uno di questi elementi non si considera integrata la fattispecie, e quindi non è applicabile la disciplina della Spa.
=== Modelli di amministrazione e controllo ===
A seguito della riforma sono stati regolati tre diversi modelli di amministrazione e controllo della Spa a disposizione dei soci (tradizionale, [[Sistema dualistico (Società per Azioni)|dualistico]] e [[Sistema monistico (Società per Azioni)|monistico]]). Il modello [[principio dispositivo|dispositivo]] è quello di tipo tradizionale (nonché il modello più utilizzato al momento), del quale parleremo in questo articolo e che richiama il modello unitario pre-riforma. La disciplina degli altri modelli è costituita in parte da norme specifiche, in parte da rinvii specifici al modello tradizionale ed infine viene chiusa da alcune clausole generali come quella presente all'art. 2380 2° comma o quella contenuto nell'art. 223 ''septies'' disp. att. c.c.
== Costituzione ==
Le condizioni per la valida costituzione di una Spa sono essenzialmente quattro:
*Un contratto associativo tra due o più persone o un atto unilaterale (nel caso della Spa cosiddetta [[Società per Azioni unipersonale|unipersonale]], cioè con un unico socio).
*La redazione di un [[atto costitutivo]] e di uno [[statuto]] per [[atto pubblico]], [[ad substantiam]], contenenti importanti informazioni sulla società (sede principale e secondarie, [[oggetto sociale]], ammontare del capitale, ...) e le regole dell'agire comune che i soci stabiliscono.
*L'intera sottoscrizione di un [[capitale sociale]] il cui valore non deve essere inferiore ai 120.000 [[euro]].
*Il deposito dell'atto costitutivo presso il [[registro delle imprese]] e la conseguente iscrizione della società in tale registro.
Solo al momento dell'iscrizione della società nel registro delle imprese si verifica la separazione patrimoniale tra il patrimonio dei soci e quello della società: la società acquista la [[persona giuridica|personalità giuridica]] (art. 2331 c.c.). Degli atti compiuti nel periodo che intercorre tra la stipula dell'atto costituitivo e la sua iscrizione nel registro rispondono chi li ha compiuti e chi si ritiene abbia dato l'ordine. Tali atti possono poi essere [[ratifica|ratificati]] dalla società, una volta che sia sorta, con l'effetto di aggiungere la responsabilità della società nei confronti dei terzi e, sul piano interno, di sollevare il socio che ha agito.
Prima della [[riforma del diritto societario]] del [[2003]], non era consentito costituire Spa di tipo unipersonale. Qualora tale ipotesi si fosse verificata durante la vita della società, la conseguenza sarebbe stata il superamento della separazione patrimoniale ai danni dell'unico socio il quale avrebbe risposto, seppur in via [[sussidiarietà|sussidiaria]] illimitatamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dalla Spa. Inoltre il permanere di tale situazione per un periodo di sei mesi era una delle cause di scoglimento della società.
== Nullità della società (Art. 2332 c.c.) ==
La disciplina della nullità della Spa è rilevantissima perché mostra come il momento contrattuale che sta alla base della nascita della società lasci il campo al momento funzionale e organizzativo. Infatti una volta avvenuta la registrazione della società nel registro delle imprese, non valgono più le normali cause di [[Nullità (diritto)|nullità]] degli artt. 1418 e ss. c.c. ma si applica la differente disciplina del 2332 c.c.: "''Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità può essere pronunciata '''soltanto''' nei seguenti tre casi:''
#''mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;''
#''illiceità dell'oggetto sociale;''
#''mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale;''"
Da notare l'avverbio "''soltanto''" che marca queste ipotesi come [[tassatività|tassative]], le uniche ammissibili dopo l'iscrizione della società. La ragione della predisposizione di una disciplina differente dall'ordinaria è quella di tutela dei traffici e dei soggetti terzi che intraprendano relazioni con la società. Una nullità ''ex'' 1418 travolgerebbe la società ''[[ex tunc]]'' e con essa tutti i rapporti costituiti dalla nascita della medesima, con conseguente perdita di garanzie per i creditori (e aumento dei [[costi di transazione]] considerati come costi da monitoraggio del credito ''ex ante'' e da lite ''ex post'').
Invece il 2332 detta una regola opposta: l'efficacia degli atti compiuti dopo l'iscrizione e fino alla dichiarazione di nullità è salva. I soci sono obbligati a versare i conferimenti fino al soddisfacimento dei creditori sociali. Parte della dottrina ritiene che la disciplina ''ex'' art. 2332 non sia speciale rispetto a quella degli artt. 1418 e ss. ma "diversa" (con oggetto diverso, non un atto ma un'organzizzazione): il risultato sarebbe in termini di [[interpretazione]] quello della non immediata estensione dei principi della disciplina della nullità contrattualistica alla nullità della società per colmare le eventuali lacune.
Infine la nullità è equiparata dal legislatore ad una causa di scioglimento della società (''La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori'').
== Struttura finanziaria ==
La S.p.A. costituisce la forma più sofisticata che il nostro ordinamento conosca di finanziamento dell'[[impresa]]. La disciplina della struttura finanziaria è quindi un argomento essenziale. Anche prima della riforma del diritto societario la S.p.A. costituiva il modello più avanzato di organizzazione e finanziamento dell'impresa, ma è solo dopo il D.lgs. 6/03 che la struttura finanziaria ha assunto un ruolo centrale nella disciplina relativa alla S.p.A. e sono stati ampliati i canali di finanziamento. In pratica l'obbiettivo del legislatore è stato quello di garantire alla società il massimo apporto di risorse possibile, e questo risultato è stato perseguito permettendo alla S.p.A. di emettere i più vari tipi di strumenti finanziari e rendendo elastica e modellabile secondo le esigenze la relativa disciplina.
=== Conferimenti ===
Con il termine "[[conferimento]]" si indica l'[[apporto (diritto)|apporto]] di beni o servizi da parte del socio alla società che siano effettivamente imputati al capitale sociale nominale. Nella S.p.A. i conferimenti (Art. 2342 c.c.) devono farsi in denaro ([[principio dispositivo]]) o in natura. Nel caso di conferimenti in denaro, al momento della sottoscrizione è sufficiente l'effettivo versamento anche solo del 25% del conferimento. Questo non vale nei casi di Spa unipersonale nei quali il conferimento deve essere pari al totale del capitale sociale o nei casi di conferimenti in natura. Non possono invece essere oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
Spetta agli amministratori il compito di richiedere ai soci il capitale non versato qualora ciò appaia utile o necessario. Come [[principio dispositivo]] al conferimento effettuato corrisponde una quota di azioni proporzionale. Le [[azioni]] corrispondenti a porzioni di capitale ancora non versato ("azioni non liberate") sono soggette ad un regime speciale: chi le trasferisce ad altri è obbligato in solido per tre anni per i versamenti ancora non effettuati.
==== Stima dei conferimenti in natura ====
I beni in natura devono essere accompagnati da una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale che attesti il valore del conferimento. Tale relazione deve essere poi controllata entro 180 giorni dagli amministratori che, se riscontrano una differenza di oltre un quinto tra il valore dichiarato e quello effettivo, possono decidere di diminuire in proporzione il capitale sociale. In alternativa il socio può decidere di recedere dalla società (ottenendo il rimborso, ove possibile in natura) o di versare la differenza.
=== Strumenti finanziari ===
La Spa rappresenta la forma più evoluta (nel nostro ordinamento) di organizzazione e finanziamento dell'impresa. In particolare il finanziamento, oltre che attraverso l'indebitamento della società presso gli istituti di credito, può essere attratto tramite tre macro-categorie di strumenti finanziari che il legislatore ha predisposto.
Le categorie di strumenti finanziari si differenziano tra loro in base al "rischio" che presentano, calcolato su due punti: la remunerazione durante il rapporto e la restituzione dell'investimento. Si va dal rischio massimo delle azioni che non hanno né remunerazione né restituzione certe a quello minimo delle obbligazioni che hanno sia remunerazione che restituzione certe (con una vasta gamma di strumenti intermedi).
==== Azioni ====
Le [[azioni]] rappresentano la partecipazione sociale. Danno accesso, a seconda dei tipi, a diritti amministrativi e/o patrimoniali. A seguito della riforma del diritto societario è stato aumentato il grado di [[Principio di atipicità|atipicità]] dell'azione. In pratica nell'atto costitutivo i soci possono predisporre i più diversi tipi di azioni, corredati dalle più varie combinazioni di diritti amministrativi e patrimoniali. Gli unici vincoli sono il fatto che il capitale minimo di 120.000 euro debba essere interamente composto da azioni di tipo ordinario e che le azioni prive del diritto di voto non possono superare la metà del capitale sociale.
Importante novità post-riforma è la possibilità concessa ai soci di stabilire nell'atto costitutivo una assegnazione delle azioni diversa dal criterio dispositivo che è l'assegnazione proporzionale alla quota di capitale sociale sottoscritto. La conseguenza è una maggiore adattabilità del modello societario Spa al volere dei soci: è ora possibile attrarre soggetti particolarmente meritevoli o utili alla società mediante l'assegnazione di un numero di azioni superiore a quelle loro spettanti.
==== Strumenti finanziari partecipativi ====
Gli [[Strumenti finanziari partecipativi|strumenti finanziari partecipativi]] costituiscono un nuovo canale di finanziamento della Spa che il legislatore della riforma del 2003 ha predisposto. Si pongono ad un livello intermedio in quanto presentano un grado di rischio minore rispetto alle azioni ma maggiore rispetto alle obbligazioni. Possono essere corredati di vari tipi di diritti amministrativi e patrimoniali, escluso però il diritto di voto in assemblea generale, a meno che non sia limitato ad alcune particolari materie (ad esempio solo per l'approvazione del bilancio).
==== Obbligazioni ====
Le [[Obbligazioni|obbligazioni]] sono titoli di credito risultanti da una ampia manovra di finanziamento attuata dalla società. Si tratta di un'operazione di [[mutuo]] cartolarizzata e parcellizzata. Le obbligazioni non sono imputate al [[capitale sociale]], e i possessori di obbligazioni solitamente sono privi di diritti amministrativi. In compenso tra i tre strumenti finanziari costituiscono la categoria più "sicura" in quanto hanno una [[remunerazione]] a tasso fisso ed un [[rimborso]] a data certa (questo almeno nella categoria ordinaria). In seguito alla riforma del 2003 è stata ampliata notevolmente la possibilità di emettere tale strumento finanziario (fino al doppio del capitale sociale) ed è stata spostata la competenza (almeno in via [[Principio dispositivo|dispositiva]], cioè "''salvo diversa previsione dello statuto''") dall'[[assemblea]] in sede straordinaria al [[Consiglio di amministrazione|C.d.A.]] semplificando l'operazione al fine di aumentare i canali di finanziamento disponibili per il modello S.p.A.
=== Patrimoni destinati ad uno specifico affare ===
La norma ''ex'' art. 2447 ''bis'' c.c. ''lett. a'' fornisce alla S.p.A. la possibilità di costituire dei [[patrimoni destinati ad uno specifico affare]]. Si tratta di un'ulteriore metodo di limitazione della [[responsabilità]] della società e di [[finanziamento]] della stessa. "Limitazione" perché il legislatore consente che, ricorrendo alcune condizioni, la società possa "staccare" una parte del proprio [[patrimonio]] per destinarlo ad uno specifico affare disponendo che delle [[Obbligazione (diritto)|obbligazioni]] sorte nell'esecuzione dell'affare ne risponda solo il patrimonio destinato e che i [[creditori sociali]] non possano soddisfarsi su tale patrimonio. Ma la società ha anche la possibilità di emettere degli strumenti finanziari sullo specifico affare o di ottenere l'[[apporto (diritto)|apporto]] di terzi. La convenienza di questo [[istituto]] poggia anche sulla diminuizione dei costi di monitoraggio del credito per i creditori dello specifico affare che saranno così invogliati a partecipare (in quanto non devono controllare l'intera società ma solo il patrimonio destinato).
Alla lettera ''b'' dello stesso articolo si offre alla S.p.A. un'ulteriore possibilità di finanziamento: il legislatore permette alla società di stipulare un contratto di finanziamento per uno specifico affare con un soggetto che accetti di essere rimborsato (e remunerato) interamente o parzialmente sui proventi dell'affare finanziato. L'effetto che si produce è simile a quanto sopra, eccetto che la [[separazione patrimoniale]] si attua sui proventi.
== Organi della Spa tradizionale==
Gli organi sociali nella Spa modello "tradizionale" sono:
*[[Assemblea (Società per Azioni)|Assemblea degli azionisti]]
*[[Amministratore (Società per Azioni)|Organo amministrativo]]
*[[Collegio sindacale]]
=== Assemblea degli azionisti ===
L'assemblea è l'organo che riunisce tutti i soggetti titolari di azioni con diritto di voto i quali sono chiamati a prendere alcune importanti decisioni per la vita della società, come l'elezione e la revoca dell'organo amministrativo, l'elezioni dei sindaci, l'approvazione del bilancio e la promozione dell'azione di responsabilità. Rientra nella competenza dell'assemblea anche la modifica dell'atto costitutivo.
La convocazione dell'assemblea deve seguire alcune formalità, elencate all'art. 2366 c.c.
L'assemblea può essere di due tipi:
*'''ordinaria'''
*'''straordinaria'''
Tra un tipo e l'altro cambiano le competenze e le maggioranze richieste per il voto, sia a livello di [[quorum|quorum costitutivo]] che di [[quorum|quorum deliberativo]]. In particolare l'assemblea straordinaria è l'organo chiamato a prendere le decisioni più importanti per la Società, come, ad esempio, la delibera sulle modifiche all'atto costitutivo.
In tema di Assemblea è anche rilevante la disciplina dei cosiddetti "[[Patti parasociali]]".
=== Organo amministrativo ===
All'organo amministrativo spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa e l'attuazione dell'oggetto sociale. Agli amministratori spetta inoltre il potere di rappresentanza che si suppone generale anche qualora eventuali limitazioni siano state pubblicate. Nel modello tradizionale l'organo amministrativo viene eletto dall'assemblea e dura in carica non più di tre anni (con la possibilità di rielezione). Ne possono fare parte anche soggetti non-soci. Qualora sia composto da più di un soggetto si costituisce un [[Consiglio di amministrazione]] (Cda), il quale elegge al suo interno un Presidente.
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, i poteri di gestione possono essere delegati ad uno o più [[amministratore delegato|amministratori delegati]] o ad un [[comitato esecutivo]]. Ai consiglieri non delegati spetta il compito di "agire informati" e di vigilare sulla corretta gestione da parte dei membri delegati.
=== Collegio sindacale ===
Il [[collegio sindacale]] è l'organo di controllo della Spa nel modello tradizionale. I doveri sono la vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto, sui "principi di corretta amministrazione" e sull'adeguatezza del assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società. I membri del consiglio (3 o 5) sono eletti dall'Assemblea, non sono revocabili se non per giusta causa e con decreto del Tribunale, e devono soddisfare importanti requisiti di onorabilità.
==Voci correlate==
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! [[Società di persone]]: !! [[Società di capitali]]:
|-
| *[[Società semplice]] || *[[Società a responsabilità limitata]] (S.r.l.)
|-
| *[[Società in nome collettivo]] (S.n.c) || *[[Società in accomandita per azioni]] (S.A.p.A.)
|-
| *[[Società in accomandita semplice]] (S.a.s)|| *[[Società per azioni]] (S.p.A.)
|}
[[Categoria:Diritto societario]]
{{Diritto}}
[[de:SpA (Unternehmensform)]]
[[en:Limited company]]
[[fr:Société par actions]]
[[nl:Naamloze vennootschap]]
[[pl:spółka kapitałowa]]
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