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Oggetto di tale procedura è la violazione da parte di uno [[Stato]] membro di un obbligo derivante dal diritto dell'Unione europea, intendendosi per Stato membro lo Stato-organizzazione, comprensivo quindi di ogni sua articolazione anche non facente parte dell'esecutivo.
La violazione può essere relativa a qualsiasi obbligo, e può consistere tanto nellanel sua mancatamancato attuazioneadempimento, quanto in una disposizione o in una prassi amministrativa nazionali che risultino incompatibili. Essa inoltre, per essere perseguibile, deve essere obiettivamente manifesta. Un caso tipico di violazione consiste, ad esempio, nel mancato recepimento di una [[Direttiva dell'Unione Europeaeuropea|direttiva]] entro il termine previsto. Non rientrano invece tra le violazioni che danno luogo alla procedura in questione le infrazioni agli obblighi derivanti dal [[Patto di stabilità e crescita]], in quanto oggetto della più specifica ''procedura per deficit eccessivo'', né quelle relative alla [[Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali]], che trovano rimedio nel diverso ambito istituzionale del [[Consiglio d'Europa]] e della [[Corte europea dei diritti dell'uomo]].<ref>{{cita|Strozzi & Mastroianni, 2016|pp. 345-349}}.</ref>
Va osservato che relativamente a questaLa procedura essa è attivabile per qualsiasi comportamento di uno Stato membro contrario al diritto dell'Unione, sia esso attivo cheod omissivo, laddove tale comportamento sia posto in essere da qualsiasi ente nazionale ([[Stato]], [[regione amministrativa|regioni]], [[comune|comuni]], [[ente pubblico|enti pubblici]], [[Corte di giustizia|Corti di giustizia]]) indipendentemente da una colpa, ma solo alla luce della oggettiva violazione. Inoltre non è esercitabileesperibile laddove uno Stato abbia posto in essere un comportamento comunque compatibile con unaun'altra norma di diritto derivato vigente nell'ordinamento dell'Unione anchecomunitario, seeventualmente contraria a una norma avente efficacia diretta prevista nei trattati.
==Procedimento==
===Fase pre-contenziosa (fase informale)===
La fase pre-contenziosa è di competenza della [[Commissione europea]], che può avviarla d'ufficio (art. 258 [[TFUE]]), ovverooppure su richiesta di qualsiasi altro Stato membro (art. 259 [[TFUE]]); non è escluso, tuttavia, che l'impulso possa provenire da un'[[interrogazione parlamentare]] presentata al [[Parlamento europeo]] da un deputato, ovvero da una denuncia di privati cittadini.<ref>{{cita|Strozzi & Mastroianni, 2016|ppp. 350}}.</ref>
In via preliminare, quindi, la Commissione, ove rilevi l'effettiva violazione di una norma di diritto dell'Unione europea, concede allo Stato membro sottoposto alla procedura un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni circa gli addebiti mossi, tramite l'invio di una ''lettera di messa in mora'' (o ''lettera di contestazione''). Laddove lo Stato interessato non risponda entro i termini, ovverooppure non fornisca chiarimenti soddisfacenti, la Commissione emette un ''parere motivato'' con cui opera una formale diffida ad adempiere nei confronti dello Stato sottoposto alla procedura.<ref>{{cita|Strozzi & Mastroianni, 2016|pp. 351-353}}.</ref>
===Fase giurisdizionale o contenziosa (fase formale)===
Qualora lo Stato in causa non si conformi al parere nel termine fissato dalla Commissione, questa, ovvero lo Stato membro che abbia eventualmente avviato la procedura, sono legittimati a proporre '''ricorso per inadempimento''' alla [[Corte di giustizia dell'Unione europea]].<ref>{{cita|Strozzi & Mastroianni, 2016|p. 354}}.</ref>
Se la Corte decide riconoscendo la violazione del diritto comunitario da parte dello Stato ritenuto inadempiente, quest'ultimo ha l'obbligo di porre immediatamente rimedio alla violazione accertata. Se poi la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia preso i provvedimenti che l'esecuzione della [[sentenza]] emessa dalla Corte comporta, allora può dar corso ad una un'ulteriore procedura di infrazione e ad un nuovo giudizio innanzi alla stessa Corte per l'esecuzione della sentenza, chiedendo il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. In questo caso, con le modifiche apportate ai trattati dal [[trattato di Lisbona]], non è necessario un secondo parere motivato.<ref>{{cita|Strozzi & Mastroianni, 2016|pp. 354-356}}.</ref>
===Sanzioni===
Le sanzioni pecuniarie per l'esecuzione delle sentenze rese al termine di una procedura di infrazione sono state fissate recentemente dalla Commissione con la Comunicazione SEC 2005 n. 1658.<ref>[http://www.politichecomunitarie.it/file_download/70 SEC 2005 n. 1658] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111228060122/http://www.politichecomunitarie.it/file_download/70 |datedata=28 dicembre 2011 }}.</ref> La sanzione minima per l'Italia è stata determinata in 9.920.000 [[euro]], mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, a seconda della gravità dell'infrazione a monte.
== Note ==
* [[Ricorso per annullamento]]
* [[Rinvio pregiudiziale]]
* [[Commissariamento]]
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web | 1 = http://www.politichecomunitarie.it/attivita/15137/cose-una-procedura-dinfrazione | 2 = La procedura di infrazione sul sito del Ministero per le politiche comunitarie | accesso = 17 gennaio 2008 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20071216085540/http://www.politichecomunitarie.it/attivita/15137/cose-una-procedura-dinfrazione | dataarchivio = 16 dicembre 2007 | urlmorto = sì }}
{{Diritto dell'Unione europea}}
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