Processo (diritto): differenze tra le versioni
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{{L|diritto|gennaio 2014}}
Il '''processo''' (talvolta indicato
== Storia ==
{{Vedi anche|Diritto processuale romano}}
Nell'[[antica Roma]] gli attori vengono rappresentati, nei testi di diritto romano, con il nome fittizio di: ''[[Aulo Agerio]]''; i convenuti invece vengono rappresentati, nei testi di diritto romano, con il nome fittizio di: ''[[Numerio Negidio]]''. Erano previsti vari tipi di processo, come ad esempio il ''[[processo per formulas]]'' e il ''[[processo extra ordinem]]''. Con la caduta dell'Impero romano, i nuovi regni barbarici si diedero un proprio [[diritto barbarico]]; nel corso dei secoli gli istituti si sono evoluti ulteriormente, fino ad arrivare al [[codice napoleonico]], che costituì la base alla quale tutti i successivi sistemi processuali si ispirarono.
== La disciplina normativa ==
L'ordine degli atti processuali, la loro [[Atto giuridico#Forma degli atti|forma]], i [[termine (diritto)|termini]] da rispettare, gli organi e i soggetti competenti sono indicati e disciplinati da particolari [[norma giuridica|norme giuridiche]], le ''norme processuali'', che nel loro insieme costituiscono il ''[[diritto processuale]]''. In relazione ai vari tipi di processo, si avrà un [[diritto processuale civile]], [[diritto processuale penale|penale]], [[diritto processuale amministrativo|amministrativo]] e così via. In molti ordinamenti il diritto processuale civile e quello penale sono [[codice (diritto)|codificati]] rispettivamente nel ''[[codice di procedura civile]]'' e nel ''[[codice di procedura penale]]''.
Il [[principi generali|principio]] espresso dal [[brocardo]] ''"[[ne procedat iudex ex officio]]"'' vuole che il processo possa essere avviato solo su azione di una parte, non dal giudice di propria iniziativa (d'ufficio); nel [[diritto positivo]], però, non mancano eccezioni a questo principio: si pensi all'avvio del processo penale
== Caratteristiche generali ==
{{Vedi anche|Diritto di difesa}}
Esso consiste in una sequenza ordinata di [[atto giuridico|atti giuridici]], gli ''[[atto processuale|atti processuali]]'', posti in essere dalle [[parte (diritto)|parti]] (incluso il [[pubblico ministero]], quale parte pubblica) e dal [[giudice]] o da suoi ausiliari
Il complesso di norme che disciplinano un processo è detto ''procedura'' o ''rito''. Accanto al ''rito ordinario'', l'ordinamento può prevedere ''riti speciali'', più o meno differenziati, applicabili laddove ricorrano determinate condizioni, ad esempio quando la controversia rientra in una certa materia. Un caso particolare sono i ''riti sommari'' nei quali alcune fasi del rito ordinario sono semplificate o rimosse, per assicurare la celerità del procedimento. Secondo i casi, il ricorso al rito speciale può essere necessario o può essere lasciata all'attore la facoltà di scegliere tra lo stesso e il rito ordinario; tutti gli ordinamenti moderni garantiscono inoltre il [[diritto alla difesa]].
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=== Il rapporto processuale ===
Oltre che come procedimento, il processo può essere visto come un particolare [[rapporto giuridico]], il ''rapporto processuale'', intercorrente tra le parti e un [[giudice]] terzo e imparziale. Si tratta di una ricostruzione, risalente alla dottrina tedesca del [[XIX secolo]], accoglibile nella misura in cui non si perda di vista il carattere intrinsecamente ''dinamico'' del rapporto, che dal momento dell'instaurazione, con l{{'}}''atto introduttivo'', si modifica continuamente per effetto dei successivi atti processuali.
Il rapporto processuale va tenuto distinto dal ''rapporto sostanziale'', relativo al [[diritto soggettivo]] per la cui realizzazione è stato instaurato. Ha propri presupposti (''[[presupposti processuali]]''), ossia [[fatto giuridico|fatti]] la cui sussistenza è condizione necessaria affinché sorga il potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul diritto sostanziale; ove questi presupposti manchino, il rapporto processuale viene ugualmente in essere, ma in capo al giudice sorge un diverso potere-dovere, quello di dichiarare la loro insussistenza.
===Principio dispositivo e inquisitorio===
Secondo il ruolo che il diritto processuale riserva al giudice, si distinguono i sistemi basati sul ''principio dispositivo'' da quelli basati sull'opposto ''principio inquisitorio'', fermo restando che il diritto positivo, nel disciplinare il processo, può ispirarsi in varia misura tanto all'uno quanto all'altro principio, realizzando, quindi, una commistione tra i due.
Il principio dispositivo è, in realtà, un insieme di principi, che vanno considerati separatamente giacché ben potrebbe la disciplina positiva conformarsi
* ''"[[nemo iudex sine actore]]"'' (o il già citato ''"ne procedat iudex ex officio"''), che vieta al giudice di avviare il processo in assenza di azione della parte;
* ''"[[iudex iuxta alligata et probata iudicare debet|iudex iuxta alligata iudicare debet]]"'', che vieta al giudice di fondare la sua decisione su fatti diversi da quelli che le parti hanno allegato (l{{'}}''allegazione'' è l'atto con il quale la parte introduce in giudizio un fatto ponendo la sua sussistenza o insussistenza);
* ''"[[ne eat iudex extra petita partium|ne eat iudex ultra petita partium]]"'' (o ''"sententia debet esse conformis libello"''), che vieta al giudice di pronunciare a favore o contro soggetti diversi dalle parti (le ''personae'' dell'[[#Azione|azione]]), di accordare o negare cosa diversa da quella domandata dalla parte (il ''[[petitum]]'') e di sostituire il fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla parte (la ''[[causa petendi]]'') con uno diverso;
* ''"[[iudex iuxta alligata et probata iudicare debet|iudex iuxta probata iudicare debet]]"'', che vieta al giudice di fondare la sua decisione su mezzi di prova diversi da quelli proposti dalle parti.
I primi tre brocardi si possono compendiare nel ''principio dispositivo in senso proprio'' (o ''materiale'' o ''sostanziale''), mentre il quarto esprime il ''principio dispositivo in senso improprio'' (o ''formale'' o ''processuale''), detto anche ''principio di disponibilità delle prove''. Un processo basato sul principio dispositivo si pone come unico obiettivo la risoluzione della controversia tra le parti e, dunque, la tutela dei loro interessi privati; alle parti è, quindi, lasciata la piena disponibilità della vicenda processuale, mentre il giudice si limita ad assicurare che si svolga nel rispetto delle regole.
Il principio inquisitorio, invece, prende piede quando nel processo si vogliono perseguire anche altri interessi pubblici, sicché viene riconosciuto al giudice un ruolo più attivo, allo scopo di assicurare tale finalità.<ref>La contrapposizione richiama quella tra i due modelli ideali di processo teorizzati da Mirjan Damaska: il ''processo come risoluzione di conflitti'' e il ''processo come attuazione di scelte politiche''</ref> Non stupisce, quindi, che il principio dispositivo caratterizzi tipicamente il processo civile e che nel processo penale possa essere più o meno attenuato, a beneficio del principio inquisitorio. Anche il processo civile, del resto, può discostarsi dal principio dispositivo quando, ad esempio, l'ordinamento, per ragioni di equità, si propone di assicurare una particolare tutela
== Nel mondo ==
=== Italia ===
{{Vedi anche|Giudizio ordinario civile|Processo civile telematico|Processo penale (ordinamento italiano)}}
Nel [[diritto processuale penale]] italiano, dopo l'entrata in vigore del nuovo [[codice di procedura penale]], distingue il ''processo'' dal ''[[procedimento penale]]'': il processo penale comprende tutte le attività dall'esercizio dell'[[azione penale]] fino al [[Cosa giudicata|passaggio in giudicato]] della sentenza; il procedimento penale comprende, oltre a tali attività, anche le ''[[indagini preliminari]]'', svolte dal pubblico ministero e dalla [[polizia giudiziaria]], volte a permettere al [[pubblico ministero]] di decidere se esercitare o meno l'[[azione penale]].<br />
Nel vigente ordinamento giuridico italiano sussiste una netta distinzione tra controversie civili, penali e amministrative. Le controversie civili generalmente hanno per oggetto l'accertamento di un diritto, quelle penali attengono all'accertamento della violazione di una [[legge]] penale incriminatrice, vale a dire la sussistenza di un [[reato]], quelle amministrative riguardano la lesione di un [[diritto soggettivo]] o di un [[interesse legittimo]] da parte di una [[pubblica amministrazione (ordinamento italiano)|pubblica amministrazione italiana]].
Alla divisione generale di cui sopra si debbono evidenziare materie specifiche, spesso di competenza di giudici diversi da quelli che decidono i processi civili, penali o amministrativi, come per esempio le controversie tributarie (decise dalle [[commissione tributaria|commissioni tributarie]] in primo, secondo e terzo grado, giudice speciale) oppure le controversie in materia di esecuzione delle condanne penali (decise, oltre che dai giudici penali come "incidenti di esecuzione", anche dai [[tribunali di sorveglianza]], questi ultimi con competenza esclusiva per quanto concerne le misure alternative alla detenzione) oppure ancora le controversie in materia di acque ([[Tribunale Regionale delle acque pubbliche]] e [[Tribunale Superiore delle acque pubbliche]]) oppure ancora le violazioni dei Regolamenti militari (decisi dai Tribunali militari e dalle Corti d'Appello militari). Nell'esercizio della [[giurisdizione]], la [[magistratura italiana]] è inoltre coadiuvata dai cosiddetti ''[[ausiliari del giudice|ausiliari]]'' (quali, il [[cancelliere (ordinamento giudiziario)|cancelliere]] o l'[[ufficiale giudiziario]]). Infine, con il D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123 venne poi introdotto nell'ordinamento italiano il [[processo civile telematico]]
▲Come esistono vari tipi di giurisdizione, così vi sono altrettanti tipi di processo: civile, penale, amministrativo e così via. Il tipo di processo può variare da un ordinamento all'altro; tutti gli ordinamenti statali, però, conoscono:
* il ''[[processo civile]]'', volto a risolvere le controversie concernenti rapporti giuridici di [[diritto privato]], nonché quelli di cui è parte la [[pubblica amministrazione]] quando non sono devoluti al [[giudice amministrativo]] (innanzi al quale si svolge, invece, il ''[[processo amministrativo]]'');
*il ''[[processo penale]]'', volto a risolvere le controversie concernenti la [[responsabilità]] di un soggetto per un [[reato]] e la sua conseguente sottoposizione
▲*il ''[[processo penale]]'', volto a risolvere le controversie concernenti la [[responsabilità]] di un soggetto per un [[reato]] e la sua conseguente sottoposizione ad una [[pena]].
Nell'ambito del processo civile si distingue il ''[[processo di cognizione]]'', volto all'emanazione di una ''[[sentenza]]'' che accerta l'esistenza o l'inesistenza di [[situazione giuridica soggettiva|situazioni giuridiche soggettive]] e, conseguentemente, condanna la parte soccombente a tenere un determinato comportamento oppure crea, modifica o estingue un rapporto giuridico, dal ''[[processo di esecuzione]]'', volto alla materiale soddisfazione di un diritto soggettivo già accertato, nel caso la parte soccombente non tenga il comportamento alla quale è stata condannata.
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== Voci correlate ==
{{Div col|cols=
* [[Azione legale]]
* [[Atto processuale]]
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* [[Difensore d'ufficio]]
* [[Eccezione (diritto)]]
* [[Equo processo]]
* [[Giudice]]
* [[Giurisdizione]]
* [[
* [[Impugnazione]]
* [[Magistratura]]
* [[Metodi alternativi di risoluzione delle controversie]]
* [[Onere della prova]]
* [[Parte (diritto)]]
* [[Processo civile]]
* [[Processo penale]]
* [[Processo amministrativo]]
* [[Processo mediatico]]▼
* [[Ricusazione]]
* [[Rimessione del processo]]
* [[Responsabilità processuale]]
* [[Sentenza]]
* [[Sistema accusatorio]]
* [[Sistema inquisitorio]]
* [[Tribunale]]
* [[Udienza (diritto)]]
▲* [[Processo mediatico]]
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== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
* {{cita web |url=https://www.voxcanonica.com/2021/09/27/levoluzione-storica-del-processo-penale-canonico/!|titolo =L’evoluzione storica del processo penale canonico|autore=Maria Cives|data=27 settembre 2021}}
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto}}
[[Categoria:
[[Categoria:Teoria del diritto]]
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