Sindacato in Italia: differenze tra le versioni
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[[File:Circo Massimo 2009.JPG|thumb|Manifestazione del sindacato al [[Circo Massimo]] di Roma, 4 aprile 2009.]]
Questa voce raccoglie informazioni sul '''sindacato in Italia'''.
Le prime associazioni venne crrate tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, dopo la [[prima guerra mondiale]] e con l'avvento del [[fascismo]] e del [[sindacalismo fascista]] furono abolite tutte le associazioni sostituite da ''corporaizoni'' riunite nella [[confederazione nazionale delle corporazioni sindacali]]. Dopo la [[seconda guerra mondiale]] con la [[nascita della Repubblica Italiana]] venne ripristinata la libertà sindacale che venne garantita anche da apposita previsione della [[Costituzione della Repubblica Italiana]]. Nel [[secondo dopoguerra]] durante gli [[anni di piombo]] si ebbero vari interventi legislativi per disciplinare il [[diritto sindacale]], il più significativo portò alla promulgazione dello [[statuto dei lavoratori]] ed all'introduzione della [[rappresentanza sindacale aziendale]] (RSA), seguito dall'accordo sindacale interconfederale del 1991 che introdusse la [[rappresentanza sindacale unitaria]] (RSU).▼
== Storia ==
Il primo esempio di contratto sindacale in Italia è precedente all'Unità, e porta la firma di don Bosco: l'8 febbraio 1852 a Torino, nella casa dell'oratorio San Francesco di Sales, il giovane apprendista falegname Giuseppe Odasso firmava il primo contratto di «apprendizzaggio» in tutta Italia, su carta bollata da 40 centesimi, garante appunto don Giovanni Bosco (per questo motivo gli ispettori del lavoro a lui devoti hanno richiesto alla [[Conferenza Episcopale Italiana|CEI]] l'attribuzione al presbitero del ruolo di protettore degli ispettori del lavoro e degli ispettori tecnici del lavoro, ruolo riconosciuto ufficialmente dal 9 maggio 2022), ed è conservato nell'archivio della congregazione salesiana insieme con altri contratti, tra cui uno precedente del novembre 1851, ma in carta semplice<ref>{{Cita web|url=https://www.avvenire.it/economia/pagine/imparare-facendo-don-bosco-precursore|titolo=Lavoro. ll primo contratto di apprendistato compie 170 anni. E lo firmò don Bosco|autore=Andrea Zaghi|sito=avvenire.it|data=11 febbraio 2022|accesso=14 luglio 2025}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.italiaoggi.it/archivio/il-primo-apprendista-garanti-don-bosco-201201311316172965|titolo=Il primo apprendista? Garantì don Bosco di Emanuela Micucci su Italia Oggi|autore=Emanuela Micucci|data=31 gennaio 2012|accesso=14 luglio 2025}}</ref>.
▲Le prime associazioni
Nel [[secondo dopoguerra]] durante gli [[anni di piombo]] si ebbero vari interventi legislativi per disciplinare il [[diritto sindacale]], il più significativo portò alla promulgazione dello [[statuto dei lavoratori]] ed all'introduzione della [[rappresentanza sindacale aziendale]] (RSA), seguito dall'accordo sindacale interconfederale del 1991 che introdusse la [[rappresentanza sindacale unitaria]] (RSU).
== Caratteristiche e requisiti ==
L'art. 39 della [[Costituzione della Repubblica Italiana]] stabilisce alcuni principi circa l'attività sindacale, qualificata in termini di libertà, e attribuisce ai sindacati il potere di contrattazione collettiva. La norma prefigura un modello nel quale il potere negoziale sindacale affonda le proprie radici nei principi di autonomia e libertà, ed attribuisce efficacia vincolante, per i lavoratori, ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni rappresentative degli stessi:
Dal punto di vista giuridico è un'[[associazione (diritto)#Associazioni non riconosciute|associazione non riconosciuta]], come i partiti politici. Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione repubblicana, la rappresentatività di un sindacato è il presupposto sul quale si valuta il potere di firmare accordi vincolanti per tutti i lavoratori del settore cui l'accordo si riferisce e per l'accesso alle tutele dell'attività sindacale previste dalla legge (art. 19 dello [[Statuto dei lavoratori]]). I dirigenti ed i rappresentanti sindacali godono di alcune tutele, come ad esempio della legge 11 giugno 1974, n. 252 e del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 conferisce loro varie agevolazioni di carattere previdenziale. Molteplici sentenze della [[Corte costituzionale]] hanno chiarito che la rappresentatività di un sindacato è determinata da una serie di elementi anche indiziari, non unicamente dal numero di iscritti, di preferenze nelle elezioni delle RSA e delle RSU o nei referendum approvativi di un [[contratto collettivo nazionale di lavoro]].▼
{{citazione|l'[[organizzazione sindacale]] è libera. (…) I [[sindacati]] registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.}}
▲Dal punto di vista giuridico è un'[[associazione (diritto)#Associazioni non riconosciute|associazione non riconosciuta]], come i partiti politici. Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione repubblicana, la rappresentatività di un sindacato è il presupposto sul quale si valuta il potere di firmare accordi vincolanti per tutti i lavoratori del settore cui l'accordo si riferisce e per l'accesso alle tutele dell'attività sindacale previste dalla legge (art. 19 dello [[Statuto dei lavoratori]]). I dirigenti ed i rappresentanti sindacali godono di alcune tutele, come ad esempio della legge 11 giugno 1974, n. 252 e del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 conferisce loro varie agevolazioni di carattere previdenziale. Molteplici sentenze della [[Corte costituzionale (Italia)|Corte costituzionale]] hanno chiarito che la rappresentatività di un sindacato è determinata da una serie di elementi anche indiziari, non unicamente dal numero di iscritti, di preferenze nelle elezioni delle RSA e delle RSU o nei referendum approvativi di un [[contratto collettivo nazionale di lavoro]].
Il [[TAR]] è l'autorità competente per l'accertamento della rappresentatività di un sindacato e la conseguente ammissione ai benefici di cui art. 19 Statuto dei Lavoratori. Pertanto, la valutazione di merito non è lasciata ai soli lavoratori con gli strumenti del tesseramento presso un sindacato o un altro, e con il diritto di voto nelle elezioni di RSA, RSU e per l'approvazione di contratti aziendali o collettivi. Nei ricorsi al TAR è stata ripetutamente invocata come elemento di rappresentatività la partecipazione del sindacato a vertenze significative per [[licenziamento collettivo|licenziamenti collettivi]] e accordi di mobilità (che non sono qualificati come contratti collettivi normativi), per le quali i datori sono obbligati dalla legge a negoziare col sindacato. Invece, salvo l'eccezione dell'art. 19 dello [[statuto dei lavoratori]]; Con la sentenza 26 gennaio 1995, n. 30, la [[Corte
* non esistono obblighi in capo ai datori in materia di contratti, sia collettivi che aziendali. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che non esiste nessun obbligo né di applicare un contratto collettivo, né di negoziare coi sindacati un contratto aziendale, né -qualora il datore scelga di avviare un negoziato- l'obbligo di firmare un contratto aziendale congiuntamente con tutti i sindacati più rappresentativi, o almeno di negoziarlo ammettendoli tutti alle trattative;
* la conseguente libertà del datore favorirebbe la costituzione di sindacati di comodo o comunque un'ingerenza dei datori nella controparte sindacale (vietati dall'art. 17 Statuto dei Lavoratori, senza previste sanzioni). Secondo la stessa sentenza:
{{citazione|la maggiore rappresentatività risponde ad un criterio di [[meritocrazia]] e alla ragionevole esigenza [...] di far convergere condizioni più favorevoli o mezzi di sostegno operativo verso quelle organizzazioni che sono maggiormente in grado di tutelare gli interessi dei lavoratori <ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0030s-90.html Sentenza 26 gennaio 1995, n. 30 della Corte
Molti giuristi si sono occupati a fondo della questione della "maggiore rappresentatività" e, in particolare dell'attuazione dell'art. 39 [[Costituzione]], che alcuni giuristi hanno ritenuto non compiuta Fra questi elementi, la pluricategorialità (es. [[impiegato|impiegati]], [[quadro (diritto)|quadri]], [[operaio|operai]]) e la intercategorialità (es. vari settori dell'[[economia]]: chimico, metalmeccanico) sono elementi che concretamente determinano la capacità del sindacato di aggregare e di coordinare "gli interessi dei vari gruppi professionali, anche al fine di ricomporre, ove possibile, le spinte particolaristiche in un quadro unitario".<ref>Sentenza della Corte Costituzionale
Sui sindacati di comodo, la giurisprudenza non ha condotte tipicizzate; in generale, l'intervento di un giudice sulla questione non comporta lo scioglimento del sindacato né la nullità degli atti o patti firmati nel frattempo, o l'obbligo di restituzione dei finanziamenti illecitamente ricevuti, ma semplicemente il divieto per il datore di lavoro di continuare con la propria azione di sostegno, comunque si sia concretizzata. La convenzione dell'[[Organizzazione internazionale del lavoro]] del 9 luglio 1948, n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale - ratificata dall'Italia il 13 maggio 1958 ed entrata in vigole un anno dopo - all'art 4. vieta che le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro non sono soggette a scioglimento o a sospensione per via amministrativa.
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==Note==
<references />
==Voci correlate==
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* [[Statuto dei lavoratori]]
== Altri progetti ==
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[[Categoria:Sindacati italiani| ]]
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