Mutatio libelli: differenze tra le versioni
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'''Mutatio libelli''' (alla lettera: ''cambiamento del titolo dell'accusa'') è una espressione [[Lingua latina|latina]] molto usata sia nel [[diritto penale]] che nel [[diritto civile]].
==Differenza== In molti [[Ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]] si distingue una ''emendatio libelli'' che è una precisazione del titolo dell'accusa o del fondamento della domanda di azione civile, che in genere è ammessa, da una ''mutatio libelli'', cioè un totale cambiamento. Nel diritto civile italiano era da sempre esistito il divieto della ''mutatio libelli'' in appello.<ref>{{Cita web |url=http://www.giurisprudenza.piemonte.it/civile/procedura/003111042003.htm |titolo=Sentenza |accesso=4 aprile 2008 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090516020519/http://www.giurisprudenza.piemonte.it/civile/procedura/003111042003.htm |dataarchivio=16 maggio 2009 |urlmorto=sì }}</ref>. Ora è stato introdotto con più rigore anche in primo grado il divieto di proporre domande nuove.<ref>{{collegamento interrotto|1=[http://appinter.csm.it/incontri/relaz/8800.pdf Prima udienza di trattazione] |date=marzo 2018 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>▼
==Diritto processuale civile==
▲Nel diritto civile italiano era da sempre esistito il divieto della ''mutatio libelli'' in appello.<ref>{{Cita web |url=http://www.giurisprudenza.piemonte.it/civile/procedura/003111042003.htm |titolo=Sentenza |accesso=4 aprile 2008 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090516020519/http://www.giurisprudenza.piemonte.it/civile/procedura/003111042003.htm |dataarchivio=16 maggio 2009 |urlmorto=sì }}</ref>. Ora è stato introdotto con più rigore anche in primo grado il divieto di proporre domande nuove.<ref>{{collegamento interrotto|1=[http://appinter.csm.it/incontri/relaz/8800.pdf Prima udienza di trattazione] |
Il Tribunale di Catania con ordinanza del 5 aprile 2002, edita, ha chiarito che nel [[processo civile]]:
''«La parte più autorevole della letteratura giuridica fonda la distinzione tra le due fattispecie (mutatio ed emendatio) sulla variazione o meno del fatto costitutivo posto a base della domanda, fermi restando i soggetti del rapporto processuale. Invero, si sono affermate nel panorama dottrinale due impostazioni al riguardo. La prima, detta della "individuazione", allo scopo identificativo, richiede "la sola indicazione del fondamento e della ragione dell'azione", ossia l'indicazione del rapporto giuridico affermato dall'attore, con la conseguenza che il mutare dei fatti non comporta mutamento della [[causa petendi]].''<br />
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''«Si ha "''mutatio libelli''" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "[[petitum]]" diverso e più ampio oppure una "[[causa petendi]]" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "''emendatio''" quando si incida sulla "[[causa petendi]]", sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "[[petitum]]", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. »''
==Diritto processuale penale==
Nei primi anni di vigenza del [[codice di procedura penale]] del [[1988]], "sul presupposto che non fossero prospettabili alternative a queste due opzioni, il [[giudice per le indagini preliminari]] presso il tribunale di Verbania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 424 c.p.p., appunto nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse all'esito dell'[[udienza preliminare]] trasmettere gli atti al [[pubblico ministero]] per descrivere il fatto diversamente da come ipotizzato nella richiesta di [[rinvio a giudizio]]. La questione è stata dichiarata non fondata da C. cost., 15 marzo 1994, n. 88 (...) in ragione dell'erroneo presupposto su cui si basava".<ref>Alessandro Pasta, ''POTERI DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE SULL'IMPUTAZIONE, INCOMPATIBILITÀ, E NON PREVEDIBILI PRIVILEGI'', Cassazione Penale, fasc.07-08, 1 AGOSTO 2017, pag. 2940B.</ref>.
==Note==
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==Collegamenti esterni==
*{{cita web | 1 = http://www.lexetjus.net/lex_et_jus_7_dottrina_diritto.pdf | 2 = La mutatio libelli in diritto matrimoniale | accesso = 4 aprile 2008 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20060514111910/http://www.lexetjus.net/lex_et_jus_7_dottrina_diritto.pdf | dataarchivio = 14 maggio 2006 | urlmorto = sì }}
*{{cita web | 1 = http://www.associazioneforensebelpasso.it/html/doc/convegno_10_04_08/RIFLESSIONI%20SULLA%20RIFORMA%20DEL%20PROCESSO%20CIVILE.doc | 2 = la riforma del processo civile del 2005 | urlmorto = sì }}
*{{Normattiva
|tipo = legge
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{{portale|diritto|lingua latina}}
[[Categoria:
[[Categoria:Diritto processuale civile
|