Equità e Jackie Élie Derrida: differenze tra le pagine

(Differenze fra le pagine)
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
aiuto la voce
 
Redirect a Jacques Derrida
 
Riga 1:
#REDIRECT[[Jacques Derrida]]
<noinclude>{{cancellazione}}</noinclude>
L''''equità''' in [[diritto]] è un criterio di [[procedura civile|giudizio]] talvolta ammesso dalla [[legge]]. Essa consente al [[giudice]] una decisione svincolata dall'applicazione di una [[diritto positivo|norma astratta]], ed elaborata invece nella sua coscienza.
 
Si distinguono due specie di equità:
*l'''equità integrativa'' ha ambito limitato, e permette al giudice solo di specificare la portata di alcune [[norma giuridica|norme]] (ad es., determinare l'ammontare un'[[indennità]]);
*l'''equità sostitutiva'' permette invece proprio di superare il dettato di una regola astratta, sostituita da un'altra regola che viene creata e applicata dal giudice in riferimento al caso concreto (non è detto, peraltro, che questa nuova regola contraddica quella prevista in astratto dal [[legislatore]]).
 
In quest'ultimo senso, l'equità trova il suo fondamento nella considerazione del rilievo socioeconomico, oltre che giuridico, di una controversia. La rigida applicazione della legge astratta a tutti gli infiniti possibili casi della vita reale potrebbe infatti determinare, nella singola ipotesi, situazioni di sostanziale ingiustizia; per questo motivo, a date condizioni, il legislatore permette al giudice di creare e applicare una regola ''ad hoc''. La dottrina parla perciò dell'equità come di "giustizia del caso singolo" o, meglio, "regola di giudizio del caso singolo".<ref>Crisanto Mandrioli. ''Diritto processuale civile''. Giappichelli. Torino, 2004.</ref>
 
Perché il ricorso all'equità sia possibile si richiede però:
*che si tratti di un giudizio davanti al [[giudice di pace]] per controversie di valore non superiore a 1.100 [[euro]] (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a [[contratto|contratti]] conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del [[codice civile italiano|codice civile]]; art. 113 del [[codice di procedura civile]]),
*oppure che le parti, concordemente, attribuiscano al giudice il potere di decidere secondo equità; in questo caso, la controversia deve tuttavia vertere su diritti disponibili (art. 114 c.p.c.).
 
==Note==
<references/>
 
[[Categoria:Diritto civile]]
[[Categoria:Diritto processuale civile]]