Verità processuale: differenze tra le versioni

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La '''verità processuale''' o '''verdetto''' giuridico è l'insieme dei [[Giudizio (diritto)|giudizi]] formulati seguendo le regole del [[diritto processuale]], e resa pubblica attraverso la [[sentenza]]. Non necessariamente corrisponde alla [[verità]] in senso assoluto, ma a quello che può essere accertato ''«al di là di ogni ragionevole dubbio»''.<ref>[http://www.archiviopenale.it/File/Download?codice=236c7d8d-4c17-4338-8c8b-3b2ec5080b63 ''La "verità processuale". Ragionevole dubbio'', Osservatorio penale della Corte di Cassazione]</ref>
{{quote|Verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto|cfr. Cassazione penale, quinta sezione, 25 giugno 1996}}
 
La '''verità processuale''' è l'insieme dei [[Giudizio (diritto)|giudizi]] formulati seguendo le regole del [[diritto processuale]]. Non necessariamente corrisponde alla [[verità]] in senso assoluto.
 
== Descrizione ==
Il rispetto delle regole è finalizzato al rispetto dei [[diritto|diritti]]: se le regole vengono violate, il risultato non potrà concorrere a formare la verità processuale.
== Nel processo penale ==
{{L|diritto|febbraio 2019}}
Nel [[processo penale]], le [[nullità (ordinamento penale italiano)|nullità]] in alcuni casi possono essere rilevate entro termini molto stretti e solo su impulso di parte, mentre altre sono rilevabili anche al [[giudice]] e senza limiti temporali. Per esempio, il [[codice di procedura penale]], all'articolo 188<ref>Codice di procedura penale, [[s:Codice di Procedura Penale/III|Art. 188]]</ref> ("libertà morale della persona nell'assunzione della prova") stabilisce che non è ammessa la [[tortura]] dell'interrogato. Se tale regola viene violata, anche se l'interrogato [[confessione (diritto)|confessa]] un [[crimine]], la confessione non è utilizzabile e dunque non può concorrere a formare la base della verità processuale (pure nel caso in cui il fatto confessato fosse realmente accaduto nei termini e modi descritti). Infatti, "''la [[prova (diritto)|prova]], per risultare idonea all'accertamento dei fatti, non può prescindere da forme volte a garantire genuinità e affidabilità sicura''".<ref>Cassazione penale, sez. VI, 1º marzo 1993</ref>
 
La mai certa corrispondenza tra verità processuale e realtà è uno degli argomenti contro la [[pena di morte]] (oltre a quelli dell'[[espiazione]] e dello scopo [[riabilitazione|riabilitativo]] della [[detenzione]]): l'esito del processo (verità processuale, per l'appunto) può essere infatti influenzato da numerosi fattori che divergono dall'effettivo svolgimento dei fatti, e una tal pena risulterebbe perciò spropositata e irreversibile.
In più casi la [[sentenza]] stabilisce una verità processuale che può essere diversa da quanto in realtà accaduto: la [[prescrizione]], per esempio, è una formula di [[Assoluzione (diritto)|assoluzione]] nonostante possa accertare la [[responsabilità]] per i fatti ascritti.
 
== ConseguenzeNel mondo ==
=== Italia ===
La mai certa corrispondenza tra verità processuale e realtà è uno degli argomenti contro la [[pena di morte]] (oltre a quelli dell'[[espiazione]] e dello scopo [[riabilitazione|riabilitativo]] della [[detenzione]]): l'esito del processo (verità processuale, per l'appunto) può essere infatti influenzato da numerosi fattori che divergono dall'effettivo svolgimento dei fatti, e una tal pena risulterebbe perciò spropositata e irreversibile.
Nel [[processo penale]], le [[nullità (ordinamento penale italiano)|nullità]] in alcuni casi possono essere rilevate entro termini molto stretti e solo su impulso di parte, mentre altre sono rilevabili anche al [[giudice]] e senza limiti temporali. Per esempio, il [[codice di procedura penale]], all'articolo 188<ref>Codice di procedura penale, [[s:Codice di Procedura Penale/III|Art. 188]]</ref> ("libertà morale della persona nell'assunzione della prova") stabilisce che non è ammessa la [[tortura]] dell'interrogato. Se tale regola viene violata, anche se l'interrogato [[confessione (diritto)|confessa]] un [[crimine]], la confessione non è utilizzabile e dunque non può concorrere a formare la base della verità processuale (pure nel caso in cui il fatto confessato fosse realmente accaduto nei termini e modi descritti). Infatti, "''la [[prova (diritto)|prova]], per risultare idonea all'accertamento dei fatti, non può prescindere da forme volte a garantire genuinità e affidabilità sicura''".<ref>Cassazione penale, sez. VI, 1º marzo 1993</ref>
 
In più casi la [[sentenza]] stabilisce una verità processuale che può essere diversa da quanto in realtà accaduto:. la [[prescrizione]], per esempio, è una formula di [[Assoluzione (diritto)|assoluzione]] nonostante possa accertare la [[responsabilità]] per i fatti ascritti.
Il [[processo penale]], dunque, non può che accertare la sola verità processuale.
 
Il concetto di ragionevole dubbio, sebbene già presente a livello giurisprudenziale e implicito, fu introdotto a livello scritto nell'ordinamento italiano dalla cosiddetta [[legge Pecorella]].
 
== Note ==
<references/>
 
==Voci correlate==
* [[Diritto processuale]]
* [[Garantismo]]
* [[Giudizio (diritto)]]
* [[Processo (diritto)]]
 
== Altri progetti ==
{{Interprogetto|etichetta=verdetto|wikt=verdetto}}
 
== Collegamenti esterni ==
* Vincenzo Garofoli, [http://www.treccani.it/Portale/sito/diritto/approfondimenti/1_Garofoli_concetto_verita.html ''Il concetto di verità tra diritto e processo''], PEM-''Piazza Elettronica Magazine'', 3 dicembre 2009, [[Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani]] (in origine, relazione al convegno dal "Ragione, verità e giustizia", Bari, 2 ottobre 2009).
* Esempio di discrasia tra verità processuale e realtà: {{collegamento interrotto|1=[http://www.canestrinilex.it/articoli/riconoscimento.html Il riconoscimento informale: prova tipica o prova irrituale?] {{Webarchive|dateurl=maggio 2018https://web.archive.org/web/20101117061518/http://www.canestrinilex.it/articoli/riconoscimento.html |botdata=InternetArchiveBot17 novembre 2010 }}
 
{{Portale|diritto|filosofia}}
 
[[Categoria:Teoria del diritto]]