Caso degli emoderivati infetti in Italia: differenze tra le versioni
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{{Torna a|Caso degli emoderivati infetti}}Il '''caso degli emoderivati infetti''' in Italia
I principali contagiati dai virus delle [[Epatite virale|epatiti virali]] ([[Hepatitis B virus|HBV]] e [[Virus dell'epatite C|HCV]]) e dell'[[HIV]] sono i soggetti [[emofilia
== Evoluzione della normativa ==
La normativa italiana in materia di raccolta di plasma e produzione di emoderivati è solamente in parte sovrapponibile rispetto a quella relativa alla raccolta di sangue, già vista in merito allo [[
Con la comparsa della [[AIDS|sindrome da immunodeficienza acquisita]] (AIDS),
▲La normativa italiana in materia di raccolta di plasma e produzione di emoderivati è solamente in parte sovrapponibile rispetto a quella relativa alla raccolta di sangue, già vista in merito allo [[scandalo del sangue infetto]].
▲Con la comparsa della [[AIDS|sindrome da immunodeficienza acquisita]] (AIDS), di cui solo si sospetta l'[[Eziologia (medicina)|eziologia]] virale, nel maggio 1984 la direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della Sanità invia una lettera circolare alle ditte produttrici di emoderivati in cui comunica che l'AIDS può essere trasmessa anche tramite trasfusione di sangue e derivati (in particolare i fattori della coagulazione utilizzati dagli emofilici).
Inoltre, comunica che il Consiglio d'Europa ha suggerito di utilizzare ''pool'' di plasma basati su un numero ridotto di donatori e di evitare l'importazione di plasma e prodotti emoderivati da Paesi con popolazione a rischio e donatori a pagamento, invitando altresì le imprese importatrici a far conoscere lo stato delle ricerche in corso all'estero così da mettere a punto tecnologie tali da ridurre il rischio di contaminazione.
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Nel dicembre 1984, la ditta Immuno richiede l'autorizzazione alla commercializzazione di emoderivati trattati con il metodo di inattivazione virale al vapore umido e nel luglio 1985 il termotrattamento viene imposto alle imprese produttrici di emoderivati, senza però disporre il ritiro dal commercio dei prodotti non testati.
Il 17 luglio 1985, la direzione generale del servizio igiene pubblica emana una circolare con cui dispone la determinazione su ogni unità di sangue donato della presenza degli anticorpi anti-LAV/[[HTLV|HTLV-III]] (come inizialmente identificati i virus [[HIV]]).<ref name=":02">{{Cita web|url=http://anadma.it/Archivio/2012/30-10-2012%20CronologiaMinisteriale.pdf|titolo=Cronologia Ministeriale|curatore=Pasquale Angeloni|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181221154636/http://anadma.it/Archivio/2012/30-10-2012%20CronologiaMinisteriale.pdf}}</ref>
Nell'aprile 1986 la direzione generale del servizio farmaceutico, attraverso una circolare indirizzata alle imprese produttrici, dispone che gli emoderivati devono essere preparati a partire da plasma negativo alla ricerca degli anticorpi anti-[[HTLV|HTLV-III]] e che il numero massimo di unità di plasma che vanno a costituire i lotti di lavorazione deve essere rispettato. Ancora una volta, non viene disposto il ritiro dal commercio dei prodotti ma viene solamente richiesto il numero di lotti di ciascun emoderivato e la sua data di presumibile esaurimento nel ciclo commerciale.<ref name=":02" />
Nel dicembre 1987, in una relazione
Nel maggio 1988 il Ministero della Sanità emana un decreto che rende obbligatorio il trattamento dei prodotti emoderivati con vapore umido sotto pressione.
Nonostante il fatto che dal settembre 1989 sia disponibile in Italia il test per la ricerca degli anticorpi anti-[[Virus dell'epatite C|HCV]] (virus causante l'[[epatite C]]), la direzione generale del servizio farmaceutico, con lettera circolare del 1º ottobre 1989 indirizzata solamente alle aziende produttrici di emoderivati e non ai centri trasfusionali, invita alla determinazione sulle singole donazioni di plasma dei soli valori dell'[[alanina transaminasi]] (ALT).
Nel dicembre 1990, mediante una lettera indirizzata alla Farmindustria, la direzione generale del servizio farmaceutico informa che il Ministero della Sanità ritiene opportuno non imporre la determinazione degli anticorpi anti-HCV sulle singole unità di plasma importato dall'estero, diversamente da quanto disposto per il plasma raccolto in Italia.
Attraverso un telegramma del novembre 1992, la direzione generale del servizio farmaceutico dispone
Nel settembre 1994, una lettera circolare dell'[[Istituto superiore di sanità|Istituto Superiore di Sanità]] indirizzata alle imprese farmaceutiche porta a conoscenza delle stesse la [[Raccomandazione dell'Unione europea|raccomandazione]] III/5193/94 del [[Consiglio dell'Unione europea|Consiglio delle Comunità
▲Attraverso un telegramma del novembre 1992, la direzione generale del servizio farmaceutico dispone cha a partire dal 1993 siano messi in commercio solamente emoderivati preparati da plasma controllato per la presenza di anticorpi anti-HCV e dispone il ritiro dal ciclo distributivo entro il 31 dicembre di tutti gli emoderivati preparati da plasma non testato, autorizzando l'utilizzo fino al 31 marzo 1993 di quelli già distribuiti.
▲Nel settembre 1994, una lettera circolare dell'[[Istituto superiore di sanità|Istituto Superiore di Sanità]] indirizzata alle imprese farmaceutiche porta a conoscenza delle stesse la [[Raccomandazione dell'Unione europea|raccomandazione]] III/5193/94 del [[Consiglio dell'Unione europea|Consiglio delle Comunità Europee]] ("Plasma pool testing") che richiede la ricerca dell'antigene Australia e degli anticorpi anti-HIV1/2 e anti-HCV anche sui lotti di plasma destinati alla produzione di emoderivati e non solo sulle singole donazioni.
Con [[decreto ministeriale]] del 29 marzo 1999 (pubblicato in [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]] il successivo 15 aprile),<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|linkautore=|data=15 aprile 1999|titolo=Introduzione della ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C mediante la tecnica di amplificazione genica nei pool di plasma umano utilizzati per la produzione di emoderivati.|rivista=Gazzetta Ufficiale|volume=|numero=87|url=http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/04/15/099A2841/sg}}</ref> viene disposta la ricerca del virus HCV mediante la tecnica di [[biologia molecolare]] [[Nucleic Acid Test|NAT]] sui lotti di plasma utilizzati per produrre emoderivati mentre solamente con il decreto ministeriale del 27 marzo 2008<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|data=20 maggio 2008|titolo=Modificazioni all'allegato 7 del decreto 3 marzo 2005, in materia di esami obbligatori ad ogni donazione di sangue e controlli periodici.|rivista=Gazzetta Ufficiale|volume=|numero=117|url=http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/05/20/08A03542/sg}}</ref> viene disposta la stessa ricerca sulle singole donazioni di sangue e plasma.▼
▲Con [[decreto ministeriale]] del 29 marzo 1999 (pubblicato in [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]] il successivo 15 aprile),<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|linkautore=|data=15 aprile 1999|titolo=Introduzione della ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C mediante la tecnica di amplificazione genica nei pool di plasma umano utilizzati per la produzione di emoderivati.|rivista=Gazzetta Ufficiale|volume=|numero=87|url=http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/04/15/099A2841/sg}}</ref> viene disposta la ricerca del virus HCV mediante la tecnica di [[biologia molecolare]] [[Nucleic Acid Test|NAT]] sui lotti di plasma utilizzati per produrre emoderivati
== Procedimenti penali ==
=== Indagini di Napoli ===▼
Le prime indagini si hanno a partire dal 1993 da parte dei procuratori Miller e Cordova<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 8704/93 del Tribunale di Napoli|rivista=|volume=|numero=}}</ref><ref name=":12">{{Cita web|url=http://www.anadma.it/Archivio/2012/20-12-2012%20Relazione284.pdf|titolo=Relazione n. 284|autore=Nicola D'Ambrosio|sito=Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo|data=17 dicembre 2012|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181221170535/http://www.anadma.it/Archivio/2012/20-12-2012%20Relazione284.pdf}}</ref> (a cui viene consegnato un dossier-denuncia da parte di Angelo Magrini, presidente dell'[[Associazione Politrasfusi Italiani]])<ref>{{Cita news|autore=Ottavio Ragone|url=https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1993/11/10/no-lady-poggiolini-deve-rimanere-in.html|titolo=' NO, LADY POGGIOLINI DEVE RIMANERE IN CELLA'|pubblicazione=La Repubblica|data=10 novembre 1993|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190312211653/https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1993/11/10/no-lady-poggiolini-deve-rimanere-in.html}}</ref> e del [[Comando carabinieri per la tutela della salute|nucleo antisofisticazioni e sanità]] dei [[Arma dei Carabinieri|Carabinieri]] di Napoli in merito all'importazione dall'estero di plasma ed emoderivati in violazione delle normative vigenti, favorita da una serie di proroghe all'adozione di provvedimenti concesse dalla direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della Sanità di cui [[Duilio Poggiolini]] è il [[direttore generale]].<ref name=":12" />▼
=== Indagini di Roma ===
Fin dal 1993, il procuratore Marini della procura di Roma svolge un'indagine sull'importazione di plasma per la produzione di emoderivati che coinvolge anche il Ministero della Sanità per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di plasma dall'estero.<ref>{{Cita news|autore=Maria Annunziata Zegarelli|url=https://archivio.unita.news/assets/main/1995/05/26/page_008.pdf|titolo=«Bruciate le schede sul sangue»|pubblicazione=L'Unità|data=26 maggio 1995|p=8}}</ref>
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A questo punto, i pubblici ministeri Giardina e Granero ritengono che la falsa [[compravendita]] Padmore-Sclavo sia prova della volontà di sottrarre alla distruzione come disposto dal ministro della Salute Garavaglia nel novembre 1993 i prodotti non testati, commercializzandoli in altri Stati con normative meno stringenti, e quindi chiedono il rinvio a giudizio per 25 indagati tra cui Guelfo e Paolo Marcucci per il reato di [[epidemia]] dolosa.<ref name=":10" /><ref name=":0" /><ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 12227/00 R.G.N.R. del Tribunale di Trento; n. 3602/01 e n. 5050/02 R.G. del GIP di Trento|rivista=|volume=|numero=}}</ref>
Nel 1999 viene presentata da parte dei pubblici ministeri una prima richiesta di [[rinvio a giudizio]] ma, essendo viziata da [[Nullità (diritto)|nullità]] come eccepito dalle difese degli imputati, non viene accolta dal [[giudice dell'udienza preliminare]].<ref>{{Cita web|url=http://www.politrasfusi.it/pagine/area-giuridica/processo-trento.htm|titolo=Trento. Sangue, processo in autunno|sito=Associazione Politrasfusi Italiani|urlarchivio=https://archive.
Il giudice dell'udienza preliminare Flaim, mancando prove del comportamento [[dolo]]so, il 12 luglio 2002 dispone 12 rinvii a giudizio per il reato di epidemia [[Colpa (diritto)|colposa]] (per assenza di controlli) a carico di:<ref name=":3">{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Fu "solo" epidemia colposa|rivista=Dono & Vita|volume=|numero=|url=http://www.anadma.it/doc/ProcessoDiTrentoENapoli.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181221203305/http://anadma.it/doc/ProcessoDiTrentoENapoli.pdf}}</ref><ref name=":13" />
* [[Guelfo Marcucci]], fondatore dell'omonimo gruppo;
* Edo Rinaldi, Enzo Bucci, Faustino Boschi, Enrico Romano, Giovanni Rinaldi, Roberto Morini, Roberto Passino, dirigenti del gruppo Marcucci;
* [[Duilio Poggiolini]], ex direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della Sanità;
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Per i rimanenti 13 indagati (Paolo Marcucci, un dipendente della Farmabiagini e undici [[Primario (medicina)|primari]] trasfusionisti) viene pronunciata una [[sentenza di non luogo a procedere]],<ref name=":3" /><ref name=":11">{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Sentenza di non luogo a procedere n. 322/02 del GUP di Trento, emessa il 12/07/2002|rivista=|volume=|numero=}}</ref> appellata dai pubblici ministeri limitatamente alle posizioni di Guelfo e Paolo Marcucci per [[epidemia]] [[dolo]]sa, considerata la complessità del procedimento e l'esiguità dei termini per l'impugnazione della sentenza del [[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]].<ref name=":10" />
La sentenza di non luogo a procedere, poi divenuta definitiva, nei confronti di Guelfo e Paolo Marcucci in ordine sia all'accusa di epidemia dolosa consumata e tentata che all'accusa di epidemia colposa è stata emessa perché [[Formula assolutoria|il fatto non sussiste]]. Sulla presunta attività di [[Gruppo di pressione|lobbying]] del gruppo Marcucci, contestata a Trento nel capo OO della richiesta di rinvio a giudizio, la sentenza di non luogo a procedere testualmente afferma:<ref>{{Cita pubblicazione|titolo=Nota di produzione delle parti civili, doc. n. 5|p=381}}</ref> "anche prescindendo dal difetto assoluto nell'imputazione di riferimenti a fatti storici determinati e dalla difficoltà di collegare il tenore dell'accusa alle circostanze dedotte nell'intervento del p.m., appare evidente come da queste ultime sia arduo desumere condotte, che abbiano determinato la diffusione di virus HBV, HIV, HCV, mediante la produzione di emoderivati infetti. Quindi si impone per questa accusa una pronuncia di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste".
Dall'istruttoria hanno quindi origine due stralci: uno relativo alle aziende del gruppo Marcucci (derivante dal decreto di rinvio a giudizio del giudice Flaim) e uno relativo all'operazione Padmore (derivante dall'accoglimento del ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Guelfo e Paolo Marcucci).
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Il filone giudiziario riguarda la lavorazione e commercializzazione di prodotti emoderivati da parte della Farmabiagini, dell'Aima Plasmaderivati e dell'Istituto Sierovaccinogeno Italiano (ISI) facenti parte del gruppo Marcucci.<ref name=":1" />
Secondo la richiesta di rinvio a giudizio, le parti offese sono 318<ref name=":13">{{Cita web|url=http://www.tribunaleditrento.it/ddg/indice1.htm|titolo=Decreto che dispone il giudizio|sito=Tribunale di Trento|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20050213143920/http://tribunaleditrento.it/ddg/indice1.htm|accesso=7 marzo 2019|dataarchivio=13 febbraio 2005|urlmorto=sì}}</ref> mentre secondo il capo d'imputazione dei [[Pubblico ministero|pubblici ministeri]], l'epidemia avrebbe causato 409 morti per [[AIDS]], 924 infettati da [[HIV]], {{formatnum:2142}} infettati dal virus dell'[[epatite C]] e 443 infettati dal virus dell'[[epatite B]].<ref>{{Cita news|autore=Salvo Palazzolo|url=https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/12/13/poggiolini-devi-pagare.html?ref=search|titolo='Poggiolini devi pagare'|pubblicazione=La Repubblica|data=13 dicembre 2000|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190221163733/https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/12/13/poggiolini-devi-pagare.html}}</ref>
Dopo sei anni di indagini, il dibattimento ha inizio nel novembre 2002<ref name=":9">{{Cita libro|autore=Pino Pignatta|autore2=Stefano Bertone|titolo=Sangue e affari|anno=2004|editore=Fratelli Frilli Editori|p=194|ISBN=978-88-7563-034-8}}</ref> ma già l'8 aprile 2003 il tribunale dichiara la propria incompetenza territoriale per gran parte del processo, pronunciandosi a favore della richiesta di trasferimento del processo avanzata dalla difesa del gruppo Marcucci.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Sentenza n. 344/03 del Tribunale di Trento, emessa il 08/04/2003 e depositata il 23/04/2003
A questo proposito, la procura di Trento si è sempre opposta (l'eccezione di incompetenza territoriale era infatti già stata avanzata in fase di [[udienza preliminare]] e respinta dal [[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]]) in quanto l'inchiesta di Napoli riguardava infezioni dovute a [[Trasfusione|trasfusioni]] infette e non alla lavorazione e commercializzazione di emoderivati prodotti da plasma infetto come nel caso di Trento.
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Nell'aprile 2004, i due imputati vengono assolti<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Sentenza n. 422/04 del Tribunale di Trento, emessa il 20/04/2004 e depositata il 16/07/2004|rivista=|volume=|numero=}}</ref> perché non esiste prova dell'epidemia in quanto non ci sono stati casi di infezioni da emoderivati dopo il 1994.<ref name=":1" /><ref name=":4" /> La sentenza è [[Cosa giudicata|passata in giudicato]], non essendo stata appellata.
La sentenza rileva comunque la gravissima condotta dei Marcucci in quanto «lo scenario entro il quale hanno operato gli imputati non sempre è parso limpido, altre volte opaco, altre volte ancora decisamente inquietante, le cui ombre, non diradate non possono rimanere velate da questo verdetto assolutorio. [...] Inquietante era lo stato di assoluta superficialità e negligenza con cui venivano custoditi questi delicati prodotti biologici per uso umano. [...] E parliamo non certo di irregolarità formali, ma di vere e proprie violazioni della legge e dei regolamenti».<ref name=":4" /><ref>{{Cita web|url=https://docplayer.it/19253155-Procura-della-repubblica-presso-il-tribunale-di-torino.html|titolo=Esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino|autore=Angelo Magrini|accesso=7 marzo 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190222151913/https://docplayer.it/19253155-Procura-della-repubblica-presso-il-tribunale-di-torino.html|dataarchivio=22 febbraio 2019|urlmorto=sì}}</ref>
In seguito alla dichiarazione di incompetenza territoriale del tribunale di Trento nello stralcio "gruppo Marcucci", con trasferimento a Napoli del procedimento, la procura di Trento rimette alla procura di Napoli anche il procedimento relativo alle imprese farmaceutiche estere (importazione di emoderivati infetti) che si trova
▲=== Indagini e processi di Napoli ===
▲In seguito alla dichiarazione di incompetenza territoriale del tribunale di Trento nello stralcio "gruppo Marcucci", con trasferimento a Napoli del procedimento, la procura di Trento rimette alla procura di Napoli anche il procedimento relativo alle imprese farmaceutiche estere (importazione di emoderivati infetti) che si trova ancorannella fase di conclusione delle indagini preliminari. Il ritardo nell'avvio del procedimento a Trento è dovuto a difficoltà nelle rogatorie internazionali necessarie all'identificazione dei legali rappresentanti delle imprese farmaceutiche straniere.
▲Le prime indagini si hanno a partire dal 1993 da parte dei procuratori Miller e Cordova<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 8704/93 del Tribunale di Napoli|rivista=|volume=|numero=}}</ref><ref name=":12">{{Cita web|url=http://www.anadma.it/Archivio/2012/20-12-2012%20Relazione284.pdf|titolo=Relazione n. 284|autore=Nicola D'Ambrosio|sito=Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo|data=17 dicembre 2012|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181221170535/http://www.anadma.it/Archivio/2012/20-12-2012%20Relazione284.pdf}}</ref> (a cui viene consegnato un dossier-denuncia da parte di Angelo Magrini, presidente dell'[[Associazione Politrasfusi Italiani]])<ref>{{Cita news|autore=Ottavio Ragone|url=https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1993/11/10/no-lady-poggiolini-deve-rimanere-in.html|titolo=' NO, LADY POGGIOLINI DEVE RIMANERE IN CELLA'|pubblicazione=La Repubblica|data=10 novembre 1993|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190312211653/https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1993/11/10/no-lady-poggiolini-deve-rimanere-in.html}}</ref> e del [[Comando carabinieri per la tutela della salute|nucleo antisofisticazioni e sanità]] dei [[Arma dei Carabinieri|Carabinieri]] di Napoli in merito all'importazione dall'estero di plasma ed emoderivati in violazione delle normative vigenti, favorita da una serie di proroghe all'adozione di provvedimenti concesse dalla direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della Sanità di cui [[Duilio Poggiolini]] è il [[direttore generale]].<ref name=":12" />
Angelo Magrini nel tempo mutò la sua posizione tanto che l'Associazione Politrasfusi Italiani, di cui era presidente, all'udienza del 23 marzo 2017 revocò la costituzione di [[parte civile]] nel processo di Napoli.
'''Stralcio "gruppo Marcucci"'''▼
La procura di Napoli, a cui viene trasferita l'inchiesta nel 2003 da parte del tribunale di Trento, il 18 giugno 2005 richiede l'archiviazione<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 1137/03 R.G.N.R. del Tribunale di Napoli|rivista=|volume=|numero=}}</ref> per il reato di epidemia colposa per prescrizione dei termini, impossibilità di prova del nesso di causa e incompetenza territoriale.<ref name=":1" /><ref name=":6">{{Cita news|autore=Sarah Martinenghi|url=http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/cronaca/sangue-infetto-processo/sangue-infetto-processo/sangue-infetto-processo.html|titolo=Sangue infetto, imputazione coatta per Poggiolini e Marcucci|pubblicazione=La Repubblica|data=14 gennaio 2008|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110811110838/http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/cronaca/sangue-infetto-processo/sangue-infetto-processo/sangue-infetto-processo.html}}</ref><ref>{{cita web|url=http://www.denaro.it/go/a/_articolo.qws?recID=206780|titolo=Duilio Poggiolini: archiviata per prescrizione l'inchiesta sul sangue infetto|sito=Il Denaro|data=18 giugno 2005|accesso=16 luglio 2007|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20070927215155/http://www.denaro.it/go/a/_articolo.qws?recID=206780|urlmorto=sì}}</ref>
Nel mese di luglio 2007 si tengono alcune udienze davanti al giudice per le indagini preliminari di Napoli De Simone nel corso delle quali le parti civili espongono le motivazioni della loro netta opposizione alla richiesta di archiviazione.
Il 27 dicembre 2007 il giudice De Simone, in accoglimento dell'opposizione, archivia il procedimento relativamente al reato di epidemia colposa e contemporaneamente ordina alla procura di Napoli di formulare l'imputazione coatta di [[omicidio colposo]] plurimo aggravato dalla previsione dell'evento e dall'abuso di pubblici poteri<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 33870/03 R.G.N.R. del Tribunale di Napoli|rivista=|volume=|numero=}}</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.lagev.org/component/content/article/65-primo-piano/9-processo-lplasma-infettor|titolo=Processo «Plasma infetto»|sito=LAGEV|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100612182049/http://www.lagev.org/component/content/article/65-primo-piano/9-processo-lplasma-infettor}}</ref> a carico di Duilio Poggiolini e degli altri
Essendo variato il reato da epidemia colposa a omicidio colposo plurimo, il procedimento ritorna brevemente nella fase delle indagini preliminari e nel dicembre 2013 il pubblico ministero Ucci richiede il rinvio a giudizio degli imputati per dieci casi di omicidio colposo plurimo aggravato (i restanti sono prescritti), richiesta accolta dal GUP il 9 maggio 2014 per nove casi (uno è ulteriormente prescritto).<ref name=":7">{{Cita web|url=https://www.ambrosioecommodo.it/professionisti/stefano-bertone/|titolo=Avv. Stefano Bertone|sito=Ambrosio&Commodo|data=30 novembre 2017|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190220223404/https://www.ambrosioecommodo.it/professionisti/stefano-bertone/}}</ref>
Dopo uno stralcio per difetto di [[notifica]] nei confronti di [[Duilio Poggiolini]], i procedimenti<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 10144/2014 e n. 19514/2014 del Tribunale di Napoli|rivista=|volume=|numero=}}</ref> vengono riuniti e il dibattimento si apre nel dicembre 2015 (giudice Palumbo e pubblico ministero Giugliano).<ref name=":7" /> Nel corso del processo decedono gli imputati Guelfo Marcucci<ref>{{Cita news|autore=Simone Dinelli|url=https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/15_dicembre_12/addio-guelfo-marcucci-capostipite-ciocco-1197f35a-a0c2-11e5-8a76-1cecaeeed35f.shtml|titolo=Addio a Guelfo Marcucci, capostipite del Ciocco|pubblicazione=Corriere Fiorentino|data=12 dicembre 2015|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190225232950/https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/15_dicembre_12/addio-guelfo-marcucci-capostipite-ciocco-1197f35a-a0c2-11e5-8a76-1cecaeeed35f.shtml}}</ref> (la cui posizione è stata stralciata prima dell'inizio del dibattimento per le condizioni di salute in cui versava) e Anna Maria Tonsa.
Si sono costituite [[Parte civile|parti civili]] non solo i familiari dei deceduti ma anche alcune associazioni di emofilici, così come il Ministero della Salute che ha richiesto un risarcimento nei confronti degli imputati di cinquantacinque milioni di euro.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|data=11 luglio 2014|titolo=Dichiarazione di costituzione di parte civile del Ministero della Salute|rivista=|volume=|numero=|url=http://www.politrasfusi.it/allegati/2/1083_l_A.P.I.chiede_costituzione_Ministero_Salute_risposta.pdf|urlarchivio=https://archive.
L'istruttoria dibattimentale del processo si è conclusa il 10 dicembre 2018.<ref>{{Cita news|autore=Andrea Cinquegrani|url=http://www.lavocedellevoci.it/2019/02/19/sangue-infetto-chiesto-il-sequestro-dei-beni-per-duilio-poggiolini/|titolo=SANGUE INFETTO / CHIESTO IL SEQUESTRO DEI BENI PER DUILIO POGGIOLINI|pubblicazione=La Voce delle Voci|data=9 febbraio 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190222221310/http://www.lavocedellevoci.it/2019/02/19/sangue-infetto-chiesto-il-sequestro-dei-beni-per-duilio-poggiolini/}}</ref> Il pubblico ministero e i difensori degli imputati hanno richiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, non essendo possibile provare il nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e il decesso<ref>{{Cita news|autore=Andrea Cinquegrani|url=http://www.lavocedellevoci.it/2019/01/22/processo-sangue-infetto-per-il-pm-il-fatto-non-sussiste-tutti-assolti-e-santi-subito/|titolo=PROCESSO SANGUE INFETTO / PER IL PM ''IL FATTO NON SUSSISTE''. TUTTI ASSOLTI E SANTI SUBITO|pubblicazione=La Voce delle Voci|data=22 gennaio 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190122213541/http://www.lavocedellevoci.it/2019/01/22/processo-sangue-infetto-per-il-pm-il-fatto-non-sussiste-tutti-assolti-e-santi-subito/}}</ref><ref>{{Cita news|autore=Andrea Cinquegrani|url=http://www.lavocedellevoci.it/2019/03/21/sangue-infetto-il-25-marzo-a-napoli-la-storica-sentenza/|titolo=SANGUE INFETTO / IL 25 MARZO A NAPOLI LA "STORICA" SENTENZA|pubblicazione=La Voce delle Voci|data=21 marzo 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190321220023/http://www.lavocedellevoci.it/2019/03/21/sangue-infetto-il-25-marzo-a-napoli-la-storica-sentenza/}}</ref> mentre alcune parti civili hanno richiesto la dichiarazione di intervenuta prescrizione.<ref>{{Cita news|autore=Mario Avena|url=http://www.lavocedellevoci.it/2019/02/12/processo-per-il-sangue-infetto-tragica-sceneggiata-a-napoli/|titolo=PROCESSO PER IL SANGUE INFETTO / TRAGICA SCENEGGIATA A NAPOLI|pubblicazione=La Voce delle Voci|data=12 febbraio 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190222221753/http://www.lavocedellevoci.it/2019/02/12/processo-per-il-sangue-infetto-tragica-sceneggiata-a-napoli/}}</ref> La costituzione di [[parte civile]] da parte del Ministero della Salute è stata revocata in quanto non ha presentato conclusioni.
La sentenza è stata emessa il 25 marzo 2019 e ha assolto tutti gli imputati [[Formula assolutoria#Assoluzione perché il fatto non sussiste|perché il fatto non sussiste]] mentre ha dichiarato l'[[Cause di estinzione del reato|estinzione del reato]] nei confronti di Anna Maria Tonsa per intervenuta [[morte del reo]].<ref name=":14">{{Cita news|autore=Dario Del Porto|url=https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/03/25/news/morti_da_emoderivati_assolti_poggiolini_e_altri_otto_imputati-222469827/|titolo=Morti da emoderivati, assolti Poggiolini e altri otto imputati|pubblicazione=La Repubblica|data=25 marzo 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190326083254/https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/03/25/news/morti_da_emoderivati_assolti_poggiolini_e_altri_otto_imputati-222469827/}}</ref><ref>{{Cita news|autore=Andrea Cinquegrani|url=http://www.lavocedellevoci.it/2019/03/26/strage-del-sangue-infetto-un-suicidio-di-massa/|titolo=STRAGE DEL SANGUE INFETTO / UN SUICIDIO DI MASSA…|pubblicazione=La Voce delle Voci|data=26 marzo 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190326170713/http://www.lavocedellevoci.it/2019/03/26/strage-del-sangue-infetto-un-suicidio-di-massa/}}</ref><ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Sentenza n. 3771/19 del Tribunale di Napoli, emessa il 25/03/2019 e depositata il 24/06/2019|rivista=|volume=|numero=|url=https://lookaside.fbsbx.com/file/149-SENTENZA%20bucci.pdf?token=AWxXmPAcKQV1F8DEMsO5SlTgM9x6s7TobR272IOZlVVfQNz9OfAm_NKWIKyGVAHTCivfYi1_RTDFvJkEa9OgxiY5sfMz7ftB_OGlWlmfzlAW6H2wV6iJwfVjuZTMiFSPl99RMAM_o7rf2PmKkeLgztKXDpE_q6A3ckJWlr5RuwAA7A|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190823102627/https://lookaside.fbsbx.com/file/149-SENTENZA%20bucci.pdf?token=AWxXmPAcKQV1F8DEMsO5SlTgM9x6s7TobR272IOZlVVfQNz9OfAm_NKWIKyGVAHTCivfYi1_RTDFvJkEa9OgxiY5sfMz7ftB_OGlWlmfzlAW6H2wV6iJwfVjuZTMiFSPl99RMAM_o7rf2PmKkeLgztKXDpE_q6A3ckJWlr5RuwAA7A|accesso=23 agosto 2019|dataarchivio=23 agosto 2019|urlmorto=no}}</ref>
L'intero procedimento è stato audioregistrato e reso disponibile sul proprio sito da [[Radio Radicale]].<ref>{{Cita web|url=https://www.radioradicale.it/argomenti/POGGIOLINI|titolo=Processo a Duilio Poggiolini|sito=Radio Radicale}}</ref>
Il processo a carico di Duilio Poggiolini e altri quaranta imputati stranieri (statunitensi, svizzeri, austriaci e tedeschi),<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 46807/03 R.G.N.R. del Tribunale di Napoli|rivista=|volume=|numero=}}</ref> rappresentanti delle aziende Immuno (austriaca), Bayer e Baxter (entrambe statunitensi), trasferito dalla procura di Trento, viene archiviato nel 2008 dal giudice Primavera su richiesta della procura del maggio 2005 per difficoltà incontrate con le rogatorie internazionali, successivamente per prescrizione dei reati e per non dimostrabilità degli stessi.<ref name=":1" /><ref name=":6" /><ref>{{Cita web|url=https://www.personaedanno.it/articolo/contagio-virale-da-emoderivati-il-processo-penale-per-il-reato-di-epidemia-la-prescrizione-ed-i-riflessi-sullazione-civilistica-silvia-marzaro|titolo=CONTAGIO VIRALE DA EMODERIVATI: IL PROCESSO PENALE PER IL REATO DI EPIDEMIA, LA PRESCRIZIONE ED I RIFLESSI SULL'AZIONE CIVILISTICA|autore=Silvia Marzaro|sito=Persona & Danno|data=10 marzo 2008|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190225145911/https://www.personaedanno.it/articolo/contagio-virale-da-emoderivati-il-processo-penale-per-il-reato-di-epidemia-la-prescrizione-ed-i-riflessi-sullazione-civilistica-silvia-marzaro}}</ref>
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Sul piano civilistico, sono migliaia le cause intraprese contro il Ministero della Salute da parte di soggetti danneggiati da emoderivati al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 e il risarcimento dei danni subiti. Il ministero è responsabile per omessa attività normativa e carenza di pratica vigilanza circa la produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e suoi derivati.
Al novembre 2014, risultano pendenti circa {{formatnum:7500}} procedimenti civili contro il
La prima sentenza in Italia venne emessa il 17 novembre 1998 dal Tribunale Civile di Roma a cui seguirono altre numerose sentenze di altri uffici giudiziari. Dopo circa dieci anni di orientamenti contrastanti della giurisprudenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione emisero dieci sentenze gemelle (dalla n. 576 alla n. 585 del 2008) che hanno riordinato la responsabilità da trasfusioni di sangue infetto e somministrazione di emoderivati incidendo, indirettamente, sull'intera materia della responsabilità civile.
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* [[Duilio Poggiolini]]
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web|url=http://www.hemophilia-litigation.com/|titolo=Hemophilia Litigation - A newsletter from the national lawfirm of Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP|sito=Hemophilia Litigation|lingua=en
* {{cita web|url=http://www.causaemofilici.com/|titolo=Causa emofilici - Una newsletter dello studio legale a livello nazionale Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP|sito=Causa Emofilici|accesso=22 luglio 2009 |urlmorto=
* {{cita web|url=http://www.sangueinfetto.it/|titolo=Sangue infetto e danni da emotrasfusioni|sito=Sangue Infetto|accesso=22 luglio 2009
* {{cita web|url=http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a13ff0c0-f0f5-41fd-8bb9-ccff3aa0fb38.html|titolo=L'Epidemia - I Dieci Comandamenti del 15/07/2013|sito=Rai|accesso=19 gennaio 2021|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20210119010120/http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a13ff0c0-f0f5-41fd-8bb9-ccff3aa0fb38.html|dataarchivio=19 gennaio 2021}}
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