Revoca (processo penale): differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
No2 (discussione | contributi) →Casi: Fix link |
m →Casi: portale |
||
| (3 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
{{
La '''revoca''', nel [[processo penale]], è disposta nei confronti di provvedimenti di varia natura, alla disciplina dei quali si rinvia.
Riga 5:
*Revoca della [[sentenza di non luogo a procedere]] (art. 434 c.p.p.).
*Revoca dell'ordinanza di [[sospensione del procedimento]] per incapacità dell'imputato (art. 72 c.p.p.).
*Revoca delle [[misure cautelari (
*Revoca dell'ordinanza con cui era stato disposto il [[giudizio abbreviato]] (art. 441-bis c.p.p).
*Revoca del [[decreto penale di condanna]] (art. 464 c.p.p.; per il procedimento speciale che si apre all'interno di procedimenti differenziati, vedi singole disposizioni).
Riga 13:
*Revoca della condanna percuniaria (art.47 disp. att. c.p.p.).
{{portale|diritto}}
[[Categoria:Diritto processuale penale]]
| |||