Regione (Italia): differenze tra le versioni

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Le '''Regioni''' sono, assieme ai [[Comuni d'Italia|Comuni]], alle [[Province d'Italia|Province]], alle [[Città metropolitane]] e allo [[Stato]], uno dei cinque elementi costitutivi della [[Italia|Repubblica Italiana]].
 
Le '''regioni''' sono, assieme ai [[Comuni d'Italia|comuni]], alle [[Città metropolitane d'Italia|città metropolitane]], alle [[Province d'Italia|province]] e allo [[Stato]], uno dei cinque elementi costitutivi della [[Italia|Repubblica Italiana]].
Ogni regione è un [[ente territoriale]] con propri [[statuto (diritto)|statuti]], poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]], come stabilito dall'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 114|art. 114, secondo comma]] del testo. Le regioni non sono considerate [[ente locale|enti locali]] ([[comune (Italia)|comuni]], [[provincia (Italia)|province]], [[città metropolitana|città metropolitane]] ecc...) disciplinate invece dal [[Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267]] (TUEL).
 
Ogni regione è un [[Ente territoriale (Italia)|ente territoriale]] con propri [[statuto (diritto)|statuti]], poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]], come stabilito dall'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 114|art. 114, secondo comma]] del testo. Le regioni non sono considerate [[Ente locale (Italia)|enti locali]] ([[comune (Italia)|comuni]], [[provincia (Italia)|province]], ecc.), i quali sono invece disciplinati dal [[decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267]] (TUEL).
Le regioni, secondo quanto indicato dall'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 131|art. 131]], sono venti. Cinque di queste sono dotate di uno [[Regione autonoma a statuto speciale|statuto speciale di autonomia]] e una di queste (il [[Trentino-Alto Adige]]), è costituita dalle uniche due [[province italiane|province autonome]], dotate cioè di poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni a statuto speciale, dell'ordinamento italiano ([[Provincia autonoma di Trento|Trento]] e [[Provincia autonoma di Bolzano|Bolzano]]). Nel rispetto delle minoranze linguistiche, il Trentino-Alto Adige e la [[Valle d'Aosta]] sono riportati con le denominazioni bilingui di ''Trentino-Alto Adige/Südtirol'' e ''Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste'' all'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 116|art. 116]], come modificato nel [[2001]].
 
Le regioni, secondo quanto indicato dall'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 131|art. 131]], sono venti. Cinque di queste sono dotate di uno [[Regione a statuto speciale|statuto speciale di autonomia]] e una di queste (il [[Trentino-Alto Adige]]), è costituita dalle uniche due [[Province d'Italia|province autonome]], dotate cioè di poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni a statuto speciale, dell'ordinamento italiano ([[Provincia autonoma di Trento|Trento]] e [[Provincia autonoma di Bolzano|Bolzano]]). Nel rispetto delle minoranze linguistiche, il Trentino-Alto Adige e la [[Valle d'Aosta]] sono riportati con le denominazioni bilingui di ''Trentino-Alto Adige/Südtirol'' e ''Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste'' all'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 116|art. 116]], come modificato nel [[2001]].
==Storia==
Il fulcro primordiale di ciò che si sarebbe poi sviluppato nelle regioni italiane si ebbe nei primi anni dell'[[Unità d'Italia]]. Una delle prime preoccupazioni del [[Regno d'Italia]] fu il decentramento, visto come anticamera di dissoluzione del regno. Vi era in quel periodo la priorità della centralizzazione amministrativa e politica.<ref name=istatstrutt-p14>{{Cita|istat-struttura|pag. 14}}</ref>
 
== Storia ==
In seguito, la [[Legge 20 marzo 1865, n. 2248]] (chiamata anche "Legge Ricasoli") disciplinò, tra l'altro, le funzioni di province e comuni. Le province, in particolare, erano la "sede di decentramento dell’amministrazione centrale", con a capo il [[prefetto]], avente il compito di verificare la rispondenza degli atti provinciali e comunali alle leggi statali. Successivamente, il [[Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921]], e le leggi 21 maggio 1908 n. 269 e 4 febbraio 1915, n. 148 (chiamati i "[[Testi unici delle leggi comunali e provinciali]]") garantirono un margine un po' più ampio di decentramento amministrativo.<ref name=istatstrutt-p14/>
{{vedi anche|Regionalismo (Italia)}}
 
Dopo la [[proclamazione del Regno d'Italia]], l'organizzazione amministrativa venne improntata alla centralizzazione amministrativa e politica;<ref name=istatstrutt-p14>{{Cita|istat-struttura|pag. 14}}.</ref> infatti, la [[legge 20 marzo 1865, n. 2248]] disciplinò, tra l'altro, le funzioni di province e comuni. Le province, in particolare, erano la "sede di decentramento dell’amministrazione centrale", con a capo il [[prefetto]], avente il compito di verificare la rispondenza degli atti provinciali e comunali alle leggi statali. I territori vennero divisi in ''[[provincia (Italia)|province]]'', ''[[Circondario (Regno d'Italia)|circondari]]'' e ''[[Mandamento (diritto)|mandamenti]]'', il successivo [[Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921]] nonché le leggi 21 maggio 1908 n. 269 e 4 febbraio 1915, n. 148 garantirono un più ampio margine di [[decentramento amministrativo]].<ref name=istatstrutt-p14/>
Nel Regno d'Italia, vi erano comuni e province, ma non esistevano ancora le regioni come [[ente territoriale]] (esse infatti nacquero con la [[Costituzione della Repubblica italiana]] del [[Secondo dopoguerra]]). Già nella seconda metà dell'Ottocento, però, lo statista [[Pietro Maestri]] raggruppò, a fini statistici, gruppi di province in "compartimenti", i quali erano i precursori delle odierne regioni italiane. I compartimenti, però, non erano altro che suddivisioni geografiche a fini statistici, prive di governo o amministrazione. Il termine "regione" come sostituto del termine compartimento si avrà per la prima volta nell'Annuario statistico italiano del 1912. La partizione dei "compartimenti statistici" di [[Pietro Maestri]] si mantenne pressocché immutata nelle delimitazione delle "regioni" del Secondo dopoguerra, tanto che risulta difficile notare differenze tra i compartimenti del 1870 e le odierne regioni (fatta eccezione per i territori non ancora annessi).<ref name=istatstrutt-p52>{{Cita|istat-struttura|pag. 52}}</ref>
 
Nel Regno d'Italia vi erano dunque i comuni e le province (nonché due enti intermedi soppressi: i mandamenti e i circondari), ma non esistevano ancora le regioni quali [[Ente territoriale (Italia)|enti territoriali]]: esse infatti nacquero con la [[Costituzione della Repubblica Italiana]] del [[Secondo dopoguerra in Italia|secondo dopoguerra]]. Già nella seconda metà dell'Ottocento, però, lo statistico [[Pietro Maestri]] raggruppò, a fini statistici, gruppi di province in "compartimenti", i quali erano i precursori delle odierne regioni italiane. I compartimenti, però, non erano altro che suddivisioni geografiche a fini statistici, prive di governo o amministrazione. Il termine "regione" come sostituto del termine "compartimento" si avrà per la prima volta nell'Annuario statistico italiano del 1912, riprendendo la dicitura augustea. La partizione dei "compartimenti statistici" di Pietro Maestri si mantenne pressoché immutata nella delimitazione delle "regioni" del secondo dopoguerra, tanto che risulta difficile notare differenze tra i compartimenti del 1870 e le odierne regioni (fatta eccezione per i territori non ancora annessi).<ref name=istatstrutt-p52>{{Cita|istat-struttura|pag. 52}}.</ref>
L'[[Italia]] introdusse le regioni in qualità di [[enti pubblici]] parzialmente autonomi con la [[Costituzione della Repubblica Italiana]], entrata in vigore il 1º gennaio [[1948]], che, agli articoli 114 e 115, prevedeva<ref>Verranno modificati dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".</ref> infatti: {{Citazione|La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.|[[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione italiana]], art. 114}}{{Citazione|Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.|[[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione italiana]], art. 115}}
 
Essendo previste nella [[Costituzione della Repubblica Italiana]], il 31 gennaio [[1947]] la seconda sottocommissione della [[Commissione per la Costituzione]] aveva stabilito che le nuove Regioni avrebbero dovuto essere ventidue: [[Piemonte]], [[Lombardia]], [[Trentino-Alto Adige]], [[Veneto]], [[Friuli-Venezia Giulia]], [[Liguria]], [[Emilia]], [[Romagna]], [[Toscana]], [[Umbria]], [[Marche]], [[Lazio]], [[Abruzzo]], [[Molise]], [[Campania]], [[Puglia]], [[Salento]], [[Lucania]], [[Calabria]], [[Sicilia]], [[Sardegna]], [[Valle d'Aosta]].
Il [[Friuli]] e la [[Venezia Giulia]] furono accorpati nella regione [[Friuli-Venezia Giulia]], mentre gli [[Abruzzi]] e il [[Molise]] furono accorpati nella regione [[Abruzzi e Molise]]. Nel [[1963]] la regione Abruzzi e Molise venne di nuovo scorporata nelle due regioni [[Abruzzo]] e [[Molise]] portando così a venti il numero attuale delle regioni.
 
Tuttavia, il testo coordinato dal comitato di redazione prima della votazione finale in [[Assemblea Costituente (Italia)|Assemblea]] e distribuito ai deputati il 20 dicembre [[1947]] all'articolo 31 recitava:
== Confini delle Regioni ==
 
Sin dalla loro definizione geografico-statistica della seconda metà dell'Ottocento nella forma dei compartimenti, le regioni italiane non ebbero una definizione rigorosa dei loro confini basata sulla [[cartografia]], non essendo altro che dei "nomi geografici" privi di propria amministrazione o potere politico. Proprio perché i compartimenti erano dei raggruppamenti di province, la loro delimitazione non poteva che, in ultima analisi, ricondursi a quella delle province ricomprese.
{{citazione|Sono costituite le seguenti Regioni: [[Piemonte]]; [[Valle d'Aosta]]; [[Lombardia]]; [[Trentino-Alto Adige]]; [[Veneto]]; [[Friuli-Venezia Giulia]]; [[Liguria]]; [[Emilia-Romagna]]; [[Toscana]]; [[Umbria]]; [[Marche]]; [[Lazio]]; [[Abruzzi e Molise]]; [[Campania]]; [[Puglia]]; [[Basilicata]]; [[Calabria]]; [[Sicilia]]; [[Sardegna]]}}
 
Rispetto alla bozza il numero delle regioni era sceso a diciannove: era stato mutato in Basilicata il nome della [[Lucania]], il [[Salento]] era stato inglobato nel resto della Puglia, si accorpavano l'[[Emilia]] con la [[Romagna]] e l'[[Abruzzo]] con il [[Molise]].
 
La costituzione delle stesse ebbe però luogo solo successivamente con la legge 16 maggio 1970, n. 281 e dal relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, i quali decretarono l'istituzione vera e propria delle regioni italiane come enti territoriali. In particolare, il D.P.R. n. 8/1972 regolò le modalità operative del trasferimento delle funzioni amministrative statali alle [[regioni a statuto ordinario]]. Le regioni quali [[enti pubblici]] parzialmente autonomi con la [[Costituzione della Repubblica Italiana]], entrata in vigore il 1º gennaio [[1948]], che, agli articoli 114 e 115, prevedeva<ref>Verranno modificati dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".</ref> infatti:
 
{{Citazione|La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.|[[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione italiana]], art. 114}}{{Citazione|Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.|[[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione italiana]], art. 115}}
Con il Secondo dopoguerra e l'istituzione delle Regioni come [[enti territoriali]] emerse la necessità di definirne i territori con maggior accuratezza. Pur non essendoci state leggi emanate dallo Stato italiano che definissero i confini delle Regioni in senso compiuto, gli statuti regionali di ogni singola regione definiscono il territorio della Regione stessa. Quest'ultimo è definito, però, sempre facendo riferimento alle Province ricomprese da ciascuna regione e, in ultima analisi, ai comuni delle province stesse. A titolo di esempio, l'articolo 7 dello statuto della [[Regione Puglia]] definisce il territorio di competenza come: {{Citazione|. I comuni i cui territori sono compresi nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto costituiscono la Regione Puglia|Statuto della Regione Puglia, art. 7<ref>http://www.regione.puglia.it/statuto-della-regione-puglia#2</ref>}} I confini delle Regioni sono pertanto da ricondursi a quelli delle loro Province, ma resta ferma per lo Stato italiano la possibilità di fondere Regioni o crearne di nuove attraverso [[leggi costituzionali]]. Allo Stato è anche consentito, con leggi, il passaggio di province o comuni da una regione a un'altra preceduta però da approvazione popolare attraverso [[referendum]] nelle province o comuni interessati ([[modifiche dei confini regionali dall'Unità d'Italia]]). Le facoltà di cui sopra sono sancite dall'art. 132 della Costituzione. L'art. 133 comma 1, invece, sancisce che con leggi, lo Stato italiano possa modificare l'appartenenza dei comuni da una Provincia a un'altra (modificandone in tal modo i confini), oppure istituire nuove Province.
 
Il [[Friuli]] e la [[Venezia Giulia]] furono accorpati nella regione [[Friuli-Venezia Giulia]], mentre gli [[Abruzzo|Abruzzi]] e il [[Molise]] furono accorpati nella regione [[Abruzzi e Molise]]. Nel [[1963]], con l'approvazione di un'apposita legge di modifica costituzionale, in deroga all'art. 132, grazie a una disposizione transitoria che aggirava il limite del milione di abitanti e il referendum tra i cittadini interessati, sarebbe stata concessa l'autonomia al [[Molise]]. La regione ''Abruzzi e Molise'' venne di nuovo scorporata nelle due regioni [[Abruzzo]] e [[Molise]], portando così a venti il numero attuale delle regioni.
L'art. 133 comma 2 della Costituzione, inoltre, sancisce che le Regioni possono modificare i confini dei comuni esistenti e le loro denominazioni. Secondo lo stesso comma 2 dell'art. 133, la Regione può anche creare nuovi comuni e ridefinirne i confini.
 
== Descrizione ==
=== Caratteristiche ===
{{Vedivedi anche|Simboli delle regioni d'Italia}}
 
Nell'[[ordinamento giuridico]] italiano la regione è:
* un ''ente di rilievo costituzionale'', cioè previsto come necessario dalla costituzione;
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=== Organizzazione amministrativa ===
 
{{vedi anche|Legge Tatarella}}
 
Gli [[Organo (diritto)|organi]] della regione sono indicati dall'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 121|art. 121]] della Costituzione e sono:
* il [[consiglio regionale (Italia)|consiglio regionale]];
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* il [[presidente della giunta regionale]].
 
La regione è rappresentata dal presidente della giunta regionale (anchein alcuni statuti regionali è detto presidente della regione) che dal [[2000]] viene eletto direttamente e democraticamente tramite [[elezioniElezioni amministrativeregionali in Italia del 2000|elezioni regionali]] a [[suffragio]] universale tra tutti i cittadini dei [[comune (Italia)|comuni]] della regione aventi diritto al voto (età maggiore di 18 anni), a meno che lo statuto regionale non preveda l'elezione da parte del Consiglio regionale. Se il presidente della regione viene sfiduciato o si dimette volontariamente con effetti immediati o muore o è impedito permanentemente il Consiglio regionale viene sciolto e vengono indette al più presto nuove elezioni. Fino a che siano instaurati i nuovi organi della regione sono prorogati i poteri dei precedenti organi per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
 
Le funzioni amministrative sono attribuite alla giunta regionale, formata dagli [[Assessore (entiordinamento territoriali italianiitaliano)|assessori]] nominati dal presidente della regione in rappresentanza delle forze politiche che lo hanno appoggiato, oltre che allo stesso presidente della regione (equivalente del [[capo del governo]] e del [[consiglio dei ministri]] a livello statale).
 
La regione è dotata di un consiglio regionale, eletto dai cittadini maggiorenni residenti nella regione, organo collegiale equivalente del [[Parlamento]] a livello statale, composto da [[consiglio regionale (Italia)|consiglieri regionali]] in rappresentanza di tutte le forze politiche del territorio con funzioni di approvazione del [[bilancio degli enti locali|bilancio regionale]], delle [[delibera provinciale|delibere]] e provvedimenti emessi dal presidente/giunta. In Sicilia, regione autonoma, prende il nome di ''parlamento regionale'' e i suoi membri sono detti deputati e non consiglieri. Il consiglio esercita il [[potere legislativo]] per le materie che la [[Costituzione]] e gli statuti speciali per le regioni autonome demandano alla potestà legislativa esclusiva o concorrente.
 
Questi sono organi necessari delle regioni, per cui gli statuti e le leggi regionali non possono disporre diversamente dal dettato costituzionale.
 
=== Confini ===
Sin dalla loro definizione geografico-statistica della seconda metà dell'Ottocento nella forma dei compartimenti, le regioni italiane non ebbero una definizione rigorosa dei loro confini basata sulla [[cartografia]], non essendo altro che dei "nomi geografici" privi di propria amministrazione o potere politico. Proprio perché i compartimenti erano dei raggruppamenti di province, la loro delimitazione non poteva che, in ultima analisi, ricondursi a quella delle province ricomprese.
 
Con il secondo dopoguerra e l'istituzione delle Regioni come [[enti territoriali]] emerse la necessità di definirne i territori con maggior accuratezza. Pur non essendoci state leggi emanate dallo Stato italiano che definissero i confini delle regioni in senso compiuto, gli statuti regionali di ogni singola regione definiscono il territorio della regione stessa. Quest'ultimo è definito, però, sempre facendo riferimento alle province ricomprese da ciascuna regione e, in ultima analisi, ai comuni delle province stesse. A titolo di esempio, l'articolo 7 dello [[Statuto della Regione Puglia]] definisce il territorio di competenza come: {{Citazione|. I comuni i cui territori sono compresi nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto costituiscono la Regione Puglia|Statuto della Regione Puglia, art. 7<ref>{{Cita web |url=http://www.regione.puglia.it/statuto-della-regione-puglia#2 |titolo=Copia archiviata |accesso=5 maggio 2019 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190502210245/http://www.regione.puglia.it/statuto-della-regione-puglia#2 |urlmorto=no }}</ref>}} I confini delle Regioni sono pertanto da ricondursi a quelli delle loro Province, ma resta ferma per lo Stato italiano la possibilità di fondere Regioni o crearne di nuove attraverso [[leggi costituzionali]]. Allo Stato è anche consentito, con leggi costituzionali, il passaggio di province o comuni da una regione a un'altra preceduta però da approvazione popolare attraverso [[referendum]] nelle province o comuni interessati ([[modifiche dei confini regionali dall'Unità d'Italia]]). Le facoltà di cui sopra sono sancite dall'art. 132 della Costituzione. L'art. 133 comma 1, invece, sancisce che con leggi, lo Stato italiano possa modificare l'appartenenza dei comuni da una Provincia a un'altra (modificandone in tal modo i confini), oppure istituire nuove Province.
 
L'art. 133 comma 2 della Costituzione, inoltre, sancisce che le Regioni possono modificare i confini dei comuni esistenti e le loro denominazioni. Secondo lo stesso comma 2 dell'art. 133, la Regione può anche creare nuovi comuni e ridefinirne i confini. Ulteriori disposizioni in tal senso sono forniti dall'articolo 15 del [[Testo unico sull'ordinamento degli enti locali]].
 
== Tipologie ==
[[File:Autonomous Regions of Italy.svg|thumb|Le regioni a statuto speciale sono evidenziate in rosso]]
In base allo statuto, che è per le regioni quello che è per lo stato la sua costituzione, è possibile distinguere due grandi categorie:
* [[Regione a statuto ordinario|regioni a statuto ordinario]];
* [[Regione a statuto speciale|regioni a statuto speciale]].
 
=== Regioni a statuto ordinario ===
{{vedi anche|Regione italiana a statuto ordinario}}
[[File:Ordinary_statute_regions_of_Italy.svg|thumb|Le 15 regioni a statuto ordinario.]]
Quindici delle venti regioni italiane sono a statuto ordinario. Lo statuto è approvato e modificato dal [[Consiglio regionale (Italia)|Consiglio regionale]] con legge approvata a [[maggioranza assoluta]] dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate con intervallo non minore di due mesi. Lo statuto è sottoposto a [[referendum popolare]] qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
 
Quindici delle venti regioni italiane sono a statuto ordinario. Lo statuto è approvato e modificato dal [[Consiglio regionale (Italia)|Consiglio regionale]] con legge approvata a [[maggioranza assoluta]] dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate con intervallo non minore di due mesi. Lo statuto è sottoposto a [[referendum]] qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
 
L'autonomia legislativa di queste regioni è stata notevolmente ampliata dalla [[Costituzione della Repubblica Italiana#La riforma costituzionale del 2001 confermata dal referendum del 7 ottobre 2001|riforma costituzionale del 2001]], approvata sotto il [[governo Amato II]] e confermata dal voto popolare durante il [[governo Berlusconi II]].
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Tuttavia l'[[#Autonomia finanziaria|autonomia finanziaria]], il cosiddetto [[federalismo fiscale]], pure prevista dall'art. 119 della costituzione riformata, non è ancora operativa, per cui le regioni dipendono ancora dai trasferimenti dello stato centrale. Le regioni dispongono comunque dell'[[IRAP]] (imposta regionale sulle attività produttive), di un'addizionale regionale all'[[IRPEF]], di una compartecipazione all'IVA e di altri tributi minori.
 
Le regioni a statuto ordinario furonoerano istituitepreviste già nella Costituzione della Repubblica Italiana (1948), ma entrarono in funzione soltanto nel [[1970]].
 
=== Regioni a statuto speciale ===
{{Vedivedi anche|Regione italiana a statuto speciale}}
[[File:Autonomous Regions of Italy.svg|thumb|Le 5 regioni a statuto speciale.]]
 
Cinque regioni sono a [[statuto speciale]], approvati con legge costituzionale nel [[1948]] (il Friuli-Venezia Giulia nel 1963), come previsto dall'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 116|art. 116]] della Costituzione.
 
Lo statuto speciale garantisce una particolare forma di autonomia, ciò è tangibile nell'autonomia impositiva. Il Friuli-Venezia Giulia trattiene per sé il 60% della maggior parte dei tributi riscossi nel territorio regionale, la Sardegna il 70%, la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano il 90% e la Sicilia il 100% (il cui diritto sancito dallo [[Statuto speciale]] del [[1946]] non è stato ancora pienamente attuato). Tali regioni dispongono di notevoli poteri legislativi e amministrativi, come nei settori scuola, sanità, infrastrutture e di conseguenza debbono provvedere al relativo finanziamento principalmente con le proprie risorse, mentre nelle regioni a statuto ordinario le spese sono principalmente a carico dello statoStato.
 
Di conseguenza, le province autonome di Trento e Bolzano (mezzo milione di abitanti ciascuna) dispongono di un bilancio corrispondente a quello del [[Veneto]], sebbene quest'ultimo abbia 4,8 milioni di abitanti. Anche per questo diversi comuni di confine chiedono il passaggio alle più ricche regioni a statuto speciale, come permesso dalla Costituzione (vedi anche [[progetti di aggregazione di comuni italiani ad altra regione|progetti di aggregazione di comuni ad altra regione]] e [[progetti di aggregazione di comuni al Trentino-Alto Adige]]).
 
La prima regione ada essere istituita fu la [[Sicilia]] nel [[1946]], con il regio decreto del 15 maggio, prima del [[Nascita della Repubblica Italiana|referendum istituzionale]], e confermato con la legge costituzionale n. 2/1948.
 
Tre regioni a statuto speciale furono istituite dalla stessa [[Assemblea Costituente della Repubblica Italiana|Assemblea costituente]] nel [[1948]]: la [[Sardegna]], date le forti spinte autonomistiche, se non [[Indipendentismo sardo|indipendentistiche]] come in Sicilia, la [[Valle d'Aosta]] per proteggere la minoranza francofona, il [[Trentino-Alto Adige]], per la tutela dei germanofoni ai sensi dell'accordo di Parigi.
Tre regioni a statuto speciale furono istituite dalla stessa [[Assemblea Costituente (Italia)|Assemblea costituente]] nel 1948: la [[Sardegna]], date le forti spinte autonomistiche, se non [[Indipendentismo sardo|indipendentistiche]] come in [[Indipendentismo siciliano|Sicilia]], la [[Valle d'Aosta]] per tutelare la [[Francofonia|minoranza francofona]], e il [[Trentino-Alto Adige]] per la tutela dei germanofoni ai sensi dell'[[Trattati di Parigi (1947)|accordo di Parigi]]. Nel [[1963]] fu costituita la regione a statuto speciale [[Friuli-Venezia Giulia]].
Nel [[1963]] fu costituita la regione a statuto speciale [[Friuli-Venezia Giulia]].
 
Nel [[1972]] entrò in vigore il nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che trasferì la maggior parte dei poteri regionali alle due province autonome di Trento e Bolzano.
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== Autonomia ordinaria ==
=== Statutaria ===
{{Vedivedi anche|StatutoRegione regionalea statuto ordinario}}
 
L'autonomia statutaria viene riconosciuta alle sole regioni a [[statuto regionale|statuto ordinario]]. Ciascuna regione ordinaria adotta con legge regionale uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
L'autonomia statutaria viene riconosciuta alle sole regioni a [[Regione a statuto ordinario|statuto ordinario]]. Ciascuna regione ordinaria adotta con legge regionale uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
 
Le regioni a statuto speciale sono prive di tale autonomia (cioè del potere-dovere di darsi uno statuto), visto che gli statuti speciali sono leggi costituzionali dello Stato. Tuttavia la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha modificato gli statuti delle cinque regioni speciali, attribuendo a una legge statutaria la determinazione della forma di governo della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Solo per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la forma di governo continua a essere disciplinata dallo statuto regionale.
 
=== Legislativa ===
{{Vedivedi anche|Potestà legislativa in Italia}}
 
In seguito alla revisione costituzionale del [[2001]], la potestà legislativa appartiene allo Stato e alle regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie.
 
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* residuale delle regioni (interpretata come esclusiva).
 
Per l'art. 127 della [[Costituzione]] "Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione". Così come la Regione " quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione di una legge o dell'atto avente valore di legge" (art.127 co. 2).
 
=== Regolamentare ===
L'autonomia regolamentare della regione è definita dall'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 117|art. 117]] della Costituzione, 6°º comma.
 
La regione ha potestà regolamentare nelle materie su cui ha competenza esclusiva e su quelle in cui la competenza tra Stato e regione è di tipo concorrente. Ha potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva dello Stato in quanto sia ada essa delegata.
 
La titolarità della potestà regolamentare della regione non è definita a livello costituzionale. La corte costituzionale, nella sentenza n. 313/2003,<ref>{{Cita pronuncia costituzionale|tipo=sentenza|numero=313|anno=2003|nolink=si}}</ref>, ha infatti sostenuto la teoria della libertà di scelta degli Statuti delle Regioni, affermando che spetta alla singola Regione, nell'ambito della sua autonomia, decidere quale deve esser l'organo che in concreto svolge la funzione regolamentare.
 
Il Consiglio Regionale esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale delegate alle Regioni in base all'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 117|art. 117]] comma 6 della Costituzione.
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L'autonomia amministrativa della regione, come di tutte le pubbliche amministrazioni, deve aderire ai principi di [[principio di sussidiarietà|sussidiarietà]], [[principio di differenziazione|differenziazione]] e [[principio di adeguatezza|adeguatezza]].
 
La regione, con legge regionale, può delegare le funzioni amministrative di cui è titolare ai [[Comune (Italia)|Comuni]], alle [[Provincia italiana(Italia)|Province]] o alle [[Città metropolitana|Città metropolitane]].
 
Prima della modifica costituzionale per opera della legge n. 3/2001 vigeva il principio del parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa. Quindi alle regioni spettavano le funzioni amministrative in riferimento alle materie di cui all'art. 117 (anch'esso previgente alla riforma del titolo V).
 
Inoltre:
# lo Stato poteva delegare funzione amministrative alle regioni in materie di propria competenza legislativa;
# lo Stato poteva attribuire direttamente funzioni agli enti locali, qualora si trattasse di funzioni di interesse strettamente locale;
# lo Stato poteva trattenere funzioni presso di sé, qualora si ravvisasse un interesse nazionale;
# le regioni avrebbero dovuto utilizzare le proprie funzioni amministrative tramite comuni e province utilizzando lo strumento della delega e dell'avvalimento.
 
=== Finanziaria e fiscale ===
{{Vedivedi anche|Federalismo fiscale}}
 
L'autonomia finanziaria della regione è stabilita con l'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 119|art. 119]] della Costituzione, contenente i principi del federalismo fiscale (finora attuati soltanto in parte).
 
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== Autonomia differenziata ==
=== Anni 2000 ===
Successivamente alla [[Costituzione della Repubblica Italiana#revisione costituzionale del 2001|revisione della Costituzione del 2001]], nell'ambito dell'organizzazione della [[Giudice di pace (ordinamento italiano)|giustizia di pace]], delle norme generali sull'[[Istruzione in Italia|istruzione]] e della tutela dell'[[Ambiente (biologia)|ambiente]], dell'[[ecosistema]] e dei [[beni culturali]], nonché di tutte le materie attinenti alla [[Potestà legislativa in Italia#Competenza concorrente di Stato e Regioni|competenza concorrente]], le [[Regione italiana a statuto ordinario|regioni a statuto ordinario]] possono conseguire - su propria iniziativa, con legge statale approvata a maggioranza assoluta previa intesa con lo Stato - ulteriori forme e condizioni particolari di [[Autonomia (politica)|autonomia]]<ref>Art. 116, c. 3, della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]].</ref>.
Successivamente alla [[Costituzione della Repubblica Italiana#Revisione del 2001|revisione costituzionale del 2001]], nell'ambito dell'organizzazione della [[Giudice onorario di pace|giustizia di pace]], delle norme generali sull'[[Istruzione in Italia|istruzione]] e della tutela dell'[[Ambiente (biologia)|ambiente]], dell'[[ecosistema]] e dei [[beni culturali]], nonché di tutte le materie attinenti alla [[Potestà legislativa in Italia#Competenza concorrente di Stato e Regioni|competenza concorrente]], le [[Regione a statuto ordinario|regioni a statuto ordinario]] possono conseguire – su propria iniziativa, con legge statale approvata a maggioranza assoluta previa intesa con lo Stato – ulteriori forme e condizioni particolari di [[Autonomia (politica)|autonomia]].<ref>Art. 116, comma 3, della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]].</ref>
 
Nel 2006 si tenne [[Referendum costituzionale in Italia del 2006|un nuovo referendum costituzionale]] che prevedeva di trasferire alle regioni ulteriori compiti, ma fu respinto nel voto.
== Controlli ==
=== Statali ===
La legge costituzionale n. 3/2001 ha abolito i controlli sugli atti (amministrativi e anche di legge) della regione, esercitati sino ad allora da cosiddetti ''commissari del governo''. Nei capoluoghi delle regioni speciali e nelle Province autonome essi continuano tuttavia a esercitare (almeno in parte) i loro uffici. Nelle altre regioni una parte dei poteri dei commissari viene esercitata dai Prefetti dei capoluoghi regionali, in qualità di rappresentanti dello Stato nei rapporti con il sistema delle autonomie.
 
=== Proposta Morassut-Ranucci (2012) ===
Quanto al controllo sugli organi regionali, l'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 120|art. 120]] II prevede: «Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni … nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.»
Nel [[2012]] i deputati del [[Partito Democratico (Italia)|PD]] [[Roberto Morassut]] e [[Raffaele Ranucci]] presentano una proposta per ridefinire le regioni italiane, che viene discussa nel 2014-2015 in parlamento, ma senza giungere ad alcun compimento.<ref>{{Cita web|url=https://www.rainews.it/archivio-rainews/media/ContentItem-edc2e44a-cd88-443f-8118-9a7d0b7d0c0a.html|titolo=L'Italia in 12 regioni. Ecco le foto della Penisola secondo i nuovi confini tracciati nel ddl Pd|sito=Rainews|data=2014-12-22|accesso=2024-06-19}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.vice.com/it/article/ywbg4w/morassut-proposta-di-legge-per-ridurre-le-regioni-italiane-2012-referendum|titolo=Guarda la vecchia proposta di legge per ridisegnare le regioni italiane|sito=Vice|data=2017-10-23|lingua=it|accesso=2024-06-19}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.latinatoday.it/politica/regioni-proposta-legge-parlamentari-pd-morassut-ranucci.html|titolo=Italia a 12 Regioni, Latina con la Campania: proposta dei parlamentari Pd|sito=LatinaToday|data=16 dicembre 2014|accesso=2024-06-19}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.corriere.it/politica/15_ottobre_27/da-20-12-ecco-taglia-regioni-pd-ma-c-subito-stop-serracchiani-1804fbc8-7c7a-11e5-8cf1-fb04904353d9.shtml|titolo=Da 20 a 12, ecco il «taglia Regioni» pd Ma c’è subito lo stop di Serracchiani|sito=Corriere della Sera|data=2015-10-27|lingua=it|accesso=2024-06-19}}</ref> Un ulteriore tentativo fu fatto nel 2018 sempre da Morassut.<ref>{{Cita web|url=https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=110&sede=&tipo=|titolo=Proposta di legge: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MORASSUT: "Modifica degli articoli 114, 116, 131 e 132 della Costituzione, concernenti la struttura della Repubblica, la determinazione delle regioni, le forme e le condizioni particolari della loro autonomia e il procedimento per la fusione di regioni esistenti, la modifica del loro territorio e l'istituzione di nuove regioni" (110) {{!}} XVIII Legislatura - Lavori - Progetti di legge - Atto Camera: 110|sito=www.camera.it|data=23 marzo 2018|accesso=2024-06-19}}</ref>
 
=== Progetto di ampliamento dell'autonomia delle regioni (dal 2015) ===
L'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 126|art. 126]] stabilisce: «Con decreto motivato del presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.». Lo scioglimento è deliberato dal [[Consiglio dei ministri]], previo parere della Commissione Parlamentare sugli affari regionali.
{{vedi anche|Referendum consultivo in Veneto del 2017|Referendum consultivo in Lombardia del 2017}}
 
A partire dal 2015 in Lombardia e in Veneto è partita un'iniziativa del legislatore per ampliare ulteriormente l'autonomia dal governo centrale, al fine di chiedere il trasferimento delle ulteriori 23 competenze spettanti alle Regioni, lo statuto speciale e i 9/10 delle tasse riscosse, in base all'Art. Cost. 116, c. 3 stesso.<ref>
Passando poi alla legislazione regionale, l'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 127|art. 127]] della Costituzione stabilisce: «Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.»
* Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
* Commercio con l'estero;
* Tutela e sicurezza del lavoro;
* Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
* Professioni;
* Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
* Tutela della salute;
* Alimentazione;
* Ordinamento sportivo;
* Protezione civile;
* Governo del territorio;
* Porti e aeroporti civili;
* Grandi reti di trasporto e di navigazione;
* Ordinamento della comunicazione;
* Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; * Previdenza complementare e integrativa;
* Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
* Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; * Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
* Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
* Organizzazione della giustizia di pace;
* Norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.larena.it/home/veneto/zaia-contro-martina-non-ci-paragoni-all-emilia-romagna-1.6047820|titolo=Zaia contro Martina: «Non ci paragoni all'Emilia Romagna» - Veneto - L'Arena|data=2017-10-23|citazione=La richiesta è una richiesta di 23 materie e 9/10 delle tasse, esattamente quello che la Costituzione prevede|accesso=2023-02-22|dataarchivio=23 ottobre 2017|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20171023174252/http://www.larena.it/home/veneto/zaia-contro-martina-non-ci-paragoni-all-emilia-romagna-1.6047820|urlmorto=sì}}</ref> Ne sono scaturiti due referendum consultivi nelle rispettive regioni, dall'esito plebiscitario.<ref>{{Cita web|url=https://www.corriere.it/referendum-autonomia-lombardia-e-veneto/notizie/referendum-autonomia-seggi-aperti-7-23-lombardia-veneto-9d1d9604-b6e7-11e7-9b0d-a33e3b4f370f.shtml|titolo=Referendum, affluenza alle 19. Veneto raggiunge il quorum: ha votato il 50,1%. In Lombardia oltre il 30%|autore=Annalisa Grandi, Michela Rovelli|sito=Corriere della Sera|data=2017-10-22|lingua=it|accesso=2023-02-22}}</ref> Dopo alcune trattative, fu raggiunto un accordo preliminare con il governo nel febbraio 2018.<ref>{{Cita web|url=https://it.euronews.com/2018/02/28/autonomia-firmato-l-accordo-tra-governo-lombardia-veneto-emilia-romagna|titolo=Autonomia, firmato l'accordo tra Governo e tre regioni|autore=Lillo Montalto Monella|sito=euronews|data=2018-02-28|lingua=it|accesso=2023-02-22}}</ref>
 
Con l'inizio della [[XIX legislatura della Repubblica Italiana|XIX legislatura]] nel tardo 2022 sono ripresi i lavori per portare avanti l'autonomia fiscale e la ulteriore devolution, giungendo a un primo provvedimento emanato dal governo centrale.<ref>{{Cita web|url=https://www.dire.it/02-02-2023/868032-legge-autonomia-differenziata-regioni-cosa-e/|titolo=Autonomia differenziata, ok in Cdm. Ecco cosa prevede la legge sulle Regioni|autore=Francesco Caruana|sito=Agenzia Dire|data=2023-02-02|accesso=2023-02-22}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.money.it/autonomia-differenziata-cos-e-e-come-funziona-ecco-cosa-vogliono-fare-calderoli-e-la-lega|titolo=Autonomia differenziata, cos’è e come funziona: ecco cosa vogliono fare Calderoli e la Lega|sito=Money.it|data=2023-01-06|accesso=2023-02-22}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.gazzetta.it/attualita/02-02-2023/cos-e-l-autonomia-differenziata-del-governo-meloni.shtml|titolo=Cos'è l'autonomia differenziata del governo Meloni|sito=La Gazzetta dello Sport|data=2 febbraio 2023|accesso=2023-02-22}}</ref>
Quanto allo statuto delle regioni ordinarie, l'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 123|art. 123]] della Costituzione recita: "Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione".
 
=== Regionali ===
La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (art. 127 Cost.).
 
La regione, oltre a ricorrere alla giustizia amministrativa, può sollevare un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale se vengono lese le sue competenze amministrative.
 
==Amministrazione e costi==
=== Bilanci ===
Nel 2010 il bilancio consuntivo delle regioni italiane è stato di 208 [[miliardi]] di [[euro]], di cui 111 per la sanità, 12,4 per l'amministrazione, 12 per i trasporti, 8,9 per lo sviluppo economico, 8,2 per l'istruzione, 7,5 per il territorio, 6 per l'assistenza sociale, 2,6 per l'edilizia abitativa e 39,9 di altre spese<ref>{{cita web|url=http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2012/09/22settembre.pdf|titolo=Le spese delle Regioni sono cresciute di 89 miliardi|editore=CGIA Mestre|data=22 settembre 2012|accesso=12 marzo 2013}}</ref>.
 
Il costo stimato di consigli e giunte regionali nel 2012 è stato di 1,15 [[miliardi]] di [[euro]]<ref>{{cita web|url=http://www.uilpensionati.it/Documents/Iniziative/Costi_della_politica/2costi-politica2012%2520(1).pdf|titolo=2º rapporto UIL sui costi della politica|editore=UIL Pensionati|data=luglio 2012|accesso=12 marzo 2013|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20130228015044/http://www.uilpensionati.it/Documents/Iniziative/Costi_della_politica/2costi-politica2012%20(1).pdf|dataarchivio=28 febbraio 2013}}</ref>. Benché la critica alla spesa per servizi pubblici spesso si intrecci con quella al clientelismo con cui essi vengono erogati<ref>http://www.ilsussidiario.net/News/Politica/2014/1/19/SPRECHI-IN-REGIONE-Altro-che-mutande-e-scontrini-ecco-dove-nascono-i-veri-buchi-/459387/</ref>, tecnicamente si deve considerare "costo della politica" regionale la sola spesa dei gabinetti assessoriali, del presidente di regione e dei gruppi consiliari regionali, tra i quali è sorto lo ''scandalo di rimborsopoli''.
 
=== ''Rimborsopoli'' ===
 
Dopo [[Franco Fiorito|lo scandalo]], la voce di spesa dei [[consiglio regionale (Italia)|consigli regionali]] è stata più attentamente monitorata, sia dall'opinione pubblica<ref>Di Davide, Iandiorio, "Rimborsi alle Regioni: ecco la mappa completa degli sprechi, di ieri e di oggi." International Business Times: Italian Edition (Italy), April 04, 2014.</ref> che dalla magistratura (anche contabile)<ref>Redazione Ibtimes, Italia. "Rimborsopoli Piemonte: 18 fra condanne e patteggiamenti." International Business Times: Italian Edition (Italy) 14 July 2014.</ref> che dal Legislatore: quest'ultimo ha convertito il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con cui il governo Monti aveva emanato una rigorosa disciplina di controlli della Corte dei conti sulle spese dei gruppi all'interno dei consigli e delle assemblee regionali, con sanzioni anche di revoca degli emolumenti pubblici in caso di inadempimento degli obblighi<ref>Giampiero Buonomo, [https://www.academia.edu/10805546/Sulle_spese_dei_consigli_regionali Tra sprechi, ruberie ed equivoci legislativi], in L'ago e il filo, dicembre 2012.</ref>.
 
I princìpi che governano il diritto intertemporale si sono dimostrati sfavorevoli all'applicazione della nuova disciplina ai casi anteriori al decreto del governo Monti, come ha statuito Corte costituzionale nella sentenza n. 130/2014: ciò nondimeno la sentenza n. 235/2015 della medesima Corte ha ribadito che - dopo l'entrata in vigore del decreto - si applicano le nuove e più rigorose discipline sul controllo delle spese dei gruppi consiliari, che non possono ritenersi sottratte alla giurisdizione.
 
==== Ddl Calderoli (dal 2024) ====
Ciò potrebbe riguardare i nuovi casi, verificatisi o accertati, dopo le vicende del 2012 che innescarono lo scandalo. Più in generale, la tematica dei rimborsi si è presentata anche ad altri livelli istituzionali, sia superiori che inferiori<ref>Giampiero Buonomo, [https://www.academia.edu/17532529/Tovaglie_pulite ''Tovaglie pulite'', Mondoperaio, 10/2015]</ref>: essa per certi aspetti va ricondotta alla degenerazione che ha fatto seguito all'abuso nel [[finanziamento pubblico ai partiti]].
Il [[disegno di legge]] sull’Autonomia differenziata, approvato al [[Senato della Repubblica|Senato]] il 23 gennaio 2024 e in via definitiva alla [[Camera dei deputati (Italia)|Camera]] il 19 giugno 2024<ref>{{Cita web|url=https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=1665&sede=&tipo=|sito=Camera.it|titolo=Atto Camera: 1665|citazione="Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (approvato dal Senato) (1665)}}</ref>, definisce le intese tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario che facciano richiesta dell’applicazione di tale autonomia, previa consultazione degli Enti locali. È una legge procedurale, quindi, volta a dare attuazione alla riforma del Titolo V della Costituzione, introdotta nel 2001. Il disegno di legge, così come presentato dalla [[Lega per Salvini Premier|Lega]], e a firma del [[Ministri per gli affari regionali e le autonomie della Repubblica Italiana|Ministro per gli Affari regionali e le autonomie]] [[Roberto Calderoli]], prevede per le Regioni possano richiedere l’autonomia differenziata su 23 materie specifiche.<ref>{{Cita web|url=https://www.rainews.it/articoli/2024/01/cosa-prevede-il-disegno-di-legge-sullautonomia-differenziata-delle-regioni-f350671f-ba5a-4e23-b6a4-53ffa9db89ca.html|titolo=Cosa prevede Il disegno di legge sull'autonomia differenziata delle Regioni}}</ref> Tra le 23 materie che possono essere oggetto di autonomia differenziata ci sono la salute, l'istruzione, lo sport, l'ambiente, l'energia, i trasporti, la cultura e il commercio estero. Quattordici di queste sono definite come [[Livelli essenziali di prestazione]] (LEP), su cui Stato e Regioni devono garantire standard minimi su tutto il territorio nazionale, per evitare che nel Paese si verifichino disparità nell’erogazione dei servizi essenziali.<ref>{{Cita web|url=https://proversi.it/discussioni/pro-contro/289-autonomia-differenziata|titolo=Autonomia differenziata. Favorevole o contrario?}}</ref> La concessione dell'autonomia è subordinata alla definizione dei suddetti LEP e alla disponibilità di risorse finanziarie. La definizione dei LEP è competenza dello Stato, che deve provvedere entro 24 mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge. Il disegno di legge prevede inoltre una clausola di salvaguardia che consente al governo di intervenire nei confronti di Regioni, province e Comuni inadempienti o in situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, specialmente per garantire i LEP sui diritti civili e sociali.<ref>{{Cita web|url=https://tg24.sky.it/politica/2024/01/23/ddl-autonomia-differenziata-senato#02|titolo=Autonomia differenziata, il ddl approvato al Senato. Dalla scuola alla sanità, cosa cambia}}</ref>
 
== Dati politico-istituzionali ==
{| class="wikitable sortable"
|+ Materie oggetto di autonomia differenziata
|-
! Materia !! Necessità di<br>garantire i LEP
! Regione!! Capoluogo !! Presidente !! Anno di<br />insediamento !! Partito politico<br />del presidente
|-
|rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni ||
| {{IT-VAO}} || {{Band div|ITA|Aosta|3}} || [[Antonio Fosson]] || [[2018]] || [[Pour Notre Vallée]]
|-
|commercio con l'estero ||
| {{IT-PMN}} || {{Band div|ITA|Torino|3}} || [[Sergio Chiamparino]] || [[2014]] || [[Partito Democratico (Italia)|Partito Democratico]]
|-
|tutela e sicurezza del lavoro || {{SI}}
| {{IT-LIG}} || {{Band div|ITA|Genova|3}} || [[Giovanni Toti]] || [[2015]] || [[Forza Italia (2013)|Forza Italia]]
|-
|istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche<br>e con esclusione della istruzione e della formazione professionale || {{SI}}
| {{IT-LOM}} || {{Band div|ITA|Milano|3}} || [[Attilio Fontana (politico)|Attilio Fontana]] || [[2018]] || [[Lega Nord]]
|-
|professioni ||
| {{IT-TAA}} || {{Band div|ITA|Trento|3}} || [[Arno Kompatscher]] || [[2016]] || [[Südtiroler Volkspartei]]
|-
|ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi || {{SI}}
| {{IT-VEN}} || {{Band div|ITA|Venezia|3}} || [[Luca Zaia]] ||[[2010]]||[[Lega Nord]]
|-
|tutela della salute || {{SI}}
| {{IT-FVG}} || {{Band div|ITA|Trieste|3}} || [[Massimiliano Fedriga]] || [[2013|2018]] || [[Lega Nord]]
|-
|alimentazione || {{SI}}
| {{IT-EMR}} || {{Band div|ITA|Bologna|3}} || [[Stefano Bonaccini]] || [[2014]] || [[Partito Democratico (Italia)|Partito Democratico]]
|-
|ordinamento sportivo || {{SI}}
| {{IT-TOS}} || {{Band div|ITA|Firenze|3}} || [[Enrico Rossi]] ||[[2010]]||[[Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista]]
|-
| {{IT-MAR}} || {{Band div|ITA|Ancona|3}} || [[Luca Ceriscioli]] || [[2015]] || [[Partito Democratico (Italia)|Partito Democratico]]
|-
|protezione civile ||
| {{IT-UMB}} || {{Band div|ITA|Perugia|3}} || [[Catiuscia Marini]] ||[[2010]]||[[Partito Democratico (Italia)|Partito Democratico]]
|-
|governo del territorio || {{SI}}
| {{IT-LAZ}} || {{Band div|ITA|Roma|3}} || [[Nicola Zingaretti]] || [[2013]] ||[[Partito Democratico (Italia)|Partito Democratico]]
|-
|porti e aeroporti civili || {{SI}}
| {{IT-ABR}} || {{Band div|ITA|L'Aquila|3}} || [[Marco Marsilio]] || [[2019]] || [[Fratelli d'Italia (partito)|Fratelli d'Italia]]
|-
|grandi reti di trasporto e di navigazione || {{SI}}
| {{IT-MOL}} || {{Band div|ITA|Campobasso|3}} || [[Donato Toma]] || [[2018]] || [[Forza Italia (2013)|Forza Italia]]
|-
|ordinamento della comunicazione || {{SI}}
| {{IT-CAM}} || {{Band div|ITA|Napoli|3}} || [[Vincenzo De Luca (1949)|Vincenzo De Luca]] || [[2015]] || [[Partito Democratico (Italia)|Partito Democratico]]
|-
|produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia || {{SI}}
| {{IT-BAS}} || {{Band div|ITA|Potenza|3}} || [[Vito Bardi]] || [[2019]] ||[[Forza Italia (2013)|Forza Italia]]
|-
|previdenza complementare e integrativa ||
| {{IT-PUG}} || {{Band div|ITA|Bari|2}} || [[Michele Emiliano]] || [[2015]] || [[Indipendente (politica)|Indipendente]] di [[centro-sinistra]]
|-
|coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ||
| {{IT-CAL}} || {{Band div|ITA|Catanzaro|3}} || [[Mario Oliverio]] || [[2014]] || [[Partito Democratico (Italia)|Partito Democratico]]
|-
|valorizzazione dei beni culturali e ambientali<br>e promozione e organizzazione di attività culturali || {{SI}}
| {{IT-SIC}} || {{Band div|ITA|Palermo|3}} || [[Nello Musumeci]] || [[2017]] || [[DiventeràBellissima|#DiventeràBellissima]]
|-
|casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale ||
| {{IT-SAR}} || {{Band div|ITA|Cagliari|3}} || [[Christian Solinas]] || [[2019]] || [[Partito Sardo d'Azione]]
|}
 
==Rappresentanti in [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]] per regioni==
[[File:Italian senators.png|thumb|Numero di senatori attualmente assegnati a ciascuna Regione.]]
 
L'Articolo 57 della [[Costituzione italiana]] stabilisce che il [[Senato della Repubblica]] è eletto a base regionale (escludendo i senatori eletti all'estero e un piccolo numero di [[senatori a vita]]) dai cittadini italiani con più di 25 anni.
I 309 senatori sono stabiliti proporzionalmente alla popolazione che compone ciascuna regione. In più, l'Articolo 57 della Costitutione stabilisce che nessuna regione può avere meno di sette senatori, eccetto la [[Valle d'Aosta]] (che ne ha uno) e il [[Molise]] (due).
Per quanto riguarda la [[Camera dei deputati]] è eletta in base a circoscrizioni in cui è suddivisa ciascuna regione dai cittadini italiani maggiorenni. I rappresentanti di ciascuna circoscrizione sono stabiliti proporzionalmente alla popolazione residente.
 
{| class=wikitable style=text-align:left
|-
|enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale ||
!Regione
!Seggi Senato<ref>{{Cita web|url=http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Attsen/Regioni/01.html|titolo=senato.it - XVII Legislatura - Senatori eletti nella regione Piemonte|sito=www.senato.it}}</ref>
!Seggi Camera
!Regione
!Seggi Senato
!Seggi Camera
!Regione
!Seggi Senato
!Seggi Camera
|-
|organizzazione della giustizia di pace ||
| {{Bandiera|Abruzzo}} [[Abruzzo]]
| align=right|7
| align=right|14
| {{Bandiera|Friuli-Venezia Giulia}} [[Friuli-Venezia Giulia]]
| align=right|7
| align=right|13
| {{Bandiera|Sardegna}} [[Sardegna]]
| align=right|8
| align=right|17
|-
|norme generali sull'istruzione || {{SI}}
| {{Bandiera|Valle d'Aosta}} [[Valle d'Aosta]]
| align=right|1
| align=right|1
| {{Bandiera|Lazio}} [[Lazio]]
| align=right|28
| align=right|58
| {{Bandiera|Sicilia}} [[Sicilia]]
| align=right|25
| align=right|52
|-
| {{Bandiera|Puglia}} [[Puglia]]
| align=right|20
| align=right|42
| {{Bandiera|Liguria}} [[Liguria]]
| align=right|8
| align=right|16
| {{Bandiera|Trentino-Alto Adige}} [[Trentino-Alto Adige]]
| align=right|7
| align=right|11
|-
|tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali || {{SI}}
| {{Bandiera|Basilicata}} [[Basilicata]]
| align=right|7
| align=right|6
| {{Bandiera|Lombardia}} [[Lombardia]]
| align=right|49
| align=right|102
| {{Bandiera|Toscana}} [[Toscana]]
| align=right|18
| align=right|38
|-
| {{Bandiera|Calabria}} [[Calabria]]
| align=right|10
| align=right|20
| {{Bandiera|Marche}} [[Marche]]
| align=right|8
| align=right|16
| {{Bandiera|Umbria}} [[Umbria]]
| align=right|7
| align=right|9
|-
| {{Bandiera|Campania}} [[Campania]]
| align=right|29
| align=right|60
| {{Bandiera|Molise}} [[Molise]]
| align=right|2
| align=right|3
| {{Bandiera|Veneto}} [[Veneto]]
| align=right|24
| align=right|50
|-
| {{Bandiera|Emilia-Romagna}} [[Emilia-Romagna]]
| align=right|22
| align=right|45
| {{Bandiera|Piemonte}} [[Piemonte]]
| align=right|22
| align=right|45
| Circoscrizione estero
| align=right|6
| align=right|12
|}
 
== Controlli ==
== Dati demografici e geografici ==
=== Statali ===
Di seguito si riporta una tabella contenente popolazione<ref>{{cita web| url=http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html|titolo=Bilancio demografico mensile anno 2018 e popolazione residente al 31/03/2018| accesso=11 agosto 2018}}</ref>, superficie, densità abitativa, capoluogo, numero di comuni e province delle 20 regioni italiane.
La legge costituzionale n. 3/2001 ha abolito il [[comitato regionale di controllo]] e i controlli sugli atti (amministrativi e anche di legge) della regione, esercitati sino ad allora da cosiddetti ''commissari del governo''. Nei capoluoghi delle regioni speciali e nelle province autonome essi continuano tuttavia a esercitare (almeno in parte) i loro uffici. Nelle altre regioni una parte dei poteri dei commissari viene esercitata dai prefetti dei capoluoghi regionali, in qualità di rappresentanti dello Stato nei rapporti con il sistema delle autonomie.
 
Quanto al controllo sugli organi regionali, l'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 120|art. 120]] II prevede: «Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni … nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.»
 
L'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 126|art. 126]] stabilisce: «Con decreto motivato del presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.». Lo scioglimento è deliberato dal [[Consiglio dei ministri]], previo parere della Commissione Parlamentare sugli affari regionali.
 
Passando poi alla legislazione regionale, l'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 127|art. 127]] della Costituzione stabilisce: «Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.»
 
Quanto allo statuto delle regioni ordinarie, l'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 123|art. 123]] della Costituzione recita: "Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione".
 
=== Regionali ===
La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (art. 127 Cost.).
 
La regione, oltre a ricorrere alla giustizia amministrativa, può sollevare un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale se vengono lese le sue competenze amministrative.
 
== Validità e limiti di statuti, leggi e regolamenti regionali ==
In seguito alla riforma costituzionale del 2001, si è avuta, almeno sulla carta, un'inversione dei ruoli di Stato e Regioni, le quali hanno avuto un rafforzamento della loro potestà legislativa. L'articolo 117 della Costituzione definisce i campi in cui solo lo Stato può legiferare (la cosiddetta "potestà legislativa esclusiva", ad esempio nel campo penale). Al secondo comma, invece. sono definiti i campi di "potestà legislativa concorrente", il che significa che le Regioni legiferano nei campi in questione, fatta salva la possibilità per lo Stato di definire con leggi i principi generali da seguire. Per i campi non menzionati nell'art. 117, la competenza legislativa è (o dovrebbe essere) solo delle Regioni (la cosiddetta "potestà legislativa residuale").
 
Ciò detto, ci sono buoni motivi per ritenere che la ripartizione di cui sopra sia rimasta sostanzialmente disapplicata e che poco o nulla sia cambiato dal 2001. Le ragioni sono almeno due; la prima è che spesso non è possibile attribuire a ciascuna disposizione di legge una categoria univocamente determinata, essendoci spesso delle sovrapposizioni tra le categorie o semplicemente dei dubbi interpretativi.<ref>{{Cita|manbreve2010| pag. 131}}.</ref> In secondo luogo, resta ferma per lo Stato la possibilità di sostituirsi alle Regioni anche nei campi di legislazione concorrente e residuale, e questa prerogativa è assicurata dall'articolo 120, comma 2. Questa disposizione, che nella Costituzione sarebbe dovuta essere limitata ai casi eccezionali di lassismo o inconcludenza delle Regioni, ha finito con l'essere applicata regolarmente. Un'ulteriore ragione che giustificherebbe la sostituzione dello Stato alle Regioni, deriverebbe dal cosiddetto [[principio di sussidiarietà]] contenuto nell'articolo 118 della Costituzione; la sentenza n. 303/2003 della [[Corte costituzionale (Italia)|Corte costituzionale]] ha infatti chiarito che il principio di sussidiarietà autorizza, in caso di necessità, non solo l'attribuzione allo Stato di funzioni amministrative nel campo di competenza delle Regioni, ma anche di quelle più propriamente legislative.<ref>{{Cita|manbreve2010| pag. 133}}.</ref>
 
La Corte costituzionale, con le sentenze n. 282/2002 e n. 303/2003 ha in un certo qual senso legittimato l'assunzione di funzioni e l'espansione dei poteri statali, a patto che siano soddisfatti alcuni requisiti quali la non irragionevolezza e il ricorso all'intesa (preventivo esame della [[Conferenza Stato-Regioni]]).<ref name="manbreve2010_A">{{Cita|manbreve2010| pag. 134}}.</ref>
 
Fermo restando quanto detto sopra, per le materie sottoposte a potestà legislativa concorrente (articolo 117 della Costituzione), lo Stato può in teoria, determinare solo i principi fondamentali. Non è però, ben definito che cosa debba intendersi per "principio fondamentale", non essendoci di norma soluzione di continuità tra norme generali e norme particolari. Questo sarebbe un'ulteriore causa di attribuzione allo Stato di prerogative in materie di competenza regionale. Nonostante la riforma costituzionale del 2001, sono ancora oggi utilizzati due criteri dottrinali fondamentali per stabilire se una legge sia di competenza statale o regionale. Questi due criteri sono:<ref name="manbreve2010_A" />
 
* il criterio gerarchico;<ref name="manbreve2010_C">{{Cita|manbreve2010| pag. 165}}.</ref>
* il criterio di competenza.<ref name="manbreve2010_C" />
 
=== Statuti regionali ===
Come sancito dall'articolo 123 della Costituzione, uno dei principali compiti attribuiti agli statuti regionali ordinari è definire la "forma di governo regionale", cioè le funzioni e i limiti degli organi politici regionali, oltreché i "principi fondamentali di organizzazione e funzionamento" nel rispetto del criterio del "numero chiuso delle fonti primarie", cioè l'impossibilità per lo statuto di definire fonti legislative aggiuntive rispetto a quelle definite nella Costituzione per le Regioni.
 
Lo statuto regionale ordinario, essendo previsto e definito dalla Costituzione, non può non essere "in armonia con la Costituzione" stessa (art. 123 comma 1 della Costituzione). Prima della riforma della Costituzione del 1999, lo statuto doveva essere in armonia non solo con la Costituzione ma anche "in armonia con le leggi della Repubblica", e questo ne limitava fortemente l'ambito di azione. La dottrina ha inoltre chiarito che gli statuti ordinari devono rispettare non solo le norme della Costituzione, ma anche i suoi dettami impliciti desumibili da una lettura attenta di essa come ad esempio il principio democratico e quello di unità e indivisibilità della Repubblica, nonché il principio del numero chiuso delle fonti primarie di cui sopra.<ref>{{Cita|manbreve2010| pagg. 124-125}}.</ref>
 
Alcune sentenze della Corte costituzionale, come la n. 201/2008 e la n. 188/2007, hanno chiarito che sono incostituzionali, in quanto violano l'art. 123 della Costituzione, le leggi regionali in contrasto con lo statuto regionale.<ref name="manbreve2010">{{Cita|manbreve2010| pag. 128}}.</ref>
 
La dottrina ha anche esaminato la possibilità che uno statuto possa trattare in aggiunta materie di competenza riservata alle leggi regionali (o, eventualmente, anche ai regolamenti regionali); quindi non solo temi come ad esempio la "foma di governo regionale" e i relativi organi. In particolare, c'è chi si è espresso per l'ammissibiiltà di contenuti statutari siffatti, dal momento che lo statuto è, a norma dell'articolo 123 della Costituzione, esso stesso una legge regionale. Altri invece, (con i dovuti distinguo, a seconda che la materia sia di competenza concorrente o residuale) hanno fatto notare che lo statuto viene approvato o modificato con il cosiddetto "procedimento aggravato" (cioè più complesso e con maggiori garanzie) e, per poter modificare le disposizioni statutarie in questione, servirebbe un altro procedimento aggravato; ne deriverebbe pertanto una maggiore difficoltà per le leggi regionali di intervenire su temi di loro stessa competenza (a norma dell'articolo 123 della Costituzione).<ref name="manbreve2010" />
 
=== Regolamenti regionali ===
L'articolo 117 della Costituzione, ai commi 6 e 7, sancisce che: {{Citazione|La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.|Articolo 117, commi 6 e 7 della Costituzione}} Il comma 6 garantisce allo Stato la facoltà di emanare regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva di cui all'articolo 117. Lo Stato, però, attraverso leggi, potrebbe delegare le Regioni a emanare regolamenti anche in un ambito particolare la cui competenza è esclusivamente statale, a patto che non siano materie sotto "riserva di legge". Materie sotto "riserva di legge" sono materie la cui competenza non può essere delegata dallo Stato sulla base di specifica disposizione costituzionale (si pensi ad esempio alla materia penale, attribuita allo Stato sotto riserva di legge a norma dell'articolo 25, comma 2 della Costituzione).<ref name="manbreve2010_B">{{Cita|manbreve2010| pag. 142}}.</ref>
 
Nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale, le Regioni mantengono in teoria la potestà regolamentare, ma resta ferma la possibilità per lo Stato di emanare regolamenti "trasversali", relativi ad ambiti di competenza regionale come accaduto già per l'istruzione (potestà legislativa concorrente) e la cui legittimità è stata avallata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 279/2005).<ref name="manbreve2010_B" />
 
La legge costituzionale n. 1/1999 ha abrogato l'attribuzione della competenza regolamentare al [[Consiglio regionale (Italia)|Consiglio regionale]] e ne ha reso possibile l'attribuzione con statuto alla [[Giunta regionale|Giunta]].
 
== Amministrazione e costi ==
=== Bilanci ===
Nel 2010 il bilancio consuntivo delle regioni italiane è stato di 208 [[miliardi]] di [[euro]], di cui 111 per la sanità, 12,4 per l'amministrazione, 12 per i trasporti, 8,9 per lo sviluppo economico, 8,2 per l'istruzione, 7,5 per il territorio, 6 per l'assistenza sociale, 2,6 per l'edilizia abitativa e 39,9 di altre spese.<ref>{{cita web|url=http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2012/09/22settembre.pdf|titolo=Le spese delle Regioni sono cresciute di 89 miliardi|editore=CGIA Mestre|data=22 settembre 2012|accesso=12 marzo 2013|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150403213147/http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2012/09/22settembre.pdf|urlmorto=no}}</ref>
 
Il costo stimato di consigli e giunte regionali nel 2012 è stato di 1,15 [[miliardi]] di [[euro]].<ref>{{cita web|url=http://www.uilpensionati.it/Documents/Iniziative/Costi_della_politica/2costi-politica2012%2520(1).pdf|titolo=2º rapporto UIL sui costi della politica|editore=UIL Pensionati|data=luglio 2012|accesso=12 marzo 2013|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20130228015044/http://www.uilpensionati.it/Documents/Iniziative/Costi_della_politica/2costi-politica2012%20(1).pdf}}</ref> Benché la critica alla spesa per servizi pubblici spesso si intrecci con quella al clientelismo con cui essi vengono erogati,<ref>{{Cita web |url=http://www.ilsussidiario.net/News/Politica/2014/1/19/SPRECHI-IN-REGIONE-Altro-che-mutande-e-scontrini-ecco-dove-nascono-i-veri-buchi-/459387/ |titolo=Copia archiviata |accesso=24 novembre 2015 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151124222704/http://www.ilsussidiario.net/News/Politica/2014/1/19/SPRECHI-IN-REGIONE-Altro-che-mutande-e-scontrini-ecco-dove-nascono-i-veri-buchi-/459387/ |urlmorto=no }}</ref> tecnicamente si deve considerare "costo della politica" regionale la sola spesa dei gabinetti assessoriali, del presidente di regione e dei gruppi consiliari regionali, tra i quali è sorto lo ''scandalo di rimborsopoli''.
 
=== ''Rimborsopoli'' ===
Dopo [[Franco Fiorito|lo scandalo]], la voce di spesa dei [[consiglio regionale (Italia)|consigli regionali]] è stata più attentamente monitorata, sia dall'opinione pubblica<ref>Di Davide, Iandiorio, "Rimborsi alle Regioni: ecco la mappa completa degli sprechi, di ieri e di oggi." International Business Times: Italian Edition (Italy), April 04, 2014.</ref> sia dalla magistratura (anche contabile)<ref>Redazione Ibtimes, Italia. "Rimborsopoli Piemonte: 18 fra condanne e patteggiamenti." International Business Times: Italian Edition (Italy) 14 July 2014.</ref> che dal Legislatore: quest'ultimo ha convertito il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con cui il governo Monti aveva emanato una rigorosa disciplina di controlli della Corte dei conti sulle spese dei gruppi all'interno dei consigli e delle assemblee regionali, con sanzioni anche di revoca degli emolumenti pubblici in caso di inadempimento degli obblighi.<ref>Giampiero Buonomo, {{cita testo|url=https://www.academia.edu/10805546/Sulle_spese_dei_consigli_regionali|titolo=Tra sprechi, ruberie ed equivoci legislativi|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20171121180730/http://www.academia.edu/10805546/Sulle_spese_dei_consigli_regionali }}, in L'ago e il filo, dicembre 2012.</ref>
 
I princìpi che governano il diritto intertemporale si sono dimostrati sfavorevoli all'applicazione della nuova disciplina ai casi anteriori al decreto del governo Monti, come ha statuito Corte costituzionale nella sentenza n. 130/2014: ciò nondimeno la sentenza n. 235/2015 della medesima Corte ha ribadito che - dopo l'entrata in vigore del decreto - si applicano le nuove e più rigorose discipline sul controllo delle spese dei gruppi consiliari, che non possono ritenersi sottratte alla giurisdizione.
 
Ciò potrebbe riguardare i nuovi casi, verificatisi o accertati, dopo le vicende del 2012 che innescarono lo scandalo. Più in generale, la tematica dei rimborsi si è presentata anche ad altri livelli istituzionali, sia superiori sia inferiori:<ref>Giampiero Buonomo, {{cita testo|url=https://www.academia.edu/17532529/Tovaglie_pulite|titolo=''Tovaglie pulite'', Mondoperaio, 10/2015}}</ref> essa per certi aspetti va ricondotta alla degenerazione che ha fatto seguito all'abuso nel [[finanziamento pubblico ai partiti]].
 
== Dati geografici e demografici ==
Di seguito si riporta una tabella contenente popolazione,<ref>{{cita web|url=https://demo.istat.it/bilmens/index.php?anno=2023&lingua=ita|titolo=ISTAT popolazione giugno 2023|accesso=15 settembre 2023|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20220815010914/https://demo.istat.it/bilmens/index.php?anno=2023&lingua=ita|6=|urlmorto=no}}</ref> superficie, densità abitativa, capoluogo, numero di comuni<ref>{{Cita web|url = https://www.istat.it/it/archivio/6789|titolo = CODICI STATISTICI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE TERRITORIALI: COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE, PROVINCE E REGIONI|autore =Istituto nazionale di statistica|wkautore = Istituto nazionale di statistica|sito = istat.it|data = 16 dicembre 2024|formato = xls|accesso = 14 gennaio 2025|urlmorto = no}}</ref> e province delle 20 regioni italiane. Dati aggiornati al 1º gennaio 2024.
 
{| class="wikitable sortable
{| class="wikitable sortable" width=100% border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 style="margin-left:0.5em; margin-bottom:0.5em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse;"
! width="18%" | Regione
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! width="4%" | Comuni
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| '''{{IT-FVGPMN}}'''
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| align="left" |[[Provincia di UdineAlessandria|UdineAlessandria]]<ref>Le, province[[Provincia di Asti|Asti]], [[Provincia di GoriziaBiella|GoriziaBiella]], [[Provincia di PordenoneCuneo|PordenoneCuneo]] e, [[Provincia di TriesteNovara|TriesteNovara]], sono''[[Città statemetropolitana abolitedi il 30 settembreTorino|Torino]]'', [[2017Provincia del Verbano-Cusio-Ossola|Verbano-Cusio-Ossola]], con[[Provincia L.R.di 26/2014</ref>Vercelli|Vercelli]]
| align="rightcenter" |215{{formatnum:1180}}
|-
| '''{{IT-TAAPUG}}'''
| align="center" |[[TrentoBari]]
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| align=right"center" |{{formatnum:1360719541.03}}
| align=right"center" |77199
| align="left" |''[[Città metropolitana di Bari|Bari]]'', [[Provincia autonomadi Barletta-Andria-Trani|Barletta-Andria-Trani]], [[Provincia di BolzanoBrindisi|BolzanoBrindisi]], [[Provincia autonomadi Lecce|Lecce]], [[Provincia di Foggia|Foggia]], [[Provincia di TrentoTaranto|TrentoTaranto]]
| align=right"center" |291257
|-
| '''{{IT-UMBSAR}}'''
| align="center" |[[PerugiaCagliari]]
| align=right"center" |{{formatnum:8830651570453}}
| align=right"center" |{{formatnum:845624106.30}}
| align=right"center" |10565
| align="left" |''[[Città metropolitana di Cagliari|Cagliari]]'', [[Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna|Gallura Nord-Est Sardegna]], [[Provincia del Medio Campidano|Medio Campidano]], [[Provincia di Nuoro|Nuoro]], [[Provincia dell'Ogliastra|Ogliastra]], [[Provincia di Oristano|Oristano]], [[Città metropolitana di Sassari|''Sassari'']], [[Provincia del Sulcis Iglesiente|Sulcis Iglesiente]]
| align=left|[[Provincia di Perugia|Perugia]], [[Provincia di Terni|Terni]]
| align=right"center" |92377
|-
| '''{{IT-BASSIC}}'''
| align="center" |[[Potenza (Italia)|PotenzaPalermo]]
| align=right"center" |{{formatnum:5655094797359}}
| align=right"center" |{{formatnum:999525824.33}}
| align=right"center" |57186
| align="left" |[[Libero consorzio comunale di Agrigento|Agrigento]], [[Libero consorzio comunale di Caltanissetta|Caltanissetta]], ''[[Città metropolitana di Catania|Catania]]'', [[Libero consorzio comunale di Enna|Enna]], ''[[Città metropolitana di Messina|Messina]]'', ''[[Città metropolitana di Palermo|Palermo]]'', [[Libero consorzio comunale di Ragusa|Ragusa]], [[Libero consorzio comunale di Siracusa|Siracusa]], [[Libero consorzio comunale di Trapani|Trapani]]<ref name="iovene">La regione Sicilia ha sostituito le soppresse province con [[Libero consorzio comunale|liberi consorzi comunali]]; cfr. {{cita web|url=https://www.rai.it/programmi/report/inchieste/Le-province-questi-fantasmi--6f681fe1-1c04-4a5c-8b86-1aa86985f539.html|titolo=Le province: questi fantasmi!|autore=Bernardo Iovene}}</ref>
| align=left|[[Provincia di Matera|Matera]], [[Provincia di Potenza|Potenza]]
| align=right"center" |131391
|-
| '''{{IT-MOLTOS}}'''
| align="center" |[[CampobassoFirenze]]
| align=right"center" |{{formatnum:3072223660530}}
| align=right"center" |{{formatnum:443822985.01}}
| align=right"center" |70159
| align="left" |[[Provincia di Arezzo|Arezzo]], ''[[Città metropolitana di Firenze|Firenze]]'', [[Provincia di Grosseto|Grosseto]], [[Provincia di Livorno|Livorno]], [[Provincia di Lucca|Lucca]], [[Provincia di Massa-Carrara|Massa-Carrara]], [[Provincia di Pisa|Pisa]], [[Provincia di Pistoia|Pistoia]], [[Provincia di Prato|Prato]], [[Provincia di Siena|Siena]]
| align=left|[[Provincia di Campobasso|Campobasso]], [[Provincia di Isernia|Isernia]]
| align=right"center" |136273
|-
| '''{{IT-TAA}}'''
| align="center" |[[Trento]]
| align="center" |{{formatnum:1082702}}
| align="center" |{{formatnum:13605.97}}
| align="center" |80
| align="left" |[[Provincia autonoma di Bolzano|Bolzano]], [[Provincia autonoma di Trento|Trento]]
| align="center" |282
|-
| '''{{IT-UMB}}'''
| align="center" |[[Perugia]]
| align="center" |{{formatnum:853068}}
| align="center" |{{formatnum:8463.97}}
| align="center" |101
| align="left" |[[Provincia di Perugia|Perugia]], [[Provincia di Terni|Terni]]
| align="center" |92
|-
| '''{{IT-VAO}}'''
| align=center|[[Aosta]]
| align=rightcenter|{{formatnum:125946122877}}
| align=rightcenter|{{formatnum:32633258.61}}
| align=rightcenter|3938
| align=left|[[Aosta]]
| align=left|[[Aosta]]<ref>Per la Valle d'Aosta le competenze provinciali vengono espletate dalla regione, per cui non esiste l'amministrazione provinciale.</ref>
| align=rightcenter|74
|-
! align=left| '''{{ITAIT-VEN}}'''
| align="center" |[[Venezia]]
| align="center" |{{formatnum:4852216}}
| align="center" |{{formatnum:18351.49}}
| align="center" |264
| align="left" |[[Provincia di Belluno|Belluno]], [[Provincia di Padova|Padova]], [[Provincia di Rovigo|Rovigo]], [[Provincia di Treviso|Treviso]], ''[[Città metropolitana di Venezia|Venezia]]'', [[Provincia di Verona|Verona]], [[Provincia di Vicenza|Vicenza]]
| align="center" |560
|-
! align=center| '''{{ITA}}'''
! align=center|Roma
! align=rightcenter|'''{{formatnum:6041512958971230}}'''
! align=rightcenter|'''{{formatnum:301340302069.41}}'''
! align=rightcenter|'''201195'''
! align=rightcenter|'''104107'''
! align=center|{{formatnum:7896}}<ref>{{Cita web|url = https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/elenco_codici_comuni.php#top|titolo = ELENCO CODICI DEI COMUNI ITALIANI|autore = Governo italiano - Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali|sito = dait.interno.gov.it|accesso = 11 ottobre 2023|dataarchivio = 5 luglio 2023|urlarchivio = https://web.archive.org/web/20230705025949/https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/elenco_codici_comuni.php#top|urlmorto = sì}}</ref>
! align=right|'''7915'''
|}
 
== Dati economici ==
=== Prodotto interno lordo ===
La tabella sottostante riporta il PIL in milioni di euro e il PIL pro-capite delle regioni e macroregioni italiane nel [[20122024]] secondo i dati territoriali [[Istituto nazionale di statistica|ISTAT]].
 
Nella tabella il PIL pro-capite non corrisponde al rapporto tra PIL totale e abitanti della tabella precedente.
 
{| class="wikitable sortable" border="1"
! Regione o macroregione
! [[PIL]] totale (mln €)<ref>[httpStime 2024://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCN_VALPROCAPT Contiregionali economici2022 eISTAT aggregatiscalate territoriali;del prodotto+12,7 interno% lordo,(Pil latonazionale produzione= (in2.192.182 mln di euronel 2024), 2012.:contentReference[oaicite:1]{index=1}</ref>
! [[PIL]] pro‑capite (€)<ref>Stime 2024 da Travel365/Quotidiano.net :contentReference[oaicite:2]{index=2}</ref>
! [[PIL]] pro-capite (€)<ref>[http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCN_VALPROCAPT Valori pro capite, dati territoriali; edizioni febbraio 2012 e successive; ISTAT.]</ref>
! [[PIL]] pro-capite <small>(ITA=100)</small>
|-
| [[Piemonte]]
| 114.817
| 27.941
| 108
|-
| [[Valle d'Aosta]]
| 4.083
| 34.464
| 134
|-
| [[LiguriaLombardia]]
|{{formatnum:496000}}
| 43.100
|{{formatnum:44100}}
| 27.308
| 106
|-
| [[Lombardia]]
| 319.979
| 33.065
| 128
|-
|[[Lazio]]
| '''[[Italia nord-occidentale|Nord-Ovest]]'''
|{{formatnum:228000}}
| '''481.981'''
|{{formatnum:41800}}
| '''31.093'''
| '''121'''
|-
|[[Veneto]]
| [[Provincia autonoma di Bolzano|Bolzano]]
|{{formatnum:204000}}
| 18.273
|{{formatnum:40600}}
| 37.316
| 145
|-
| [[Provincia autonoma di Trento|Trento]]
| 16.148
| 30.338
| 118
|-
| [[Veneto]]
| 134.026
| 29.531
| 115
|-
| [[FriuliEmilia-Venezia GiuliaRomagna]]
|{{formatnum:182000}}
| 32.190
|{{formatnum:43300}}
| 29.106
| 113
|-
| [[Emilia-Romagna]]
| 129.571
| 31.538
| 122
|-
|[[Piemonte]]
| '''[[Italia nord-orientale|Nord-Est]]'''
|{{formatnum:155000}}
| '''330.210'''
|{{formatnum:36700}}
| '''30.629'''
| '''119'''
|-
| [[Marche]]
| 35.763
| 25.601
| 99
|-
| [[Toscana]]
|{{formatnum:132000}}
| 97.018
|{{formatnum:37700}}
| 28.100
| 109
|-
| [[UmbriaCampania]]
|{{formatnum:121000}}
| 19.525
|{{formatnum:23200}}
| 23.315
| 90
|-
| [[LazioSicilia]]
|{{formatnum:100000}}
| 167.792
|{{formatnum:22900}}
| 29.194
| 113
|-
|[[Puglia]]
| '''[[Italia centrale|Centro]]'''
|{{formatnum:84800}}
| '''320.099'''
|{{formatnum:23500}}
| '''27.940'''
| '''108'''
|-
| [[AbruzzoLiguria]]
|{{formatnum:60700}}
| 28.506
|{{formatnum:37800}}
| 22.322
| 87
|-
| [[MoliseMarche]]
|{{formatnum:51700}}
| 5.637
|{{formatnum:33200}}
| 20.034
| 78
|-
|[[Friuli-Venezia Giulia]]
| [[Campania]]
|{{formatnum:48400}}
| 88.350
|{{formatnum:37700}}
| 16.368
| 63
|-
| [[PugliaSardegna]]
|{{formatnum:40500}}
| 62.736
|{{formatnum:26300}}
| 17.208
| 67
|-
| [[BasilicataAbruzzo]]
|{{formatnum:38000}}
| 9.654
|{{formatnum:31000}}
| 17.963
| 70
|-
| [[Calabria]]
|{{formatnum:37200}}
| 28.448
|{{formatnum:21000}}
| 16.575
| 64
|-
|[[Provincia autonoma di Bolzano|Bolzano]]
| [[Sicilia]]
|{{formatnum:28100}}
| 76.645
|{{formatnum:59800}}
| 16.825
| 65
|-
| [[SardegnaUmbria]]
|{{formatnum:29300}}
| 29.049
|{{formatnum:30500}}
| 19.722
| 76
|-
|[[Provincia autonoma di Trento|Trento]]
| '''[[Italia meridionale|Sud]] '''
|{{formatnum:23300}}
| '''329.029'''
|{{formatnum:46400}}
| '''17.415'''
| '''67'''
|-
|[[Basilicata]]
! Italia
|{{formatnum:13900}}
! 1.462.787
|{{formatnum:27500}}
! 25.728
! 100
|-
|[[Molise]]
|{{formatnum:8020}}
|{{formatnum:26700}}
|-
|[[Valle d'Aosta]]
|{{formatnum:5530}}
|{{formatnum:46300}}
|-
! '''Italia'''
! {{formatnum:2192182}}
! {{formatnum:37500}}
|}
 
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==== Moody's ====
{| class="wikitable sortable" border="1"
! Regione
! Rating
! Outlook
|-
| [[Piemonte]]
| Ba1
| Negativo
|-
| [[Valle d'Aosta]]
| –
| –
|-
| [[Liguria]]
| Baa2
| Negativo
|-
| [[Lombardia]]
| Baa1
| Negativo
|-
| [[Trentino-Alto Adige]]
| A3
| –
|-
| [[Veneto]]
| Baa2
| Negativo
|-
| [[Friuli-Venezia Giulia]]
| –
| –
|-
| [[Emilia-Romagna]]
| –
| –
|-
|-
| [[Marche]]
| [[Marche]]
| A3
| A3
| Negativo
|-
| [[Toscana]]
| A3
| Negativo
|-
| [[Umbria]]
| Baa2
| Negativo
|-
| [[Lazio]]
| Ba2
| Negativo
|-
| [[Abruzzo]]
| Baa3
| Negativo
|-
| [[Molise]]
| Baa3
| Negativo
|-
| [[Campania]]
| Ba1
| Negativo
|-
| [[Puglia]]
| Baa2
| Negativo
|-
| [[Basilicata]]
| Baa2
| Negativo
|-
| [[Calabria]]
| Baa3
| Negativo
|-
| [[Sicilia]]
| Ba1
| Negativo
|-
| [[Sardegna]]
| Baa2
| Negativo
|-
! Italia
! Baa2
! Negativo
|-
|}
 
== Dati politico-istituzionali ==
== Origine ed evoluzione delle regioni italiane ==
[[File:Winning coalitions in Italian regions and autonomous provinces in 2024.svg|thumb|Mappa delle coalizioni che governano le regioni a novembre 2024 {{legend|#EF3E3E|[[Centro-sinistra in Italia|Coalizione di Centro-sinistra]]}}{{legend|#0A6BE1|[[Centro-destra in Italia|Coalizione di Centro-destra]]}}]]
{{vedi anche|Modifiche dei confini regionali dall'Unità d'Italia}}
 
Le Regioni italiane nascono come Ente nel 1948 con la Costituzione, ma la loro esistenza come semplice circoscrizione territoriale interprovinciale nasce con l'Unità d'Italia nel 1861. Infatti il neonato [[Regno d'Italia]] fu in quella fase storica suddiviso in ''Compartimenti'', antesignani delle attuali Regioni.<br/>
{| class="wikitable sortable"
Dopo una primissima fase in cui i Compartimenti ricalcavano i confini degli antichi stati preunitari, fin dal 1871 questi presero la forma che avrebbero avuto le successive Regioni, con alcune eccezioni. <br/>Infatti in una primissima fase, nella suddivisione del 1864 i Compartimenti erano: [[Piemonte]] (che comprendeva anche le attuali [[Valle d'Aosta]] e [[Liguria]]), [[Lombardia]], ''ex'' [[Ducato di Parma]] (attuali [[provincia di Parma]] e [[provincia di Piacenza]]), ''ex'' [[Ducato di Modena]] (attuali [[provincia di Modena]] e [[Provincia di Reggio nell'Emilia]]), [[Romagna]], [[Toscana]], [[Umbria]] (comprendente anche l'attuale [[provincia di Rieti]]), [[Marche]], [[Lazio]], ''ex'' [[Regno di Napoli]] (attuali [[Abruzzo]], [[Molise]], [[Campania]], [[Puglia]], [[Basilicata]], [[Calabria]]), [[Sicilia]], [[Sardegna]], mentre mancava tutto il [[Triveneto]] ancora non entrato a far parte del [[Regno d'Italia]].<br/>
|-
Mentre circa dieci anni dopo, nel 1871, i Compartimenti italiani, in tutto 16, avevano già assunto grossomodo la forma delle attuali Regioni: [[Piemonte]] (che comprendeva anche la [[Valle d'Aosta]]), [[Liguria]], [[Lombardia]], [[Veneto]] (che comprendeva anche l'attuale [[Friuli-Venezia Giulia]]), [[Emilia]] (attuale [[Emilia-Romagna]]), [[Toscana]], [[Umbria]] (comprendente anche l'attuale [[provincia di Rieti]]), [[Marche]], [[Lazio]], [[Abruzzi e Molise]], [[Campania]], [[Puglia]], [[Lucania]] (attuale [[Basilicata]]), [[Calabria]], [[Sicilia]], [[Sardegna]].
! Regione
Questa suddivisione rimase grossomodo immutata salvo l'aggiunta, nel 1921, di due nuovi Compartimenti: [[Venezia Tridentina]] (attuali [[provincia di Trento]] e [[provincia di Bolzano]]) e [[Venezia Giulia]] (composta da territori oggi parte della [[Slovenia]] e della [[Croazia]], quindi da non confondere con l'attuale [[Friuli-Venezia Giulia]] che invece ricalca quasi del tutto il solo [[Friuli]] allora parte del [[Veneto]]).
!Nome ufficiale!! Capoluogo !! Presidente !! Anno di<br />insediamento !! Partito politico<br />del presidente
=== Le regioni nell'Assemblea Costituente ===
|-
{{Vedi anche|Regionalismo (Italia)|Le regioni nella Costituzione}}
| {{IT-VAO}}
Il 31 gennaio [[1947]] la seconda sottocommissione della [[Commissione per la Costituzione]], aveva stabilito che le nuove Regioni sarebbero dovute essere 22: [[Piemonte]], [[Lombardia]], [[Trentino-Alto Adige]], [[Veneto]], [[Friuli-Venezia Giulia]], [[Liguria]], [[Emilia]], [[Romagna]], [[Toscana]], [[Umbria]], [[Marche]], [[Lazio]], [[Abruzzo]], [[Molise]], [[Campania]], [[Puglia]], [[Salento]], [[Lucania]], [[Calabria]], [[Sicilia]], [[Sardegna]], [[Valle d'Aosta]].<br/>
|{{It}}Regione Autonoma Valle d'Aosta<br />{{Fr}}Région Autonome Vallée d'Aoste
Tuttavia, il testo coordinato dal comitato di redazione prima della votazione finale in [[Assemblea Costituente della Repubblica Italiana|Assemblea]] e distribuito ai deputati il 20 dicembre [[1947]] all'articolo 31 recitava:
| {{Band div|ITA|Aosta|3}} || [[Renzo Testolin]]|| [[2020|2023]] || [[Union Valdôtaine]]
{{citazione|Sono costituite le seguenti Regioni: [[Piemonte]]; [[Valle d'Aosta]]; [[Lombardia]]; [[Trentino-Alto Adige]]; [[Veneto]]; [[Friuli-Venezia Giulia]]; [[Liguria]]; [[Emilia-Romagna]]; [[Toscana]]; [[Umbria]]; [[Marche]]; [[Lazio]]; [[Abruzzi e Molise]]; [[Campania]]; [[Puglia]]; [[Basilicata]]; [[Calabria]]; [[Sicilia]]; [[Sardegna]]}}
|-
Rispetto alla bozza il numero delle regioni era sceso a 19: era stato mutato in Basilicata il nome della [[Lucania]], il [[Salento]] era stato inglobato nella Puglia, si accorpavano l'[[Emilia]] con la [[Romagna]] e l'[[Abruzzo]] con il [[Molise]].
| {{IT-PMN}}
<br/>Solo nel [[1963]] con l'approvazione di un'apposita legge di modifica costituzionale in deroga all'art. 132 grazie a una disposizione transitoria che aggirava il limite del milione di abitanti e il referendum tra i cittadini interessati, sarebbe stata concessa l'autonomia al [[Molise]].
|Regione Piemonte|| {{Band div|ITA|Torino|3}} || [[Alberto Cirio]] || [[2019]] || [[Forza Italia (2013)|Forza Italia]]
|-
| {{IT-LIG}}
|Regione Liguria|| {{Band div|ITA|Genova|3}} || [[Marco Bucci (politico)|Marco Bucci]] || [[2024]] || [[Indipendente (politica)|Indipendente]] di [[centro-destra]]
|-
| {{IT-LOM}}
|Regione Lombardia|| {{Band div|ITA|Milano|3}} || [[Attilio Fontana (politico 1952)|Attilio Fontana]] || [[2018]] || [[Lega Nord|Lega]]
|-
| {{IT-TAA}}
|{{It}}Trentino-Alto Adige<br />{{De}}Trentino-Südtirol
| {{Band div|ITA|Trento|3}} (sede legale ma di fatto presidenza a turnazione con [[Bolzano]])
| [[Arno Kompatscher]] (presidente della provincia di Bolzano)<br />a turnazione con [[Maurizio Fugatti]] (presidente della provincia di Trento)
| [[2016]] (Kompatscher)<br />[[2018]] (Fugatti)
| [[Südtiroler Volkspartei]] (Kompatscher)<br />[[Lega Nord|Lega]] (Fugatti)
|-
| {{IT-VEN}}
|Regione del Veneto|| {{Band div|ITA|Venezia|3}} || [[Luca Zaia]] ||[[2010]]||[[Lega Nord|Lega]]
|-
| {{IT-FVG}}
|Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia<br />{{fur}} Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie<br />{{sl}} Avtonomna dežela Furlanija-Julijska Krajina<br />{{de}} Friaul-Julisch Venetien|| {{Band div|ITA|Trieste|3}} || [[Massimiliano Fedriga]] || [[2018]] || [[Lega Nord|Lega]]
|-
| {{IT-EMR}}
|Regione Emilia-Romagna|| {{Band div|ITA|Bologna|3}} || [[Michele De Pascale]] || [[2024]] || [[Partito Democratico (Italia)|Partito Democratico]]
|-
| {{IT-TOS}}
|Regione Toscana|| {{Band div|ITA|Firenze|3}} || [[Eugenio Giani]] ||[[2020]]||[[Partito Democratico (Italia)|Partito Democratico]]
|-
| {{IT-MAR}}
|Regione Marche|| {{Band div|ITA|Ancona|3}} || [[Francesco Acquaroli (politico)|Francesco Acquaroli]] ||[[2020]] || [[Fratelli d'Italia (partito politico)|Fratelli d'Italia]]
|-
| {{IT-UMB}}
|Regione Umbria|| {{Band div|ITA|Perugia|3}} || [[Stefania Proietti]] ||[[2024]]|| [[Indipendente (politica)|Indipendente]] di [[centro-sinistra]]
|-
| {{IT-LAZ}}
|Regione Lazio|| {{Band div|ITA|Roma|3}} || [[Francesco Rocca (politico)|Francesco Rocca]]|| [[2023]] || [[Indipendente (politica)|Indipendente]] di [[centro-destra]]
|-
| {{IT-ABR}}
|Regione Abruzzo|| {{Band div|ITA|L'Aquila|3}} || [[Marco Marsilio]] || [[2019]] || [[Fratelli d'Italia (partito politico)|Fratelli d'Italia]]
|-
| {{IT-MOL}}
|Regione Molise|| {{Band div|ITA|Campobasso|2}} || [[Francesco Roberti (politico)|Francesco Roberti]] || [[2023]] || [[Forza Italia (2013)|Forza Italia]]
|-
| {{IT-CAM}}
|Regione Campania|| {{Band div|ITA|Napoli|3}} || [[Vincenzo De Luca]] || [[2015]] || [[Partito Democratico (Italia)|Partito Democratico]]
|-
| {{IT-PUG}}
|Regione Puglia|| {{Band div|ITA|Bari|2}} || [[Michele Emiliano]] || [[2015]] || [[Indipendente (politica)|Indipendente]] di [[centro-sinistra]]
|-
| {{IT-BAS}}
|Regione Basilicata|| {{Band div|ITA|Potenza|3}} || [[Vito Bardi]] || [[2019]] ||[[Forza Italia (2013)|Forza Italia]]
|-
| {{IT-CAL}}
|Regione Calabria|| {{Band div|ITA|Catanzaro|3}} || [[Roberto Occhiuto]] || [[2021]] || [[Forza Italia (2013)|Forza Italia]]
|-
| {{IT-SIC}}
|Regione Siciliana|| {{Band div|ITA|Palermo|3}} || [[Renato Schifani]] || [[2022]] || [[Forza Italia (2013)|Forza Italia]]
|-
| {{IT-SAR}}
|Regione Autonoma della Sardegna|| {{Band div|ITA|Cagliari|3}} || [[Alessandra Todde]]|| [[2024]]|| [[Movimento 5 Stelle]]
|}
 
=== Rappresentanti in Parlamento per regioni ===
{{vedi anche|Circoscrizioni elettorali in Italia#Deputati e senatori per circoscrizione}}
[[File:Italian senators.png|thumb|Numero di senatori assegnati a ciascuna regione immediatamente prima della riforma del 2020]]
 
L'articolo 57 della [[Costituzione italiana]] stabilisce che il [[Senato della Repubblica]] è eletto su base regionale (a differenza quindi della [[Camera dei deputati (Italia)|Camera]]), originariamente dai cittadini italiani con più di 25 anni. Ai senatori elettivi (315 in tutte le legislature elette dal 1963 al 2018) vanno poi aggiunti i [[senatore a vita (ordinamento italiano)|senatori a vita]]; inoltre, dal 2006 al 2020, 6 senatori su 315 (e 12 deputati su 630) erano eletti dal [[voto degli italiani residenti all'estero]], espresso nell'[[circoscrizione Estero|apposita circoscrizione]].
 
A seguito di due emendamenti costituzionali approvati rispettivamente nel 2020 (confermato da [[referendum costituzionale in Italia del 2020|referendum]]) e nel 2021, il numero dei senatori è stato ridotto da 315 a 200, ed essi sono eletti da tutti i cittadini italiani con più di 18 anni (quindi in maniera identica ai deputati, anch'essi ridotti da 630 a 400). La circoscrizione Estero continua a eleggere propri parlamentari: 8 deputati e 4 senatori.
 
I restanti 196 senatori sono assegnati proporzionalmente alla popolazione di ciascuna regione. Inoltre, l'articolo 57 della Costituzione stabilisce che nessuna regione può avere meno di tre (o, prima del 2020, sette) senatori, eccetto le due più piccole: la [[Valle d'Aosta]] ne ha uno e il [[Molise]] ne ha due.
 
{| class="wikitable" style="text-align:left"
|-
!Regione
!Senatori
!Regione
!Senatori
!Regione
!Senatori
|-
| {{IT-ABR}}
| align=right|4
| {{IT-LIG}}
| align=right|5
| {{IT-SIC}}
| align=right|16
|-
| {{IT-BAS}}
| align=right|3
| {{IT-LOM}}
| align=right|31
| {{IT-TOS}}
| align=right|12
|-
| {{IT-CAL}}
| align=right|6
| {{IT-MAR}}
| align=right|5
| {{IT-TAA}}
| align=right|6
|-
| {{IT-CAM}}
| align=right|18
| {{IT-MOL}}
| align=right|2
| {{IT-UMB}}
| align=right|3
|-
| {{IT-EMR}}
| align=right|14
| {{IT-PIE}}
| align=right|14
| {{IT-VDA}}
| align=right|1
|-
| {{IT-FVG}}
| align=right|4
| {{IT-PUG}}
| align=right|13
| {{IT-VEN}}
| align=right|16
|-
| {{IT-LAZ}}
| align=right|18
| {{IT-SAR}}
| align=right|5
| [[Circoscrizione Estero]]
| align=right|4
|}
 
== Competenza in materia di costruzioni e urbanistica ==
Come noto, le regioni a statuto ordinario furono istituite solo a partire dall'anno 1970, pur essendo state già previste nella Costituzione del 1948. All'atto della loro istituzione vera e propria nell'anno 1970, vennero emanate leggi statali che regolavano il trasferimento di certune funzioni amministrative statali, comunali o provinciali attribuite alle Regioni a statuto ordinario dalla Costituzione, così come il trasferimento dei dipendenti stessi e degli edifici delle amministrazioni statali. Le leggi statali di cui sopra erano previste dall'VIII disposizione transitoria della Costituzione. Le Disposizioni transitorie VIII e IX della Costituzione prevedevano dei termini stretti per l'entrata in funzione delle Regioni come enti territoriali autonomi che, a quanto pare, non furono rispettati.<ref>{{Cita web |url=http://www.governo.it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/disposizioni-transitorie-e-finali |titolo=Copia archiviata |accesso=17 maggio 2019 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190517102239/http://www.governo.it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/disposizioni-transitorie-e-finali |urlmorto=no }}</ref>
 
Le leggi statali che regolavano le modalità del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni furono la Legge 16 maggio 1970, n. 281 e il regolamento di attuazione (previsto dall'articolo 17 della Legge 281/1970), il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8. L'articolo 11 della Legge 281/1970 definiva il demanio e il patrimonio regionali; inoltre, sanciva che "gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici di spettanza regionale saranno trasferiti ed entreranno a far parte del patrimonio indisponibile delle Regioni con i provvedimenti legislativi di cui al successivo articolo 17."
 
Il D.P.R. n. 8/1972, dal canto suo, definiva sia le modalità di passaggio alle Regioni degli uffici, dei dipendenti e dei beni, sia quali organi centrali e periferici dello Stato sarebbero stati inglobati dalle Regioni. La definizione non era basata su un elenco specifico quanto piuttosto sulle funzioni di ciascuna amministrazione statale. In particolare, gli organi amministrativi in materia di urbanistica, strade, acquedotti che servivano solo il territorio regionale sarebbero entrati nel possesso e nelle facoltà delle Regioni, mentre altre funzioni sarebbero rimaste allo Stato. Tra queste si ricordano le funzioni amministrative di carattere interregionale e nazionale, la costruzione di ferrovie (ad eccezione delle linee metropolitane), l'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato e le grandi opere idrauliche.
 
La versione dell'articolo 117 della Costituzione precedente alla legge costituzionale del 2001, annoverava, tra le materie "a legislazione concorrente", l'urbanistica, mentre l'odierna versione dell'articolo 117 ha sostituito la voce urbanistica con il termine generale "governo del territorio". In generale, con "governo del territorio" si intende inclusa anche l'urbanistica, e la gestione del territorio indipendentemente dal grado di urbanizzazione.<ref>{{Cita web |url=https://www.diritto.it/l-urbanistica-e-la-riforma-del-titolo-v-della-costituzione/ |titolo=Copia archiviata |accesso=17 maggio 2019 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190517162617/https://www.diritto.it/l-urbanistica-e-la-riforma-del-titolo-v-della-costituzione/ |urlmorto=no }}</ref>
 
Essendo la materia del "governo del territorio" a legislazione concorrente tra Stato e Regioni, la potestà legislativa spetta a queste ultime tranne che per le linee generali, dettate dallo Stato. A titolo di esempio, sono da intendersi linee generali in materia urbanistica il [[Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444]]. Altre attribuzioni particolari delle Regioni sono specificate nel D.P.R. n. 8/1972, anche se su alcuni punti potrebbe non essere in linea con l'articolo 117 della Costituzione come modificato dalla riforma costituzionale del 2001 (la Costituzione rappresenta la fonte di riferimento principale nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni).
 
== Riferimenti normativi ==
Fatta eccezione per quelle a statuto speciale, le regioni ordinarie in quanto enti si costituirono solo nel [[1970]] con la prima elezione dei consigli regionali.
* Artt. 114-133 della [[Costituzione della Repubblica Italiana]]<ref>{{Cita web |url=https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=114 |titolo=Copia archiviata |accesso=16 maggio 2019 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190522131632/http://www.senato.it/1025?articolo_numero_articolo=114&sezione=136 |urlmorto=no }}</ref>
* {{cita testo|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108!vig=|titolo=Legge 17 febbraio 1968, n. 108}} - Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.
* {{cita testo|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-02-23;43!vig=|titolo=Legge 23 febbraio 1995, n. 43}} - Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.
* {{cita testo|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:1999-11-22;1!vig=|titolo=Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1}} - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni
* [[Legge 16 maggio 1970, n. 281]] - {{cita testo|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-16;281!vig=|titolo=Testo della legge}} (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario)
* {{cita testo|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-03;1171!vig=|titolo=DPR 3 dicembre 1970, n. 1171}} (Coordinamento del sistema di classificazione delle entrate e delle spese delle regioni a statuto ordinario con le norme della legge 1º marzo 1964, n. 62)
* {{cita testo|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1084!vig=|titolo=Legge 23 dicembre 1970, n. 1084}} (Modificazioni alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, nonché alla legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario)
* {{cita testo|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62!vig=|titolo=Legge 10 febbraio 1953, n. 62}} (Costituzione e funzionamento degli organi regionali)
* {{cita testo|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;8!vig=|titolo=DPR 15 gennaio 1972, n. 8}} (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali e uffici);
* {{cita testo|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616!vig=|titolo=DPR 24 luglio 1977, n. 616}} (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. - Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato)
* [[Legge 15 marzo 1997, n. 59]] (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, {{cita testo|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59!vig=|titolo=Testo della legge}})
* [[Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112]] (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, {{cita testo|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112!vig=|titolo=Testo della legge}})
* {{cita testo|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131!vig=|titolo=Legge 5 giugno 2003, n. 131}} (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)
* {{cita testo|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118|titolo=Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118}} - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
 
== Note ==
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== Bibliografia ==
* {{Cita pubblicazione |titolo=Struttura e dinamica delle unità amministrative territoriali italiane - Dall’unificazione del Regno al 2017 |giornale=Annali di statistica |autore=[[ISTAT]] |anno=147 |volume=Serie XIII - vol. 1 |url=https://www.istat.it/it/files//2018/07/Struttura-e-dinamica-delle-unit%C3%A0-amministrative.pdf |cid=istat-struttura}}
* {{cita pubblicazione | autore = [[Sabino Cassese]] | titolo = Il finanziamento delle regioni: aspetti costituzionali | rivista = Rivista trimestrale di diritto pubblico | anno =1963 | numero = 2 | pp = 323–344323-344 }}
* {{cita libro | autore = Vittorio Lugani | url = https://books.google.it/books?id=F3bFtAEACAAJ | titolo = Meravigliosa Italia - Enciclopedia delle Regioni | editore = Edizioni Aristea | anno = 1960 | oclc = 13892602 | volume = 20 voll.}}
* {{Cita libro |autore=Luca Mezzetti |titolo=Manuale breve di diritto costituzionale |anno=2010 |editore=Giuffrè editore |cid=manbreve2010 |url=https://books.google.it/books?id=403hFGewOJ0C&printsec=frontcover&dq=manuale+breve+di+diritto+costituzionale&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi3sty0hNDiAhXPxaYKHd1hB-wQ6AEIKDAA#v=onepage&q=manuale%20breve%20di%20diritto%20costituzionale&f=false}}
 
== Voci correlate ==
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* [[Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome]]
* [[Bandiere delle regioni italiane]]
* [[Comune (Italia)]]
* [[Triplici confini tra regioni italiane]]
* [[Diritto regionale]]
* [[Etimologia dei toponimi delle regioni italiane]]
* [[Gruppi di regioni d'Italia]]
* [[Modifiche dei confini regionali dall'Unità d'Italia]]
* [[Nomenclatura delle unità territoriali per le statistiche dell'Italia]]
* [[Progetti di aggregazione di comuni italiani ad altra regione]]
* [[Etimologia dei toponimi delle regioni italiane]]
* [[Gruppi di regioni italiane]]
* [[Lista di euroregioni]]
* [[NUTS:IT]]
* [[Regione autonoma a statuto speciale]]
* [[Autonomia speciale]]
* [[Polizia regionale]]
* [[ConferenzaProvincia Stato-regioni(Italia)]]
* [[Regione a statuto ordinario]]
* [[Diritto pubblico regionale]]
* [[Regione a statuto speciale]]
* [[Continuità normativa]]
* [[ComuneStatuto (Italia)regionale]]
* [[Simboli delle regioni d'Italia]]
* [[Provincia italiana]]
* [[Triplici confini tra regioni italiane]]
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== Altri progetti ==
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== Collegamenti esterni ==
* [http{{cita testo|url=https://www.normattiva.it/ |titolo=Normattiva]}}, portale istituzionale ove sono consultabili tutte le leggi vigenti, sia quelle pubblicate nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]], sia quelle facenti parte la legislazione regionale, sia le leggi approvate in attesa di pubblicazione.
 
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