Legge 8 marzo 1951, n. 122 e Irlanda confederata: differenze tra le pagine

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{{S|Irlanda|stati scomparsi}}
La '''legge elettorale provinciale del governo De Gasperi''', approvata con [[legge]] n°122 dell'8 marzo [[1951]], fu la normativa che permise la ricostruzione democratica dei [[consiglio provinciale|consigli provinciali]] [[italia]]ni dopo la dittatura [[fascista]] e gli strascichi conseguenti ad essa.
{{Stato storico
|nomeCorrente = Irlanda Confederata
|nomeCompleto = Confederazione di Kilkenny
|nomeUfficiale = Irish Catholic Confederation
|portale =
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|linkBandiera = Flag of Leinster.svg
|linkLocalizzazione =
|linkMappa =
|paginaStemma =
|paginaBandiera =
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|motto = ''Hiberni unanimes pro Deo Rege et Patria''
|lingua ufficiale = [[lingua irlandese|irlandese]]
|lingua = [[lingua latina|latino]] [[lingua inglese|inglese]] [[lingua irlandese|irlandese]]
|capitale principale = [[Kilkenny]]
|capitaleAbitanti =
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|governo = [[monarchia]]
|titolo capi di stato =
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|elenco capi di governo =
|organi deliberativi =
|inizio = [[1642]]
|primo capo di stato = [[Carlo I d'Inghilterra]]
|stato precedente = {{simbolo|Saint Patrick's Saltire.svg|30}} [[Regno d'Irlanda]]
|evento iniziale = [[Guerre dei tre regni]]
|fine = [[1651]]
|ultimo capo di stato = [[Carlo II d'Inghilterra]]
|stato successivo = [[Commonwealth of England]] {{simbolo|Flag of The Commonwealth.svg|30}}
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|religioni preminenti = [[cattolicesimo]]
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}}
[[File:kilkenny castle.jpg|thumb|Il [[Castello di Kilkenny]], dove si riuniva l'Assemblea Generale Confederata]]
'''Irlanda confederata''' è un'espressione che si riferisce al governo autonomo irlandese esistito negli anni intercorsi tra la [[Rivolta irlandese (1641)|Ribellione irlandese del 1641]] e la [[Conquista cromwelliana dell'Irlanda|conquista irlandese di Cromwell]] del [[1649]]. Durante questo periodo, due terzi dell'[[isola d'Irlanda]] era governata dalla Confederazione Cattolica Irlandese (''Irish Catholic Confederation''), anche conosciuta come Confederazione di Kilkenny (''Confederation of Kilkenny'') dalla sede dell'Assemblea Generale, che si riuniva nel [[castello di Kilkenny]]. Le restanti [[enclave]] protestanti dell'[[Ulster]], [[Munster (Irlanda)|Munster]] e [[Leinster]] erano in mano ad armate fedeli ai [[Cavalieri (monarchisti)|monarchisti]], ai [[Parlamento d'Inghilterra|parlamentari]] od ai coloni [[scozia|scozzesi]], stanziati durante le [[guerre dei tre regni]]. I confederati non riuscirono a sconfiggere gli inglesi nel conflitto chiamato [[Guerre confederate irlandesi]], dal [[1642]] al 1649, e nel [[1648]] si unirono ad un'alleanza monarchica contro il cosiddetto ''[[Rump Parliament]]''.
 
La "Confederazione cattolica d'Irlanda" si costituì con due scopi principali, guidare la rivolta popolare contro l'occupazione inglese e organizzare un fronte cattolico contro ciò che rimaneva sull'isola dell'esercito inglese. Le speranze di questa iniziativa politica erano quelle di creare una opposizione irlandese marcatamente cattolica contro ogni eventuale tentativo di riconquista da parte inglese o scozzese. La proposta ufficiale venne avanzata dal vescovo cattolico di [[Ferns]] [[Nicholas French]] e dal giurista [[Nicholas Plunkett]]. Essi convinsero della loro idea alcuni dei più importanti rappresentanti della nobiltà cattolica irlandese, che unirono le loro forze all'interno della Confederazione e convinsero altri notabili del paese a fare altrettanto.
Secondo i dettami dei vari statuti speciali, la legge non trovò applicazione nelle [[regione autonoma|regioni autonome]] della [[Sicilia]], della [[Valdaosta]] e del [[Trentino-Alto Adige]]. Fino al [[1954]] non ebbe efficacia neppure a [[Trieste]], parte del [[Territorio Libero di Trieste|Territorio Libero]].
 
{{Portale|dirittoIrlanda}}
== Principi generali ==
Le istituzioni democratiche delle [[province italiane]], abolite dal [[fascismo]], non ebbero pronta restaurazione come invece accaduto a livello comunale: pesava infatti il timore di una possibile duplicazione di competenze con il progetto [[regioni italiane|regionalistico]] stabilito in [[costituzione italiana|Costituzione]], ma ancora privo di attuazione concreta. L'assetto provvisorio, con le antiche [[deputazione provinciale|deputazioni provinciali]] prefasciste ricostituite su nomina [[prefetto|prefettizia]], continuò quindi fino al [[1951]] quando, per uscire dall'''impasse'', si decise di reintrodurre i consigli provinciali, che avevano alle spalle un Ente già esistente quale la [[provincia italiana|Provincia]], e di rinviare il discorso sui consigli regionali.
 
[[Categoria:Stati costituiti negli anni 1640]]
Come la parallela [[Legge comunale del governo De Gasperi|legge di riforma comunale]], la nuova normativa fu voluta dal [[governo De Gasperi]] con una marcata impronta maggioritaria, onde garantire le amministrazioni centriste dalle insidie sia di [[sinistra (politica)|sinistra]] che di [[destra (politica)|destra]]. La legge operò una semplificazione non solo lessicale ma anche sostanziale degli organi di governo provinciali, equiparandoli in tutto e per tutto a quelli dei [[comuni italiani|comuni]], sostituendo alla deputazione la [[Giunta provinciale]], ed affidando al [[Presidente della provincia]] anche la presidenza del [[Consiglio provinciale]]. Per la designazione del [[presidente della provincia|presidente]] e degli [[assessore|assessori]] erano richiesti il quorum dei due terzi dei consiglieri e la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni, e la maggioranza relativa nella terza; in caso di insuccesso si rinviava il tutto ad una seconda seduta, nella quale non vi era più quorum ed era previsto un eventuale ballottaggio per chiudere la nomina entro la seconda votazione. Sia il presidente che gli [[assessore|assessori]] dovevano essere consiglieri. Era prevista la figura dell'assessore supplente, cioè di consiglieri pronti ad entrare in giunta nel caso di dimissioni personali di singoli assessori. Per l'elettorato passivo era ancora prevista una clausola che escludeva la possibilità di consiglieri [[analfabetismo|analfabeti]], mentre più significativa era l'incompatibilità con l'appartenenza alle [[giunta comunale|giunte comunali]]. La durata del mandato del consiglio provinciale era di 4 anni. La surroga era espressamente prevista per qualunque motivo, ricorrendo ad [[elezioni suppletive]] se trattavasi di consiglieri aventi un mandato diretto.
[[Categoria:Stati dissolti negli anni 1650]]
 
[[Categoria:Irlanda nell'era moderna]]
== Legge elettorale ==
La legge stabilì che il consiglio provinciale era composto da:<ref>Si noti come la numerosità dei consiglieri provinciali rimase immutata per sessant'anni, sopravvivendo a tutte le riforme legislative successive e fino agli emendamenti di riduzione dei costi della politica varati nel [[2011]].</ref>
* 45 consiglieri, fra i quali andavano scelti 8 assessori, nelle province sopra 1.400.000 abitanti;
* 36 consiglieri, fra i quali andavano scelti 6 assessori, nelle province sopra i 700.000 abitanti;
* 30 consiglieri, fra i quali andavano scelti 6 assessori, nelle province sopra i 300.000 abitanti;
* 24 consiglieri, fra i quali andavano scelti 4 assessori, nelle province restanti.
 
Il sistema elettorale era maggioritario per i due terzi dei seggi, cui corrispondevano altrettanti [[collegio uninominale|collegi uninominali]],<ref>Era prevista una clausola che vietava ad un singolo comune, implicitamente il [[capoluogo]], di avere più della metà dei seggi. Dati alla mano, ciò fu il caso di [[Roma]] e, dal 1954, di [[Trieste]].</ref> nei quali era molto semplicemente eletto il candidato più votato, che riceveva un mandato diretto.
 
Non sfuggiva però come l'applicazione integrale del sistema maggioritario in realtà politicamente spesso omogenee come le province, differentemente da una votazione nazionale, avrebbe potuto causare la cancellazione totale delle minoranze in molti consigli. A sventare tale rischio interveniva dunque il restante terzo dei seggi,<ref>Appare opportuno, a tal fine, che il numero di consiglieri per ogni classe di province fosse divisibile per 3.</ref> destinato al ripescaggio dei candidati perdenti. Tutti i contendenti potevano infatti collegarsi a livello provinciale in liste di partito come anche di coalizione, non essendo necessario un unico simbolo comune. I voti dei perdenti di ciascuna coalizione venivano sommati, e i seggi distribuiti tramite il [[metodo Hare-Niemeyer]] dei quozienti e dei più alti resti. All'interno di ciascuna coalizione erano eletti i perdenti che avevano raccolto le migliori percentuali di consensi.<ref>Il lettore esperto avrà già notato come tale sistema elettorale fu poi riproposto identico, a parte il rapporto numerico fra seggi uninominali e di ripescaggio, per l'elezione del Senato col ''[[Mattarellum]]'' nel 1993.</ref>
 
Il risultato finale della legge, seppur attraverso una strada completamente diversa, tendeva a riproporre quel rapporto di due a uno fra maggioranza ed opposizione introdotto dalla coeva [[Legge comunale del governo De Gasperi|legge comunale]]. Anche questa legge fu travolta dal fallimento della [[legge truffa]] del [[1953]], e fu quindi in seguito pesantemente riformata in senso proporzionale.
== Note ==
<references/>
 
== Fonti ==
* {{cita web|url=http://eunomos.di.unito.it/index.php?action=loadLaw&urn=urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122&countryCode=it_IT&level=na&currentTextRevision=0|titolo=Testo della legge}}
* {{cita web|url=http://www.degasperi.net/navipage_percorsi.php?id_cat=p1&id_bio=b7&id_bio_sub=10|titolo=Degasperi.net}}
== Voci correlate ==
* [[Mattarellum]]
* [[Elezioni amministrative italiane del 1951]]
 
{{Leggi elettorali italiane}}
 
{{Portale|diritto}}
 
[[Categoria:Leggi elettorali italiane|1951 P]]
[[Categoria:Leggi dello stato italiano| 1951,122]]