Fonte del diritto e Savino Melillo: differenze tra le pagine

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Con '''fonte del diritto''' si intende, in [[diritto]], ogni atto ed ogni fatto a cui l'[[ordinamento giuridico]] (statale, locale o federale) riconnette l'effetto di far sorgere, modificare o estinguere una o più norme giuridiche.
|nome = Savino Melillo
|immagine = Savino Melillo.jpg
|didascalia =
|carica = [[Camera dei deputati|Deputato della Repubblica Italiana]]
|mandatoinizio =
|mandatofine =
|legislatura = [[IX legislatura della Repubblica Italiana|IX]], [[X legislatura della Repubblica Italiana|X]], [[XI legislatura della Repubblica Italiana|XI]]
|gruppo parlamentare = Misto - Liberale italiano
|coalizione =
|circoscrizione =
|collegio = Bari-Foggia
|tipo nomina =
|incarichi =
|sito = http://legislature.camera.it/chiosco.asp?cp=1&position=XI%20Legislatura%20/%20I%20Deputati&content=deputati/legislatureprecedenti/Leg11/framedeputato.asp?Deputato=d23920
|partito = [[Partito Liberale Italiano]]
|tendenza =
|titolo di studio = laurea in giurisprudenza
|alma mater =
|professione = avvocato
|firma =
}}
{{Bio
|Nome = Savino Girolamo Benedetto
|Cognome = Melillo
|Sesso = M
|LuogoNascita = Cerignola
|GiornoMeseNascita = 21 marzo
|AnnoNascita = 1939
|LuogoMorte =
|GiornoMeseMorte =
|AnnoMorte =
|Epoca = 1900
|Epoca2 = 2000
|Attività = avvocato
|Attività2 = politico
|Nazionalità = italiano
}}
 
== in ItaliaBiografia ==
Laureato in giurisprudenza. Di professione fa l'avvocato. Viene eletto per la prima volta deputato nel [[1983]] con il [[Partito Liberale Italiano]] (nel Collegio di Bari)<ref>[http://legislature.camera.it/chiosco.asp?cp=1&position=IX%20Legislatura%20/%20I%20Deputati&content=deputati/legislatureprecedenti/Leg09/framedeputato.asp?Deputato=d23920 Camera - IX legislatura]</ref>. Sarà rieletto anche nelle due successive legislature.
===Tipologia delle fonti===
Le fonti del diritto si distinguono in [[fonti di cognizione]] e [[fonti di produzione]].
 
===Incarichi parlamentari===
Per ''fonti di cognizione'', s'intende l'insieme dei documenti che fornisce la conoscibilità legale della norma e sono, quindi, i documenti che raccolgono i testi delle norme giuridiche, come la [[Gazzetta Ufficiale]].
Durante i suoi mandati ha fatto parte delle seguenti commissioni parlamentari: Trasporti; Lavori pubblici; Affari sociali; Bilancio e tesoro; Agricoltura.
 
===Sottosegretario di Stato===
Per "fonti di produzione", s'intendono gli atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche.
È stato [[Sottosegretario di Stato (ordinamento italiano)|Sottosegretario di Stato]] ai Trasporti ([[Governo Craxi I]]); all'Industristria, commercio e artigianato ([[Governo Craxi II]]); alla Pubblica Istruzione (nel [[Governo Goria]], [[Governo De Mita]], [[Governo Andreotti VI]], [[Governo Andreotti VII]] e nel [[Governo Amato I]]).
Le fonti di produzione si distinguono a loro volta in ''fonti-atto'' e ''fonti-fatto''.
 
== Opere ==
Le "fonti sulla produzione" invece definiscono i soggetti e i procedimenti, sono volte dunque ad organizzare il sistema delle fonti, esse si trovano per questo motivo in rapporto di strumentalità con le "fonti di produzione".
*{{Cita libro|titolo = Riflessioni sulla scuola|anno = 1992|editore = Armando Editore|id = ISBN 9788871442679}}
 
*{{Cita libro|titolo = L'orgoglio meridionale|anno = 1996|editore = Age - Alfredo Guida Editore|id = ISBN 9788871881171}}
Ex. Fonte sulla produzione dei d-lg è art.77 Cost. mentre i d-lg prodotti dal governo sono fonte di produzione.
*{{Cita libro|titolo = Scuola libera & società aperta. Dall'autonomia all'abolizione del valore legale dei titoli di studio |anno = 1997|editore = Seam|id = ISBN 9788881790685}}
 
*{{Cita libro|titolo = L'Italia bipolare. La Destra, la Sinistra e la rivoluzione liberale|anno = 2000|editore = [[Bastogi Editrice Italiana]]|id = ISBN 9788881852826}}
Normalmente, il concetto di fonte-atto coincide con quella di diritto scritto, mentre quella di fonte-fatto con il diritto non scritto ([[Consuetudine|consuetudinario]]), rappresentato dalla categoria degli [[usi e consuetudini]]. In realtà, quella fra fonti-atto e diritto scritto non è un'identità, in quanto vi possono essere casi di fonti atto a cui non corrisponde il relativo diritto scritto (così per i ''principi inespressi'' o ''impliciti'', ad esempio).
*{{Cita libro|titolo = Foggia un'antica capitale. Storia del capoluogo e della capitanata dalle origini ai giorni nostri|anno = 2002|editore = [[Bastogi Editrice Italiana]]|id = ISBN 9788881855056}}<ref>{{collegamento interrotto|1=[http://www.deastore.com/autore/Savino%20Melillo.html Deastore - Tutti i libri di Savino Melillo] |date=aprile 2018 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
 
Per ''fonte-atto'' si intendono [[atto giuridico|atti giuridici]] volontari imputabili a soggetti determinati ed implicano l'esercizio di un [[potere]] ad esso attribuito (''[[atto normativo|atti normativi]]''), mentre le ''fonti-fatto'', pur non essendo riconducibili ad azioni volontarie, sono accettati dall'ordinamento nella loro oggettività, ''fatto normativo" (si tratta, in altri termini, di meri [[fatto giuridico|fatti giuridici]]).
 
===Il sistema delle fonti===
Con l'espressione di ''sistema delle fonti'' si indicano, nelle loro connessioni reciproche, le regole destinate a organizzare le fonti del diritto, ossia le così dette ''norme sulla produzione'', le quali non hanno valore autonomo, ma strumentale rispetto alle ''norme di produzione''.
 
Le "'''fonti sulla produzione'''" disciplinano i procedimenti formativi delle fonti di produzione, indicando chi è competente ad adottarle e i modi della loro adozione. Anche le fonti sulla produzione producono norme giuridiche, e di particolare rilevanza, disciplinando competenze e procedimenti nella formazione del diritto e dell'ordinamento giuridico. Osserviamo che fondamentale, fra le fonti sulla produzione, è la Costituzione alla quale in via diretta o indiretta risale la validità di tutte le fonti produttive di diritto nel nostro ordinamento.''L'[[ordinamento giuridico]], infatti, risulta dall'operare congiunto di ''norme di produzione'' e di ''norme sulla produzione del diritto'', aventi queste ultime la funzione di identificare le fonti dell'ordinamento, determinarne i criteri di vigenza e indicarne i criteri di interpretazione.
 
Le '''''fonti del diritto''''', considerando le qualità del potere o della funzione che esprime l'atto, possono essere definite come processi ascendenti di integrazione politica nella sfera dell'ordinamento giuridico.
 
Nell'ordinamento italiano, esistono molteplici spazi in cui è possibile che si verifichino questi processi di integrazione, che possono essere espressione di democrazia rappresentativa ([[legge]] del [[Parlamento]]), diretta ([[referendum]]) o sociale ([[contratto collettivo|contrattazione collettiva]]), così come possono avvenire a livello nazionale (ancora, legge del Parlamento), regionale ([[AMO FARE SESSO]]) o locale ([[regolamento|regolamenti]] [[Comune|comunali]] o [[provincia]]li).
 
Sono eccezioni a questo schema generale i casi di prolungamento del processo di integrazione in altre fonti, e quindi in altri processi ([[decreto legislativo|decreti legislativi]]), nonché la possibilità che, ad operare come fonti, siano atti espressione di processi politici particolari e non generali ([[decreto legge|decreti legge]]).
 
Infine la forma delle fottetemi! viene determinata dal tipo di [[Funzione (diritto)|funzione]] di cui sono espressione, ossia, in altri termini, dal potere giuridico che li produce, vigendo un principio di indipendenza della forma dal contenuto.<br />
Ci sono comunque alcune eccezioni a questo principio, direttamente previste dalla [[Costituzione]]: così, alcune materie sono riservate alla legge, ossia a un atto determinato, la cosiddetta [[riserva di legge]], prevedendosi anche, in alcune ipotesi, la predeterminazione stessa di alcuni contenuti che la legge deve avere, nel qual caso si parla di riserva di legge ''rinforzata''.
 
===Fondamento del sistema delle fonti===
Viene solitamente affermato, come elemento fondamentale, quello dell'eteronomia delle [[Norma (diritto)|norme]] giuridiche, per il quale queste si impongono alla volontà dei soggetti cui sono rivolte, e non sono da questi ultimi poste in essere; ma, pena un ''regressus ad infinitum'', si deve ammettere che la prima [[autorità]] non può fondare la sua legittimazione su di un'altra autorità costituita, dovendosi perciò riconoscere che l'eteronomia deriva dall'autonomia.
 
La prima autorità, da cui le altre derivano, viene indicata con il termine di "costituzione materiale". Essa consiste in un ordinamento vigente di per sé, indipendentemente da qualunque atto volontario, e che si fonda sull'insieme dei rapporti giuridici e sociali generati da un complesso di regole valevoli sulla base di relazioni di forza, siano esse materiali o spirituali (è il così detto fatto normativo, che, pur dotato di diversa normatività rispetto all'atto normativo, va comunque tenuto distinto dal mero fatto [[Politica|politico]]).
 
La «costituzione formale», invece, è un atto normativo, una regola posta volontariamente, sulla base del principio della costituzione materiale, per cui, ad esempio, l'[[Ordinamento giuridico|ordinamento]] italiano è un ordinamento a costituzione scritta.
 
Se non ha senso, al riguardo della costituzione materiale, parlare della sua legittimità, essendo alla costituzione materiale applicabile solo il diverso concetto di esistenza, la costituzione formale, invece, si dice legittima in quanto essa sia adeguata alla costituzione materiale, ossia, in condizioni normali, posto al vertice del sistema il principio di effettività, in quanto essa sia costituzione effettiva.
 
Per le fonti subcostituzionali, invece, viene impiegato il concetto di [[legalità]] (concetto su cui, tramite la ''Grundnorm'', [[Hans Kelsen|Kelsen]], nella sua ''Dottrina pura del diritto'', tenta di fondare l'intero ordinamento giuridico), che consiste nell'adeguatezza ai criteri posti per la produzione del diritto dalle norme sulle fonti.
 
Sul piano della validità, dunque, si può affermare che le fonti costituzionali (e le fonti ''extra ordinem'') siano valide in quanto legittime, ossia dotate di effettività, e che le fonti subcostituzionali siano valide, in quanto legali, e perciò dotate di efficacia.
 
===Rapporti tra le fonti===
La pluralità di fonti, e comunque l'inesauribilità della fonte singolarmente considerata, comporta la necessità che i rapporti tra le fonti siano regolati. I principi regolatori di questi rapporti sono:
* l'abrogabilità;
* l'irretroattività.
 
Il principio dell'abrogabilità delle fonti comporta che una norma prodotta da una fonte non può essere dichiarata sottratta all'abrogazione ad opera delle future manifestazioni della stessa fonte, essendo impossibile per un [[potere]] attribuirsi un'efficacia che esso originariamente non possiede.
 
Al principio di abrogabilità fanno eccezione le norme poste da poteri normativi conclusi e non rinnovabili, ossia, per il nostro ordinamento, la forma repubblicana, derivante dal [[referendum]] istituzionale del [[2 giugno]] [[1946]], e la [[Costituzione]] nel suo complesso, derivante dal [[potere costituente]]. A questo riguardo si deve però sottolineare come siano immodificabili, appunto per esaurimento della fonte, le determinazioni fondamentali ed essenziali, mentre il potere costituito di revisione costituzionale può modificare le regole applicative di queste determinazioni.
 
L'abrogazione può essere ''espressa'', ''tacita'' o ''implicita'' e, in quanto «frammento di norma», i suoi effetti consistono nel circoscrivere nel [[tempo]] l'efficacia regolativa della norma abrogata dal momento dell'entrata in vigore della norma abrogatrice.
 
Per il principio di irretroattività, la [[Norma (diritto)|norma]] non dispone che per l'avvenire (art.11 delle ''[[preleggi]]''). Questo principio, pur non essendo costituzionalizzato ed essendo quindi derogabile da parte del legislatore ordinario, costituisce comunque, ad avviso della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]], un principio generale dell'ordinamento, le cui deroghe sono quindi sottoposte ad un sindacato di ragionevolezza.
 
La Costituzione rappresenta la nostra fonte normativa più importante, tutte le altre fonti del diritto devono rispettare i principi in essa contenuti.
Per descrivere la Costituzione si utilizza una particolare espressione, ossia si dice che è "Legge delle Leggi", proprio per sottolineare che i suoi principi devono essere rispettati da tutte le altre leggi.
 
===La gerarchia delle fonti===
{{Vedi anche|Gerarchia delle fonti}}
I rapporti tra le fonti, considerati in base alla loro posizione sistematica, possono essere:
 
* costituzionali;
* internazionali o comunitarie;
* primarie;
* subprimarie;
* secondarie.<ref>[http://www.bassilo.it/area_alunni/appunti_diritto/gerarchia.htm www.bassilo.it]</ref>
* di gerarchia;
* di competenza;
* cronologico.
* specialità
 
Il rapporto di [[gerarchia]], conseguenza dei principi dello Stato di diritto e della loro espansione, si sostanzia nella '''legalità''' (ossia nella non contraddizione dell'atto sublegislativo nei confronti della legge) e nella '''costituzionalità''' (anch'essa consistente soprattutto nella non contraddizione, in questo caso dell'atto legislativo nei confronti della Costituzione).
 
Il rapporto di [[competenza]], invece, attiene ad una situazione di distribuzione orizzontale delle fonti, che si ha in ipotesi di pluralità di processi di integrazione politica (si pensi, per l'ordinamento [[italia]]no, ai processi [[Europa|europeo]], [[Stato|statale]] e [[Regioni d'Italia|regionale]]). Inoltre è di importanza rilevante l'adozione di un terzo criterio, qualora vi sia contraddizione tra fonti omogenee (pari grado gerarchico, uguale competenza): il criterio cronologico, secondo il quale la legge successiva abroga la legge precedente che risulti in contrasto.
 
===La Costituzione italiana===
La [[Costituzione Italiana|Costituzione]] è la fonte fondamentale dello Stato (Fons Fontium). Essa è un atto prodotto dal [[potere costituente]], ossia dal [[potere]] politico assoluto, sovrano e concentrato, il quale, per esigenze non logiche, ma di politica costituzionale, viene definito come straordinario e irripetibile, consumandosi in un solo atto di esercizio.
 
All'interno del testo costituzionale si può distinguere un «contenuto costituzionale essenziale», in cui consiste il prodotto tipico e, in quanto tale, irripetibile del [[potere costituente]] (ciò che, operando una distinzione in relazione alla qualità normativa, la [[giurisprudenza]] della Corte costituzionale chiama «principi supremi della Costituzione»), e una «costituzione strumentale», la quale è modificabile dal potere costituito di revisione.
 
Si può operare, poi, una ulteriore distinzione tra le norme costituzionali, potendo queste essere:
 
* ad efficacia diretta (ossia immediatamente vincolanti per tutti i soggetti dell'ordinamento);
* ad efficacia indiretta, che possono ulteriormente suddividersi in:
** norme ad efficacia differita;
** norme di principio;
** norme programmatiche.
 
Le norme di principio e le norme programmatiche, in particolare, costituiscono una base definita dalla Costituzione e perciò sottratta al dibattito politico, rappresentando un vincolo, oltre che di fine, anche negativo per il legislatore, ed incarnando nella loro struttura le modalità di esplicazione del costituzionalismo in una società pluralistica.
 
===Leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali===
Sono fonti previste dall'art. [[Wikisource:Costituzione della Repubblica Italiana#Art._138|138]] della [[Costituzione]], il quale prefigura un procedimento "aggravato" rispetto a quello legislativo ordinario: è infatti necessaria, da parte delle due camere, una doppia deliberazione, l'una dall'altra a distanza non inferiore di tre mesi, richiedendosi per la seconda deliberazione la maggioranza assoluta dei membri del collegio (e non la maggioranza dei votanti), con la possibilità, ove non si raggiunga la superiore maggioranza dei due terzi, che il perfezionamento dell'atto sia subordinato all'esito di un ''referendum'' confermativo (entro tre mesi dalla pubblicazione della disposizione) a tutela delle minoranze.
 
Questo particolare procedimento configura un potere costituito, continuativo ed inesauribile, anche se eccezionale. Con il medesimo procedimento, vengono adottati gli [[Statuto|Statuti]] delle [[Regioni d'Italia|Regioni]] ad autonomia speciale, i quali però consistono non in leggi di revisione, bensì in leggi di attuazione della Costituzione.
 
===Fonti internazionali===
Il [[diritto internazionale]] e quello interno convivono su piani paralleli, essendo espressione di distinti processi di integrazione politica. Perciò, affinché le norme internazionali entrino a far parte dell'ordinamento interno, si deve verificare ciò che si indica con il termine di "adattamento", che può essere automatico o speciale.
 
L'adattamento automatico o generale è previsto dall'art. [[Wikisource:Costituzione della Repubblica Italiana#Art._10|10]] della Costituzione, laddove dispone che «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». <br /> (cioè le [[Consuetudine (diritto internazionale)|consuetudini internazionali]]).
 
L'adattamento speciale, invece, impiegato per il [[diritto internazionale]] pattizio, può consistere:
 
* nel semplice «ordine di esecuzione», che opera direttamente solo in relazione a trattati contenenti norme ''self-executing'';
* nell'adattamento speciale ordinario, ossia in atti normativi interni necessari per dare esecuzione a norme internazionali che non siano ''self-executing''.
 
In seguito all'adattamento. le norme internazionali assumono, nell'ordinamento giuridico interno, la stessa posizione gerarchica delle fonti che lo operano.
 
Una particolare posizione presenta, nel quadro del diritto internazionale, il [[diritto comunitario]] e dell'[[Unione Europea]], in quanto i [[Trattato (accordo)|Trattati]] e le fonti che ne derivano godono di una particolare copertura costituzionale (art. [[Wikisource:Costituzione della Repubblica Italiana#Art._11|11]]: «l'Italia [...] consente, in condizioni di parità con gli altri [[Stato|Stati]], alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni»), in virtù della quale presentano una particolare forza attiva, paragonabile a quella delle norme costituzionali, consistendo in una limitazione definitiva dei diritti sovrani dello Stato, e una resistenza passiva rinforzata, prevalendo, in virtù della ripartizione di competenza operata dai Trattati, le norme comunitarie su quelle interne anche successive (principio della ''primauté''). Sono dette per questo motivo norme ''interposte'' in quanto si frappongono tra la Costituzione e le altre fonti primarie. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha avallato la prassi per cui il diritto comunitario può derogare anche leggi Costituzionali purché non siano norme fondamentali e immodificabili quali ad esempio diritti fondamentali, revisione costituzionale e democraticità dell'ordinamento italiano.
 
Per somiglianza di procedura, possono essere ricomprese in questa categoria anche le fonti previste dagli art. [[Wikisource:Costituzione della Repubblica Italiana#Art._7|7]] e [[Wikisource:Costituzione della Repubblica Italiana#Art._8|8]] della Costituzione, ossia i [[Patti Lateranensi]] e le intese che disciplinano i rapporti tra lo [[Stato]] e, rispettivamente, la [[Chiesa cattolica]] e le altre confessioni religiose (dovendosi comunque sottolineare la particolare efficacia dei Patti Lateranensi, i quali soltanto possono derogare, salvo il limite dei principi supremi dell'ordinamento, le norme costituzionali).
 
===La legge e gli altri atti aventi forza e valore di legge===
la forza e il valore di legge sono deducibili in base a tre profili: quello gerarchico, quello di competenza e quello del regime giuridico (quest'ultimo avendo più attenzione politica).
 
La '''[[legge ordinaria]]''', così come prevista dagli artt. [[Wikisource:Costituzione della Repubblica Italiana#Art._70|70]] e seguenti della Costituzione, rappresenta l'atto normale o ordinario in cui si esprime il processo di integrazione politica, l'atto ordinario del sovrano, che agisce nei modi costituiti, in contrapposizione alla Costituzione, che è invece l'atto straordinario del sovrano che agisce nei modi costituenti.
 
Nello Stato sociale di diritto, si assiste ad una moltiplicazione delle funzioni esplicate dalla legge. Perciò, accanto a leggi consistenti in norme generali e astratte, vi sono leggi-provvedimento, leggi-contratto, leggi-incentivo, leggi di programmazione, leggi di principio e leggi-quadro, leggi procedimentali, leggi di finanza.
 
La funzione legislativa, inoltre, pur spettando al [[Parlamento]] (il quale non ha su di essa diritto di disposizione), può anche essere esercitata dal [[Governo]]. Può infatti essere delegata, in base all'art. [[Wikisource:Costituzione della Repubblica Italiana#Art._76|76]], determinando così la posizione in essere di una legge ([[decreto legislativo|decreti legislativi]]) da parte del Governo, avendo il Parlamento indicato oggetto, limiti temporali e ambito di competenza in una precedente legge delega. Inoltre può direttamente essere esercitata dal Governo, in casi straordinari di necessità ed urgenza [[Wikisource:Costituzione della Repubblica Italiana#Art._77|(Art. 77 Cost.)]], chiedendosi però, a pena di inefficacia ex tunc dell'atto, la conversione in legge entro sessanta giorni ([[decreto legge|decreti legge]]).
 
Ulteriore fonte avente forza e valore di legge, pur con i rilevanti limiti derivanti dal testo costituzionale e dalla giurisprudenza della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]], è il ''[[referendum]]'' abrogativo previsto dall'art. [[Wikisource:Costituzione della Repubblica Italiana#Art._75|75]] della Costituzione.
 
===Regolamenti di organizzazione degli organi costituzionali===
 
I regolamenti di organizzazione degli organi costituzionali derivano dall'autonomia organizzativa degli stessi, godendo quindi di un fondamento sia logico sia, nel testo della [[Costituzione]], giuridico.
 
A lungo definiti come diritto particolare e non oggettivo, più correttamente si devono ritenere fonti di rango primario cui è riservata, in virtù del principio di [[competenza]], la disciplina di determinati settori.
 
Tra di essi, assumono particolare rilevanza i regolamenti della Corte costituzionale e i [[Diritto parlamentare|regolamenti parlamentari]], sui quali ultimi la Corte costituzionale si è dichiarata incompetente a giudicare posto il principio dell'insindacabilità degli ''interna corporis''.
 
===Regolamenti del potere esecutivo===
Disciplinati da ultimo dalla [[legge]] n. 400 del [[1988]], e contemplati nell'art. 1 delle [[preleggi]], i regolamenti governativi hanno una posizione tra le fonti secondarie. Essi sono di sei tipi:
# ''regolamenti di esecuzione''; vengono adottati per dare più agevole applicazione alle leggi, agli atti aventi valore di legge ed ai regolamenti comunitari.
# ''regolamenti di attuazione e integrazione''; sono emanati nei casi in cui norme di rango primario pongano una disciplina di principio che, per produrre i suoi effetti, abbisogni di una disciplina di dettaglio.
# ''regolamenti indipendenti'', che regolano, appunto, settori non disciplinati dalla legge e su cui non gravi una [[riserva di legge]] assoluta, (sulla cui legittimità costituzionale autorevole dottrina ha avanzato seri dubbi);
# ''regolamenti organizzativi'', che di norma regolano il funzionamento delle [[Pubblica amministrazione|pubbliche amministrazioni]];
# ''regolamenti delegati o di [[delegificazione]]'',
# ''regolamenti [[Ministero|ministeriali]] e interministeriali'' (quali i [[decreto ministeriale|decreti ministeriali]]). Questi ultimi sono considerati, però, fonti di terzo grado poiché sono sottoposti non soltanto alla Costituzione e alle legge ma anche agli altri regolamenti governativi, adottati dal Governo nella sua interezza.
 
Essi sono fonti-atti di rango secondario, che, oltre che alla Costituzione, devono essere conformi, a pena di illegalità, anche alla legge (principio di legalità). In particolare, in caso di non conformità di un regolamento alle fonti di rango superiore si ravvisano in giurisprudenza e dottrina due casi:
 
* il regolamento è conforme alla legge, la quale però è incostituzionale. In tal caso, il vizio di illegittimità si ripercuote dalla legge al regolamento e porta alla dichiarazione di illegittimità di esso;
 
* il regolamento è difforme dalla legge. In tal caso, gli organi di giustizia amministrativa possono annullare il regolamento per vizio di questo, senza nulla deliberare in merito all'atto legislativo da cui il regolamento trae efficacia.
 
===La legge regionale===
{{Vedi anche|Potestà legislativa}}
L'art. 117 [[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 117]] della Costituzione, cosi come modificato dalla riforma del titolo V della costituzione (l.3/2001) individua tre tipi di competenza legislativa:
# la competenza esclusiva dello Stato;
# la competenza ripartita tra Stato e Regioni (entrambe, nelle materie espressamente indicate);
# la competenza esclusiva delle Regioni, in tutte le materie non enumerate (principio di residualità).
le leggi regionali sono completamente equiparate alle leggi statali o ordinarie, per tale motivo si collocano insieme ad esse tra le fonti primarie subcostituzionali.
 
Una particolare posizione assume, poi, lo Statuto regionale, adottato con un procedimento aggravato (doppia deliberazione e ''referendum'' eventuale), ed unico atto legislativo regionale ancora impugnabile in via preventiva (entro trenta giorni) da parte dello Stato.
 
===Contratti collettivi===
I [[Contratto collettivo nazionale di lavoro|contratti collettivi di lavoro]], in base alla previsione dell'art. [[Wikisource:Costituzione della Repubblica Italiana#Art._39|39]] della Costituzione, avrebbero dovuto costituire una fonte del diritto "ibrida", presentando, per la loro formazione, il corpo del contratto e, per la loro efficacia ''erga omnes'', l'anima della legge. Ma l'art. 39, che è norma autorizzativa e non obbligante, non è stato attuato.
 
Ai contratti collettivi viene perciò riconosciuta, in via generale, nel nostro ordinamento, soltanto un'efficacia ''inter partes'', derogata soltanto laddove, in via transitoria, siano stati recepiti in [[Decreto del Presidente della Repubblica|d.P.R.]], oppure vengano utilizzati dal [[giudice]] per determinare un minimo normativo ''ex'' art. [[Wikisource:Costituzione della Repubblica Italiana#Art._36|36]] Costituzione.
 
Sebbene siano fonti del diritto non ancora operanti, qualora siano stipulati da sindacati registrati (cosiddetti ''contratti collettivi di diritto pubblico''), acquistano, a norma dell'art.39 della Costituzione, efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
 
===Fonti ''extra ordinem''===
Le fonti ''extra ordinem'', consistenti in fatti e non atti normativi, sono fondate direttamente sulla costituzione materiale; perciò, si applica ad esse il criterio di legittimità e non quello di legalità.
 
Tra queste vanno ricordate:
 
* le regole convenzionali, ossia le conseguenze generali involontarie e necessarie di atti particolari volontari (tra queste, si annovera l'evoluzione neocorporativa del sistema di governo operata mediante la così detta concertazione);
 
* le [[Consuetudine|consuetudini]], ossia le regole convenzionali stabilizzate, oggettivizzate, dispiegate nel tempo e nella coscienza giuridica (presentando i caratteri della ''diuturnitas'' e della ''opinio iuris ac necessitatis'');
 
* le regole di correttezza costituzionale, ossia la moralità pubblica, la cui violazione non comporta conseguenze (in caso contrario, si tratterebbe di convenzioni).
 
Per ciò che concerne i rapporti tra fonti formali e fonti materiali, sebbene essi siano solitamente descritti in termini di esclusione reciproca, si deve più correttamente affermare che esse siano su un piano di reciproca integrazione.
 
===Fonti atipiche===
La ''Fonte atipica'' è ogni fonte a competenza specializzata, che presenta variazioni in negativo o positivo in relazione alla propria forza attiva o passiva, approvata con procedimento che presenta varianti esterne o interne.
 
Tra le fonti atipiche si inquadrano le sentenze della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]] e i [[referendum]]. Entrambi sono previsti dalla Costituzione, ed hanno in comune l'effetto giuridico di eliminare norme vigenti dall'ordinamento (come fanno di regola le leggi abrogatrici) ma sono privi di tutti gli altri caratteri generali della norma giuridica, per cui non sarebbero "fonti" in senso tecnico.
 
Data la pluralità di fonti e la conseguente pluralità di norme, sottoposte a regimi diversi, deve necessariamente ammettersi una pluralità di tipi normativi con «forza formale differenziata», cioè con diversa forza attiva (capacità di abrogare norme anteriori) e diversa forza passiva (resistenza alle norme prodotte da fonti sopravvenute).
 
Le fonti atipiche possono riconoscersi dalle cosiddette varianti procedimentali (es. leggi rinforzate), dalla riserva di [[competenza]] (es. Statuti regionali, dove si riscontra una limitazione interna della sovranità dello Stato) e infine dalla "ibridazione di tipi diversi" (es. [[Diritto comunitario|fonti comunitarie]] e leggi di esecuzione dei [[Patti Lateranensi]]).
 
Sono fonti atipiche perché approvate con procedimento rafforzato le leggi di amnistia (che estinguono un reato) e di indulto (che estingue o riduce una pena), che devono ottenere la maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere.
È una fonte atipica la legge di Bilancio (prevista dall'art. 81 Cost.) che non può essere interamente abrogata ma solo modificata mediante manovre correttive adottabili solo in determinati periodi dell'anno.
È altresì atipica la legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, meramente formale perché adottabile solo mediante procedimento ordinario e non innovativa dell'ordinamento giuridico: riguarda solo i rapporti fra organi costituzionali, autorizzando il Presidente della Repubblica a ratificare.
 
Sono atipiche inoltre tutte le materie previste dall'art. 75 comma 2 della Costituzione (materia costituzionale, leggi di bilancio e tributarie, autorizzazioni alla ratifica di trattati internazionali, leggi di [[amnistia]] e [[indulto]]) perché non abrogabili mediante una fonte primaria qual è il referendum abrogativo.
 
===L'interpretazione===
Con il termine interpretazione si indica l'attività, eminentemente pratica, consistente nel trovare nell'ordinamento la regola adeguata al fatto da regolare, di passare cioè dalla disposizione (ordinamento in potenza) alla norma (ordinamento in atto).
 
Questa attività è disciplinata dagli artt. 12-14 delle disposizioni preliminari al [[Codice civile italiano|Codice civile]] (così dette [[preleggi]]), le quali hanno una duplice valenza: nei momenti statici, infatti, agiscono come un limite nei confronti dell'attività interpretativa, per trasformarsi in strumenti che la ampliano in momenti di dinamismo sociale. Tuttavia, si ritiene in parte della dottrina che le preleggi non abbiano una reale efficacia positiva nell'ordinamento in quanto si limitano a recepire e fissare in disposizioni quelle attività che sarebbero comunque compiute dagli operatori del diritto nell'interpretare le disposizioni di legge.
 
Esistono, innanzi tutto, regole sull'interpretazione poste al di fuori del diritto positivo, che valgono per tutti, ivi compreso il legislatore (''nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse''), ossia le regole di interpretazione proprie dell'istituzione linguistica in cui è scritto il testo da interpretare.
 
Ad esse si affiancano le seguenti tecniche, adottate di fronte ad una [[lacuna (diritto)|lacuna]] normativa:
 
* l'intenzione del legislatore (la così detta ''ratio'', che può essere soggettiva, ossia l'intenzione del legislatore storico, ovvero oggettiva, ossia l'intenzione del legislatore storicizzato);
 
* l'interpretazione sistematica, con una norma singola inserita in un sistema normativo unitario, nel quale il significato di essa può arricchirsi (e si avrà un'interpretazione estensiva) oppure restringersi (e si avrà un'interpretazione restrittiva);
 
* l'interpretazione [[Analogia (diritto)|analogica]], che può adottarsi qualora un interprete non trovi nel sistema una norma adatta al caso pratico, e quindi dovrà trovarne una mediante un processo analogico: o tra norme che regolano casi simili, o che regolano materie analoghe (quest'ultima, tuttavia, è tassativamente esclusa dal novero delle opzioni per l'interprete del diritto penale);
 
* la costruzione di principi.
 
In conclusione le analogie possono essere di tipo: analogia Legis (fatti simili ad altri fatti) o analogia Iuris (quando non c’è analogia, quindi l’interprete ricava una norma dal legislatore).
 
== Riferimenti normativi ==
* [[s:Italia, Repubblica - Costituzione|Costituzione della Repubblica Italiana]]
* [[s:Codice Civile|Codice Civile]]
 
==Note==
<references/>
 
==Voci Bibliografia correlate==
*[[Bettino Craxi]]
* {{cita libro|nome=Enrico|cognome=Besta|wkautore=Enrico Besta|titolo=Fonti del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano sino ai tempi nostri|anno=1938|editore=CEDAM|città=Padova}}
*[[Ciriaco De Mita]]
* [[Vezio Crisafulli]], ''Lezioni di diritto costituzionale'', II, Padova, 1993 (2ª ed.).
*[[Giulio Andreotti]]
* {{cita libro|nome=Federico|cognome=Sorrentino|titolo= Le fonti del diritto|anno=1992|editore=ECIG|città=Genova|id=ISBN 88-7545-533-3}}
*[[Giuliano Amato]]
* {{cita libro|nome=Guido|cognome=Alpa|wkautore=Guido Alpa|titolo= Le fonti non scritte e l'interpretazione|anno=1999|editore=UTET|città=Torino|id=ISBN 88-02-05484-3}}
 
* {{cita libro|nome=Riccardo|cognome=Guasrini|titolo= Le fonti non scritte e l'interpretazione|anno=1993|editore=Giuffrè|città=Milano|id=ISBN 88-14-04114-8}}
==Altri progetti==
* {{cita libro|nome=Josep|cognome=Aguilo Regla|titolo=Teoria general de las fuentes del derecho (y del orden juridico)|anno=2000|editore=Ariel|città=Barcellona}}
{{interprogetto}}
* {{cita libro|nome=Temistocle|cognome=Martines|titolo=Diritto costituzionale|anno=2000|editore=Giuffrè|città=Milano|id=ISBN 88-14-08427-0}}
 
==Collegamenti esterni==
== Voci correlate ==
*[http://www.senato.it/leg/10/BGT/Schede/Attsen/00001549.htm Senato]>Il Governo>Savino Melillo
* [[Consuetudine]]
* [[Consuetudine (diritto internazionale)]]
* [[Diritto]]
* [[Diritto internazionale]]
* [[Disposizioni sulla legge in generale]]
* [[Decreto ministeriale]]
* [[Giurisprudenza]]
* [[Legge]]
* [[Legge ordinaria]]
* [[Legge regionale (ordinamento italiano)]]
* [[Normazione secondaria]]
* [[Ordinanza_amministrativa#Ordinanze_amministrative|Ordinanza amministrativa]]
* [[Ordinamento giuridico]]
* [[Regolamento]]
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* [[Uso civico]]
 
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